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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/11/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc. n. 2071/2023 R.G. 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di “Altri istituti del diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
promossa da 3
, nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
VA UN e IE TT, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
RICORRENTE
Contro
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Iwan C.F._2
Pediglieri, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
una modifica del decreto n. 7264/2021, reso dal Tribunale di Ragusa in data 14.04.2021, nel procedimento n. 1649/2020 VG, e del successivo decreto n. 235/2023, del 30/01/2023, reso dalla Corte
d'Appello di Catania, che ne aveva disposto la parziale modifica relativamente all'assegno di mantenimento, posto a suo carico in favore delle figlie (nata il [...]), (nata il Per_1 Per_2
30.7.2004) e (nata il [...]), previsto in via definitiva Per_3
nella somma di euro 550,00, chiedendone la revoca per le figlie maggiori e la riduzione per la IG minore ad euro 100,00, o nella misura massima di euro 150,00, o, in subordine, la revoca per la sola IG maggiore , riducendo l'importo ad euro 80,00 per Per_1
ciascuna delle altre due figlie, o, se riconosciuto per tutte e tre le figlie, statuirsi una somma massima di euro 240,00-300,00. Chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% in capo ad entrambi i genitori “che dovranno preventivamente e tempestivamente concordarle e comunicarle all'altro”, e disporsi che l'assegno di mantenimento venisse versato “con le modalità già indicate dalla resistente nei presenti giudizi e/o direttamente alle figlie divenute maggiorenni”.
Deduceva il ricorrente, come fatto sopravvenuto, di aver subìto un peggioramento delle proprie condizioni economiche, a 5
causa di un aggravamento del proprio stato di salute, nella specie l'acutizzarsi della sindrome ansioso-depressiva che lo affliggeva da anni, per cui era stato costretto a rafforzare la terapia farmacologica, oltre all'aggravarsi di varie patologie: “- esofagite da reflusso;
- aggravamento di postumi da ischemia miocardica;
- coliti croniche e proctite curata con ASACOL;
- microlitiasi renale;
- ridotta tolleranza allo sforzo;
- spondiloartosi;
- ipercifosi dorsale;
- lordosi lombare rettilizzata;
- Diffusa artrosi lombare;
- Evidente riduzione degli spazi discali del rachide da L4 a S1”. Tali patologie rendevano impossibile lo svolgimento di attività lavorativa;
lo stesso era stato inoltre onerato del pagamento delle utenze della casa familiare, non avendo la resistente provveduto alla necessaria volturazione.
Riferiva altresì il ricorrente la raggiunta indipendenza economica delle due figlie e entrambe maggiorenni, Per_1 Per_2
avendo la prima intrapreso una relazione e convivenza con tale
[...]
, presso l'abitazione di quest'ultimo, ed avendo parimenti la Per_4
seconda iniziato una convivenza nella casa familiare, nella quale viveva con la madre, con tale , nella cui azienda Controparte_2
familiare prestava attività lavorativa. Asseriva infine l'espletamento di attività lavorativa della resistente presso un bar.
Costituitasi in giudizio la resistente, , contestava CP_1
innanzitutto il peggioramento delle condizioni reddituali del il Pt_1
quale continuava a svolgere la propria attività lavorativa di bracciante 6
agricolo, assunto per un periodo limitato dell'anno, oltre ad altri lavori, quali semina/raccolta/vendita di frumento, carrube e olive, allevamento di modeste quantità, bovini, suini e polli, che vendeva a terzi;
lo stesso esercitava altresì lavori di scavo, in muratura, aratura di terreni per conto di committenti privati, con utilizzo di mezzi meccanici propri. La contestava pure le patologie dallo stesso CP_1
lamentate, in quanto preesistenti ad entrambi i provvedimenti di cui chiedeva la modifica. La resistente, inoltre, negava di svolgere alcuna attività lavorativa stabile, riuscendo a trovare soltanto lavori occasionali, con retribuzioni molto modeste.
