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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6807 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Esposito Mocerino ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Tufino (NA) alla Via Reggia di Ponticchio, 8, presso il suo studio legale;
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Antonio Controparte_1
Sposito, e domiciliata in Pomigliano d'Arco alla Via G. Carducci 35, presso il suo studio legale;
CONVENUTA
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Antonio Sposito, e domiciliato in Controparte_2
Pomigliano d'Arco alla Via G. Carducci 35, presso il suo studio legale;
CONVENUTO
E
(già , in persona del legale rappt. con sede CP_3 Controparte_4 CP_5
Legale in Verona, Piazzetta Monte n.1; CONVENUTA – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15 luglio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, ha convenuto in Parte_1
giudizio sia la società che il suo legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_2
nonché la (già , innanzi Tribunale di Nola allo CP_3 Controparte_4
scopo di ottenere pronuncia di revoca dell'atto di vendita del cespite immobiliare costituito dal fondo sito in Scisciano (NA) con accesso dalla via Cerqua S. Antonio, civico 20, esteso circa 3.800
metri quadrati, identificato in catasto al foglio 2, mappali 140, 141, 145 e 343. Ha chiesto, inoltre,
ordinarsi al Conservatore dei competenti Registri Immobiliari, di annotare il provvedimento della revoca della vendita avvenuta con incanto all'asta. Con vittoria di spese di lite, con distrazione.
Si è costituita in giudizio la società la quale preliminarmente ha eccepito la Controparte_1
inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire, nel merito ne ha chiesto il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto. Ha, inoltre, eccepito la inconferenza della stessa domanda attorea rispetto alla fattispecie de quo, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per la proposizione della domanda ex art. 2901 c.c.. Con vittoria di spese di lite, con distrazione.
Si è, altresì costituito in giudizio evocato quale legale rappresentante della Controparte_2
il quale ha eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva, ha altresì eccepito l'assenza in capo all'attore di interesse ad agire, nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata. Con vittoria di spese di lite. Benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio la cui contumacia è già stata CP_3
dichiarata all'udienza del 20 gennaio 2022.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Prima di passare al vaglio delle questioni giuridiche sottese, appare utile ricostruire i fatti che hanno preceduto l'instaurazione del presente giudizio.
L'azione revocatoria proposta in questa sede trae origine dalle vicende svoltesi in un precedente ed in parte parallelo procedimento esecutivo, conclusosi con la aggiudicazione del bene oggetto del presente giudizio alla società convenuta.
Tale giudizio è stato preceduto da una fase cautelare nel quale, con l'ordinanza del 23.1.2017, il
G.E del Tribunale di Nola, nel corso del giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento immobiliare, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione prima della distribuzione delle somme ricavata dalla vendita forzata. Ordinanza, quest'ultima, dapprima reclamata e successivamente riformata da questo Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza del 27.4.2017.
L'odierno attore ha (altresì e) successivamente introdotto domanda di opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare (r.g.e. n. 250/2008), con la quale ha chiesto accettarsi la proprietà del bene, e per l'effetto dichiarare nulla o inefficace la procedura esecutiva immobiliare, e riconoscere il proprio diritto a rivalersi sul prezzo di vendita del bene. In tale sede processuale, riconosciuta l'intervenuta usucapione da parte del terzo, , il Tribunale ne ha riconosciuto il Parte_1
diritto di rivalersi (art. 620 c.p.c.) sul ricavato della vendita forzata del bene (disposta e perfezionata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 250/2008). Questi i fatti che hanno preceduto la proposizione della domanda revocatoria.
Ciò posto, i convenuti costituiti hanno espletato le medesime difese, riguardanti sia l'insussistenza dell'interesse ad agire, che la infondatezza della domanda per la assoluta assenza degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria. In più, ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, in quanto estraneo rispetto alla controversia che riguarda, piuttosto, la società
aggiudicataria, di cui lui era (mero) legale rappresentante.
Poste tali necessarie premesse, ed in via del tutto preliminare, occorre verificare se sussiste, in capo all'attore, il requisito della legittimazione/titolarità attiva.
Ancora in via preliminare, è opportuno richiamare la distinzione tra legittimazione ad agire o a resistere in giudizio e titolarità attiva o passiva, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. La legittimazione ad agire attiene al diritto all'azione, la cui sussistenza deve essere valutata dal Giudice sulla scorta della prospettazione dell'attore, sicché, laddove l'atto introduttivo del giudizio non consenta di individuare l'attore quale titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà
inammissibile.
La titolarità del diritto sostanziale, invece, è un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione e, quindi, alla fondatezza della domanda, sicché è l'attore che deve darne la prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. 16.02.2016, n. 2951).
Orbene, l'art. 2901 c.c. stabilisce che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a
termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del
patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti
condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o,
trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di
pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel
caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono
considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede,
salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.
L'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
Primo e fondamentale presupposto per l'ammissibilità dell'azione, è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore, atteso che lo strumento processuale in esame è funzionale, per l'appunto, alla realizzazione/conservazione delle ragioni dello stesso: ne consegue che, prima ancora della verifica della sussistenza degli elementi costitutivi riguardanti la fondatezza dell'azione, ovvero, eventus damni e scientia damni, va verificata la sussistenza della ragione
(anche solo potenziale) di credito. Nel caso di specie l'attore non deduce la sussistenza di alcuna ragione di credito, né nei confronti della società debitrice esecutata, né tantomeno nei confronti della società aggiudicataria, ma piuttosto intende far valere, nei loro confronti, la sussistenza di un diritto (ovvero, l'usucapione del bene) incompatibile con l'altrui proprietà del bene.
In ragione di tale evidente ed inequivoca circostanza, pertanto, non vi è alcun dubbio che la domanda è inammissibile, non avendo l'attore prospettato la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione di quanto previsto dal D.M.
55/2014, nei valori medi per le fasi di studio ed introduzione, minimi per la fase di trattazione e quella conclusionale, tenuto conto del valore (indeterminabile) e della (scarsa) complessità della controversia, delle difese delle parti e della mancata celebrazione di attività istruttorie. Letto l'art. 4
comma 2 del predetto decreto ministeriale, tenuto conto della quasi totale omogeneità delle difese sostenute dal procuratore costituito per i convenuti, si riconosce l'aumento dei compensi in favore del procuratore nella misura del 10%.
Nulla sulle spese di lite per quanto concerne la posizione di stante la sua contumacia. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda attorea;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti costituiti,
che si liquidano in Euro 5.787,10 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- Nulla per le spese nei confronti di CP_3 Nola, 27.11.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6807 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Esposito Mocerino ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Tufino (NA) alla Via Reggia di Ponticchio, 8, presso il suo studio legale;
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Antonio Controparte_1
Sposito, e domiciliata in Pomigliano d'Arco alla Via G. Carducci 35, presso il suo studio legale;
CONVENUTA
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Antonio Sposito, e domiciliato in Controparte_2
Pomigliano d'Arco alla Via G. Carducci 35, presso il suo studio legale;
CONVENUTO
E
(già , in persona del legale rappt. con sede CP_3 Controparte_4 CP_5
Legale in Verona, Piazzetta Monte n.1; CONVENUTA – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15 luglio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, ha convenuto in Parte_1
giudizio sia la società che il suo legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_2
nonché la (già , innanzi Tribunale di Nola allo CP_3 Controparte_4
scopo di ottenere pronuncia di revoca dell'atto di vendita del cespite immobiliare costituito dal fondo sito in Scisciano (NA) con accesso dalla via Cerqua S. Antonio, civico 20, esteso circa 3.800
metri quadrati, identificato in catasto al foglio 2, mappali 140, 141, 145 e 343. Ha chiesto, inoltre,
ordinarsi al Conservatore dei competenti Registri Immobiliari, di annotare il provvedimento della revoca della vendita avvenuta con incanto all'asta. Con vittoria di spese di lite, con distrazione.
Si è costituita in giudizio la società la quale preliminarmente ha eccepito la Controparte_1
inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire, nel merito ne ha chiesto il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto. Ha, inoltre, eccepito la inconferenza della stessa domanda attorea rispetto alla fattispecie de quo, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per la proposizione della domanda ex art. 2901 c.c.. Con vittoria di spese di lite, con distrazione.
Si è, altresì costituito in giudizio evocato quale legale rappresentante della Controparte_2
il quale ha eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva, ha altresì eccepito l'assenza in capo all'attore di interesse ad agire, nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata. Con vittoria di spese di lite. Benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio la cui contumacia è già stata CP_3
dichiarata all'udienza del 20 gennaio 2022.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Prima di passare al vaglio delle questioni giuridiche sottese, appare utile ricostruire i fatti che hanno preceduto l'instaurazione del presente giudizio.
L'azione revocatoria proposta in questa sede trae origine dalle vicende svoltesi in un precedente ed in parte parallelo procedimento esecutivo, conclusosi con la aggiudicazione del bene oggetto del presente giudizio alla società convenuta.
Tale giudizio è stato preceduto da una fase cautelare nel quale, con l'ordinanza del 23.1.2017, il
G.E del Tribunale di Nola, nel corso del giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione avverso l'atto di pignoramento immobiliare, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione prima della distribuzione delle somme ricavata dalla vendita forzata. Ordinanza, quest'ultima, dapprima reclamata e successivamente riformata da questo Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza del 27.4.2017.
L'odierno attore ha (altresì e) successivamente introdotto domanda di opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare (r.g.e. n. 250/2008), con la quale ha chiesto accettarsi la proprietà del bene, e per l'effetto dichiarare nulla o inefficace la procedura esecutiva immobiliare, e riconoscere il proprio diritto a rivalersi sul prezzo di vendita del bene. In tale sede processuale, riconosciuta l'intervenuta usucapione da parte del terzo, , il Tribunale ne ha riconosciuto il Parte_1
diritto di rivalersi (art. 620 c.p.c.) sul ricavato della vendita forzata del bene (disposta e perfezionata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 250/2008). Questi i fatti che hanno preceduto la proposizione della domanda revocatoria.
Ciò posto, i convenuti costituiti hanno espletato le medesime difese, riguardanti sia l'insussistenza dell'interesse ad agire, che la infondatezza della domanda per la assoluta assenza degli elementi costitutivi dell'azione revocatoria. In più, ha eccepito il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, in quanto estraneo rispetto alla controversia che riguarda, piuttosto, la società
aggiudicataria, di cui lui era (mero) legale rappresentante.
Poste tali necessarie premesse, ed in via del tutto preliminare, occorre verificare se sussiste, in capo all'attore, il requisito della legittimazione/titolarità attiva.
Ancora in via preliminare, è opportuno richiamare la distinzione tra legittimazione ad agire o a resistere in giudizio e titolarità attiva o passiva, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. La legittimazione ad agire attiene al diritto all'azione, la cui sussistenza deve essere valutata dal Giudice sulla scorta della prospettazione dell'attore, sicché, laddove l'atto introduttivo del giudizio non consenta di individuare l'attore quale titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione, e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà
inammissibile.
La titolarità del diritto sostanziale, invece, è un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione e, quindi, alla fondatezza della domanda, sicché è l'attore che deve darne la prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. SS.UU. 16.02.2016, n. 2951).
Orbene, l'art. 2901 c.c. stabilisce che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a
termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del
patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti
condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o,
trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di
pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel
caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono
considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede,
salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.
L'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
Primo e fondamentale presupposto per l'ammissibilità dell'azione, è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore, atteso che lo strumento processuale in esame è funzionale, per l'appunto, alla realizzazione/conservazione delle ragioni dello stesso: ne consegue che, prima ancora della verifica della sussistenza degli elementi costitutivi riguardanti la fondatezza dell'azione, ovvero, eventus damni e scientia damni, va verificata la sussistenza della ragione
(anche solo potenziale) di credito. Nel caso di specie l'attore non deduce la sussistenza di alcuna ragione di credito, né nei confronti della società debitrice esecutata, né tantomeno nei confronti della società aggiudicataria, ma piuttosto intende far valere, nei loro confronti, la sussistenza di un diritto (ovvero, l'usucapione del bene) incompatibile con l'altrui proprietà del bene.
In ragione di tale evidente ed inequivoca circostanza, pertanto, non vi è alcun dubbio che la domanda è inammissibile, non avendo l'attore prospettato la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 2901 c.c..
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione di quanto previsto dal D.M.
55/2014, nei valori medi per le fasi di studio ed introduzione, minimi per la fase di trattazione e quella conclusionale, tenuto conto del valore (indeterminabile) e della (scarsa) complessità della controversia, delle difese delle parti e della mancata celebrazione di attività istruttorie. Letto l'art. 4
comma 2 del predetto decreto ministeriale, tenuto conto della quasi totale omogeneità delle difese sostenute dal procuratore costituito per i convenuti, si riconosce l'aumento dei compensi in favore del procuratore nella misura del 10%.
Nulla sulle spese di lite per quanto concerne la posizione di stante la sua contumacia. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda attorea;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti costituiti,
che si liquidano in Euro 5.787,10 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- Nulla per le spese nei confronti di CP_3 Nola, 27.11.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)