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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/12/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2237/2024
TRIBUNALE DI POTENZA
- SEZIONE CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2237/2024, assunta in decisione all'udienza del 04/12/2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
c.f. , rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1 ai sensi dell'art. 86 c.p.c., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verona alla via G.B. Da Monte n. 8/c;
- ATTORE -
CONTRO
e CP_1 Controparte_2
- CONVENUTE CONTUMACI -
* * * * *
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
Conclusioni: come da atti;
FATTO E DIRITTO
1 - Il sig. Avv. con atto di citazione del 14/06/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio e per ottenere la revocatoria dell'atto CP_1 Controparte_2 di donazione del 07/10/2021, a rogito del Notaio di Potenza, Rep. Persona_1
64422/13591, in relazione alla quota di ½ dell'immobile identificato in Catasto Fabbricati del comune di Potenza al foglio 48, part. 76, sub 28, e alla quota per l'intero degli
1 immobili identificati in Catasto Fabbricati del comune di Potenza al foglio 105, part. 1843, sub 25 e foglio 105, part. 1843, sub 6, donate dalla sig.ra alla CP_1 propria figlia sig.ra Controparte_2
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si sono costituite in giudizio e CP_1 Controparte_2
Il Giudice designato per la trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di procedere ad attività istruttoria alcuna, avendo la res controversa natura prettamente documentale, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 04/12/2025.
2 - La domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal sig. Parte_1
è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
[...]
Come noto, il rimedio dell'art. 2901 c.c. ha natura conservativa e cautelare rispetto ad atti dispositivi che rechino un pregiudizio alle ragioni del creditore, atteso che il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
L'azione revocatoria ordinaria, quindi, ha la finalità di preservare le garanzie patrimoniali del debitore rendendo inopponibili al creditore gli atti dispositivi di beni a causa dei quali possa ritenersi pregiudicata l'eventuale soddisfazione coattiva del credito.
Ebbene, il sig. ha proposto l'azione revocatoria per tutelare le Parte_1 ragioni di credito vantate nei confronti della sig.ra CP_1
Le stesse derivano, infatti, dalla sentenza n. 2463/2002 emessa dal Giudice di Pace di
Verona in data 26/04/2002 e dal successivo atto di cessione di crediti dell'11/02/2008 in favore del predetto sig. da parte della cedente (già Parte_1 CP_3 [...]
, precedente alla stipula del predetto atto di donazione del Controparte_4
07/10/2021, con il quale la convenuta e il proprio marito CP_1 [...]
hanno donato i propri immobili alla loro figlia convenuta CP_5 [...]
mantenendo in proprio favore il diritto di abitazione per la quota di ½ ciascuno CP_2 dell'immobile ad uso abitativo.
In particolare, tale ragione di credito dell'attore nei confronti della CP_1 ammonterebbe ad € 2.441,16: questa, quantomeno ai fini che qui rilevano come fondamento della proposta azione revocatoria, è rinvenibile dalla documentazione agli atti del presente giudizio.
Chiarito quanto sopra va comunque evidenziato che, com'è noto, le valutazioni in ordine alla legittimazione ad agire per proporre l'azione revocatoria ordinaria non necessitano dell'accertamento sull'esistenza di un credito certo ed esigibile.
2 L'attenzione, invece, va posta sulla presenza quantomeno di una aspettativa di credito, anche, in ipotesi, se sottoposta ad accertamento giudiziale, tale da giustificare il rimedio dell'art. 2901 c.c. a tutela delle future pretese creditorie, rendendo inopponibili eventuali atti di disposizione che possano pregiudicare le garanzie patrimoniali.
Dunque, alla luce di quanto sinora evidenziato, non può essere negata la sussistenza di una potenziale pretesa creditoria in capo all'odierno attore che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria.
Del resto, per giurisprudenza consolidata, anche la presenza di un credito litigioso consente l'esercizio della tutela revocatoria da parte di chi ritiene di aver subito un pregiudizio in termini di garanzie patrimoniali a seguito di atto di disposizione dei propri beni posto in essere dal presunto debitore.
