TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/11/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1149/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
7.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 07.05.2025 da e da Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DI SAVERIO LIVIO, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in RECALE (CE) in data 28.09.1975 dal quale sono nati i figli (il 13.07.1977), (il 2.02.1982) e Per_1 Per_2 Per_3
(l'8.12.1987); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Tutte le statuizioni economiche, così come quelle relative alle spese straordinarie, decorreranno dalla sottoscrizione del presente ricorso.
3. Nulla è previsto a titolo di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge essendo entrambi economicamente indipendenti.
4. Entrambi i coniugi esprimono il reciproco consenso per l'autorizzazione al rilascio del loro passaporto.
5. Le parti, in ogni caso, si impegnano e si obbligano a comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. 1
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla più a pretendere l'uno dall'altro.
7. Le parti, inoltre, sin da ora intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed all'uopo. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 Parte_2
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RECALE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
27, parte II, serie A, anno 1975);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2