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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9435 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 18.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 22229/2025
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
US ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Conclusioni come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 03.10.2025 la ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “ … il CTU non ha secondo il mandato ricevuto attestato quali ADL e quali IADL puo compiere la a) Con Per_1 certificazione del 04/07/24 lo specialista dell'ASL ha certificato la non autonomia del ricorrente b)Circa l'esame obiettivo a- Parliamo di un soggetto di anni 84, , bisognevole di appoggio Per_2 per spostarsi in toilette OVVERO DI PRESCRITTA DALL'ASL; lo stesso CTU Per_3 dichiara: “Apparato osteoarticolare: il soggetto si presenta a visita su sedia a rotelle, invitato ad alzarsi riesce a passare con appoggio dalla posizione seduta a quella ortostatica”; b- Parliamo di un soggetto che assume farmaci tramite terzi (cosa non riportata nella relazione dal CTU). c-
Parliamo di un soggetto affetto da una grave forma di artrosi IN POSSESSO DEI REQUISITI PER
AVERE LA SEDIA A !... Al riguardo della presunta autonomia, poi, il C.T.U. non dettaglia CP_2 in alcun modo (nella discussione medico-legale) quali delle attività della vita quotidiana (A.D.L.) il ricorrente è o non è in condizioni di svolgere, come pure, per quanto sia evidente che non sia capace di svolgere molte delle attività strumentali ( , in particolare quelle che comportano il recarsi CP_3 fuori della propria abitazione, neanche queste sono esaminate, né in dettaglio, né complessivamente.
Il parere dello scrivente è quindi che alla ricorrente dovrebbe essere concessa l'indennità
d'accompagnamento, essendo una persona che richiede assistenza continua, per l'impossibilità di compiere realmente in autonomia tutti gli atti necessari all'espletamento delle incombenze quotidiane…. A)Il periziando ha difficoltà non può sostenere una marcia autonoma. È materialmente impossibile il salire e scendere le scale, prendere un mezzo pubblico o, comunque, camminare su percorsi che presentino ostacoli o irregolarità, a prescindere dalle scale. Ciò comporta la materiale impossibilità di relazionarsi adeguatamente con terzi per provvedere autonomamente ai propri bisogni, ai sensi della circolare citata, salvo che i suddetti terzi non vadano a, casa sua (es. il medico faccia la visita domiciliare etc.). B)Inoltre, va tenuto presente il ricorrente non è in grado d'autogestirsi, se non per piccole cose ma, soprattutto, non riesce a deambulare da solo in ambiente esterno, per il complesso dei propri disturbi), essendo assolutamente credibile che le condizioni generali di un paziente anziano, con grave artrosi, disturbi respiratori severi e vasculopatia cerebrale, certamente non siano tali da poterlo lasciare serenamente da solo e non richiedere continua assistenza”
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso, nonché CP_1
l'infondatezza della domanda avversaria, opponendosi al rinnovo della CTU. Chiedeva inoltre la condanna del ricorrente alle spese del giudizio in quanto lo stesso risultava titolare di un reddito di euro 66656,96 (cfr. CUD in atti – fascicolo ATP ), superiore ai limiti stabiliti dalla norma ai fini dell'esonero dalle spese, art. 152 disp. att. c.p.c., come da certificazione Agenzia Entrate Redditi 2023 già depositato nella fase ATP.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza.
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione. L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato.
