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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 18/07/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 499/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.ta e difesa dagli Avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Parte_1
Zampieri e Giovanni Rinaldi.
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
La ricorrente ha agito in giudizio esponendo:
-d'essere stata utilizzata dal in attività di docenza Controparte_1
mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato dal 17/9/2019 al 30/6/2024;
-d'aver prestato durante l'anno scolastico 2021/22 287 giorni di servizio, maturando il diritto di godere di 23,92 giorni di ferie + 3 giorni per festività soppresse, usufruendo soltanto di 3 giorni di ferie, per un totale di giorni 23,92 di ferie arretrate;
-d'aver prestato durante l'anno scolastico 2022/23 291 giorni di servizio, maturando il diritto di godere di 24,25 giorni di ferie + 3 giorni per festività soppresse, usufruendo soltanto di 3 giorni di ferie, per un totale di giorni 24,25 di ferie arretrate -d'aver prestato durante l'anno scolastico 2023/24 304 giorni di servizio, maturando il diritto di godere di 25,33 giorni di ferie + 3 giorni per festività soppresse e usufruendo soltanto di 3 giorni di ferie, per un totale di giorni 25,33 di ferie arretrate
-d'essere rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria nei giorni in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il
1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma
2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
-i dirigenti scolastici non l'avevano invitata a fruire delle suddette ferie né informata che, non fruendone, ella avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
-d'aver, pertanto, diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni,
A fondamento della domanda parte ricorrente ha invocato invoca la sentenza della CGUE del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22, secondo cui è contraria al diritto dell'Unione, ed in particolare all'art. 7 paragrafo 1 direttiva n. 2003/88, una norma quale l'art. 5 comma
8 d.l. n. 95/2012 che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non goduti per effetto della cessazione del rapporto di lavoro anche quando il datore di lavoro non abbia tenuto un comportamento idoneo a consentire al lavoratore di fruirne,
e la sentenza n. 16715/24 della Corte di Cassazione che ha affermato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, GR ON
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Quanto alle festività soppresse, la ha affermato che esse si aggiungono ai giorni Pt_1
di ferie e che il relativo calcolo non si differenzia da quello delle ferie, invocando di fatto la medesima giurisprudenza sopra richiamata.
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Ai fini della decisione occorre esaminare la normativa di settore in relazione al periodo lavorativo dedotto in giudizio ovvero le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 nonché la normativa di legge sulle ferie emanata nel 2012.
Avendo la ricorrente prestato attività di docenza sempre a tempo indeterminato, occorre fare riferimento all'art. 19 del CCNL il quale recitava: “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2.
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”.
L'art. 13 del CCNL, relativo alle ferie del dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, invece, prevedeva al comma 8 che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.”
Il tenore dell'art. 19 era del tutto chiaro e lineare: il personale docente a termine non era tenuto a godere delle ferie nei periodi di “sospensione delle lezioni”.
Il relativo potere/competenza di sospensione spetta pacificamente alle varie Regioni, le quali fissano un calendario dei giorni, compresi tra il primo e l'ultimo di scuola, in cui l'attività d'insegnamento è sospesa.
Se ne deduce che, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni.
Inoltre, è espressamente prevista la cd. monetizzazione delle ferie.
Su tale disciplina è intervenuta la L. n. 228/2012.
In particolare, l'art. 54 così dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”
L'art. 55, a sua volta prevede che: “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Il testo dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, era il seguente: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi….Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”, testo al quale è stata aggiunta la succitata previsione di cui all'art. 55 L. n. 228/2012: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”
Così a propria volta: l'art. 56 L. n. 228/2012: “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.”
A fronte di ciò deve concludersi che il Legislatore abbia equiparato tendenzialmente il docenti precari a quelli a tempo indeterminato, stabilendo che le ferie “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”, salvo contemplare per i primi la possibilità
d'ottenere un'indennità sostitutiva delle ferie “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie”, disapplicando, pertanto, a partire dal 1° settembre 2013, parzialmente l'art. 19 del CCNL nella parte in cui sanciva:
“La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria”, ma lasciando ferma la possibilità per il personale docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni di monetizzarle.
In tale quadro s'inserisce la giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
La ricorrente s'è infatti espressamente richiamata a quanto statuito in Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16715, pienamente confermativa di Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440; entrambe richiamano Cass. n. 14268 del 5 maggio 2022,
In tali pronunce s'afferma che:
-la questione… deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse,
l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
-La CGUE, GR sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-
569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
-in particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”
-pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
La Suprema Corte soggiunge:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”;
“-in realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n.
297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.”, per poi esprimere il seguente conclusivo dictum:
"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, GR ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno".
A dispetto di ciò sulla questione per cui è causa militano orientamenti di merito radicalmente divergenti.
Secondo una determinata opinione, le pronunce in questione sarebbero riferite esclusivamente al lasso di tempo compreso tra il giorno della fine delle lezioni e il 30 giugno, data di scadenza del contratto a termine, periodo nel quale, pur essendo le lezioni sospese i docenti non possono essere considerati automaticamente in ferie poiché essi sono ancora a disposizione dell'istituto scolastico per eventuali adempimenti funzionali all'insegnamento, quali, ad, quelli di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, formazione, ecc, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi oppure per la correzione dei compiti e per la preparazione delle lezioni, ecc. cosicchè, in assenza di richiesta, è onere del dirigente scolastico invitare il docente ad usufruirne e avvertirlo che, ove ciò non accada, egli le perderà senza aver diritto a indennità alcuna.
Quanto agli altri periodi dell'anno in cui l'attività didattica è sospesa, si sostiene che occorre far riferimento al dettato dell'art. 54 L. secondo cui “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
Dal lemma “fruisce” si desumerebbe che l'insegnante sarebbe ex lege in ferie in tutti i periodi di chiusura delle scuole e cioè in quelli delle vacanze natalizie, dal 23 (dal 22) al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
il 1° novembre, 8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, l'1 e il 6 gennaio, il lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il giorno del Santo Patrono, nonché in 1 o 2 giorni nel periodo del Carnevale e negli eventuali giorni antecedenti al sabato di Pasqua, come stabilito dai calendari regionali.
Si soggiunge, infatti, che l'essersi il Legislatore espresso con il modo indicativo presente starebbe a significare che egli avrebbe scelto di predeterminare i lassi di tempo in cui i docenti sono (devono essere) posti automaticamente in ferie.
In tal senso deporrebbe sia, per l'appunto, l'assenza d'ogni riferimento alla necessità d'una specifica richiesta (o d'una una apposita sollecitazione in da parte del dirigente), il che starebbe a significare che i giorni di sospensione delle lezioni sono ex lege destinati alle ferie del personale docente - rendendosi così superflua la presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione – sia il fatto che in tali giorni agli insegnanti non sarebbe richiesta prestazione alcuna, stante la chiusura delle scuole, non dovendo essi essere presenti sul luogo di lavoro né restare reperibili;
ciò non consentirebbe di considerare tale periodo come “lavorato”.
Ritiene lo scrivente che tale tesi non sia condivisibile.
In primo luogo va obiettato che tutte le succitate festività non sono riconducibili alla scelta discrezionale delle Regioni di sospendere o meno la frequentazione scolastica in quanto d'esse usufruiscono tutti i dipendenti pubblici (nonché non pochi privati), quale sia il comparto d'appartenenza.
Non si tratta, pertanto, di sospensioni delle lezioni in senso tecnico, bensì di meri “riposi” stabiliti dalla Legge per tutti i lavoratori subordinati (salvo la facoltà, o l'obbligo prescritto dal datore, dei dipendenti privati di lavorare egualmente).
Inoltre, nel mese di giugno le lezioni non sono sospese, ma, molto più semplicemente, cessano, salvo riprendere nel settembre successivo in quello che è un nuovo anno scolastico e nell'ambito di quello che per i docenti a tempo determinato è un nuovo rapporto di lavoro da instaurare tramite la stipula d'un nuovo contratto.
Inoltre, il principio stabilito dalla Suprema Corte non contiene alcun riferimento dal quale inferire che la sua applicazione vada limitata a un determinato periodo di sospensione delle lezioni, nella fattispecie al mese di giugno, ponendosi, per contro, esso come un dictum d'ordine generale in base al quale il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nei periodi in cui non si svolgono lezioni.
Riguardo la sospensione “natalizia” prevista dai calendari regionali deve soggiungersi che nulla vieterebbe al docente di svolgere alcune delle succitate attività strettamente connesse all'insegnamento in tal lasso di tempo (ad es., correzione dei compiti, scelta e approfondimento d'argomenti da trattare dopo la ripresa dell'attività didattica, ecc.), nel quale egli è comunque a disposizione dell'istituto per qualsiasi evenienza.
Tutto ciò premesso, la domanda proposta dalla va in gran parte accolta poiché Pt_1
era onere del dimostrare che la ricorrente fu invitata a porsi in ferie, con espresso avvertimento che, ove non fossero state chieste, esse non sarebbero state più usufruibili e, quindi, non monetizzabili.
Tale prova non è stata fornita in quanto il convenuto ha scelto di restare CP_1
contumace, il che impone allo scrivente d'attenersi alla prospettazione esposta in ricorso.
Nel venire alla quantificazione delle spettanze dell'attrice, si rileva che l'art. 19 del CCNL di riferimento stabilisce che “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Deve, pertanto, aversi riguardo all'art. 13 del CCNL il quale dispone: “1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma
1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a
30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2”.
Dallo stato matricolare in atti risulta che la sottoscrisse il primo contratto il 14- Pt_1
10-2020.
Ne consegue che per i primi 3 anni di servizio, ossia sino all'anno scolastico 2022/23, le spettavano 30 giorni di ferie, comprensivi delle 2 giornate previste dall'art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1977, n. 937 e, successivamente, per l'anno, 2023/2024 n. 32 giorni di ferie.
Avendo l'attrice allegato d'aver usufruito soltanto di 3 giorni di ferie nell'a.s. 2021/2022 e di 3 nell'a.s. 2023/2024, ne consegue che in via di principio le residuano 27 giorni per l'a.s.
2021/2022, 30 giorni per l'a.s. 2022/2023 e 29 giorni per l'a.s. 2023/2024.
Essendo, però, le ferie del personale assunto a tempo determinato proporzionali al servizio prestato, va eseguito il seguente calcolo:
-anno 2021/2022: 287 giorni servizio x 30 g. di ferie: 360 = 23,92;
-anno 2022/2023: 291 giorni di servizio x 30 g. di ferie: 360 = 24,25
-anno 2023/2024: 304 giorni di servizio x 32 g. di ferie: 360 = 25,33
Sottraendo i 6 giorni goduti dalla ricorrente nell'a.s. 2021/2022 e nel 2023/2024, il numero di giorni di ferie monetizzabili ammonta complessivamente a 67,5.
La ha domandato anche il riconoscimento del “controvalore” di 3 giorni di Pt_1
festività soppresse per ciascuno dei suddetti a.s.
Ritiene lo scrivente che tale pretesa vada disattesa.
La relativa disciplina legislativa risiede nell'art. dall'art. 1 legge n. 937/1977, il quale recita:
“Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
In termini conformi l'art. 14 del CCNL stabilisce che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Ebbene, atteso che il CCNL prevede che le giornate di riposto sono attribuite “ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937” e che l'art. 1 comma 1, lett. b di tale legge prescrive “b)… a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.”, va condiviso quell'orientamento giurisprudenziale di merito, secondo cui “condizione” per il godimento dei giorni di festività soppresse è la richiesta del dipendente.
L'espresso rimando da parte della disposizione del CCNL – che, pertanto, nella fattispecie non integra o non deroga a questa– alla disciplina legislativa in toto legittima, pertanto,
l'interpretazione per cui, se non richiesti in tempo utile, i riposi in questione non possono essere più goduti.
In chiave processuale da ciò discende che, diversamente dalle ferie, è il pubblico dipendente ad essere onerato d'allegare e provare d'aver fatto domanda e che questa sia stata respinta per ragioni organizzative.
Nel caso di specie ciò non è stato né dedotto, né provato.
In sintesi, alla vanno attribuiti gli importi di € 1711, 95 (€ 71, 57 x 23,92 g.), € Pt_1
1950,28 (€ 71, 57 x 27,25 g.) e € 1896,46 (€ 74,87 x 25,33 g.), per complessivi € 5586,64 con conseguente condanna del al rimborso degli oneri processuali, maggiorate per l'inserimento di collegamenti ipertestuali, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del , Parte_1 Controparte_3
così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_3
al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 5586,64 a titolo
[...]
d'indennità sostituita delle ferie non godute negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, oltre a interessi legali a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 1200,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva, € 1200,00 per la fase decisionale, € 49,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatarii.
