Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5195/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Viale della Libertà n. 205, presso lo studio dell'Avv. GALANTE SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], AR elettivamente domiciliato in Palermo, Viale della Libertà n. 205, presso lo studio dell'Avv. GALANTE SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 14/11/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 29/06/2009); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e senza che la loro condotta possa arrecare offesa o danno vicendevole;
2) Ognuno dei coniugi fisserà la propria dimora o residenza ove riterrà opportuno anche in relazione ai propri impegni, assumendo ciascuno di essi l'obbligo di comunicare all'altro le eventuali variazioni di domicilio o residenza.
Entrambi i coniugi potranno mutare la dimora e/o la residenza ove riterranno opportuno, anche in relazione ai propri impegni, assumendo ciascuno di essi l'obbligo di comunicare all'altro entro 30 giorni le eventuali variazioni di domicilio o residenza;
3) La casa coniugale ove i coniugi avevano fissato la residenza familiare, sita in Palermo, via Serradifalco n. 156/B (V doc. n. 2 in prod.), andrà assegnata alla SI.ra unitamente ai figli minori. La SI.ra Parte_1 [...]
si impegna a pagare le relative tasse e bollette dell'abitazione; Pt_1
Il mutuo della casa coniugale continuerà ad essere pagato integralmente dal SI. (l'immobile è stato acquistato dal SI. AR CP_1 prima del matrimonio. V doc. n. 6 e 7 in prod.);
5) La SI.ra si impegna a non intraprendere alcuna Parte_1 convivenza all'interno della casa coniugale;
6) I figli minori, e , resteranno affidati congiuntamente Per_1 Persona_2 ad entrambi i genitori con dimora e residenza con la propria madre presso la casa coniugale;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i minori mantengano rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per i figli.
2 Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sui minori, non dimenticando mai, comunque, l'impostazione generale da ambedue concordata.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro per tutto quanto concerne l'educazione e la formazione dei figli ed a prendere, di comune accordo, tutte le decisioni sul percorso formativo, scolastico e ricreativo degli stessi e, al momento, entrambi concordano che i figli continuino il percorso di studi già intrapreso ( frequenta la I annualità del corso professionale Per_1
“Operatore del benessere – Erogazione di trattamenti di acconciatura” presso l'Istituto EUROFORM, sito in Palermo, Piazza Generale Cascino, mentre Per_2
frequenta la classe quinta elementare presso la scuola Manzoni sita in
[...]
Palermo, via F. Parlatore. V. doc. nn. 4 e 5 in prod.).
7) Tenuto conto dell'età dei minori, delle eSIenze degli stessi e delle necessità organizzative dei genitori, i coniugi concordano che gli stessi trascorreranno con il padre i seguenti tempi di permanenza:
Il padre avrà facoltà di vedere i figli durante tutta la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori e, comunque, non meno di due pomeriggi la settimana nei giorni o di martedì e giovedì o di mercoledì
e venerdì.
Il padre avrà, altresì, la facoltà di vederli e tenerli con sé, sempre tenendo conto dell'attività scolastica dei minori per due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, con pernottamento dal sabato, dall'orario di uscita dalla scuola o dalle ore 15.00 del sabato (anche nei periodi estivi o festivi) alle ore 20.00 della domenica.
I figli trascorreranno, alternativamente con il padre e la madre i giorni delle principali festività (Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, compleanno), restando comunque convenuto che trascorreranno il giorno del compleanno del padre con quest'ultimo e del compleanno della madre con quest'ultima, il tutto sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e gli ulteriori impegni dei figli e dei genitori.
Nel periodo estivo-feriale (luglio-agosto) i figli minori resteranno continuativamente con il padre 15 giorni di agosto ininterrottamente, da
3 concordarsi fra i coniugi entro il precedente mese di giugno e, comunque, tenendo in considerazione i rispettivi impegni.
In caso di disaccordo, comunque, il periodo dovrà coincidere con quello in cui il padre avrà le ferie.
Stesso periodo i minori trascorreranno in via esclusiva unitamente alla madre.
In detto periodo verrà meno la regolamentazione dei tempi di permanenza ordinari.
8) La SI.ra è in attesa di occupazione, mentre il SI. Parte_1
ha percepito la NASPI fino al 9 ottobre 2024 ed ora è in AR attesa di essere assunto presso l'Italian Dental Institute s.r.l. In ragione delle precarie condizione economiche in cui versa SI. nonché dei CP_1 numerosi finanziamenti dallo stesso contratti nell'interesse della propria famiglia (V. doc. n. 8), nulla si dispone a titolo di mantenimento in favore della SI.ra ; Parte_1
9) I coniugi in regime di separazione dei beni, dichiarano di avere già provveduto alla suddivisione dei beni mobili contenuti all'interno della casa coniugale;
10) I coniugi dichiarano di essere contitolari del conto corrente bancario
Unicredit n. 000104462580 e che è loro intenzione sciogliere detta contitolarità;
11) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla SI.ra AR [...]
, entro il primo giorno di ogni mese, la somma di Euro 300,00 a titolo Pt_1 di contributo per il mantenimento dei figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio).
La detta complessiva somma di Euro 300,00 verrà accreditata sul conto
Postepay Evolution al seguente codice IBAN:
[...] intestato alla SI.ra . Il Parte_1 tutto rivalutato automaticamente di anno in anno del 100 % dell'indice ISTAT.
Il mantenimento ai figli e sarà dovuto fino a quando gli Per_1 Persona_2 stessi non godranno di reddito proprio che gli consentirà autosufficienza economica. In detto importo non vengono contemplate le spese straordinarie che verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun coniuge, previo accordo e rendicontazione. In ordine a dette spese straordinarie vi sarà
4 l'obbligo dei coniugi di rispettare il locale protocollo del Tribunale di Palermo
(cfr. Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli, Prot. n.
23059 del 04/07/2019);
12) L'autovettura Opel Mokka tg FE157AS, intestata al SI. verrà CP_1 utilizzata da entrambi i coniugi secondo il criterio della turnazione, dalle parti settimanalmente e preventivamente concordato. Il SI. continuerà CP_1 ad occuparsi dei pagamenti di tutte le spese di manutenzione, bollo ed assicurazione;
13) I coniugi sono d'accordo al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e si impegnano a prestare il proprio consenso qualora questo fosse necessario per legge, per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti, anche per i minori, che saranno dotati di documento e passaporto autonomo, a scopo turistico e non di espatrio, o comunque per ottenere il passaporto e/o altro documento per i minori.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 54 P. 2, S. A, Anno 2009) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/3/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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