Si riportano le considerazioni mediche-legali e le conclusioni della relazione tecnica depositata dal dott. in data 07.08.2025: “la sig.ra è affetta da: Artrosi Persona_4 Parte_1
polidistrettuale con modeste limitazioni funzionali L'artrosi, com'è noto, è tanto diffusa nella popolazione da poter essere rinvenuta radiograficamente in tutti i soggetti di età superiore ai 65 anni, nel suo lento e progressivo decorso può rimanere del tutto asintomatica od indurre artralgie, limitazioni funzionali articolari e turbe neurologiche secondarie all'interessamento vertebrale. Nel caso specifico, siamo al cospetto di un quadro clinico caratterizzato da una forma di artropatia diffusa, realizzante sintomatologia poco significativa e lievi limitazioni antalgiche ai gradi estremi dei movimenti articolari. Il rachide è risultato sufficientemente mobile nei movimenti di rotazione e flesso-estensione e, la digitopressione dei processi vertebrali dell'intera colonna non ha prodotto una reale sintomatologia dolorosa. Negative le manovre specifiche per discopatie sintomatiche e la stessa deambulazione, lenta e a piccoli passi, è risultata assolutamente autonoma, rilevando un punteggio decisamente positivo nei test per l'equilibrio:16/16 e l'andatura:11/12 Nulla di significativo agli arti, ove alla sufficiente forza segmentaria e funzione prensile valida di quelli superiori, si associa modesta coxo-gonalgia alla flessione passiva spinta delle gambe.Aterosclerosi cerebrale e sistemica con lieve sindrome depressiva endoreattiva Il termine di malattia aterosclerotica raccoglie numerose patologie che provocano l'ispessimento e la perdita di elasticità della parete arteriosa. Rappresenta una condizione clinicamente molto rilevante perché può interessare tutte le arterie di grosso e medio calibro, come le coronarie, le carotidi e le arterie cerebrali, le iliache, le femorali, ecc;
responsabile quindi di coronaropatie, malattia cerebrovascolare, IRC, Aco e diverse altre arteriopatie. Patologia in rapido aumento, riconosce numerosi fattori di rischio: età, ipertensione arteriosa, diabete, fumo di tabacco, obesità addominale, dislipidemia, stato protrombotico nei pazienti sedentari. Nel caso cui ci riferiamo, la periziata, con lievissima deflessione dell'umore, è apparsa vigile e orientata, con qualche lacuna relativa alla memoria episodica, ma non disturbi di concentrazione, né confusione mentale. In totale disaccordo con quanto riportato nelle relazioni geriatrica e neurologica agli atti, la ricorrente, oltre a modesto rallentamento ideo-motorio, non ha assolutamente evidenziato “decadimento cognitivo”! Le funzioni cognitive più importanti sono: la memoria, l'attenzione, il linguaggio, la programmazione motoria, la percezione spazio-temporale, quella degli oggetti, le funzioni esecutive. Il declino cognitivo è inteso come la perdita di una o più delle funzioni elencate e non riguarda tutti gli individui allo stesso modo. I sintomi iniziali tipici: calo della memoria, difficoltà di concentrazione e distraibilità, rallentamento dei riflessi, confusione mentale, scarso interesse nelle attività quotidiane, sono modificazioni intellettive e comportamentali simili a quelle riscontrabili nel fisiologico invecchiamento di persone sane, oppure attribuibili agli effetti collaterali delle terapie assunte, alla presenza di una lieve forma depressiva o alle conseguenze di un riposo notturno inadeguato. La signora non ha mostrato deficit del linguaggio e della comprensione verbale, al contrario, Pt_1 si è espressa con eloquio strutturato, magari semplice, essenziale, ma organizzato e in linea con l'età cronologica. Assolutamente non riscontrate alla visita medico-legale “l'alterazione della concezione temporo-spaziale, il deficit cognitivo severo con perdita del senso topografico, la necessità del doppio appoggio” condizioni riportate dal Dott. il 2/7/2024, affatto condivise dallo Persona_5 scrivente e certamente non riferibili alla periziata!Cardiopatia sclero-ipertensiva in buon equilibrio clinico-emodinamico Condizione clinica instauratasi verosimilmente per malattia aterosclerotica dei grossi vasi su base dislipidemica, in attuale terapia medica. Il trattamento con antiaggreganti e antipertensivi, appare efficace nelle tenere sotto controllo la patologia cardiovascolare, con buona stabilità della funzionalità cardiaca, posto che all'esame obiettivo, si è constatato attività cardiaca euritmica, buona omeostasi pressoria, polsi arteriosi periferici presenti e la periziata non ha manifestato angor, palpitazioni e/o dispnea durante i molteplici cambi posturali. La valutazione della documentazione agli atti, inoltre, ha evidenziato che la sig.ra non è affetta da ipertensione Pt_1 polmonare né da congestione del piccolo circolo tutto ciò, evidentemente fa ritenere che la malattia cardiaca non influenza in maniera significativa la sua attività fisica ordinaria. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale Diagnosi strumentale riportata agli atti ma che non incide in maniera significativa sulla vita di relazione della periziata, considerato che, come accertato alla visita medico-legale, è possibile condurre la normale conversazione con toni e volumi lievemente superiori a quelli ritenuti normali Tutte le suddette affezioni risultavano presenti all'epoca della domanda amministrativa del 21/6/2024 e valutate nella loro globalità, determinano lo stato di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-99%”. Viene quindi a mancare, in questo caso, la condizione essenziale per ottenere il requisito richiesto! Si ricorda infatti, che l'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali, cioè a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%. In ogni caso, appare opportuno precisare che le patologie diagnosticate da cui è risultata affetta la periziata, non sono risultate tali da richiedere intervento assistenziale continuativo e globale nell'esecuzione degli atti quotidiani della vita che Ella è in grado di svolgere autonomamente. Si fa osservare infatti, come nel corso della visita medico-legale, sia stata constatata la capacità di deambulazione autonoma, l'assenza di dispnea a riposo e da sforzo nell'esecuzione dei vari e ripetuti passaggi posturali e l'esistenza di adeguate facoltà volitive, esecutive e cognitive superiori pertanto, la signora ha mostrato di *non trovarsi nell'impossibilità di Parte_1 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
*non abbisognare di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita (lavarsi, nutrirsi, assumere medicinali, muoversi in autonoma, all'interno della propria abitazione e all'esterno di essa) CONCLUSIONI Alla luce di quanto su affermato, si può riconoscere la signora nata il [...], affetta da Parte_1
-Artrosi polidistrettuale con modeste limitazioni funzionali -Aterosclerosi cerebrale e sistemica con lieve sindrome depressiva endoreattiva -Cardiopatia sclero-ipertensiva in buon equilibrio clinico- emodinamico -Ipoacusia neurosensoriale bilaterale “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-99%” dal
21/6/2024 epoca inoltro domanda amministrativa.
Inoltre si precisa che la documentazione medica del 18.02.25 non era stata autorizzata già nella fase di ATP ( cfr. atti).
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
Attesa la titolarità un reddito di euro 66.656,96 (cfr. CUD in atti, fascicolo ATP ), superiore ai limiti stabiliti dalla norma ai fini dell'esonero dalle spese, art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta, che si liquidano in 936,00 Euro ( per la fase ATP) e 1865,00 Euro per la fase di opposizione, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute
- pone le spese di CTU a carico di parte ricorrente come da separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 18.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 22229/2025
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
US ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Conclusioni come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 03.10.2025 la ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “ … il CTU non ha secondo il mandato ricevuto attestato quali ADL e quali IADL puo compiere la a) Con Per_1 certificazione del 04/07/24 lo specialista dell'ASL ha certificato la non autonomia del ricorrente b)Circa l'esame obiettivo a- Parliamo di un soggetto di anni 84, , bisognevole di appoggio Per_2 per spostarsi in toilette OVVERO DI PRESCRITTA DALL'ASL; lo stesso CTU Per_3 dichiara: “Apparato osteoarticolare: il soggetto si presenta a visita su sedia a rotelle, invitato ad alzarsi riesce a passare con appoggio dalla posizione seduta a quella ortostatica”; b- Parliamo di un soggetto che assume farmaci tramite terzi (cosa non riportata nella relazione dal CTU). c-
Parliamo di un soggetto affetto da una grave forma di artrosi IN POSSESSO DEI REQUISITI PER
AVERE LA SEDIA A !... Al riguardo della presunta autonomia, poi, il C.T.U. non dettaglia CP_2 in alcun modo (nella discussione medico-legale) quali delle attività della vita quotidiana (A.D.L.) il ricorrente è o non è in condizioni di svolgere, come pure, per quanto sia evidente che non sia capace di svolgere molte delle attività strumentali ( , in particolare quelle che comportano il recarsi CP_3 fuori della propria abitazione, neanche queste sono esaminate, né in dettaglio, né complessivamente.
Il parere dello scrivente è quindi che alla ricorrente dovrebbe essere concessa l'indennità
d'accompagnamento, essendo una persona che richiede assistenza continua, per l'impossibilità di compiere realmente in autonomia tutti gli atti necessari all'espletamento delle incombenze quotidiane…. A)Il periziando ha difficoltà non può sostenere una marcia autonoma. È materialmente impossibile il salire e scendere le scale, prendere un mezzo pubblico o, comunque, camminare su percorsi che presentino ostacoli o irregolarità, a prescindere dalle scale. Ciò comporta la materiale impossibilità di relazionarsi adeguatamente con terzi per provvedere autonomamente ai propri bisogni, ai sensi della circolare citata, salvo che i suddetti terzi non vadano a, casa sua (es. il medico faccia la visita domiciliare etc.). B)Inoltre, va tenuto presente il ricorrente non è in grado d'autogestirsi, se non per piccole cose ma, soprattutto, non riesce a deambulare da solo in ambiente esterno, per il complesso dei propri disturbi), essendo assolutamente credibile che le condizioni generali di un paziente anziano, con grave artrosi, disturbi respiratori severi e vasculopatia cerebrale, certamente non siano tali da poterlo lasciare serenamente da solo e non richiedere continua assistenza”
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso, nonché CP_1
l'infondatezza della domanda avversaria, opponendosi al rinnovo della CTU. Chiedeva inoltre la condanna del ricorrente alle spese del giudizio in quanto lo stesso risultava titolare di un reddito di euro 66656,96 (cfr. CUD in atti – fascicolo ATP ), superiore ai limiti stabiliti dalla norma ai fini dell'esonero dalle spese, art. 152 disp. att. c.p.c., come da certificazione Agenzia Entrate Redditi 2023 già depositato nella fase ATP.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza.
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione. L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato.
Si riportano le considerazioni mediche-legali e le conclusioni della relazione tecnica depositata dal dott. in data 07.08.2025: “la sig.ra è affetta da: Artrosi Persona_4 Parte_1
polidistrettuale con modeste limitazioni funzionali L'artrosi, com'è noto, è tanto diffusa nella popolazione da poter essere rinvenuta radiograficamente in tutti i soggetti di età superiore ai 65 anni, nel suo lento e progressivo decorso può rimanere del tutto asintomatica od indurre artralgie, limitazioni funzionali articolari e turbe neurologiche secondarie all'interessamento vertebrale. Nel caso specifico, siamo al cospetto di un quadro clinico caratterizzato da una forma di artropatia diffusa, realizzante sintomatologia poco significativa e lievi limitazioni antalgiche ai gradi estremi dei movimenti articolari. Il rachide è risultato sufficientemente mobile nei movimenti di rotazione e flesso-estensione e, la digitopressione dei processi vertebrali dell'intera colonna non ha prodotto una reale sintomatologia dolorosa. Negative le manovre specifiche per discopatie sintomatiche e la stessa deambulazione, lenta e a piccoli passi, è risultata assolutamente autonoma, rilevando un punteggio decisamente positivo nei test per l'equilibrio:16/16 e l'andatura:11/12 Nulla di significativo agli arti, ove alla sufficiente forza segmentaria e funzione prensile valida di quelli superiori, si associa modesta coxo-gonalgia alla flessione passiva spinta delle gambe.Aterosclerosi cerebrale e sistemica con lieve sindrome depressiva endoreattiva Il termine di malattia aterosclerotica raccoglie numerose patologie che provocano l'ispessimento e la perdita di elasticità della parete arteriosa. Rappresenta una condizione clinicamente molto rilevante perché può interessare tutte le arterie di grosso e medio calibro, come le coronarie, le carotidi e le arterie cerebrali, le iliache, le femorali, ecc;
responsabile quindi di coronaropatie, malattia cerebrovascolare, IRC, Aco e diverse altre arteriopatie. Patologia in rapido aumento, riconosce numerosi fattori di rischio: età, ipertensione arteriosa, diabete, fumo di tabacco, obesità addominale, dislipidemia, stato protrombotico nei pazienti sedentari. Nel caso cui ci riferiamo, la periziata, con lievissima deflessione dell'umore, è apparsa vigile e orientata, con qualche lacuna relativa alla memoria episodica, ma non disturbi di concentrazione, né confusione mentale. In totale disaccordo con quanto riportato nelle relazioni geriatrica e neurologica agli atti, la ricorrente, oltre a modesto rallentamento ideo-motorio, non ha assolutamente evidenziato “decadimento cognitivo”! Le funzioni cognitive più importanti sono: la memoria, l'attenzione, il linguaggio, la programmazione motoria, la percezione spazio-temporale, quella degli oggetti, le funzioni esecutive. Il declino cognitivo è inteso come la perdita di una o più delle funzioni elencate e non riguarda tutti gli individui