La infine, contestava la raggiunta indipendenza economica CP_1
della IG negando che la stessa avesse iniziato una Per_2
convivenza more uxorio presso la casa familiare, né altrove, così come lo svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa, avendo la IG intrapreso gli studi universitari con iscrizione alla
Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche dell'Università degli Studi di Messina, succursale di Noto. Confermava di contro il rapporto di convivenza intrapreso dall'altra IG, ; affermava, infine, di Per_1
aver provveduto alla volturazione del contratto di energia elettrica, e l'inesistenza di altri contratti di somministrazione nella casa familiare.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea, e la conferma dell'entità del mantenimento, come previsto da ultimo dal decreto della Corte d'Appello, nella somma di euro 550,00, seppure soltanto per le figlie e (specificamente euro 300,00 per la Per_2 Per_3
prima ed euro 250,00 per la seconda), in ragione delle accresciute 7
esigenze delle stesse, avendo intrapreso la prima un percorso di studi universitari e la seconda gli studi liceali;
lamentava, poi, di percepire soltanto la metà dell'assegno unico.
Ciò premesso, il ricorso proposto dal appare Pt_1
parzialmente meritevole di accoglimento, nei termini di seguito specificati.
Ed invero, costituisce un principio consolidato quello per cui la possibilità di revisione delle condizioni di separazione – e quindi di divorzio -, per trovare accoglimento, richieda la sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di pronuncia della sentenza o dell'omologa. Le sentenze di separazione e di divorzio riguardano, infatti, un rapporto soggetto a mutamenti, e sono dotate di autorità, intangibilità e stabilità, solo se le statuizioni rimangono invariate (c.d giudicato rebus sic stantibus) (cfr. Cass. 14 settembre
2020 n. 19020; Cass. 1° luglio 2015 n. 13514).
Il suddetto principio è applicabile anche nel caso di specie, ossia nelle ipotesi di richiesta di modifica delle condizioni stabilite in seno ad un decreto, che ha già regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, nella fattispecie concreta non vi sono delle circostanze sopravvenute che giustifichino la domanda del ricorrente 8
di revoca dell'assegno di mantenimento per la IG e di Per_2
riduzione dello stesso per la IG , atteso che, al momento Per_3
dell'emanazione del decreto della Corte d'Appello (n. 235/2023) del
30/01/2023, sussistevano già le circostanze che il ricorrente intende fare valere nel presente giudizio, inerenti allo stato di salute del essendo rimasto indimostrato un peggioramento della Pt_1
situazione reddituale del ricorrente rispetto all'epoca in cui, con il predetto decreto, era stato determinato un assegno di mantenimento di euro 550,00 in favore delle figlie.
In particolare, si rileva dai certificati medici versati in atti, i quali interessano soltanto una parte delle patologie da cui il Pt_1
afferma di essere affetto, che si tratta di condizioni di salute risalenti nel tempo, e neppure viene provato il dedotto acutizzarsi di tali patologie, e l'intensificarsi della terapia farmacologica, né, tanto meno, la conseguente allegata inabilità lavorativa.
Con riferimento alla dedotta raggiunta indipendenza economica da parte delle figlie maggiorenni, si rileva che, ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, la norma di cui dall'art. 337 septies c.c. prevede l'esercizio di un potere discrezionale rimesso al Giudice del caso concreto, che potrà riconoscere o meno il mantenimento del figlio maggiorenne, avuto riguardo alle circostanze, quali il perseguimento di un progetto 9
educativo e di un percorso formativo del figlio, in stretta connessione con il principio di autoresponsabilità.
Nel caso di specie, appare incontestata la circostanza che la IG
, ventiquattrenne, abbia ormai lasciato la casa familiare ed il Per_1
nucleo di origine, e ne abbia formato uno proprio, con la nascita di un figlio, trasferendo altrove la propria residenza.
La ventunenne di contro, vive ancora con la madre, e ha Per_2
intrapreso un percorso di studi universitari, essendo di contro rimasto del tutto indimostrato che la stessa goda di un'autosufficienza economica. Prima di prova è rimasta anche la circostanza asserita dal ricorrente circa un'attività lavorativa svolta dalla resistente.
Ritenuto quanto sopra, sussistono i presupposti per la revoca del contributo da parte del padre per il mantenimento della IG . Per_1
Diversamente per le altre due figlie, e , entrambe Per_2 Per_3
ancora conviventi con la madre, le cui accresciute esigenze di vita – la prima ha iniziato gli studi universitari mentre la seconda frequenta il liceo - impongono un aumento dell'ammontare originario dell'assegno previsto per il loro mantenimento in euro 470,00 (euro
270,00 per d euro 200,00 per ), che il dovrà Per_2 Per_3 Pt_1 10
versare mensilmente alla oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie.
Si reputa congruo porre le spese di lite a carico del ricorrente nella misura di metà, mentre per la restante quota esse andranno compensate tra le parti, stante la soccombenza parziale del Pt_1
relativamente alle posizioni delle due figlie . Per_2 Per_3
P.Q.M.
Il Tribunale Collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
A parziale modifica del decreto n. 7264/2021, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 14.04.2021, nel procedimento n. 1649/2020 VG, come modificato dal decreto n. 235/2023 del 30/01/2023, emesso dalla
Corte d'Appello di Catania
Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della IG , a far data dal presente ricorso. Per_1 11
Pone a carico del ricorrente, l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , per il mantenimento delle figlie CP_1 Per_2
e , un assegno mensile complessivo di euro 470,00 (euro Per_3
270,00 per d euro 200,00 per ), da versarsi entro il Per_2 Per_3
05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle stesse.
Condanna il ricorrente alla rifusione della metà delle spese processuali sostenute dalla che liquida in complessivi euro CP_1
1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
compensa tra le parti le spese di lite per la restante metà.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 28.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc. n. 2071/2023 R.G. 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di “Altri istituti del diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
promossa da 3
, nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
VA UN e IE TT, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
RICORRENTE
Contro
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Iwan C.F._2
Pediglieri, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
una modifica del decreto n. 7264/2021, reso dal Tribunale di Ragusa in data 14.04.2021, nel procedimento n. 1649/2020 VG, e del successivo decreto n. 235/2023, del 30/01/2023, reso dalla Corte
d'Appello di Catania, che ne aveva disposto la parziale modifica relativamente all'assegno di mantenimento, posto a suo carico in favore delle figlie (nata il [...]), (nata il Per_1 Per_2
30.7.2004) e (nata il [...]), previsto in via definitiva Per_3
nella somma di euro 550,00, chiedendone la revoca per le figlie maggiori e la riduzione per la IG minore ad euro 100,00, o nella misura massima di euro 150,00, o, in subordine, la revoca per la sola IG maggiore , riducendo l'importo ad euro 80,00 per Per_1
ciascuna delle altre due figlie, o, se riconosciuto per tutte e tre le figlie, statuirsi una somma massima di euro 240,00-300,00. Chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50% in capo ad entrambi i genitori “che dovranno preventivamente e tempestivamente concordarle e comunicarle all'altro”, e disporsi che l'assegno di mantenimento venisse versato “con le modalità già indicate dalla resistente nei presenti giudizi e/o direttamente alle figlie divenute maggiorenni”.
Deduceva il ricorrente, come fatto sopravvenuto, di aver subìto un peggioramento delle proprie condizioni economiche, a 5
causa di un aggravamento del proprio stato di salute, nella specie l'acutizzarsi della sindrome ansioso-depressiva che lo affliggeva da anni, per cui era stato costretto a rafforzare la terapia farmacologica, oltre all'aggravarsi di varie patologie: “- esofagite da reflusso;
- aggravamento di postumi da ischemia miocardica;
- coliti croniche e proctite curata con ASACOL;
- microlitiasi renale;
- ridotta tolleranza allo sforzo;
- spondiloartosi;
- ipercifosi dorsale;
- lordosi lombare rettilizzata;
- Diffusa artrosi lombare;
- Evidente riduzione degli spazi discali del rachide da L4 a S1”. Tali patologie rendevano impossibile lo svolgimento di attività lavorativa;
lo stesso era stato inoltre onerato del pagamento delle utenze della casa familiare, non avendo la resistente provveduto alla necessaria volturazione.
