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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 07/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 765/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CUTINI ROCCO GIOSUE' rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. GRECO ANGELO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti confermano la volontà di definire la causa alle condizioni stabilite con l'accordo raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.9.2024 ha chiesto che venisse pronunciato Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile contratto con – parte resistente – in data Controparte_1 21.8.2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 41 Parte I dell'anno 2007, unione dalla quale è nata la figlia nata a [...] il [...]. Persona_1
Allegava che nel procedimento di separazione giudiziale distinto al n. 781/2023 R.G. e definito con sentenza n. 692/2023 del 7.12.2023 il Tribunale di Gela, a seguito di mutamento del rito e di accordo tra le parti, aveva omologato le condizioni di separazione pattuite dai coniugi.
Deduceva che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliato con la moglie.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto con parte resistente e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 8.12.2024 si è costituita in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status alle stesse condizioni della separazione.
Dopo aver sentito le parti personalmente all'udienza di comparizione del 15.1.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni di scioglimento del matrimonio e, nel discutere la causa, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte (riproduttive dell'accordo sottoscritto da ambedue i coniugi, depositato in data 14.1.2025):
“1) confermare tutte le condizioni disposte in separazione circa l'affido condiviso della figlia minore dei due coniugi, , in capo ad entrambi i genitori, con facoltà per il padre di stare con Persona_1
lei quanto vorrà, fatte salve le esigenze e le richieste espresse dalla stessa minore, nei modi e nei termini che l'On.le Tribunale adito vorrà stabilire in ordine alla regolamentazione del diritto di visita, vista anche l'età della stessa minore - anni 16;
2) Nulla disporre in merito alla assegnazione della casa coniugale, dato che la stessa risultava condotta in locazione durante la loro convivenza e il cui contratto, alla separazione degli stessi, risulta essere stato disdetto;
3) Porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia minore in via indiretta, ovvero mediante il versamento in favore della madre, SI.ra Per_1
, dell'importo complessivo di Euro 300,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese - somma codesta soggetta a rivalutazione monetaria, in base agli indici ISTAT.
4) Onerare altresì il SI. del pagamento in favore della SI.ra Parte_1 [...]
del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla stessa quali spese straordinarie per la CP_1
figlia minore, secondo il protocollo siglato dal Tribunale Civile di Gela con il COA di Gela;
quanto all'Assegno Unico e/o altra forma di assistenza familiare ad esso equivalente, si chiede che esso venga percepito interamente dalla SI.ra . Controparte_1
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, mercoledì e venerdì sera, al termine del lavoro - quindi dalle ore 18:00 alle ore 20:30 -, con facoltà di farla cenare con sé, prelevandola presso la casa della madre ed ivi riportandola al termine dell'incontro e/o potrà vederla presso la casa della madre.
Il padre potrà comunque vedere e tenere con sé il sabato e/o la domenica, a settimane alterne, prelevandola dalla casa della madre alle ore 10:00 e riportandola alle ore 20:00.
Durante il periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, per il giorno del
Santo Natale e/o per il Capodanno, con l'onere di prelevare la figlia dalla casa della madre e riportandola la sera.
Per il periodo pasquale, il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, per il giorno della
Santa Pasqua e/o per il Lunedì dell'Angelo, con l'onere di prelevare la figlia dalla casa della madre
e riportandola la sera.
In occasione delle vacanze estive, entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere dieci giorni continuativi con la figlia, nel periodo tra il 1° Luglio ed il 31 Agosto, con comunicazione che ogni genitore darà all'altro entro la fine del mese di maggio di ogni anno e secondo le seguenti modalità:
- il padre, prelevando la figlia dalla casa della madre al mattino e riportandola la sera, con orari da stabilirsi in accordo tra i genitori;
la madre, con la quale la minore è abituata a dormire, tenendola con sé, avendo facoltà di condurla nel luogo di villeggiatura eventualmente scelto.
In questo caso, le visite ordinarie del padre al minore rimangono sospese e si Controparte_1
obbliga di fare intrattenere due contatti telefonici tra la figlia ed il padre.
-La figlia, inoltre, potrà pernottare col padre tutte le volte che quest'ultimo lo vorrà, previo consenso della madre.”
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato dal collegio in sede di separazione (udienza di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. celebrata in data 27.11.2023), definita con sentenza n. 692/2023 emessa dal Tribunale di Gela il 7.12.2023 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento della figlia minore, non è in contrasto con i suoi interessi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili.
Occorre, infine, rilevare che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento di tali conclusioni.