Imperia 17-7-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 499/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.ta e difesa dagli Avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Parte_1
Zampieri e Giovanni Rinaldi.
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
La ricorrente ha agito in giudizio esponendo:
-d'essere stata utilizzata dal in attività di docenza Controparte_1
mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato dal 17/9/2019 al 30/6/2024;
-d'aver prestato durante l'anno scolastico 2021/22 287 giorni di servizio, maturando il diritto di godere di 23,92 giorni di ferie + 3 giorni per festività soppresse, usufruendo soltanto di 3 giorni di ferie, per un totale di giorni 23,92 di ferie arretrate;
-d'aver prestato durante l'anno scolastico 2022/23 291 giorni di servizio, maturando il diritto di godere di 24,25 giorni di ferie + 3 giorni per festività soppresse, usufruendo soltanto di 3 giorni di ferie, per un totale di giorni 24,25 di ferie arretrate -d'aver prestato durante l'anno scolastico 2023/24 304 giorni di servizio, maturando il diritto di godere di 25,33 giorni di ferie + 3 giorni per festività soppresse e usufruendo soltanto di 3 giorni di ferie, per un totale di giorni 25,33 di ferie arretrate
-d'essere rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria nei giorni in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il
1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma
2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
-i dirigenti scolastici non l'avevano invitata a fruire delle suddette ferie né informata che, non fruendone, ella avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
-d'aver, pertanto, diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni,
A fondamento della domanda parte ricorrente ha invocato invoca la sentenza della CGUE del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22, secondo cui è contraria al diritto dell'Unione, ed in particolare all'art. 7 paragrafo 1 direttiva n. 2003/88, una norma quale l'art. 5 comma
8 d.l. n. 95/2012 che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non goduti per effetto della cessazione del rapporto di lavoro anche quando il datore di lavoro non abbia tenuto un comportamento idoneo a consentire al lavoratore di fruirne,
e la sentenza n. 16715/24 della Corte di Cassazione che ha affermato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, GR ON
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Quanto alle festività soppresse, la ha affermato che esse si aggiungono ai giorni Pt_1
di ferie e che il relativo calcolo non si differenzia da quello delle ferie, invocando di fatto la medesima giurisprudenza sopra richiamata.
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Ai fini della decisione occorre esaminare la normativa di settore in relazione al periodo lavorativo dedotto in giudizio ovvero le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 nonché la normativa di legge sulle ferie emanata nel 2012.
Avendo la ricorrente prestato attività di docenza sempre a tempo indeterminato, occorre fare riferimento all'art. 19 del CCNL il quale recitava: “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2.
Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”.
L'art. 13 del CCNL, relativo alle ferie del dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, invece, prevedeva al comma 8 che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.”
Il tenore dell'art. 19 era del tutto chiaro e lineare: il personale docente a termine non era tenuto a godere delle ferie nei periodi di “sospensione delle lezioni”.
Il relativo potere/competenza di sospensione spetta pacificamente alle varie Regioni, le quali fissano un calendario dei giorni, compresi tra il primo e l'ultimo di scuola, in cui l'attività d'insegnamento è sospesa.
Se ne deduce che, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni.
Inoltre, è espressamente prevista la cd. monetizzazione delle ferie.
Su tale disciplina è intervenuta la L. n. 228/2012.
In particolare, l'art. 54 così dispone: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”
L'art. 55, a sua volta prevede che: “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Il testo dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, era il seguente: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi….Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”, testo al quale è stata aggiunta la succitata previsione di cui all'art. 55 L. n. 228/2012: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”
Così a propria volta: l'art. 56 L. n. 228/2012: “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.”
A fronte di ciò deve concludersi che il Legislatore abbia equiparato tendenzialmente il docenti precari a quelli a tempo indeterminato, stabilendo che le ferie “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”, salvo contemplare per i primi la possibilità
d'ottenere un'indennità sostitutiva delle ferie “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie”, disapplicando, pertanto, a partire dal 1° settembre 2013, parzialmente l'art. 19 del CCNL nella parte in cui sanciva:
“La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria”, ma lasciando ferma la possibilità per il personale docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni di monetizzarle.
In tale quadro s'inserisce la giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
La ricorrente s'è infatti espressamente richiamata a quanto statuito in Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16715, pienamente confermativa di Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440; entrambe richiamano Cass. n. 14268 del 5 maggio 2022,
In tali pronunce s'afferma che:
-la questione… deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse,
l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
-La CGUE, GR sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-
569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
-in particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”
-pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
La Suprema Corte soggiunge:
“Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”;
“-in realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n.
