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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2448 del Ruolo Generale del 2021
TRA
e rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2
procura in atti, dall'avv. Angelo Bertolino ed elettivamente domiciliatiin
Trapani, nella via Corte A n. 32
Opponenti
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e
Andrea Ornati, ed elettivamente domiciliata in La Spezia, nella via Paolo
Emilio Taviani n. 170
Opposta
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2021, emesso in data 13 gennaio 2021 nell'ambito del procedimento recante n.
R.G. 2317/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno spiegato opposizione avverso Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 31/2021, emesso in data 13 gennaio 2021 nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 2317/2020, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 19.265,65, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 7248689 siglato tra gli opponenti e AS S.p.A. e asseritamente oggetto di cessione del credito in favore di . Controparte_1
In via preliminare, gli opponenti hanno dedotto l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato loro oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c. Hanno, nel merito, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, eccependo la carenza di legittimazione attiva di parte opposta, l'insussistenza di prova scritta del credito e la insufficienza della documentazione posta a corredo del ricorso nonché la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi applicati,
Costituendosi in giudizio, con memoria del 24.10.22, ha Controparte_1
contestato, in fatto ed in diritto, le deduzioni di parte opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Segnatamente, l'opponente – preliminarmente eccependo la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa da parte degli opponenti, con conseguente improcedibilità del giudizio, e chiedendo vagliarsi nel merito la fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente anche nell'ipotesi di eventuale tardiva notifica del decreto ingiuntivo opposto – ha dedotto in ordine alla titolarità del credito azionato, che sarebbe comprovata dai contratti di cessione di crediti e relative notificazioni agli opponenti allegati alla propria comparsa responsiva, nonché avversato gli ulteriori motivi di opposizione spiegati.
***
Tanto premesso, è infondata l'eccezione di improcedibilità del giudizio formulata dall'opposta, stante la avvenuta tempestiva iscrizione a ruolo della causa da parte degli opponenti, effettuata – come emerge dalla consultazione de fascicolo telematico – in data 9.11.21.
2 È, invece, fondato il primo motivo di opposizione spiegato dagli opponenti.
Ed infatti, risulta documentalmente provato che il decreto ingiuntivo opposto, emesso il 13.01.2021, è stato notificato agli odierni opponenti solo in data 24.09.2021 (cfr. doc. 2 fascicolo opposta), e dunque oltre il termine di 60 giorni ex art. 644 c.p.c.
Quanto alle conseguenze dell'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notificazione, occorre richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la notifica tardiva comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento monitorio, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non incide negativamente sulla qualificabilità del ricorso monitorio quale domanda giudiziale, ragion per cui il Giudice è tenuto a decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. civ., n. 21050/2006, in motivazione, Cass. civ. n. 951/2013).
Pertanto, va sì dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di parte opponente, ma ciò non implica il venir meno della domanda originariamente fatta valere in via monitoria dall'opposta, che deve essere, pertanto, vagliata nel merito.
Tuttavia, venendo all'esame degli ulteriori motivi di opposizione spiegati, assume rilievo assorbente la mancanza di prova della titolarità del credito oggetto di causa in capo alla cessionaria, odierna opposta.
Orbene, il Tribunale condivide il principio pacifico quello in base al quale, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti NCri, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben
3 costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. da ultimo Cass. 17944/2023).
Tuttavia, ciò non comporta la possibilità di ritenere superata l'esigenza che, in caso di cessioni plurime, il cessionario fornisca la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito.
Rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 25798/2020).
Nella fattispecie in esame, ha depositato documentazione Controparte_1
comprovante la propria qualità di cessionaria di Controparte_2
provando altresì che tale cessione sia stata comunicata a parte opponente, nonché pubblicata in G.U. ai sensi della c.d. “legge sulla cartolarizzazione dei crediti” (cfr. all. 4, 6, 7 e 8 fascicolo monitorio;
all. 5, 8 fascicolo opposta).
Tuttavia, l'odierna opposta non ha offerto, nemmeno in sede di opposizione, alcun documento da cui potersi evincere (anche solo in via indiziaria, come ad esempio tramite l'estratto dell'avviso della “cessione in blocco” pubblicato nella G.U. con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti) l'esistenza della pregressa e presupposta cessione di crediti in
4 blocco da AS NC (originaria creditrice) alla Controparte_2
(dante causa dell'odierna opposta), non apparendo all'uopo documentazione sufficiente la semplice comunicazione di segnalazione a sofferenza prodotta (cfr. all. 7).
Assorbito ogni altro motivo, va dunque rilevata la carenza di titolarità attiva della rispetto al rapporto azionato col decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 31/2021, che va pertanto revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, alla luce dei parametri ex D.M.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione spiegata da e e, Parte_1 Parte_3
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 31/2021, emesso in data 13 gennaio 2021 nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 2317/2020; condanna parte opposta a rifondere, in favore degli opponenti, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 3.1.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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