Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 27/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00452/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale 21, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dal Provveditorato Regionale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia, relativo al procedimento disciplinare n. -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS- con il quale veniva irrogata alla ricorrente la sanzione della censura ex art. 2 dlgs 449/1992;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è Assistente Capo della Polizia Penitenziaria presso la Casa di Reclusione di Asti ed è impiegata presso l’Ufficio Comando.
Il giorno 29 gennaio 2019 l’istante veniva comandata a sostituire temporaneamente la collega Assistente Capo -OMISSIS- -OMISSIS- al fine di assicurare il servizio di accompagnamento dei detenuti presso i locali della sala magistrati per i colloqui con i propri difensori.
Durante il tragitto di accompagnamento dei detenuti dal reparto alle salette-colloquio, la ricorrente riceveva offese ed era oggetto di comportamenti scorretti da parte di taluni detenuti, che venivano successivamente sanzionati disciplinarmente dal Consiglio di Disciplina proprio per il comportamento tenuto in tale circostanza.
Rientrata in servizio la collega -OMISSIS-, in occasione del passaggio di consegne, la ricorrente cercava di fornire tutte le informazioni utili ad una corretta continuazione del servizio, nonostante il clima di tensione creato dai detenuti. In particolare, tentava di avvisare del fatto che il detenuto-OMISSIS- doveva ancora sostenere il colloquio con il proprio avvocato. Tuttavia, in un momento di dimenticanza, non ricordando il cognome del detenuto, utilizzava, con la collega, l’appellativo di “bambolotto”, soprannome usato da tutti con riferimento allo stesso. Il detenuto, origliando la conversazione, iniziava un’accesa discussione utilizzando toni violenti con l’Assistente Capo -OMISSIS-, che, al fine di calmarlo e stemperare la situazione, gli rivolgeva la parola.
La -OMISSIS- nel frattempo si frapponeva tra il detenuto e la collega e contemporaneamente metteva la mano tra la porta e il telaio della sala avvocati, invitando bruscamente il detenuto a entrare. L’Assistente Capo -OMISSIS-, notando la porta aprirsi, d’istinto la richiudeva, senza avvedersi della mano della collega, procurandole lo schiacciamento di un dito. Successivamente la -OMISSIS- veniva accompagnata in infermeria per ricevere le opportune medicazioni e la ricorrente continuava senza ulteriori criticità il servizio di vigilanza sale colloquio avvocati.
Il Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria di Asti, su disposizione del Direttore, elevava un rapporto disciplinare a carico della ricorrente in data 27 febbraio 2019 per i fatti suesposti.
In data 9 maggio 2019 veniva notificato alla ricorrente l’avviso di avvio del procedimento disciplinare n. -OMISSIS- ex art. 7 della legge n. 241/1990 per l’infrazione dell’art. 4, lett. E del D. Lgs. 449/1992 (“alterco con i colleghi o con altri operatori penitenziari in presenza dei detenuti”).
Successivamente, in data 11 maggio 2019 veniva notificata alla ricorrente la contestazione degli addebiti ex art. 12 e 14 del D. Lgs. 449/1992 (doc. 3 ric. ove si legge che: “ In data 29 gennaio 2019 di servizio all’ufficio comando con orario 7.30-14.42, dopo essere stata impiegata presso la sala magistrati, in sostituzione temporanea della collega Assistente Capo -OMISSIS- fruente di permesso orario, al rientro in servizio di quest’ultima non ha proceduto nonostante le ripetute legittime richieste all’immediato passaggio di consegne ingenerando, in presenza di detenuti e difensori, un clima di tensione con toni accesi e termini inopportuni operando nel contempo in modo concitato tanto da procurare, sebbene in modo accidentale, lo schiacciamento del dito della mano alla collega -OMISSIS- con necessità di accompagnamento presso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino” .
In data 17 giugno 2019 le conclusioni del funzionario istruttore venivano trasmesse al Provveditore Regionale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.
In data 10 ottobre 2019 il Consiglio Regionale di Disciplina proponeva al Provveditore Regionale l’applicazione della sanzione della censura, modificando l’originaria contestazione.
Il provvedimento disciplinare (censura) che sanzionava la ricorrente, ex art. 2, comma 1, lett. C del D. Lgs. 449/1992, veniva impugnato dall’interessata con il presente ricorso, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per l’assorbente ragione che non c’è corrispondenza tra fatto contestato (alterco con collega alla presenza di detenuti) e fatto sanzionato (mancanza di correttezza per aver definito il detenuto-OMISSIS- “bambolotto”), con conseguente conculcazione delle garanzie difensive dell’incolpata.
Dalla contestazione disciplinare dd 11 maggio 2019, sopra richiamata, emergeva, infatti, come l’amministrazione avesse ricollegato il clima di tensione, con toni accesi e termini inopportuni, all’operato dell’Assistente Capo -OMISSIS-, prospettando un alterco intervenuto nello scambio di consegne con la collega -OMISSIS-. Veniva pertanto contestato dall’amministrazione l’art. 4, comma 1, lett. E del Decreto Legislativo 449/1992, che prevede la sanzione disciplinare della deplorazione per “l’alterco con i colleghi o con altri operatori penitenziari in presenza dei detenuti”.
Tuttavia, dalla memoria scritta dal Comandante di Reparto -OMISSIS-e dalle conclusioni del Funzionario Istruttore questa ricostruzione veniva a cadere.
Sia il Comandante che il Funzionario istruttore hanno difatti accertato che non vi era stato alcun alterco fra le colleghe e hanno, diversamente, evidenziato il comportamento irrispettoso assunto dai detenuti, sanzionati disciplinarmente dal Consiglio di Disciplina proprio per il comportamento scorretto tenuto nei confronti della ricorrente.
La sussistenza dei fatti oggetto della contestazione degli addebiti è stata, dunque, esclusa dalla stessa P.A.
L’Amministrazione, pur avendo escluso la sussistenza dell’infrazione contestata (alterco con la collega), ha poi applicato alla ricorrente la sanzione disciplinare della censura per un “fatto diverso” (comportamento scorretto tenuto con i detenuti) da quello originariamente contestato.
Tale sanzione è illegittima perché - in disparte ogni considerazione sull’effettiva sussistenza di un comportamento scorretto tenuto dalla Assistente Capo -OMISSIS- nei confronti dei detenuti -OMISSIS- e De OR (entrambi sanzionati disciplinarmente dal Consiglio di Disciplina proprio per le offese rivolte alla ricorrente) - l’amministrazione non ha mai contestato, neanche durante la trattazione, tale nuova infrazione alla ricorrente, che, pertanto, non ha potuto neanche difendersi da tale nuova “accusa”. Non essendovi corrispondenza tra fatto contestato (alterco con i colleghi alla presenza di detenuti) e fatto sanzionato (mancanza di correttezza con i detenuti), la sanzione disciplinare sottoposta al vaglio del Collegio deve essere annullata poiché irrogata dalla P.A. senza consentire alla ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa. La P.A. ha, in definitiva, sanzionato la ricorrente per un “fatto diverso” da quello contestato, in tal modo violando i principi del procedimento disciplinare e le garanzie difensive dell’incolpato.
La spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nella vicenda che ha dato origine alla presente vertenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.