Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2566.
(Registrazione della ditta).
Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non e' conforme a quanto e' prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non e' depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.
(Registrazione della ditta).
Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non e' conforme a quanto e' prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non e' depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.
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- 1. Segni distintivi dell'impresahttps://www.studiocataldi.it/ · 117.80596
[…] La tutela si esplica erga omnes ed è subordinata alla registrazione nel registro delle imprese (art. 2566 cc). […]
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Giurisprudenza • 12
- 1. Trib. Avellino, sentenza 14/07/2025, n. 1114Provvedimento: […] Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, l'atto di compravendita del 18.10.2013, repertorio numero 2650/1706 e trascritto il 21.10.2013 al registro generale n. 18006 e registro particolare n. 14480, in quanto pregiudizievole delle ragioni dell'esponente, concorrendo tutti e presupposti e le condizioni di cui all'art. 2901 c.c.; per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari ex art. 2566 c.c.; condannare i convenuti anche in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari”.Leggi di più...
- intervento successore a titolo particolare·
- prescrizione azione revocatoria·
- datio in solutum·
- eventus damni·
- azione revocatoria ordinaria·
- art. 2901 c.c.·
- onere della prova creditore·
- trascrizione sentenza revocatoria·
- onere della prova debitore·
- scientia fraudis