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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1409/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice relatore
Alessandra Tolettini Giudice
di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1409 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Balsamo del Foro di Trento (cod. fisc.
– pec: , con studio in C.F._2 Email_1
38122 Trento (TN), Via Santa Maria Maddalena n. 12, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta delega a margine del ricorso
Parte ricorrente
contro nato a [...] il [...] (cod. fisc Controparte_1
e residente in [...] C.F._3
Parte resistente contumace
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 6 febbraio 2025 parte ricorrente concludeva come da ricorso e, dunque, chiedendo: “che il Tribunale di Trento, ex art. 4 L. 898/70 e ss. mm. ii. Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il rituale tentativo di conciliazione avanti il signor Presidente del Tribunale, pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e Parte_1
in data 28 luglio 2010 in Georgia con atto trascritto nel Persona_1
registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Didube – Chughureti dell'Agenzia del Registro Civile al numero 02201030440 e trascritto anche all'Ufficio Anagrafe del Comune di Malè anno 2021 n. 11 parte II serie C, alle medesime condizioni della separazione alle seguenti C O N D I Z I O N I 1.
Affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle minori e Per_2
, con collocazione abitativa principale presso la residenza della madre. Per_3
Il padre, che attualmente lavora nel Lazio, a Borgo Sabotino, provincia di
Latina, potrà esercitare il proprio diritto di visita in libertà, senza stabilire, oggi, un calendario specifico, in base alle proprie disponibilità lavorative e di ferie e nel pieno rispetto degli impegni scolastici delle figlie, concordando con la madre le visite mensili, settimanali ed estive. Il tutto nel rispetto di un doveroso preavviso ai fini organizzativi;
2. Porsi a carico del padre assegno di mantenimento per le figlie pari ad Euro 350,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi entro il 15 di ogni mese in favore della madre con bonifico bancario utilizzando le coordinate Iban che la stessa indicherà oltre al 50% delle spese straordinarie, nessuna esclusa, sanitarie, scolastiche, per attività sportiva e
Pag. 2 di 11 viaggi di studio previo accordo tra i genitori soltanto se la spesa straordinaria superi la somma di Euro 100,00, fatta eccezione per le spese mediche urgenti. Se la spesa straordinaria è anticipata dalla madre porsi a carico del padre
l'immediato rimborso entro 5 giorni dalla richiesta supportata documentalmente;
3. Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso ad eventuali viaggi e vacanze all'estero con le minori. Spese a carico della parte soccombente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 10 giugno 2024, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con il marito CP_1
in data 28 luglio 2010 in Georgia con atto trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio dell'Ufficio di Didube – Chughureti dell'Agenzia del Registro
Civile al numero e trascritto anche all'Ufficio Anagrafe del P.IVA_1
Comune di Malè anno 2021 n. 11 parte II serie C, alle medesime condizioni della separazione, ovverosia: affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle minori e , con collocazione abitativa principale presso la Per_2 Per_3
residenza della madre e regime di visita libero col padre;
assegno di mantenimento per le figlie, a carico del padre, pari ad Euro 350,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi entro il 15 di ogni mese in favore della madre;
pagamento del 50% delle spese straordinarie, nessuna esclusa, sanitarie, scolastiche, per attività sportiva e viaggi di studio previo accordo tra i genitori soltanto se la spesa straordinaria superi la somma di Euro 100,00, fatta eccezione per le spese mediche urgenti (con rimborso, entro 5 giorni dalla richiesta supportata documentalmente, a carico del padre in favore della madre, laddove la spesa straordinaria sia anticipata da quest'ultima); reciproco consenso ad eventuali viaggi e vacanze all'estero con le minori;
spese a carico della parte soccombente.