allo stesso modo. I sintomi iniziali tipici: calo della memoria, difficoltà di concentrazione e distraibilità, rallentamento dei riflessi, confusione mentale, scarso interesse nelle attività quotidiane, sono modificazioni intellettive e comportamentali simili a quelle riscontrabili nel fisiologico invecchiamento di persone sane, oppure attribuibili agli effetti collaterali delle terapie assunte, alla presenza di una lieve forma depressiva o alle conseguenze di un riposo notturno inadeguato. La signora non ha mostrato deficit del linguaggio e della comprensione verbale, al contrario, Pt_1 si è espressa con eloquio strutturato, magari semplice, essenziale, ma organizzato e in linea con l'età cronologica. Assolutamente non riscontrate alla visita medico-legale “l'alterazione della concezione temporo-spaziale, il deficit cognitivo severo con perdita del senso topografico, la necessità del doppio appoggio” condizioni riportate dal Dott. il 2/7/2024, affatto condivise dallo Persona_5 scrivente e certamente non riferibili alla periziata!Cardiopatia sclero-ipertensiva in buon equilibrio clinico-emodinamico Condizione clinica instauratasi verosimilmente per malattia aterosclerotica dei grossi vasi su base dislipidemica, in attuale terapia medica. Il trattamento con antiaggreganti e antipertensivi, appare efficace nelle tenere sotto controllo la patologia cardiovascolare, con buona stabilità della funzionalità cardiaca, posto che all'esame obiettivo, si è constatato attività cardiaca euritmica, buona omeostasi pressoria, polsi arteriosi periferici presenti e la periziata non ha manifestato angor, palpitazioni e/o dispnea durante i molteplici cambi posturali. La valutazione della documentazione agli atti, inoltre, ha evidenziato che la sig.ra non è affetta da ipertensione Pt_1 polmonare né da congestione del piccolo circolo tutto ciò, evidentemente fa ritenere che la malattia cardiaca non influenza in maniera significativa la sua attività fisica ordinaria. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale Diagnosi strumentale riportata agli atti ma che non incide in maniera significativa sulla vita di relazione della periziata, considerato che, come accertato alla visita medico-legale, è possibile condurre la normale conversazione con toni e volumi lievemente superiori a quelli ritenuti normali Tutte le suddette affezioni risultavano presenti all'epoca della domanda amministrativa del 21/6/2024 e valutate nella loro globalità, determinano lo stato di “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-99%”. Viene quindi a mancare, in questo caso, la condizione essenziale per ottenere il requisito richiesto! Si ricorda infatti, che l'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali, cioè a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%. In ogni caso, appare opportuno precisare che le patologie diagnosticate da cui è risultata affetta la periziata, non sono risultate tali da richiedere intervento assistenziale continuativo e globale nell'esecuzione degli atti quotidiani della vita che Ella è in grado di svolgere autonomamente. Si fa osservare infatti, come nel corso della visita medico-legale, sia stata constatata la capacità di deambulazione autonoma, l'assenza di dispnea a riposo e da sforzo nell'esecuzione dei vari e ripetuti passaggi posturali e l'esistenza di adeguate facoltà volitive, esecutive e cognitive superiori pertanto, la signora ha mostrato di *non trovarsi nell'impossibilità di Parte_1 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
*non abbisognare di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita (lavarsi, nutrirsi, assumere medicinali, muoversi in autonoma, all'interno della propria abitazione e all'esterno di essa) CONCLUSIONI Alla luce di quanto su affermato, si può riconoscere la signora nata il [...], affetta da Parte_1
-Artrosi polidistrettuale con modeste limitazioni funzionali -Aterosclerosi cerebrale e sistemica con lieve sindrome depressiva endoreattiva -Cardiopatia sclero-ipertensiva in buon equilibrio clinico- emodinamico -Ipoacusia neurosensoriale bilaterale “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave 67%-99%” dal
21/6/2024 epoca inoltro domanda amministrativa.
Inoltre si precisa che la documentazione medica del 18.02.25 non era stata autorizzata già nella fase di ATP ( cfr. atti).
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
Attesa la titolarità un reddito di euro 66.656,96 (cfr. CUD in atti, fascicolo ATP ), superiore ai limiti stabiliti dalla norma ai fini dell'esonero dalle spese, art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte convenuta, che si liquidano in 936,00 Euro ( per la fase ATP) e 1865,00 Euro per la fase di opposizione, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute
- pone le spese di CTU a carico di parte ricorrente come da separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia