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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/08/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5311/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
Giampaolo Carretta che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Mario Antonio Giordano che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 02.07.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 24.12.2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 26.08.2002 in Trieste con Controparte_1
e che con sentenza n. 360/2024 del 27.02.2024 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti in corso di causa - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nata la figlia (08.07.1997) e Per_1 che, secondo le condizioni della separazione, ella ha rinunciato a qualsiasi forma di mantenimento ed i beni mobili presenti nella casa familiare, di proprietà del resistente, sono stati a lui assegnati.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha aderito alla domanda e alle deduzioni della ricorrente.
All'udienza del 08.05.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, si sono riportate ai rispettivi scritti ed hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, sicché la causa è stata riservata in decisione.
Con ordinanza del 29.05.2025 il Tribunale, “rilevato che nell'atto introduttivo la ricorrente ha dedotto che la figlia (08.07.1997) Per_1
è “oggi studentessa universitaria”; rilevato altresì che le parti hanno chiesto la pronuncia di divorzio con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione n.360/24 del 27.02.2024, le quali nulla prevedevano in ordine al contributo di mantenimento per la figlia sulla scorta della allegata raggiunta autosufficienza economica Per_1 da parte della stessa”, ha rimesso la causa sul ruolo onerando le parti a dedurre sull'attuale situazione economica della figlia Per_1 All'udienza del 02.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato che la figlia è economicamente autosufficiente, hanno precisato le conclusioni congiunte di cui sopra e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Fin dai rispettivi atti introduttivi le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La separazione dei coniugi è stata dichiarata con sentenza di questo
Tribunale n. 360/2024 del 27.02.2024, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Considerata l'autosufficienza economica della figlia maggiorenne e poiché nessuno dei coniugi ha proposto, nei confronti dell'altro, domande di contenuto economico, nessun ulteriore provvedimento va adottato nella presente sede di divorzio.
Le spese processuali vanno interamente compensate, considerata la pronuncia sullo stato e la convergente posizione delle parti sull'autosufficienza della figlia maggiorenne.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso del 24.12.2024 così provvede: Controparte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Trieste il Controparte_1 Parte_1
26.08.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pignola dell'anno 2002, parte II, serie C, n.15
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 17.07.2025
La Presidente est.