297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.”, per poi esprimere il seguente conclusivo dictum:
"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, GR ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno".
A dispetto di ciò sulla questione per cui è causa militano orientamenti di merito radicalmente divergenti.
Secondo una determinata opinione, le pronunce in questione sarebbero riferite esclusivamente al lasso di tempo compreso tra il giorno della fine delle lezioni e il 30 giugno, data di scadenza del contratto a termine, periodo nel quale, pur essendo le lezioni sospese i docenti non possono essere considerati automaticamente in ferie poiché essi sono ancora a disposizione dell'istituto scolastico per eventuali adempimenti funzionali all'insegnamento, quali, ad, quelli di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, formazione, ecc, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi oppure per la correzione dei compiti e per la preparazione delle lezioni, ecc. cosicchè, in assenza di richiesta, è onere del dirigente scolastico invitare il docente ad usufruirne e avvertirlo che, ove ciò non accada, egli le perderà senza aver diritto a indennità alcuna.
Quanto agli altri periodi dell'anno in cui l'attività didattica è sospesa, si sostiene che occorre far riferimento al dettato dell'art. 54 L. secondo cui “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.
Dal lemma “fruisce” si desumerebbe che l'insegnante sarebbe ex lege in ferie in tutti i periodi di chiusura delle scuole e cioè in quelli delle vacanze natalizie, dal 23 (dal 22) al 31 dicembre, dal 2 al 5 gennaio;
il 1° novembre, 8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, l'1 e il 6 gennaio, il lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il giorno del Santo Patrono, nonché in 1 o 2 giorni nel periodo del Carnevale e negli eventuali giorni antecedenti al sabato di Pasqua, come stabilito dai calendari regionali.
Si soggiunge, infatti, che l'essersi il Legislatore espresso con il modo indicativo presente starebbe a significare che egli avrebbe scelto di predeterminare i lassi di tempo in cui i docenti sono (devono essere) posti automaticamente in ferie.
In tal senso deporrebbe sia, per l'appunto, l'assenza d'ogni riferimento alla necessità d'una specifica richiesta (o d'una una apposita sollecitazione in da parte del dirigente), il che starebbe a significare che i giorni di sospensione delle lezioni sono ex lege destinati alle ferie del personale docente - rendendosi così superflua la presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione – sia il fatto che in tali giorni agli insegnanti non sarebbe richiesta prestazione alcuna, stante la chiusura delle scuole, non dovendo essi essere presenti sul luogo di lavoro né restare reperibili;
ciò non consentirebbe di considerare tale periodo come “lavorato”.
Ritiene lo scrivente che tale tesi non sia condivisibile.
In primo luogo va obiettato che tutte le succitate festività non sono riconducibili alla scelta discrezionale delle Regioni di sospendere o meno la frequentazione scolastica in quanto d'esse usufruiscono tutti i dipendenti pubblici (nonché non pochi privati), quale sia il comparto d'appartenenza.
Non si tratta, pertanto, di sospensioni delle lezioni in senso tecnico, bensì di meri “riposi” stabiliti dalla Legge per tutti i lavoratori subordinati (salvo la facoltà, o l'obbligo prescritto dal datore, dei dipendenti privati di lavorare egualmente).
Inoltre, nel mese di giugno le lezioni non sono sospese, ma, molto più semplicemente, cessano, salvo riprendere nel settembre successivo in quello che è un nuovo anno scolastico e nell'ambito di quello che per i docenti a tempo determinato è un nuovo rapporto di lavoro da instaurare tramite la stipula d'un nuovo contratto.
Inoltre, il principio stabilito dalla Suprema Corte non contiene alcun riferimento dal quale inferire che la sua applicazione vada limitata a un determinato periodo di sospensione delle lezioni, nella fattispecie al mese di giugno, ponendosi, per contro, esso come un dictum d'ordine generale in base al quale il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nei periodi in cui non si svolgono lezioni.
Riguardo la sospensione “natalizia” prevista dai calendari regionali deve soggiungersi che nulla vieterebbe al docente di svolgere alcune delle succitate attività strettamente connesse all'insegnamento in tal lasso di tempo (ad es., correzione dei compiti, scelta e approfondimento d'argomenti da trattare dopo la ripresa dell'attività didattica, ecc.), nel quale egli è comunque a disposizione dell'istituto per qualsiasi evenienza.