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_1
a Gela in data 21.8.2010, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 41
Parte I dell'anno 2007;
- PRENDE ATTO delle condizioni dello scioglimento del matrimonio civile contratto da
, nato a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il4.8.1978, a Gela in data 21.8.2010, riportate in parte motiva;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 765/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CUTINI ROCCO GIOSUE' rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. GRECO ANGELO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio
Conclusioni delle parti: le parti confermano la volontà di definire la causa alle condizioni stabilite con l'accordo raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.9.2024 ha chiesto che venisse pronunciato Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile contratto con – parte resistente – in data Controparte_1 21.8.2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 41 Parte I dell'anno 2007, unione dalla quale è nata la figlia nata a [...] il [...]. Persona_1
Allegava che nel procedimento di separazione giudiziale distinto al n. 781/2023 R.G. e definito con sentenza n. 692/2023 del 7.12.2023 il Tribunale di Gela, a seguito di mutamento del rito e di accordo tra le parti, aveva omologato le condizioni di separazione pattuite dai coniugi.
Deduceva che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliato con la moglie.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto con parte resistente e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 8.12.2024 si è costituita in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status alle stesse condizioni della separazione.
Dopo aver sentito le parti personalmente all'udienza di comparizione del 15.1.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni di scioglimento del matrimonio e, nel discutere la causa, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte (riproduttive dell'accordo sottoscritto da ambedue i coniugi, depositato in data 14.1.2025):
“1) confermare tutte le condizioni disposte in separazione circa l'affido condiviso della figlia minore dei due coniugi, , in capo ad entrambi i genitori, con facoltà per il padre di stare con Persona_1
lei quanto vorrà, fatte salve le esigenze e le richieste espresse dalla stessa minore, nei modi e nei termini che l'On.le Tribunale adito vorrà stabilire in ordine alla regolamentazione del diritto di visita, vista anche l'età della stessa minore - anni 16;
2) Nulla disporre in merito alla assegnazione della casa coniugale, dato che la stessa risultava condotta in locazione durante la loro convivenza e il cui contratto, alla separazione degli stessi, risulta essere stato disdetto;
3) Porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia minore in via indiretta, ovvero mediante il versamento in favore della madre, SI.ra Per_1
, dell'importo complessivo di Euro 300,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese - somma codesta soggetta a rivalutazione monetaria, in base agli indici ISTAT.
4) Onerare altresì il SI. del pagamento in favore della SI.ra Parte_1 [...]
del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla stessa quali spese straordinarie per la CP_1
figlia minore, secondo il protocollo siglato dal Tribunale Civile di Gela con il COA di Gela;
quanto all'Assegno Unico e/o altra forma di assistenza familiare ad esso equivalente, si chiede che esso venga percepito interamente dalla SI.ra . Controparte_1
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, mercoledì e venerdì sera, al termine del lavoro - quindi dalle ore 18:00 alle ore 20:30 -, con facoltà di farla cenare con sé, prelevandola presso la casa della madre ed ivi riportandola al termine dell'incontro e/o potrà vederla presso la casa della madre.
Il padre potrà comunque vedere e tenere con sé il sabato e/o la domenica, a settimane alterne, prelevandola dalla casa della madre alle ore 10:00 e riportandola alle ore 20:00.
Durante il periodo natalizio, il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, per il giorno del
Santo Natale e/o per il Capodanno, con l'onere di prelevare la figlia dalla casa della madre e riportandola la sera.
Per il periodo pasquale, il padre potrà tenere con sé la figlia, ad anni alterni, per il giorno della
Santa Pasqua e/o per il Lunedì dell'Angelo, con l'onere di prelevare la figlia dalla casa della madre
e riportandola la sera.
In occasione delle vacanze estive, entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere dieci giorni continuativi con la figlia, nel periodo tra il 1° Luglio ed il 31 Agosto, con comunicazione che ogni genitore darà all'altro entro la fine del mese di maggio di ogni anno e secondo le seguenti modalità:
- il padre, prelevando la figlia dalla casa della madre al mattino e riportandola la sera, con orari da stabilirsi in accordo tra i genitori;
la madre, con la quale la minore è abituata a dormire, tenendola con sé, avendo facoltà di condurla nel luogo di villeggiatura eventualmente scelto.
In questo caso, le visite ordinarie del padre al minore rimangono sospese e si Controparte_1
obbliga di fare intrattenere due contatti telefonici tra la figlia ed il padre.
-La figlia, inoltre, potrà pernottare col padre tutte le volte che quest'ultimo lo vorrà, previo consenso della madre.”
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato dal collegio in sede di separazione (udienza di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. celebrata in data 27.11.2023), definita con sentenza n. 692/2023 emessa dal Tribunale di Gela il 7.12.2023 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento della figlia minore, non è in contrasto con i suoi interessi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili.
Occorre, infine, rilevare che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento di tali conclusioni.
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_1
a Gela in data 21.8.2010, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 41
Parte I dell'anno 2007;
- PRENDE ATTO delle condizioni dello scioglimento del matrimonio civile contratto da
, nato a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il4.8.1978, a Gela in data 21.8.2010, riportate in parte motiva;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo