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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/11/2024, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariapia Parisi Presidente dott. Elena Orlandi Giudice rel e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO GERI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio in NZ (RA), corso Garibaldi n. 10
- ATTORE - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 07.11.2024, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi formulate.
In data 06.09.2024, il Pubblico Ministero chiedeva al Tribunale di accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 17.01.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto Controparte_1 matrimonio con la convenuta in data 26.08.2017 a NZ, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che, con sentenza n. 224/2023, il Tribunale di Ravenna pronunciava sentenza dichiarando la pagina 1 di 3 separazione personale delle parti e che, dalla separazione, i coniugi avevano vissuto separatamente e non si erano più riuniti, essendo cessata ogni comunione materiale e spirituale tra di loro.
In virtù delle suddette circostanze, il ricorrente chiedeva al Tribunale, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, con sentenza provvisoriamente esecutiva, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il ricorrente e , Parte_1 Controparte_1 che risulta trascritto negli atti dello stato civile del Comune di NZ nell'anno 2017, - Parte 1 ͣ - n.
57, con tutti i provvedimenti conseguenti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NZ di procedere all'immediata e relativa annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune, con suo esonero da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, nell'ipotesi di opposizione della convenuta alle conclusioni sopra riportate”.
Con decreto di fissazione di udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c., il Giudice delegato fissava udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 12.06.2024, che veniva successivamente differita in data 04.07.2024.
In data 15.02.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per la convenuta.
All'udienza dello 04.07.2024, la difesa del ricorrente dava atto che il sig. non era Parte_1 potuto comparire in udienza per motivi di lavoro, si riportava al ricorso ed insisteva per il suo accoglimento mentre il Giudice delegato, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e dichiarazione di contumacia della sig.ra Controparte_1 rinviava il processo all'udienza del 17.07.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. disponendo che, in allegato alle note di trattazione scritta, il sig. confermasse di voler divorziare dalla convenuta. Parte_1
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 09.07.2024, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni in esso formulate e produceva in allegato dichiarazione debitamente sottoscritta personalmente dal sig. in cui il medesimo confermava la Parte_1 volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
In data 06.09.2024, il Pubblico Ministero chiedeva al Tribunale di accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Con ordinanza emessa in data 04.09.2024, il Giudice relatore delegato, viste le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza emessa in data 15.10.2024, il Giudice delegato, preso atto che non risultava agli atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, revocava la precedente ordinanza dello 03.09.2024 con cui aveva rimesso la causa al Collegio per la decisione, rinviava il processo all'udienza del 14.11.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e disponeva che parte attrice procedesse al deposito telematico dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 224/2023 entro la data dell'udienza.
In data 22.10.2024, parte attrice produceva il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 224/2023 pubblicata in data 21.03.2023 ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c..
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 07.11.2024, la difesa di parte ricorrente insisteva nuovamente per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi formulate.
pagina 2 di 3 Con ordinanza emessa in data 16.11.2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di scioglimento del matrimonio
è fondata e meritevole di accoglimento.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 224/2023, come risulta dal relativo certificato agli atti, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre dodici mesi dopo la data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso, le parti non si sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza.
La perduranza dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché della mancata opposizione da parte della convenuta, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dal sig. Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il Parte_1
29.03.1973, e nata a [...] il 02.04.1968, in data [...] a Controparte_1
NZ (Ra) e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NZ (RA), al numero 57, parte 1, ufficio 1 dell'anno 2017;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NZ di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 18.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariapia Parisi Presidente dott. Elena Orlandi Giudice rel e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 121/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO GERI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio in NZ (RA), corso Garibaldi n. 10
- ATTORE - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 07.11.2024, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi formulate.
In data 06.09.2024, il Pubblico Ministero chiedeva al Tribunale di accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 17.01.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto Controparte_1 matrimonio con la convenuta in data 26.08.2017 a NZ, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che, con sentenza n. 224/2023, il Tribunale di Ravenna pronunciava sentenza dichiarando la pagina 1 di 3 separazione personale delle parti e che, dalla separazione, i coniugi avevano vissuto separatamente e non si erano più riuniti, essendo cessata ogni comunione materiale e spirituale tra di loro.
In virtù delle suddette circostanze, il ricorrente chiedeva al Tribunale, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, con sentenza provvisoriamente esecutiva, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il ricorrente e , Parte_1 Controparte_1 che risulta trascritto negli atti dello stato civile del Comune di NZ nell'anno 2017, - Parte 1 ͣ - n.
57, con tutti i provvedimenti conseguenti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NZ di procedere all'immediata e relativa annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune, con suo esonero da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, nell'ipotesi di opposizione della convenuta alle conclusioni sopra riportate”.
Con decreto di fissazione di udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c., il Giudice delegato fissava udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 12.06.2024, che veniva successivamente differita in data 04.07.2024.
In data 15.02.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Nessuno si costituiva in giudizio per la convenuta.
All'udienza dello 04.07.2024, la difesa del ricorrente dava atto che il sig. non era Parte_1 potuto comparire in udienza per motivi di lavoro, si riportava al ricorso ed insisteva per il suo accoglimento mentre il Giudice delegato, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e dichiarazione di contumacia della sig.ra Controparte_1 rinviava il processo all'udienza del 17.07.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. disponendo che, in allegato alle note di trattazione scritta, il sig. confermasse di voler divorziare dalla convenuta. Parte_1
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 09.07.2024, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni in esso formulate e produceva in allegato dichiarazione debitamente sottoscritta personalmente dal sig. in cui il medesimo confermava la Parte_1 volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
In data 06.09.2024, il Pubblico Ministero chiedeva al Tribunale di accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Con ordinanza emessa in data 04.09.2024, il Giudice relatore delegato, viste le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza emessa in data 15.10.2024, il Giudice delegato, preso atto che non risultava agli atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, revocava la precedente ordinanza dello 03.09.2024 con cui aveva rimesso la causa al Collegio per la decisione, rinviava il processo all'udienza del 14.11.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e disponeva che parte attrice procedesse al deposito telematico dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 224/2023 entro la data dell'udienza.
In data 22.10.2024, parte attrice produceva il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 224/2023 pubblicata in data 21.03.2023 ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c..
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 07.11.2024, la difesa di parte ricorrente insisteva nuovamente per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi formulate.
pagina 2 di 3 Con ordinanza emessa in data 16.11.2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di scioglimento del matrimonio
è fondata e meritevole di accoglimento.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 224/2023, come risulta dal relativo certificato agli atti, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre dodici mesi dopo la data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso, le parti non si sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza.
La perduranza dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia.
In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché della mancata opposizione da parte della convenuta, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dal sig. Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il Parte_1
29.03.1973, e nata a [...] il 02.04.1968, in data [...] a Controparte_1
NZ (Ra) e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NZ (RA), al numero 57, parte 1, ufficio 1 dell'anno 2017;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NZ di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 18.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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