Tutto ciò premesso, la domanda proposta dalla va in gran parte accolta poiché Pt_1
era onere del dimostrare che la ricorrente fu invitata a porsi in ferie, con espresso avvertimento che, ove non fossero state chieste, esse non sarebbero state più usufruibili e, quindi, non monetizzabili.
Tale prova non è stata fornita in quanto il convenuto ha scelto di restare CP_1
contumace, il che impone allo scrivente d'attenersi alla prospettazione esposta in ricorso.
Nel venire alla quantificazione delle spettanze dell'attrice, si rileva che l'art. 19 del CCNL di riferimento stabilisce che “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Deve, pertanto, aversi riguardo all'art. 13 del CCNL il quale dispone: “1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma
1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a
30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2”.
Dallo stato matricolare in atti risulta che la sottoscrisse il primo contratto il 14- Pt_1
10-2020.
Ne consegue che per i primi 3 anni di servizio, ossia sino all'anno scolastico 2022/23, le spettavano 30 giorni di ferie, comprensivi delle 2 giornate previste dall'art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1977, n. 937 e, successivamente, per l'anno, 2023/2024 n. 32 giorni di ferie.
Avendo l'attrice allegato d'aver usufruito soltanto di 3 giorni di ferie nell'a.s. 2021/2022 e di 3 nell'a.s. 2023/2024, ne consegue che in via di principio le residuano 27 giorni per l'a.s.
2021/2022, 30 giorni per l'a.s. 2022/2023 e 29 giorni per l'a.s. 2023/2024.
Essendo, però, le ferie del personale assunto a tempo determinato proporzionali al servizio prestato, va eseguito il seguente calcolo:
-anno 2021/2022: 287 giorni servizio x 30 g. di ferie: 360 = 23,92;
-anno 2022/2023: 291 giorni di servizio x 30 g. di ferie: 360 = 24,25
-anno 2023/2024: 304 giorni di servizio x 32 g. di ferie: 360 = 25,33
Sottraendo i 6 giorni goduti dalla ricorrente nell'a.s. 2021/2022 e nel 2023/2024, il numero di giorni di ferie monetizzabili ammonta complessivamente a 67,5.
La ha domandato anche il riconoscimento del “controvalore” di 3 giorni di Pt_1
festività soppresse per ciascuno dei suddetti a.s.
Ritiene lo scrivente che tale pretesa vada disattesa.
La relativa disciplina legislativa risiede nell'art. dall'art. 1 legge n. 937/1977, il quale recita:
“Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
In termini conformi l'art. 14 del CCNL stabilisce che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Ebbene, atteso che il CCNL prevede che le giornate di riposto sono attribuite “ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937” e che l'art. 1 comma 1, lett. b di tale legge prescrive “b)… a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.”, va condiviso quell'orientamento giurisprudenziale di merito, secondo cui “condizione” per il godimento dei giorni di festività soppresse è la richiesta del dipendente.
L'espresso rimando da parte della disposizione del CCNL – che, pertanto, nella fattispecie non integra o non deroga a questa– alla disciplina legislativa in toto legittima, pertanto,
l'interpretazione per cui, se non richiesti in tempo utile, i riposi in questione non possono essere più goduti.
In chiave processuale da ciò discende che, diversamente dalle ferie, è il pubblico dipendente ad essere onerato d'allegare e provare d'aver fatto domanda e che questa sia stata respinta per ragioni organizzative.
Nel caso di specie ciò non è stato né dedotto, né provato.
In sintesi, alla vanno attribuiti gli importi di € 1711, 95 (€ 71, 57 x 23,92 g.), € Pt_1
1950,28 (€ 71, 57 x 27,25 g.) e € 1896,46 (€ 74,87 x 25,33 g.), per complessivi € 5586,64 con conseguente condanna del al rimborso degli oneri processuali, maggiorate per l'inserimento di collegamenti ipertestuali, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del , Parte_1 Controparte_3
così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_3
al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 5586,64 a titolo
[...]
d'indennità sostituita delle ferie non godute negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, oltre a interessi legali a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 1200,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva, € 1200,00 per la fase decisionale, € 49,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatarii.
Imperia 17-7-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli