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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4584 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 20421 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 25.3.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura in atti, dall'Avv. Biagio Longhitano e digitalmente domiciliato presso il seguente indirizzo pec
Email_1
PARTE OPPONENTE
E
(già Controparte_1 [...]
, società con unico socio, Controparte_2
soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
[...]
in persona del suo Procuratore, dott. CP_2 Controparte_3
in qualità di legale rappresentante pro tempore di
[...] 2
(C.F./P.I./R.I. ), in forza di CP_4 P.IVA_1
procura autenticata nella firma per atto del Notaio dott.
di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. Persona_1
n. 29127), registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il
12.10.2018 al n. 13696 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vittorio Camilleri, giusta procura in atti e digitalmente domiciliata presso il seguente indirizzo pec
Email_2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, Controparte_1
chiedeva ed otteneva il 3.11.2023 decreto
[...]
ingiuntivo n. 16860/2023 nei confronti di , Parte_1
intimante il pagamento della somma euro o 89.672,32, risultante da fatture.
Avverso detto d.i., notificato in data 27.3.2023,
[...]
proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1
notificato in data 6.5.2025 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “Accertare e dichiarare che 3
l'attore opponente non è erede del sig. Parte_1 [...]
e l'estraneità e la carenza di legittimazione Controparte_5
passiva in capo allo stesso attore opponente Parte_1
in relazione al decreto ingiuntivo n. 16860/2023, emesso dal
Tribunale di Roma, Giudice Dott. Giacomo Ebner in data
03.11.2023, depositato in pari data e notificato all'attore opponente il 27/03/2024, per i motivi sopra meglio esposti;
- per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n. 16860/2023, emesso dal
Tribunale di Roma, Giudice Dott. Giacomo Ebner in data
03.11.2023, depositato in pari data e notificato all'attore opponente il 27/03/2024con tutte le conseguenze di Legge;
- condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti
i danni subiti dall'attrice a seguito dell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo, e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore degli attori, di quella somma che sarà ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale adìto; - condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore al risarcimento di tutti i danni subiti in favore di
[...]
, ex art. 96 cpc - condannare Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore al pagamento delle spese, dei compensi e degli onorari del giudizio;
Con vittoria di spese, competenze e 4
onorari del presente giudizio oltre IVA e oltre spese generali al 15,00%.”
Parte opposta si costituiva in giudizio e chiedeva: “1)
In via preliminare, ove ritenuto necessario, ordinare alla parte ritenuta onerata di esperire il tentativo di mediazione;
2) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 16860/2023 (R.G. n. 48682/2023) del
03.11.2023, emesso dall'On.le Tribunale di Roma in persona del Giudice Giacomo Ebner, con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 3) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio
e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali in misura pari al
15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”. 5
Instaurato il contraddittorio, all'odierna udienza parte opposta aderiva all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente, ritendo che lo stesso non fosse erede di;
per contro, parte opponente insisteva Controparte_5
nella revoca del d.i. opposto e, non insistendo nella domanda ex art. 96 cpc, chiedeva la condanna della controparte alle spese di lite. Disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies cpc, la stessa veniva decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del d.i. posto a fondamento della presente opposizione è la dedotta pretesa del Controparte_1
al pagamento della somma di euro 89.672,32,
[...]
quale somma dovuta per il consumo della energia elettrica da parte di . Secondo la prospettazione Controparte_5
della odierna opposta, in particolare, il d.i. veniva richiesta contro quale erede di . Parte_1 Controparte_5
Tuttavia, a seguito della costituzione in giudizio dell'odierno opponente, l'opposto riconosceva che il Parte_1
non era erede di , con ciò aderendo
[...] Controparte_5
alla richiesta di revoca del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
6
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 20421/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Revoca il d.i. n. 16860/2023;
❖ Condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.237,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 25.3.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 20421 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 25.3.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1
procura in atti, dall'Avv. Biagio Longhitano e digitalmente domiciliato presso il seguente indirizzo pec
Email_1
PARTE OPPONENTE
E
(già Controparte_1 [...]
, società con unico socio, Controparte_2
soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
[...]
in persona del suo Procuratore, dott. CP_2 Controparte_3
in qualità di legale rappresentante pro tempore di
[...] 2
(C.F./P.I./R.I. ), in forza di CP_4 P.IVA_1
procura autenticata nella firma per atto del Notaio dott.
di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. Persona_1
n. 29127), registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il
12.10.2018 al n. 13696 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vittorio Camilleri, giusta procura in atti e digitalmente domiciliata presso il seguente indirizzo pec
Email_2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, Controparte_1
chiedeva ed otteneva il 3.11.2023 decreto
[...]
ingiuntivo n. 16860/2023 nei confronti di , Parte_1
intimante il pagamento della somma euro o 89.672,32, risultante da fatture.
Avverso detto d.i., notificato in data 27.3.2023,
[...]
proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1
notificato in data 6.5.2025 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “Accertare e dichiarare che 3
l'attore opponente non è erede del sig. Parte_1 [...]
e l'estraneità e la carenza di legittimazione Controparte_5
passiva in capo allo stesso attore opponente Parte_1
in relazione al decreto ingiuntivo n. 16860/2023, emesso dal
Tribunale di Roma, Giudice Dott. Giacomo Ebner in data
03.11.2023, depositato in pari data e notificato all'attore opponente il 27/03/2024, per i motivi sopra meglio esposti;
- per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n. 16860/2023, emesso dal
Tribunale di Roma, Giudice Dott. Giacomo Ebner in data
03.11.2023, depositato in pari data e notificato all'attore opponente il 27/03/2024con tutte le conseguenze di Legge;
- condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti
i danni subiti dall'attrice a seguito dell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo, e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore degli attori, di quella somma che sarà ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale adìto; - condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore al risarcimento di tutti i danni subiti in favore di
[...]
, ex art. 96 cpc - condannare Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore al pagamento delle spese, dei compensi e degli onorari del giudizio;
Con vittoria di spese, competenze e 4
onorari del presente giudizio oltre IVA e oltre spese generali al 15,00%.”
Parte opposta si costituiva in giudizio e chiedeva: “1)
In via preliminare, ove ritenuto necessario, ordinare alla parte ritenuta onerata di esperire il tentativo di mediazione;
2) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 16860/2023 (R.G. n. 48682/2023) del
03.11.2023, emesso dall'On.le Tribunale di Roma in persona del Giudice Giacomo Ebner, con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 3) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio
e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali in misura pari al
15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”. 5
Instaurato il contraddittorio, all'odierna udienza parte opposta aderiva all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente, ritendo che lo stesso non fosse erede di;
per contro, parte opponente insisteva Controparte_5
nella revoca del d.i. opposto e, non insistendo nella domanda ex art. 96 cpc, chiedeva la condanna della controparte alle spese di lite. Disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies cpc, la stessa veniva decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del d.i. posto a fondamento della presente opposizione è la dedotta pretesa del Controparte_1
al pagamento della somma di euro 89.672,32,
[...]
quale somma dovuta per il consumo della energia elettrica da parte di . Secondo la prospettazione Controparte_5
della odierna opposta, in particolare, il d.i. veniva richiesta contro quale erede di . Parte_1 Controparte_5
Tuttavia, a seguito della costituzione in giudizio dell'odierno opponente, l'opposto riconosceva che il Parte_1
non era erede di , con ciò aderendo
[...] Controparte_5
alla richiesta di revoca del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
6
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 20421/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Revoca il d.i. n. 16860/2023;
❖ Condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.237,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 25.3.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)