TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 407 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi NN giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Adele Gallucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, alla Piazza F. e L. Gullo,
n. 98
- RICORRENTE -
E
(c.f. Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione dell'affido e del mantenimento di minore nato da convivenza more uxorio.
CONCLUSIONI 2
Per la parte costituita, come da verbale di udienza del 14.5.2025 dinanzi al relatore.
Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda della ricorrente.
FATTO E DIRITTO
1. Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da al fine Parte_1 di ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento della figlia nata dalla convivenza more uxorio con ( , nata a Controparte_1 Persona_1
Cosenza l'8.7.2022).
Il difensore della parte costituita chiedeva, in particolare, accogliersi le seguenti conclusioni:
1) disporre l'affido condiviso della minore con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre, sig.ra in Cosenza, alla Piazza Gervasi Parte_1
n. 15;
2) disporre che il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 12:00 alle ore
20:00 il sig. andrà a prendere la figlia presso la sua residenza familiare CP_1
ovvero presso la ludoteca dalla medesima frequentata ovvero, se impossibilitato, verranno autorizzati i nonni paterni e la potrà tenere con sé fino alle 20:00, orario in cui riaccompagnerà la minore presso l'abitazione della madre dopo averla fatta cenare, come da abitudine della bambina;
3) disporre che il padre tenga con sé la minore a weekend alterni dal sabato pomeriggio alla domenica sera, prelevando la bambina il sabato pomeriggio alle ore
18:00, pernottando in compagnia della infante e riaccompagnando la medesima, dopo averla fatta cenare come da sua abitudine, la domenica alle 20:00 presso l'abitazione della madre. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore fino alle ore 22:00, salvo diversi accordi tra le parti nell'interesse primario della minore;
4) disporre che gli orari e i giorni di prelievo e consegna della minore vengano rispettati da entrambi i genitori;
5) disporre che i genitori programmino le vacanze estive a partire dal compimento del quarto anno di vita della minore anche alla luce dell'impossibilità, prima di quella data, di adattamento graduale al pernottamento con il padre (le vacanze estive consisteranno inizialmente in un periodo di 7 giorni consecutivi per poi giungere gradualmente, compatibilmente alle consuetudini acquisite dalla bambina, a 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, con 3
comunicazione reciproca dei luoghi dove la minore si troverà, nonché dell'indirizzo di vacanza e con concessione delle videochiamate in favore del genitore assente);
6) disporre, per quanto riguarda le vacanze natalizie, che la figlia trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno 24 dicembre fino alla mattina del 25 dicembre, mentre starà con ciascun genitore ad anni alterni il 31 dicembre fino alla mattina
Per_ dell'1 gennaio, precisando che il genitore che trascorrerà con la piccola la Per_ vigilia di Natale non trascorrerà con la piccola la vigilia di Capodanno;
per le altre festività, quali Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7 e 8 dicembre e 6 gennaio, vigerà il principio dell'alternanza, quindi la figlia starà con ciascun genitore ad anni alterni (si intende che i pernottamenti della minore presso il padre saranno consentiti solo a partire dal compimento del terzo
Per_ anno di vita della bambina e sino ad allora la piccola trascorrerà le vigilie con il padre e le festività con la madre), salvo diversi accordi tra le parti nell'interesse primario della minore;
7) disporre che entrambi i genitori si rendano disponibili a richiedere, presso il
Comune di residenza della minore, il rilascio del documento di identità della piccola Per_
8) disporre che il padre versi, a titolo di mantenimento per la minore, alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 (trecento euro/00) entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale dovuta per legge al seguente IBAN
[...];
9) disporre che l'assegno unico pari a € 233,50 resti interamente assegnato alla madre;
10) disporre che le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e che il genitore anticipatario delle spese dovrà comunicare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Non si costituiva in giudizio a mezzo di difensore il resistente, il quale, tuttavia, compariva all'udienza del 14.5.2025 dinanzi al relatore, al fine di confermare il raggiungimento di un accordo con la ricorrente, alla luce del quale la parte costituita così rimodulava le proprie conclusioni: affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario nei termini indicati in ricorso;
mantenimento a carico del genitore non collocatario in misura di euro 200,00 mensili da corrispondersi 4
secondo le modalità indicate in ricorso, oltre consenso del alla CP_1 percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente e concorso alle spese straordinarie nei termini indicati in ricorso. Veniva sentita, altresì, la ricorrente la quale a sua volta confermava l'accordo intervenuto con l'altro genitore.
La causa era, quindi, rimessa in decisione al collegio.
1.1 Le conclusioni sottoposte al collegio in punto di affido e collocamento - da intendersi rispondenti anche alla volontà della parte non costituita a mezzo di difensore in ragione delle dichiarazioni da quest'ultima rese dinanzi al relatore - appaiono conformi all'interesse della figlia minore (rispetto alla quale è previsto l'affido condiviso in conformità al modello legale e un adeguato diritto di visita in favore del genitore non collocatario, puntualmente regolato in ricorso a seconda dei diversi periodi dell'anno). Anche la misura del contributo al mantenimento ordinario della minore appare congrua al soddisfacimento delle esigenze di quest'ultima, tenutosi conto delle possibilità economiche dei genitori come emergenti dagli atti e del consenso prestato dal resistente alla percezione integrale, da parte della resistente, dell'assegno unico familiare.
2. La natura degli interessi sottesi alla decisione e il contenuto delle statuizioni adottate legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1) dispone l'affido condiviso della minore (nata a [...] Persona_1
l'8.7.2022) con collocamento prevalente presso la madre;
2) regola il diritto di visita del genitore non collocatario nei termini indicati in motivazione;
3) pone a carico del genitore non collocatario l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della minore mediante versamento all'altro genitore della somma mensile di € 200,00 (duecento euro/00), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, sull'IBAN
[...], oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%, 5
fermo il consenso del resistente alla percezione integrale da parte della ricorrente dell'assegno unico familiare;
4) dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi NN dott. Andrea Palma