La tutela garantita attraverso l'esperimento della revocatoria ordinaria, infatti, non deve necessariamente riguardare un credito certo, liquido ed esigibile, ma può interessare anche un credito litigioso o una ragione o aspettativa di credito, anche solo eventuale.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui anche il credito eventuale, come quello litigioso, fa sorgere in capo al creditore il diritto di esperire l'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Di recente, la Cassazione ha ribadito un principio già espresso in precedenza dalle stesse
Sezioni Unite, secondo cui anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. in quanto tale norma “ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare -sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito-
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 5619, Rv. 639291-01)”, precisando che “la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”. (Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 22859 del 2019; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 18 maggio 2004, n.
9440).
3 Stesso principio è stato ripreso in altre recenti sentenze: “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4212 del 19 febbraio 2020).
Inoltre, “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 15866 del 17 maggio 2022).
Dunque, in linea con l'orientamento giurisprudenziale succitato, al sig. Parte_1
è sicuramente consentito esercitare l'azione revocatoria per salvaguardare le
[...] garanzie patrimoniali in caso di accertamento positivo del credito.
In merito al profilo oggettivo dell'eventus damni, come noto, è sufficiente che l'atto di disposizione abbia determinato un aggravamento del pericolo di incapienza dei beni del debitore in danno della garanzia patrimoniale posta a favore del creditore, generando una maggiore difficoltà o incertezza nel caso in cui risulti necessario intraprendere azioni esecutive immobiliari per il recupero del credito.
In sostanza, la revocatoria presuppone una concreta ed attuale probabilità che il patrimonio del debitore sia insufficiente.
Del resto, il cd. eventus damni sussiste anche nel caso in cui si verifichi una semplice variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni di credito.
L'attore ha evidenziato che, con l'atto di donazione de quo, la sig.ra ha CP_1 donato alla propria figlia convenuta i propri diritti spettanti su un Controparte_2 immobile ad uso abitativo e su un immobile adibito ad uso negozio e magazzino.
Dal canto loro, le convenute, non costituendosi nel presente giudizio, non hanno dimostrato che il patrimonio residuo della stessa sig.ra possa eventualmente CP_1
4 garantire la soddisfazione completa delle ragioni creditorie ai sensi del disposto normativo dell'art. 2740 c.c.
Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, “l'accertamento dell'“eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 26310 del 29 settembre 2021).
Ed ancora, “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19207 del 19 luglio
2018).
Mancando una analitica e specifica valutazione degli eventuali beni rimasti in proprietà della sig.ra da raffrontare rispetto ai beni oggetto di trasferimento da CP_1 parte della stessa in favore della propria figlia convenuta non può Controparte_2 ritenersi dimostrata la capienza del patrimonio della parte donante.
Quanto alla consapevolezza del potenziale pregiudizio arrecato, secondo le prescrizioni dell'art. 2901 c.c. occorre dimostrare “1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
La norma codicistica pone delle condizioni stringenti affinché possa chiedersi la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio da parte del debitore.
Ai fini dell'analisi sul grado di consapevolezza della sig.ra rispetto al CP_1 pregiudizio arrecato all'attore con la stipulazione dell'atto di donazione del 07/10/2021, si deve tener conto che si tratta di atto a titolo gratuito.
5 Infatti, la donazione è stata stipulata a distanza di diversi anni dalla sentenza n. 2463/2002 emessa dal Giudice di Pace di Verona in data 26/04/2002 e dal successivo predetto atto di cessione di crediti dell'11/02/2008.
Dunque, visto anche lo spazio temporale, la sig.ra non poteva non avere CP_1 la consapevolezza che l'atto di liberalità avrebbe creato un pregiudizio, quantomeno potenziale, rispetto alla garanzia patrimoniale verso la pretesa creditoria del sig.
Parte_1
Rispetto alla vicenda de qua, dunque, non vi è dubbio sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria giacché si è in presenza di un atto di liberalità voluto dal debitore nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio al creditore in termini di possibilità di esercitare proficuamente l'eventuale azione esecutiva.
Del resto, la prova dell'atteggiamento soggettivo del debitore ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria può avvenire anche attraverso presunzioni, mettendo in evidenza il susseguirsi di eventi che portano a ritenere che il debitore stesso sia consapevole di ridurre la garanzia patrimoniale, sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo, in danno del creditore, anche in termini di dolosa preordinazione del pregiudizio rispetto al credito.
In relazione a quanto appena esposto, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che
“un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante. Fornita dunque tale prova dall'attore nel giudizio di revocazione, spetta ai convenuti dimostrare che nonostante la donazione, il patrimonio del donante resta sufficiente a soddisfare il creditore” (Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 27 maggio – 3 luglio 2018, n. 17336).
Dunque, oltre alla presunzione di conoscenza del pregiudizio arrecato dalla donazione, sussiste anche il presupposto dell'eventus damni in termini di potenziale perdita di garanzie patrimoniali a tutela del credito dell'attore.
Trattandosi di atto a titolo gratuito, non ha rilevanza la dimostrazione della sussistenza di consapevolezza da parte della donataria.
Come previsto dall'art. 2901 c.c., l'atteggiamento psicologico del terzo (partecipatio fraudis) va valutato in ordine ad atti a titolo oneroso.
In conclusione, per tutto quanto esposto, va accolta la domanda revocatoria dichiarando l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di donazione del 07/10/2021, a rogito
6 del Notaio di Potenza, Rep. 64422/13591, limitatamente all'atto di Persona_1 disposizione delle quote di proprietà della sig.ra CP_1
All'accoglimento dell'azione revocatoria consegue l'ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di Potenza di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di donazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2655 c.c.
3 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Per quanto riguarda la quantificazione delle spese processuali, si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3697 del
13 febbraio 2020), in linea con il principio espresso in precedenza dalla stessa Cassazione:
“Nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché
l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5402 del 17 marzo 2004).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2
- Dichiara la contumacia delle parti convenute e CP_1 Controparte_2
- Accoglie la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di l'atto di donazione del 07/10/2021, a rogito del Notaio Parte_1
di Potenza, Rep. 64422/13591, limitatamente alla disposizione delle Persona_1 quote di proprietà sugli immobili indicati in premessa appartenenti alla sig.ra CP_1
[...]
- Condanna le convenute e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di delle spese di giudizio, liquidate in € 125,00 Parte_1
7 per esborsi ed € 1.278,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovute e rimborso forfetario al 15%;
- Ordina al Conservatore dell'Agenzia del territorio di Potenza l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione della donazione sopra richiamata ai sensi dell'articolo 2655 c.c.
Potenza, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
8
TRIBUNALE DI POTENZA
- SEZIONE CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2237/2024, assunta in decisione all'udienza del 04/12/2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
c.f. , rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1 ai sensi dell'art. 86 c.p.c., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verona alla via G.B. Da Monte n. 8/c;
- ATTORE -
CONTRO
e CP_1 Controparte_2
- CONVENUTE CONTUMACI -
* * * * *
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
Conclusioni: come da atti;
FATTO E DIRITTO
1 - Il sig. Avv. con atto di citazione del 14/06/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio e per ottenere la revocatoria dell'atto CP_1 Controparte_2 di donazione del 07/10/2021, a rogito del Notaio di Potenza, Rep. Persona_1
64422/13591, in relazione alla quota di ½ dell'immobile identificato in Catasto Fabbricati del comune di Potenza al foglio 48, part. 76, sub 28, e alla quota per l'intero degli
1 immobili identificati in Catasto Fabbricati del comune di Potenza al foglio 105, part. 1843, sub 25 e foglio 105, part. 1843, sub 6, donate dalla sig.ra alla CP_1 propria figlia sig.ra Controparte_2
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si sono costituite in giudizio e CP_1 Controparte_2
Il Giudice designato per la trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di procedere ad attività istruttoria alcuna, avendo la res controversa natura prettamente documentale, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 04/12/2025.
2 - La domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dal sig. Parte_1
è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
[...]
Come noto, il rimedio dell'art. 2901 c.c. ha natura conservativa e cautelare rispetto ad atti dispositivi che rechino un pregiudizio alle ragioni del creditore, atteso che il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
L'azione revocatoria ordinaria, quindi, ha la finalità di preservare le garanzie patrimoniali del debitore rendendo inopponibili al creditore gli atti dispositivi di beni a causa dei quali possa ritenersi pregiudicata l'eventuale soddisfazione coattiva del credito.
Ebbene, il sig. ha proposto l'azione revocatoria per tutelare le Parte_1 ragioni di credito vantate nei confronti della sig.ra CP_1
Le stesse derivano, infatti, dalla sentenza n. 2463/2002 emessa dal Giudice di Pace di
Verona in data 26/04/2002 e dal successivo atto di cessione di crediti dell'11/02/2008 in favore del predetto sig. da parte della cedente (già Parte_1 CP_3 [...]
, precedente alla stipula del predetto atto di donazione del Controparte_4
07/10/2021, con il quale la convenuta e il proprio marito CP_1 [...]
hanno donato i propri immobili alla loro figlia convenuta CP_5 [...]
mantenendo in proprio favore il diritto di abitazione per la quota di ½ ciascuno CP_2 dell'immobile ad uso abitativo.
In particolare, tale ragione di credito dell'attore nei confronti della CP_1 ammonterebbe ad € 2.441,16: questa, quantomeno ai fini che qui rilevano come fondamento della proposta azione revocatoria, è rinvenibile dalla documentazione agli atti del presente giudizio.
Chiarito quanto sopra va comunque evidenziato che, com'è noto, le valutazioni in ordine alla legittimazione ad agire per proporre l'azione revocatoria ordinaria non necessitano dell'accertamento sull'esistenza di un credito certo ed esigibile.
2 L'attenzione, invece, va posta sulla presenza quantomeno di una aspettativa di credito, anche, in ipotesi, se sottoposta ad accertamento giudiziale, tale da giustificare il rimedio dell'art. 2901 c.c. a tutela delle future pretese creditorie, rendendo inopponibili eventuali atti di disposizione che possano pregiudicare le garanzie patrimoniali.
Dunque, alla luce di quanto sinora evidenziato, non può essere negata la sussistenza di una potenziale pretesa creditoria in capo all'odierno attore che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria.
Del resto, per giurisprudenza consolidata, anche la presenza di un credito litigioso consente l'esercizio della tutela revocatoria da parte di chi ritiene di aver subito un pregiudizio in termini di garanzie patrimoniali a seguito di atto di disposizione dei propri beni posto in essere dal presunto debitore.
La tutela garantita attraverso l'esperimento della revocatoria ordinaria, infatti, non deve necessariamente riguardare un credito certo, liquido ed esigibile, ma può interessare anche un credito litigioso o una ragione o aspettativa di credito, anche solo eventuale.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui anche il credito eventuale, come quello litigioso, fa sorgere in capo al creditore il diritto di esperire l'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Di recente, la Cassazione ha ribadito un principio già espresso in precedenza dalle stesse
Sezioni Unite, secondo cui anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. in quanto tale norma “ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare -sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito-
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 5619, Rv. 639291-01)”, precisando che “la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”. (Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 22859 del 2019; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 18 maggio 2004, n.
9440).
3 Stesso principio è stato ripreso in altre recenti sentenze: “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4212 del 19 febbraio 2020).
Inoltre, “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 15866 del 17 maggio 2022).
Dunque, in linea con l'orientamento giurisprudenziale succitato, al sig. Parte_1
è sicuramente consentito esercitare l'azione revocatoria per salvaguardare le
[...] garanzie patrimoniali in caso di accertamento positivo del credito.
In merito al profilo oggettivo dell'eventus damni, come noto, è sufficiente che l'atto di disposizione abbia determinato un aggravamento del pericolo di incapienza dei beni del debitore in danno della garanzia patrimoniale posta a favore del creditore, generando una maggiore difficoltà o incertezza nel caso in cui risulti necessario intraprendere azioni esecutive immobiliari per il recupero del credito.
In sostanza, la revocatoria presuppone una concreta ed attuale probabilità che il patrimonio del debitore sia insufficiente.
Del resto, il cd. eventus damni sussiste anche nel caso in cui si verifichi una semplice variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni di credito.
L'attore ha evidenziato che, con l'atto di donazione de quo, la sig.ra ha CP_1 donato alla propria figlia convenuta i propri diritti spettanti su un Controparte_2 immobile ad uso abitativo e su un immobile adibito ad uso negozio e magazzino.
Dal canto loro, le convenute, non costituendosi nel presente giudizio, non hanno dimostrato che il patrimonio residuo della stessa sig.ra possa eventualmente CP_1
4 garantire la soddisfazione completa delle ragioni creditorie ai sensi del disposto normativo dell'art. 2740 c.c.
Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, “l'accertamento dell'“eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 26310 del 29 settembre 2021).
Ed ancora, “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19207 del 19 luglio
2018).
Mancando una analitica e specifica valutazione degli eventuali beni rimasti in proprietà della sig.ra da raffrontare rispetto ai beni oggetto di trasferimento da CP_1 parte della stessa in favore della propria figlia convenuta non può Controparte_2 ritenersi dimostrata la capienza del patrimonio della parte donante.
Quanto alla consapevolezza del potenziale pregiudizio arrecato, secondo le prescrizioni dell'art. 2901 c.c. occorre dimostrare “1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che
l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
La norma codicistica pone delle condizioni stringenti affinché possa chiedersi la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio da parte del debitore.
Ai fini dell'analisi sul grado di consapevolezza della sig.ra rispetto al CP_1 pregiudizio arrecato all'attore con la stipulazione dell'atto di donazione del 07/10/2021, si deve tener conto che si tratta di atto a titolo gratuito.
5 Infatti, la donazione è stata stipulata a distanza di diversi anni dalla sentenza n. 2463/2002 emessa dal Giudice di Pace di Verona in data 26/04/2002 e dal successivo predetto atto di cessione di crediti dell'11/02/2008.
Dunque, visto anche lo spazio temporale, la sig.ra non poteva non avere CP_1 la consapevolezza che l'atto di liberalità avrebbe creato un pregiudizio, quantomeno potenziale, rispetto alla garanzia patrimoniale verso la pretesa creditoria del sig.
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Rispetto alla vicenda de qua, dunque, non vi è dubbio sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria giacché si è in presenza di un atto di liberalità voluto dal debitore nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio al creditore in termini di possibilità di esercitare proficuamente l'eventuale azione esecutiva.
Del resto, la prova dell'atteggiamento soggettivo del debitore ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria può avvenire anche attraverso presunzioni, mettendo in evidenza il susseguirsi di eventi che portano a ritenere che il debitore stesso sia consapevole di ridurre la garanzia patrimoniale, sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo, in danno del creditore, anche in termini di dolosa preordinazione del pregiudizio rispetto al credito.
In relazione a quanto appena esposto, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che
“un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante. Fornita dunque tale prova dall'attore nel giudizio di revocazione, spetta ai convenuti dimostrare che nonostante la donazione, il patrimonio del donante resta sufficiente a soddisfare il creditore” (Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 27 maggio – 3 luglio 2018, n. 17336).
Dunque, oltre alla presunzione di conoscenza del pregiudizio arrecato dalla donazione, sussiste anche il presupposto dell'eventus damni in termini di potenziale perdita di garanzie patrimoniali a tutela del credito dell'attore.
Trattandosi di atto a titolo gratuito, non ha rilevanza la dimostrazione della sussistenza di consapevolezza da parte della donataria.
Come previsto dall'art. 2901 c.c., l'atteggiamento psicologico del terzo (partecipatio fraudis) va valutato in ordine ad atti a titolo oneroso.
In conclusione, per tutto quanto esposto, va accolta la domanda revocatoria dichiarando l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di donazione del 07/10/2021, a rogito
6 del Notaio di Potenza, Rep. 64422/13591, limitatamente all'atto di Persona_1 disposizione delle quote di proprietà della sig.ra CP_1
All'accoglimento dell'azione revocatoria consegue l'ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di Potenza di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di donazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2655 c.c.
3 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Per quanto riguarda la quantificazione delle spese processuali, si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3697 del
13 febbraio 2020), in linea con il principio espresso in precedenza dalla stessa Cassazione:
“Nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché
l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5402 del 17 marzo 2004).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2
- Dichiara la contumacia delle parti convenute e CP_1 Controparte_2
- Accoglie la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti di l'atto di donazione del 07/10/2021, a rogito del Notaio Parte_1
di Potenza, Rep. 64422/13591, limitatamente alla disposizione delle Persona_1 quote di proprietà sugli immobili indicati in premessa appartenenti alla sig.ra CP_1
[...]
- Condanna le convenute e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore di delle spese di giudizio, liquidate in € 125,00 Parte_1
7 per esborsi ed € 1.278,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovute e rimborso forfetario al 15%;
- Ordina al Conservatore dell'Agenzia del territorio di Potenza l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione della donazione sopra richiamata ai sensi dell'articolo 2655 c.c.
Potenza, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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