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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 535-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA-XIV SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale composto dai magistrati:
dott. Giorgio Jachia Presidente dott. Angela Coluccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 535 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da in data Parte_1
05.04.2024 e da Parte_2
in data 28.05.2024, per l'apertura della liquidazione
[...] giudiziale di con sede in Largo Controparte_1 Pt_2
TO IT n. 3, P.IVA/C.F. P.IVA_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che gli odierni ricorrenti hanno presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe, allegando e deducendo: quanto a Parte_1
-di essere creditrice della complessiva somma di € 38.144,27 in forza del Decreto Ingiuntivo 1327/23 emesso dal Tribunale di Lecce, definitivamente esecutivo (cfr. doc. 3 ricorso);
-la notifica dell'atto di precetto in data 03.10.2023 (cfr. doc. 4 ricorso);
-l'infruttuoso esito del tentativo di pignoramento presso terzi esperito in data 28.11.2023, stante la dichiarazione negativa resa ex art. 547 c.p.c. dai terzi pignorati (cfr. doc.
5-6 ricorso);
-la sostanziale incapienza della società debitrice, la quale non risulta titolare di beni immobili registrati (cfr. doc. 7 ricorso);
-il deposito dei bilanci di esercizio solo fino all'anno 2022 rispetto al quale risultavano superate le prescritte soglie dimensionali (cfr. doc. 1 e 8 ricorso); quanto a Parte_2
-di essere creditrice della complessiva somma di € 7.211,14 in forza del Decreto Ingiuntivo 239/23 emesso dal Tribunale di Roma, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. (cfr. doc. 9 ricorso
, nonché dell'ulteriore somma di € 344,58 vantata in Parte_2 forza del Decreto Ingiuntivo 1938/24 emesso dal Tribunale di Roma, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. (cfr. doc. 9, 11 e integrazioni al ricorso ); Parte_2
-la notifica dell'atto di precetto in data 24.04.2024 relativamente al decreto ingiuntivo 239/23 (cfr. doc. 10 ricorso;
- Parte_2
l'infruttuoso esito del tentativo di pignoramento presso terzi esperito, stante la dichiarazione negativa resa ex art. 547 c.p.c. dal terzo pignorato Crèdit Agricole da cui si apprendeva l'esistenza un ulteriore atto di pignoramento presso terzi nei confronti della società debitrice esperito nell'interesse della società De PE
Sas per l'importo di € 50.333,16(cfr. doc. 12 ricorso;
Parte_2
Si costituiva in data 09.12.2024 la società resistente
[...]
la quale rappresentava la sottoposizione agli Controparte_1 arresti domiciliari dell'A.U., sig. , avendo potuto Persona_1 conferire procura alle liti agli Avv.ti Alfonso Gentile e Alessandra Gentile solo in data 09.12.2024, chiedendo per tali ragioni termine per raccogliere la documentazione richiesta dal Giudice delegato.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs gennaio 2019, n. 14) :
2)qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3)dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno al 2023, relativo ai crediti vantati dagli istanti ai titoli definitivamente esecutivi ottenuti, di entità complessiva superiore alle prescritte soglie di legge;
b) dal deposito dei bilanci di esercizio solo fino al 2022, da cui si evince il superamento delle soglie prescritte dall'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, presentando il bilancio di esercizio al
31.12.2022 un attivo patrimoniale pari a € 1.420.222,00, debiti per complessivi € 1.196.291,00 e ricavi per € 1.533.636,00 (cfr. bilancio 2022, integrazioni;
Controparte_1
-rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
-rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14, DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Largo TO IT Controparte_1 Pt_2
n. 3, P.IVA/C.F. P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e
Curatore il Dott. Persona_2
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 11.12.2025 ore 9.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Vitale dott. Giorgio Jachia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA-XIV SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale composto dai magistrati:
dott. Giorgio Jachia Presidente dott. Angela Coluccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 535 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da in data Parte_1
05.04.2024 e da Parte_2
in data 28.05.2024, per l'apertura della liquidazione
[...] giudiziale di con sede in Largo Controparte_1 Pt_2
TO IT n. 3, P.IVA/C.F. P.IVA_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che gli odierni ricorrenti hanno presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe, allegando e deducendo: quanto a Parte_1
-di essere creditrice della complessiva somma di € 38.144,27 in forza del Decreto Ingiuntivo 1327/23 emesso dal Tribunale di Lecce, definitivamente esecutivo (cfr. doc. 3 ricorso);
-la notifica dell'atto di precetto in data 03.10.2023 (cfr. doc. 4 ricorso);
-l'infruttuoso esito del tentativo di pignoramento presso terzi esperito in data 28.11.2023, stante la dichiarazione negativa resa ex art. 547 c.p.c. dai terzi pignorati (cfr. doc.
5-6 ricorso);
-la sostanziale incapienza della società debitrice, la quale non risulta titolare di beni immobili registrati (cfr. doc. 7 ricorso);
-il deposito dei bilanci di esercizio solo fino all'anno 2022 rispetto al quale risultavano superate le prescritte soglie dimensionali (cfr. doc. 1 e 8 ricorso); quanto a Parte_2
-di essere creditrice della complessiva somma di € 7.211,14 in forza del Decreto Ingiuntivo 239/23 emesso dal Tribunale di Roma, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. (cfr. doc. 9 ricorso
, nonché dell'ulteriore somma di € 344,58 vantata in Parte_2 forza del Decreto Ingiuntivo 1938/24 emesso dal Tribunale di Roma, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. (cfr. doc. 9, 11 e integrazioni al ricorso ); Parte_2
-la notifica dell'atto di precetto in data 24.04.2024 relativamente al decreto ingiuntivo 239/23 (cfr. doc. 10 ricorso;
- Parte_2
l'infruttuoso esito del tentativo di pignoramento presso terzi esperito, stante la dichiarazione negativa resa ex art. 547 c.p.c. dal terzo pignorato Crèdit Agricole da cui si apprendeva l'esistenza un ulteriore atto di pignoramento presso terzi nei confronti della società debitrice esperito nell'interesse della società De PE
Sas per l'importo di € 50.333,16(cfr. doc. 12 ricorso;
Parte_2
Si costituiva in data 09.12.2024 la società resistente
[...]
la quale rappresentava la sottoposizione agli Controparte_1 arresti domiciliari dell'A.U., sig. , avendo potuto Persona_1 conferire procura alle liti agli Avv.ti Alfonso Gentile e Alessandra Gentile solo in data 09.12.2024, chiedendo per tali ragioni termine per raccogliere la documentazione richiesta dal Giudice delegato.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs gennaio 2019, n. 14) :
2)qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3)dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno al 2023, relativo ai crediti vantati dagli istanti ai titoli definitivamente esecutivi ottenuti, di entità complessiva superiore alle prescritte soglie di legge;
b) dal deposito dei bilanci di esercizio solo fino al 2022, da cui si evince il superamento delle soglie prescritte dall'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, presentando il bilancio di esercizio al
31.12.2022 un attivo patrimoniale pari a € 1.420.222,00, debiti per complessivi € 1.196.291,00 e ricavi per € 1.533.636,00 (cfr. bilancio 2022, integrazioni;
Controparte_1
-rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
-rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14, DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Largo TO IT Controparte_1 Pt_2
n. 3, P.IVA/C.F. P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e
Curatore il Dott. Persona_2
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 11.12.2025 ore 9.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Vitale dott. Giorgio Jachia