Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Luca Froldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previa sospensiva del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di -OMISSIS-, n. 3/24, notificato il 2/1/24, con il quale veniva fatto divieto ex art. 6 della l. 401/89 e successive modifiche di accedere agli stadi ove si disputano gli incontri nazionali professionistici e dilettantistici, nonché della Nazionale italiana, anche under 21 e Coppa Italia, Champions League, Conference League, Europa League. Per la durata di anni 5, dalla data di notifica del provvedimento, nonché tutti gli atti conseguenti, presupposti e collegati allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di -OMISSIS- e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. BI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna l’atto in epigrafe meglio descritto deducendo i seguenti motivi in diritto.
1)- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, nonché insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per difetto di istruttoria in relazione all’indicazione della condotta posta in essere dallo stesso ricorrente.
Informa il ricorrente che in occasione dei fatti per cui è causa, si recava allo stadio ad incontro già iniziato e di essere stato estraneo a ciò che successe all’esterno dello stadio, prima dell’inizio dell’incontro, dove veniva ferito un agente di polizia.
Contesta il fatto di aver sfondato il cancello n. 50 che divide la zona cuscinetto tra i vari settori di tifosi.
Si ritiene estraneo a tale gesto e afferma che le immagini richiamate nel provvedimento di AS non sono state rese accessibili alla difesa.
Afferma che il cancello n. 50 non corrisponde a quello in realtà forzato e aperto da altre persone, che sarebbe invece il n. 32.
Afferma che in corrispondenza del cancello n. 50 veniva bersagliato dal lancio di oggetti dal settore dei tifosi ospiti e senza aver intenzione di forzare nulla si limitava a scuotere in maniera moderata il cancello, che era chiuso con catena e lucchetto.
Contesta di aver percosso con un bastone la cancellata e di aver lanciato il medesimo verso il settore ospite. Il bastone in questione non era altro che una semplice bandiera, secondo il ricorrente.
2)- Violazione del diritto di difesa in relazione alla procedura d’urgenza adottata per l’adozione del provvedimento.
La scelta dell’Amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento, si lamenta, ha impedito l’instaurazione del contraddittorio con l’interessato, al quale è stato negato nella fase endoprocedimentale di difendersi nel merito degli addebiti mossi.
3)- Violazione di legge ex art. 6 l. 377/01 ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti in merito ai luoghi d’accesso/transito/trasporto da e per gli impianti sportivi nonché in merito alle manifestazioni sportive inibite.
Nella denegata ipotesi che il provvedimento impugnato venisse ritenuto legittimo, il ricorrente evidenzia la sua abnormità nella parte in cui determina il numero delle manifestazioni dalle quali astenersi e il numero dei luoghi collegati ai suddetti eventi, dai quali dovrà tenersi a debita distanza.
Il ricorso era assistito da istanza cautelare.
Si è costituita per resistere l’Amministrazione dell’Interno.
Con ordinanza n. 59/2024 questa Sezione ha respinto la domanda di sospensiva.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
Il primo motivo di diritto va disatteso in base alla dettagliata relazione depositata dall’Amministrazione resistente, relativa ai gravi fatti avvenuti il 10 dicembre 2023, dalle ore 16.57 in poi, presso lo stadio “-OMISSIS-”, in occasione della partita tra la -OMISSIS-e la-OMISSIS-(dep. 5 aprile 2024), dove si sono registrati danni e feriti, anche tra le forze dell’ordine.
Base giustificativa del provvedimento gravato è fornita anche dall’ordinanza di convalida del provvedimento ex art. 6 commi 2 e 3 L. 401/1989 ad opera del G.I.P. di -OMISSIS- del 4 gennaio 2024, oltre che dalla comunicazione di notizia di reato della Questura di -OMISSIS- indirizzata alla competente Procura della Repubblica del 19 dicembre 2023, con i relativi allegati, tra cui l’annotazione di servizio del 13 dicembre 2023 della Digos della Questura -OMISSIS-, contenente immagini e riconoscimento testimoniale del ricorrente. Materiale tutto versato in atti a questo processo.
La ricostruzione in fatto effettuata nel motivo di doglianza dal ricorrente, finalizzata soprattutto a dedurre l’assenza di responsabilità diretta per fatti criminosi, non elide, d’altra parte, la rilevanza delle condotte contestate ai fini preventivi e cautelari, propri del provvedimento di divieto ex art. 6 L. 401/1989.
Data la natura preventiva dell’atto gravato, infatti, non è necessario che sia dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che il tifoso si sia personalmente reso responsabile di atti di violenza, consumati o tentati, essendo viceversa sufficiente che egli abbia partecipato a episodi anche solo di intimidazione realizzati dal gruppo di tifosi di appartenenza, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico (cfr. Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 18 settembre 2017, n. 1127 e giurisprudenza ivi citata).
Il secondo motivo è infondato, dato che il provvedimento che dispone il AS non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in ragione delle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura, volta a scongiurare turbative dell'ordine pubblico. In ogni caso, tale omissione non comporterebbe comunque l'annullamento dell'atto se il suo contenuto, come nella specie, non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, l. 241/1990, (tra le molte, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 10 marzo 2025, n.182; T.A.R. Umbria, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 850).
Anche il terzo motivo di ricorso va disatteso, posto che i luoghi a cui è fatto divieto di accedere sono sufficientemente determinati nel provvedimento, essendo specificato che sono rilevanti le strade, vie e piazze nel raggio di 500 metri dal perimetro dell’impianto sportivo di volta in volta interessato.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
BI EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI EL | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.