Pag. 3 di 11 La predetta ricorrente, per quanto attiene ai fatti di causa, ha, poi, rappresentato di aver contratto matrimonio con in data 28 luglio 2010 in Controparte_1
Georgia; che, dall'unione coniugale, erano nate le figlie (ad Persona_4
Halle (Belgio) il 16.11.2012) e (a Tbilisi (Georgia) il Persona_5
27.05.2011), entrambe residenti in Trento (TN) con la madre e il nuovo compagno della stessa, in Via del Loghet n. 32, assieme alla figlia nata dall'unione tra questi ultimi;
che, con ricorso di data 10.2.2022, i coniugi concordemente avevano proposto ricorso per la separazione coniugale e che la separazione coniugale era stata omologata dal Tribunale di Trento con decreto di omologa n. cron. 1081/2022 del 08.04.2022, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo;
che, da ormai qualche anno, l'ex marito lavorava nel Lazio, a Borgo
Sabotino (provincia di Latina) come magazziniere, risiedeva a Latina in via dei
Volsini n. 37 e tornava a trovare le figlie sporadicamente;
che era assai difficile redigere un piano genitoriale indicando in modo preciso l'esercizio di visita del padre, vivendo questi lontano;
motivo per il quale la stessa era disponibile ad incontri liberi tra il padre e le minori compatibilmente con gli impegni di quest'ultime; che, da allora, non vi era stata alcuna forma di ricongiungimento e che, pertanto, i tempi erano maturi per richiedere lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 16 ottobre 2024, non è comparso né si è costituito il resistente la ricorrente ha Controparte_1
insistito nella volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso e il Giudice si è riservato.
Con provvedimento del 16 ottobre 2024, il Giudice relatore – rilevato che parte ricorrente aveva chiesto, anche in via temporanea ed urgente, la conferma delle condizioni della separazione senza, tuttavia, aver depositato il ricorso di separazione contenente le predette condizioni (essendo presente, in atti, il solo decreto di omologa) – ha disposto il deposito del ricorso di separazione al fine di
Pag. 4 di 11 visionare le condizioni ivi previste, rinviando, per la stessa attività, all'udienza del 6 novembre 2024.
All'udienza del 6 novembre 2024, il Giudice relatore – rilevato che era stato effettuato un nuovo deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio (già presente in atti), mentre, invece, non era stato depositato il predetto ricorso per separazione – ha rinnovato l'onere del deposito del suddetto atto (deposito effettuato da parte ricorrente in data 2 dicembre 2024), differendo la causa all'udienza del 4 dicembre 2024.
Con note d'udienza del 2 dicembre 2024, parte ricorrente – stante la rituale notifica del ricorso per lo scioglimento del matrimonio con pedissequo decreto di fissazione udienza, depositato agli atti, avvenuta in data 25.07.2024, immesso in cassetta in data 31.07.2024 e, per mancato ritiro entro il termine, rispedito al mittente – ha chiesto la dichiarazione della contumacia di parte resistente e l'accoglimento integrale della domanda formulata in ricorso.
Con provvedimento del 24 dicembre 2024, il Giudice delegato ha, intanto, confermato le condizioni di cui alla separazione, disponendo, inoltre, l'audizione delle minori e (con fissazione di apposita Persona_4 Persona_5
udienza per il 6 febbraio 2025) nonché l'acquisizione, presso l'Agenzia delle
Entrate territorialmente competente, delle dichiarazioni dei redditi relative al resistente (documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Controparte_1
Entrate con atto del 15 gennaio 2025).
All'udienza del 6 febbraio 2025, sono state sentite le due minori, parte ricorrente ha concluso come da ricorso e la causa è stata rimessa in decisione.
*
Orbene, va, anzitutto, dichiarata la contumacia del resistente, il quale, sebbene regolarmente evocato nel presente giudizio, non si è costituito.
Pag. 5 di 11 Va, poi, rilevata la fondatezza della domanda di parte ricorrente tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alla quale il resistente, non costituitosi nel presente giudizio, non si è opposto.
Ed invero, risulta, infatti, essere trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nella causa di separazione, nonché, documentalmente provato che i coniugi si sono separati consensualmente e che la separazione è stata omologata con decreto di omologa del 31 marzo 2022, depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 8 aprile 2022.
Da tale data, peraltro, non vi è prova che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
Tal che la superiore domanda è meritevole di accoglimento.
Riguardo, poi, al regime di affidamento delle figlie minori e Per_2
, in punto di diritto, occorre, anzitutto, premettere che l'art. 155 c.c. ha Per_3
sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n. 24841.
V. anche Cass. 24526/2010).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con
Pag. 6 di 11 riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009). Le ipotesi più significative in cui è stato ritenuto pregiudizievole per il minore l'affido condiviso attengono a casi di violenza da parte di uno dei genitori nei confronti del figlio e/o nei confronti dell'altro genitore in presenza del minore, la violazione degli obblighi di assistenza, l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte del genitore, ovvero anche una situazione di conflittualità tra i genitori talmente accesa da alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico del minore (cfr. per tale ultima ipotesi Cass. 5108/2012), non essendo la sola conflittualità esistente tra i coniugi di per sé preclusiva dell'affidamento condiviso, poiché tale regola avrebbe altrimenti un'applicazione solo residuale (cfr. Cass. 16593/2009).
Come, inoltre, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587) l'affidamento condiviso impone la partecipazione del genitore ai compiti di accudimento e mantenimento della prole;
ragione per cui le eventuali carenze comportamentali da parte di un genitore, sotto il profilo affettivo e materiale, giustificano una deroga al predetto modello di affidamento, con conseguente restrizione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di tale genitore che sia venuto meno ai propri doveri morali e materiali verso i figli (in questo senso Tribunale di Roma, sent. n. 11735/2017; Tribunale di Napoli, sent.
3934/2017; ordinanza n. 16738/2018 della Corte di Cassazione e ordinanza della
Corte di Cassazione civile 19386/2014).
Ora, ciò posto, si ritiene che, nel caso di specie, a conferma di quanto previsto in sede di separazione, ricorrano i presupposti per l'applicazione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle minori e , Per_2 Per_3
con collocazione abitativa principale presso la residenza della madre.
Pag. 7 di 11 Le stesse minori, ascoltate all'udienza del 6 febbraio 2025, hanno riferito di avere un buon rapporto con entrambi i genitori e di considerare il padre un genitore presente.
In particolare, la minore ha dichiarato: “Io ho 13 anni e vivo a Spini di Per_3
Gardolo, assieme a mia madre e alla mia sorellina. A casa mi trovo bene, è tutto
a posto. Vado a scuola regolarmente, sono brava e mi piace. I rapporti con mia madre sono buoni. Mio padre d'estate lo vedo sempre e poi certe volte viene due/tre giorni, prende un hotel qua vicino e ci porta in giro. Lui vive e lavora nel
Lazio. I rapporti, comunque, sono buoni anche con lui. Con mio padre ci sentiamo spesso al telefono. Lo considero presente. Va tutto bene”.
La minore ha dichiarato: “Io ho 12 anni, vivo assieme a mia madre e a Per_2
mia sorella. Frequento la scuola regolarmente, vado bene e mi piace. I rapporti con mia madre sono buoni. Anche con mio padre, sono buoni. Quando ci sono le vacanze, come ad esempio l'estate o durante il periodo natalizio, ci vediamo con lui e andiamo a volte dalle nostre zie. Inoltre, lo sento anche per telefono. Lo considero un papà presente. Lui vive a Latina. Quando lo vogliamo vedere, ci accordiamo. Va tutto bene”.
Di talché, si ritiene che, nella fattispecie, non vi siano ragioni alcune per derogare al modello legale privilegiato, individuato dal legislatore nell'affido condiviso.
Per quanto adesso attiene al regime di visita del padre, stante anche le dichiarazioni delle minori all'udienza del 6 febbraio 2025, si ritiene di dovere rimettere la regolamentazione di tale protocollo ai liberi accordi tra le parti.
Emerge, infatti, che il padre, ormai da qualche anno, lavora e vive nel Lazio, a
Borgo Sabotino, in provincia di Latina e torna a trovare le figlie sporadicamente.
Ragione per cui si ritiene opportuno prevedere che, in conformità a quanto già di fatto e da tempo avviene, il padre possa esercitare il proprio diritto di vista in libertà, concordando con la madre le visite mensili, settimanali ed estive.
Pag. 8 di 11 Venendo, adesso, alle questioni economiche, con riguardo al mantenimento relativo alle minori e , si rileva, anzitutto, in punto di diritto, Per_2 Per_3
che la prole ha diritto ad ottenere un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Si precisa, poi, che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n.
3974), e che, ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
Orbene, fermi restando i principi sopra espressi, in ordine alla rispettiva posizione economico-patrimoniale delle parti, si evidenzia che, dalla documentazione versata in atti, risulta che:
-la ricorrente ha dichiarato, con riferimento ai redditi del 2020, un reddito imponibile di euro 13.845,00; con riferimento ai redditi del 2021, un reddito
Pag. 9 di 11 imponibile di euro 16.174,00; con riferimento ai redditi del 2022, un reddito imponibile di euro 18.629,00;
Co resistente ha dichiarato, con riferimento ai redditi del 2022, un reddito da lavoratore dipendente di euro 18.126,66 annuali lordi, con imposta netta di euro
1.417,98; con riferimento ai redditi del 2021, un reddito da lavoratore dipendente pari ad euro 15.991,22 annuali lordi, con imposta netta pari ad euro 688,81.
Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, dunque, ritenuto adeguato l'importo di mantenimento già previsto in sede di separazione, si ritiene di dovere confermare il suddetto importo, con conseguente onere del resistente CP_1
di contribuire al mantenimento delle figlie minori e
[...] Per_2
nella misura di euro 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di Per_3
ogni mese sul conto corrente indicato dalla ricorrente e sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
Le spese straordinarie saranno, inoltre, ripartite tra le parti, come da giudizio di separazione, ovvero nella misura del 50% e saranno regolamentate come da
Protocollo del CNF del 29 novembre 2017, previo accordo tra i genitori soltanto se la spesa straordinaria superi la somma di euro 100,00 (fatta eccezione per le spese mediche urgenti).
Nulla sulle spese, tenuto conto della natura della causa nonché della mancata costituzione di parte resistente e, quindi, della sostanziale non opposizione all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio, contratto in data 28 luglio
2010 in Georgia tra la signora nata a [...] il Parte_1
Pag. 10 di 11 04.11.1988 e nato a [...] il [...], con Controparte_1 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Didube –
Chughureti dell'Agenzia del Registro Civile al numero 02201030440 e trascritto anche all'Ufficio Anagrafe del Comune di Malè anno 2021 n. 11 parte II serie C;
- DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle minori e , con collocazione abitativa principale presso la residenza Per_2 Per_3
della madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo quanto specificato in parte motiva;
- PONE a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla ricorrente a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento delle figlie minori, la somma di € 350,00 da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, la quale sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
- PONE, a carico del resistente l'obbligo di contribuire Controparte_1
al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alle predette figlie minori, individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017, con previo accordo tra i genitori soltanto se la spesa straordinaria superi la somma di
€ 100,00 (fatta eccezione per le spese mediche urgenti);
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19-02-2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1409/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice relatore
Alessandra Tolettini Giudice
di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1409 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Balsamo del Foro di Trento (cod. fisc.
– pec: , con studio in C.F._2 Email_1
38122 Trento (TN), Via Santa Maria Maddalena n. 12, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta delega a margine del ricorso
Parte ricorrente
contro nato a [...] il [...] (cod. fisc Controparte_1
e residente in [...] C.F._3
Parte resistente contumace
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 6 febbraio 2025 parte ricorrente concludeva come da ricorso e, dunque, chiedendo: “che il Tribunale di Trento, ex art. 4 L. 898/70 e ss. mm. ii. Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il rituale tentativo di conciliazione avanti il signor Presidente del Tribunale, pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e Parte_1
in data 28 luglio 2010 in Georgia con atto trascritto nel Persona_1
registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Didube – Chughureti dell'Agenzia del Registro Civile al numero 02201030440 e trascritto anche all'Ufficio Anagrafe del Comune di Malè anno 2021 n. 11 parte II serie C, alle medesime condizioni della separazione alle seguenti C O N D I Z I O N I 1.
Affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle minori e Per_2
, con collocazione abitativa principale presso la residenza della madre. Per_3
Il padre, che attualmente lavora nel Lazio, a Borgo Sabotino, provincia di
Latina, potrà esercitare il proprio diritto di visita in libertà, senza stabilire, oggi, un calendario specifico, in base alle proprie disponibilità lavorative e di ferie e nel pieno rispetto degli impegni scolastici delle figlie, concordando con la madre le visite mensili, settimanali ed estive. Il tutto nel rispetto di un doveroso preavviso ai fini organizzativi;
2. Porsi a carico del padre assegno di mantenimento per le figlie pari ad Euro 350,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi entro il 15 di ogni mese in favore della madre con bonifico bancario utilizzando le coordinate Iban che la stessa indicherà oltre al 50% delle spese straordinarie, nessuna esclusa, sanitarie, scolastiche, per attività sportiva e
Pag. 2 di 11 viaggi di studio previo accordo tra i genitori soltanto se la spesa straordinaria superi la somma di Euro 100,00, fatta eccezione per le spese mediche urgenti. Se la spesa straordinaria è anticipata dalla madre porsi a carico del padre
l'immediato rimborso entro 5 giorni dalla richiesta supportata documentalmente;
3. Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso ad eventuali viaggi e vacanze all'estero con le minori. Spese a carico della parte soccombente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, iscritto in data 10 giugno 2024, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con il marito CP_1
in data 28 luglio 2010 in Georgia con atto trascritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio dell'Ufficio di Didube – Chughureti dell'Agenzia del Registro
Civile al numero e trascritto anche all'Ufficio Anagrafe del P.IVA_1
Comune di Malè anno 2021 n. 11 parte II serie C, alle medesime condizioni della separazione, ovverosia: affidamento congiunto ad entrambi i genitori delle minori e , con collocazione abitativa principale presso la Per_2 Per_3
residenza della madre e regime di visita libero col padre;
assegno di mantenimento per le figlie, a carico del padre, pari ad Euro 350,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi entro il 15 di ogni mese in favore della madre;
pagamento del 50% delle spese straordinarie, nessuna esclusa, sanitarie, scolastiche, per attività sportiva e viaggi di studio previo accordo tra i genitori soltanto se la spesa straordinaria superi la somma di Euro 100,00, fatta eccezione per le spese mediche urgenti (con rimborso, entro 5 giorni dalla richiesta supportata documentalmente, a carico del padre in favore della madre, laddove la spesa straordinaria sia anticipata da quest'ultima); reciproco consenso ad eventuali viaggi e vacanze all'estero con le minori;
spese a carico della parte soccombente.
Pag. 3 di 11 La predetta ricorrente, per quanto attiene ai fatti di causa, ha, poi, rappresentato di aver contratto matrimonio con in data 28 luglio 2010 in Controparte_1
Georgia; che, dall'unione coniugale, erano nate le figlie (ad Persona_4
Halle (Belgio) il 16.11.2012) e (a Tbilisi (Georgia) il Persona_5
27.05.2011), entrambe residenti in Trento (TN) con la madre e il nuovo compagno della stessa, in Via del Loghet n. 32, assieme alla figlia nata dall'unione tra questi ultimi;
che, con ricorso di data 10.2.2022, i coniugi concordemente avevano proposto ricorso per la separazione coniugale e che la separazione coniugale era stata omologata dal Tribunale di Trento con decreto di omologa n. cron. 1081/2022 del 08.04.2022, alle condizioni indicate in ricorso introduttivo;
che, da ormai qualche anno, l'ex marito lavorava nel Lazio, a Borgo
Sabotino (provincia di Latina) come magazziniere, risiedeva a Latina in via dei
Volsini n. 37 e tornava a trovare le figlie sporadicamente;
che era assai difficile redigere un piano genitoriale indicando in modo preciso l'esercizio di visita del padre, vivendo questi lontano;
motivo per il quale la stessa era disponibile ad incontri liberi tra il padre e le minori compatibilmente con gli impegni di quest'ultime; che, da allora, non vi era stata alcuna forma di ricongiungimento e che, pertanto, i tempi erano maturi per richiedere lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 16 ottobre 2024, non è comparso né si è costituito il resistente la ricorrente ha Controparte_1
insistito nella volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso e il Giudice si è riservato.
Con provvedimento del 16 ottobre 2024, il Giudice relatore – rilevato che parte ricorrente aveva chiesto, anche in via temporanea ed urgente, la conferma delle condizioni della separazione senza, tuttavia, aver depositato il ricorso di separazione contenente le predette condizioni (essendo presente, in atti, il solo decreto di omologa) – ha disposto il deposito del ricorso di separazione al fine di
Pag. 4 di 11 visionare le condizioni ivi previste, rinviando, per la stessa attività, all'udienza del 6 novembre 2024.
All'udienza del 6 novembre 2024, il Giudice relatore – rilevato che era stato effettuato un nuovo deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio (già presente in atti), mentre, invece, non era stato depositato il predetto ricorso per separazione – ha rinnovato l'onere del deposito del suddetto atto (deposito effettuato da parte ricorrente in data 2 dicembre 2024), differendo la causa all'udienza del 4 dicembre 2024.
Con note d'udienza del 2 dicembre 2024, parte ricorrente – stante la rituale notifica del ricorso per lo scioglimento del matrimonio con pedissequo decreto di fissazione udienza, depositato agli atti, avvenuta in data 25.07.2024, immesso in cassetta in data 31.07.2024 e, per mancato ritiro entro il termine, rispedito al mittente – ha chiesto la dichiarazione della contumacia di parte resistente e l'accoglimento integrale della domanda formulata in ricorso.
Con provvedimento del 24 dicembre 2024, il Giudice delegato ha, intanto, confermato le condizioni di cui alla separazione, disponendo, inoltre, l'audizione delle minori e (con fissazione di apposita Persona_4 Persona_5
udienza per il 6 febbraio 2025) nonché l'acquisizione, presso l'Agenzia delle
Entrate territorialmente competente, delle dichiarazioni dei redditi relative al resistente (documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Controparte_1
Entrate con atto del 15 gennaio 2025).
All'udienza del 6 febbraio 2025, sono state sentite le due minori, parte ricorrente ha concluso come da ricorso e la causa è stata rimessa in decisione.
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Orbene, va, anzitutto, dichiarata la contumacia del resistente, il quale, sebbene regolarmente evocato nel presente giudizio, non si è costituito.
Pag. 5 di 11 Va, poi, rilevata la fondatezza della domanda di parte ricorrente tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alla quale il resistente, non costituitosi nel presente giudizio, non si è opposto.
Ed invero, risulta, infatti, essere trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trento nella causa di separazione, nonché, documentalmente provato che i coniugi si sono separati consensualmente e che la separazione è stata omologata con decreto di omologa del 31 marzo 2022, depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 8 aprile 2022.
Da tale data, peraltro, non vi è prova che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
Tal che la superiore domanda è meritevole di accoglimento.
Riguardo, poi, al regime di affidamento delle figlie minori e Per_2
, in punto di diritto, occorre, anzitutto, premettere che l'art. 155 c.c. ha Per_3
sostanzialmente individuato nell'affido condiviso il modello legale privilegiato derogabile solo in presenza di situazioni eccezionali in cui risulti comprovata la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori e/o comunque una situazione tale da rendere l'affidamento congiunto in concreto pregiudizievole per il minore, tenuto conto, ad esempio, delle anomali condizioni di vita del genitore, dell'insanabile contrasto con il figlio, della obiettiva lontananza, ecc. (cfr. Trib. Varese 21.01.2013 che rinvia all'uopo a Cass. Civ. 19 giugno 2008 n. 16593; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 dicembre 2010 n. 24841.
V. anche Cass. 24526/2010).
In mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con
Pag. 6 di 11 riferimento alle peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo (Cass. 26587/2009). Le ipotesi più significative in cui è stato ritenuto pregiudizievole per il minore l'affido condiviso attengono a casi di violenza da parte di uno dei genitori nei confronti del figlio e/o nei confronti dell'altro genitore in presenza del minore, la violazione degli obblighi di assistenza, l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte del genitore, ovvero anche una situazione di conflittualità tra i genitori talmente accesa da alterare o porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico del minore (cfr. per tale ultima ipotesi Cass. 5108/2012), non essendo la sola conflittualità esistente tra i coniugi di per sé preclusiva dell'affidamento condiviso, poiché tale regola avrebbe altrimenti un'applicazione solo residuale (cfr. Cass. 16593/2009).
Come, inoltre, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587) l'affidamento condiviso impone la partecipazione del genitore ai compiti di accudimento e mantenimento della prole;
ragione per cui le eventuali carenze comportamentali da parte di un genitore, sotto il profilo affettivo e materiale, giustificano una deroga al predetto modello di affidamento, con conseguente restrizione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di tale genitore che sia venuto meno ai propri doveri morali e materiali verso i figli (in questo senso Tribunale di Roma, sent. n. 11735/2017; Tribunale di Napoli, sent.
3934/2017; ordinanza n. 16738/2018 della Corte di Cassazione e ordinanza della
Corte di Cassazione civile 19386/2014).
Ora, ciò posto, si ritiene che, nel caso di specie, a conferma di quanto previsto in sede di separazione, ricorrano i presupposti per l'applicazione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle minori e , Per_2 Per_3
con collocazione abitativa principale presso la residenza della madre.
Pag. 7 di 11 Le stesse minori, ascoltate all'udienza del 6 febbraio 2025, hanno riferito di avere un buon rapporto con entrambi i genitori e di considerare il padre un genitore presente.
In particolare, la minore ha dichiarato: “Io ho 13 anni e vivo a Spini di Per_3
Gardolo, assieme a mia madre e alla mia sorellina. A casa mi trovo bene, è tutto
a posto. Vado a scuola regolarmente, sono brava e mi piace. I rapporti con mia madre sono buoni. Mio padre d'estate lo vedo sempre e poi certe volte viene due/tre giorni, prende un hotel qua vicino e ci porta in giro. Lui vive e lavora nel
Lazio. I rapporti, comunque, sono buoni anche con lui. Con mio padre ci sentiamo spesso al telefono. Lo considero presente. Va tutto bene”.
La minore ha dichiarato: “Io ho 12 anni, vivo assieme a mia madre e a Per_2
mia sorella. Frequento la scuola regolarmente, vado bene e mi piace. I rapporti con mia madre sono buoni. Anche con mio padre, sono buoni. Quando ci sono le vacanze, come ad esempio l'estate o durante il periodo natalizio, ci vediamo con lui e andiamo a volte dalle nostre zie. Inoltre, lo sento anche per telefono. Lo considero un papà presente. Lui vive a Latina. Quando lo vogliamo vedere, ci accordiamo. Va tutto bene”.
Di talché, si ritiene che, nella fattispecie, non vi siano ragioni alcune per derogare al modello legale privilegiato, individuato dal legislatore nell'affido condiviso.
Per quanto adesso attiene al regime di visita del padre, stante anche le dichiarazioni delle minori all'udienza del 6 febbraio 2025, si ritiene di dovere rimettere la regolamentazione di tale protocollo ai liberi accordi tra le parti.
Emerge, infatti, che il padre, ormai da qualche anno, lavora e vive nel Lazio, a
Borgo Sabotino, in provincia di Latina e torna a trovare le figlie sporadicamente.
Ragione per cui si ritiene opportuno prevedere che, in conformità a quanto già di fatto e da tempo avviene, il padre possa esercitare il proprio diritto di vista in libertà, concordando con la madre le visite mensili, settimanali ed estive.
Pag. 8 di 11 Venendo, adesso, alle questioni economiche, con riguardo al mantenimento relativo alle minori e , si rileva, anzitutto, in punto di diritto, Per_2 Per_3
che la prole ha diritto ad ottenere un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia, giusta applicazione dell'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Si precisa, poi, che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n.
3974), e che, ai sensi del novellato testo dell'art. 155 cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento occorre, inoltre, prendere in considerazione i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori.
Orbene, fermi restando i principi sopra espressi, in ordine alla rispettiva posizione economico-patrimoniale delle parti, si evidenzia che, dalla documentazione versata in atti, risulta che:
-la ricorrente ha dichiarato, con riferimento ai redditi del 2020, un reddito imponibile di euro 13.845,00; con riferimento ai redditi del 2021, un reddito
Pag. 9 di 11 imponibile di euro 16.174,00; con riferimento ai redditi del 2022, un reddito imponibile di euro 18.629,00;
Co resistente ha dichiarato, con riferimento ai redditi del 2022, un reddito da lavoratore dipendente di euro 18.126,66 annuali lordi, con imposta netta di euro
1.417,98; con riferimento ai redditi del 2021, un reddito da lavoratore dipendente pari ad euro 15.991,22 annuali lordi, con imposta netta pari ad euro 688,81.
Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, dunque, ritenuto adeguato l'importo di mantenimento già previsto in sede di separazione, si ritiene di dovere confermare il suddetto importo, con conseguente onere del resistente CP_1
di contribuire al mantenimento delle figlie minori e
[...] Per_2
nella misura di euro 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di Per_3
ogni mese sul conto corrente indicato dalla ricorrente e sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI.
Le spese straordinarie saranno, inoltre, ripartite tra le parti, come da giudizio di separazione, ovvero nella misura del 50% e saranno regolamentate come da
Protocollo del CNF del 29 novembre 2017, previo accordo tra i genitori soltanto se la spesa straordinaria superi la somma di euro 100,00 (fatta eccezione per le spese mediche urgenti).
Nulla sulle spese, tenuto conto della natura della causa nonché della mancata costituzione di parte resistente e, quindi, della sostanziale non opposizione all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio, contratto in data 28 luglio
2010 in Georgia tra la signora nata a [...] il Parte_1
Pag. 10 di 11 04.11.1988 e nato a [...] il [...], con Controparte_1 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Didube –
Chughureti dell'Agenzia del Registro Civile al numero 02201030440 e trascritto anche all'Ufficio Anagrafe del Comune di Malè anno 2021 n. 11 parte II serie C;
- DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle minori e , con collocazione abitativa principale presso la residenza Per_2 Per_3
della madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo quanto specificato in parte motiva;
- PONE a carico del resistente l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla ricorrente a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento delle figlie minori, la somma di € 350,00 da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, la quale sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI;
- PONE, a carico del resistente l'obbligo di contribuire Controparte_1
al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alle predette figlie minori, individuate secondo le linee guida del Protocollo del CNF del 2017, con previo accordo tra i genitori soltanto se la spesa straordinaria superi la somma di
€ 100,00 (fatta eccezione per le spese mediche urgenti);
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19-02-2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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