Riferiva altresì il ricorrente la raggiunta indipendenza economica delle due figlie e entrambe maggiorenni, Per_1 Per_2
avendo la prima intrapreso una relazione e convivenza con tale
[...]
, presso l'abitazione di quest'ultimo, ed avendo parimenti la Per_4
seconda iniziato una convivenza nella casa familiare, nella quale viveva con la madre, con tale , nella cui azienda Controparte_2
familiare prestava attività lavorativa. Asseriva infine l'espletamento di attività lavorativa della resistente presso un bar.
Costituitasi in giudizio la resistente, , contestava CP_1
innanzitutto il peggioramento delle condizioni reddituali del il Pt_1
quale continuava a svolgere la propria attività lavorativa di bracciante 6
agricolo, assunto per un periodo limitato dell'anno, oltre ad altri lavori, quali semina/raccolta/vendita di frumento, carrube e olive, allevamento di modeste quantità, bovini, suini e polli, che vendeva a terzi;
lo stesso esercitava altresì lavori di scavo, in muratura, aratura di terreni per conto di committenti privati, con utilizzo di mezzi meccanici propri. La contestava pure le patologie dallo stesso CP_1
lamentate, in quanto preesistenti ad entrambi i provvedimenti di cui chiedeva la modifica. La resistente, inoltre, negava di svolgere alcuna attività lavorativa stabile, riuscendo a trovare soltanto lavori occasionali, con retribuzioni molto modeste.
La infine, contestava la raggiunta indipendenza economica CP_1
della IG negando che la stessa avesse iniziato una Per_2
convivenza more uxorio presso la casa familiare, né altrove, così come lo svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa, avendo la IG intrapreso gli studi universitari con iscrizione alla
Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche dell'Università degli Studi di Messina, succursale di Noto. Confermava di contro il rapporto di convivenza intrapreso dall'altra IG, ; affermava, infine, di Per_1
aver provveduto alla volturazione del contratto di energia elettrica, e l'inesistenza di altri contratti di somministrazione nella casa familiare.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea, e la conferma dell'entità del mantenimento, come previsto da ultimo dal decreto della Corte d'Appello, nella somma di euro 550,00, seppure soltanto per le figlie e (specificamente euro 300,00 per la Per_2 Per_3
prima ed euro 250,00 per la seconda), in ragione delle accresciute 7
esigenze delle stesse, avendo intrapreso la prima un percorso di studi universitari e la seconda gli studi liceali;
lamentava, poi, di percepire soltanto la metà dell'assegno unico.
Ciò premesso, il ricorso proposto dal appare Pt_1
parzialmente meritevole di accoglimento, nei termini di seguito specificati.
Ed invero, costituisce un principio consolidato quello per cui la possibilità di revisione delle condizioni di separazione – e quindi di divorzio -, per trovare accoglimento, richieda la sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di pronuncia della sentenza o dell'omologa. Le sentenze di separazione e di divorzio riguardano, infatti, un rapporto soggetto a mutamenti, e sono dotate di autorità, intangibilità e stabilità, solo se le statuizioni rimangono invariate (c.d giudicato rebus sic stantibus) (cfr. Cass. 14 settembre
2020 n. 19020; Cass. 1° luglio 2015 n. 13514).
Il suddetto principio è applicabile anche nel caso di specie, ossia nelle ipotesi di richiesta di modifica delle condizioni stabilite in seno ad un decreto, che ha già regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, nella fattispecie concreta non vi sono delle circostanze sopravvenute che giustifichino la domanda del ricorrente 8
di revoca dell'assegno di mantenimento per la IG e di Per_2
riduzione dello stesso per la IG , atteso che, al momento Per_3
dell'emanazione del decreto della Corte d'Appello (n. 235/2023) del
30/01/2023, sussistevano già le circostanze che il ricorrente intende fare valere nel presente giudizio, inerenti allo stato di salute del essendo rimasto indimostrato un peggioramento della Pt_1
situazione reddituale del ricorrente rispetto all'epoca in cui, con il predetto decreto, era stato determinato un assegno di mantenimento di euro 550,00 in favore delle figlie.
In particolare, si rileva dai certificati medici versati in atti, i quali interessano soltanto una parte delle patologie da cui il Pt_1
afferma di essere affetto, che si tratta di condizioni di salute risalenti nel tempo, e neppure viene provato il dedotto acutizzarsi di tali patologie, e l'intensificarsi della terapia farmacologica, né, tanto meno, la conseguente allegata inabilità lavorativa.
Con riferimento alla dedotta raggiunta indipendenza economica da parte delle figlie maggiorenni, si rileva che, ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, la norma di cui dall'art. 337 septies c.c. prevede l'esercizio di un potere discrezionale rimesso al Giudice del caso concreto, che potrà riconoscere o meno il mantenimento del figlio maggiorenne, avuto riguardo alle circostanze, quali il perseguimento di un progetto 9
educativo e di un percorso formativo del figlio, in stretta connessione con il principio di autoresponsabilità.
Nel caso di specie, appare incontestata la circostanza che la IG
, ventiquattrenne, abbia ormai lasciato la casa familiare ed il Per_1
nucleo di origine, e ne abbia formato uno proprio, con la nascita di un figlio, trasferendo altrove la propria residenza.
La ventunenne di contro, vive ancora con la madre, e ha Per_2
intrapreso un percorso di studi universitari, essendo di contro rimasto del tutto indimostrato che la stessa goda di un'autosufficienza economica. Prima di prova è rimasta anche la circostanza asserita dal ricorrente circa un'attività lavorativa svolta dalla resistente.
Ritenuto quanto sopra, sussistono i presupposti per la revoca del contributo da parte del padre per il mantenimento della IG . Per_1
Diversamente per le altre due figlie, e , entrambe Per_2 Per_3
ancora conviventi con la madre, le cui accresciute esigenze di vita – la prima ha iniziato gli studi universitari mentre la seconda frequenta il liceo - impongono un aumento dell'ammontare originario dell'assegno previsto per il loro mantenimento in euro 470,00 (euro
270,00 per d euro 200,00 per ), che il dovrà Per_2 Per_3 Pt_1 10
versare mensilmente alla oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie.
Si reputa congruo porre le spese di lite a carico del ricorrente nella misura di metà, mentre per la restante quota esse andranno compensate tra le parti, stante la soccombenza parziale del Pt_1
relativamente alle posizioni delle due figlie . Per_2 Per_3
P.Q.M.
Il Tribunale Collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
A parziale modifica del decreto n. 7264/2021, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 14.04.2021, nel procedimento n. 1649/2020 VG, come modificato dal decreto n. 235/2023 del 30/01/2023, emesso dalla
Corte d'Appello di Catania
Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore della IG , a far data dal presente ricorso. Per_1 11
Pone a carico del ricorrente, l'obbligo di Parte_1
corrispondere a , per il mantenimento delle figlie CP_1 Per_2
e , un assegno mensile complessivo di euro 470,00 (euro Per_3
270,00 per d euro 200,00 per ), da versarsi entro il Per_2 Per_3
05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle stesse.
Condanna il ricorrente alla rifusione della metà delle spese processuali sostenute dalla che liquida in complessivi euro CP_1
1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
compensa tra le parti le spese di lite per la restante metà.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 28.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti