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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 26 novembre 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 il 7 novembre 2018 al numero 9628 avente per oggetto una controversia in materia di usucapione
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti stesa in calce al ricorso per la riassunzione del processo interrotto dall'avv. Veronica Notari, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore, sito in
Battipaglia alla via Palatucci, centro direzionale L'Urbe, fabbricato D;
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
1 in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via
Olevano n.20, presso lo studio dell'avv. Cosimo Iannone, dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate nel corso dell'udienza del 26 novembre 2025, integralmente richiamate in questa sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27 giugno 2017 ha Parte_6
convenuto in giudizio Controparte_1
rappresentando: a) di avere esercitato il possesso esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto da oltre venti anni, sin dall'anno 1994, sul fondo rustico sito nel
Comune di Battipaglia (Salerno), denominato “Tavernola”, riportato nel catasto terreni del medesimo comune al foglio 5 e contrassegnato dalla particella 992, intestato alla convenuta;
b) di avere sempre provveduto alla coltivazione del fondo, utilizzandolo per la produzione di ortaggi a uso familiare e per la coltivazione di erba medica e mais;
c) che l'accesso al fondo era stato possibile attraverso il passaggio nel terreno confinante appartenente a di cui era socio;
d) di avere utilizzato parte del fondo anche quale CP_2
deposito di attrezzi agricoli e mezzi meccanici, per la lavorazioni di inerti e calcestruzzi, nonché per la sistemazione di box per il ricovero di cavalli;
e) che la convenuta si era sempre disinteressata del fondo, non contestando il proprio possesso.
2 Sulla scorta di siffatte premesse, l'attore ha preteso l'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà sul fondo innanzi individuato.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
(d'ora innanzi per brevità solo “la società”), Controparte_1
evidenziando: 1) l'improcedibilità della domanda in ragione della mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
2) l'infondatezza della circostanza della coltivazione del terreno, come rappresentato dai funzionari tecnici del Dipartimento delle Politiche territoriali della Regione
Campania, nella cui relazione era stata attestata la presenza sul fondo “di
materiali da costruzione edile, attrezzature edili e materiali di rifiuto di vario
genere”; 3) l'interesse della società a realizzare un intervento di lottizzazione edilizia sul fondo, unico bene del suo patrimonio, interesse rappresentato da una serie d'interlocuzioni epistolari avute con gli uffici dell'ente locale;
4) di non avere mai provveduto ad aprire un varco autonomo e indipendente,
“accontentandosi” di una servitù di passaggio attraverso il fondo confinante;
5) che, seguito di un sopralluogo edilizio svolto dai tecnici del Servizio RAE,
congiuntamente alla Polizia locale e ai funzionari del Genio Civile di Salerno,
in data 11 gennaio 2016, era emerso che nel fondo de quo agitur era stata realizzata “una trasformazione permanente del suolo mediante deposito di
materiale edile, containers e mezzi meccanici” e che, pertanto, era stato avviato
un procedimento teso alla demolizione e al ripristino dello stato de luoghi;
6)
che, in data 01 ottobre 2016, era stato pronunciato il decreto di sequestro preventivo dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Salerno, decreto tra le cui pieghe argomentative era leggibile quanto segue: “i
mezzi meccanici e le attrezzature di cantiere risultavano essere di Pt_6
; 7) che, in data 5 ottobre 2016, il proprio legale rappresentante
[...]
3 , aveva sporto querela presso il Comando dei Controparte_1
Carabinieri di Battipaglia, dolendosi dell'invasione arbitraria del terreno della compagine sociale attraverso la collocazione di alcuni mezzi, presenti da tempo sull'antistante area demaniale;
8) che, successivamente, in data 10
febbraio 2017 il Comune di Battipaglia aveva provveduto a notificare l'ordine di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso a costruire e di ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni, fissando, infine,
con ulteriore comunicazione del 30 marzo 2017, quale data del sopralluogo, il giorno 29 maggio 2017; 9) che, in data 30 marzo 2017, era stato effettuato il sopralluogo dagli accertatori del Genio Civile di Salerno, i quali avevano assunto le dichiarazioni rese da , in qualità di proprio Controparte_1
legale rappresentante;
10) che, in data 14 luglio 2017, aveva richiesto la presenza della polizia municipale per l'esecuzione dello sgombero e la pulizia del terreno, in quanto i propri operai avevano ricevuto minacce da parte di extracomunitari dimoranti nell'adiacente fondo appartenente a CP_2
Sulla scorta di siffatte premesse, la società ha preteso il rigetto della domanda,
valorizzando l'irrilevanza delle attività di coltivazione e cura del terreno ai fini dell'integrazione degli elementi costituitivi della fattispecie dell'usucapione e,
in ogni caso, la clandestinità dell'occupazione del terreno da parte dell'attore.
Integrata la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria e svolta l'istruttoria orale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Dichiarato il decesso di in data 26 marzo 2023, il 30 maggio Parte_6
2023 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nella qualità di eredi legittimi di ,
[...] Parte_5 Parte_6
hanno riassunto tempestivamente il giudizio.
4 La causa è stata, quindi, assegnata allo scrivente in data 9 aprile 2025 e rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26
novembre 2025.
Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
Tanto puntualizzato, la controversia che impegna il Tribunale involge l'accertamento dei requisiti costitutivi dell'usucapione del diritto di proprietà
sull'appezzamento di terreno sito nel comune di Battipaglia, in località
Spineta, facente parte del fondo denominato "Tavernola", di aree novanta,
identificato catastalmente al foglio 5 e contrassegnato dalla particella 992.
Ebbene, ritiene questo giudice che la domanda non sia meritevole di accoglimento, in quanto non ha fornito puntuale Parte_6
dimostrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie disciplinata dall'art. 1158 c.c., secondo cui “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di
godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per
venti anni”.
Procedendo con ordine, è noto, sul piano generale, che l'usucapione costituisce un effetto del possesso, definibile come il mezzo con cui, a seguito del possesso protratto per un certo tempo, e con la sussistenza di altri requisiti stabiliti dalla legge, si produce l'acquisto, a titolo originario, della proprietà (o di altri diritti reali di godimento). La ratio dell'istituto va rinvenuta, per un verso,
nell'esigenza di rendere certa e stabile la proprietà, nel senso che, altrimenti,
sarebbe difficile, se non impossibile, la prova della provenienza del diritto di proprietà, dovendosi risalire al proprietario originario, e, per altro verso,
5 nell'esigenza di favorire chi occupa l'immobile e lo rende produttivo,
nell'interesse suo e della collettività, a fronte del proprietario che è inerte o lo trascura.
Dunque, i requisiti per la maturazione dell'usucapione sono il possesso e il tempo. Sotto il primo profilo, il possesso non deve essere vizioso (ne vi nec
clam), ossia non deve essere acquistato in modo violento, legittimandosi, al contrario, la violenza nei rapporti tra i consociati (ne cives ad arma ruant), né
clandestino, non potendosi attribuire valore ad una condotta, se non fraudolenta, quantomeno occulta, e quindi tale da impedire all'interessato di reagire con i rimedi predisposti dall'ordinamento. Sotto il secondo profilo, il possesso deve essere continuativo per almeno venti anni, senza subire interruzioni, che possono essere civili, ossia quelle contemplate negli artt.
2943-2945 o naturali qualora il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno.
È noto altresì che, in tema di usucapione, il possesso si deve manifestare in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento della cosa ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto.
Più nel dettaglio, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. L'attore deve,
infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità
del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire.
Detto altrimenti, ai fini dell'usucapione, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività
apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso
6 altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 31238 del 2021, che richiama Cass. n. 23849 del
2018).
È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva (Cass. n. 12894 del 2002),
sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che l'elemento soggettivo possa desumersi da quello oggettivo (Cass. n. 15755 del 2001).
La prova si esaurisce, sostanzialmente, dunque, nella prova del possesso (Cass.
n. 7894 del 2000; Cass. n. 3063 del 2000; Cass. n. 43 del 2000; App. Roma del
29 ottobre 2002). Di conseguenza, dovendosi provare null'altro che una situazione di fatto, non sussistono limitazioni legali (si veda già Cass. n. 4068
del 1975 e Cass. n. 2977 del 2019, secondo cui la prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni). Inoltre, l'assolvimento dell'onere probatorio è soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”,
essendo invece estranea a tale giudizio la regola, propria del processo penale,
della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. n. 3487 del 2019).
Sul piano della prova, va anche soggiunto che la delicatezza delle questioni in gioco – rappresentate dalla perdita del diritto di proprietà e dal contestuale acquisto di esso in capo ad altro soggetto - impone al giudicante un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla Carta europea dei diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si risolve nell'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della
7 sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà,
prevalente sul precedente titolo dominicale.
Più nello specifico, per costante orientamento giurisprudenziale, in materia di usucapione, la prova del suo maturarsi deve essere piena, rigorosa, certa e completa (Cass. n. 2326 del 1981). Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché del diritto reale a questo corrispondente (Cass. n. 3484 del 1972); b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione, per tutto lo
statutum tempus.
Invero, affinché si abbia possesso “ad usucapionem”, è necessaria – deve ribadirsi - la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa,
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un “ius in re aliena”,
manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. A tale scopo è
necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'“animus” che il
“corpus”, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di signoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato
8 (Cass. n. 8662 del 2010, n. 18392 del 2006, n. 4436 del 1996, n. 4092 del 1992,
n. 1300 del 1980).
Ciò posto in punto di diritto, va osservato che l'attore ha chiaramente affidato la propria domanda, in via principale, al mezzo istruttorio della testimonianza.
Al riguardo, deve rilevarsi che siffatta prova ben può costituire anche l'unico strumento per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione (Cass. n. 7692 del 1999). Tuttavia, giova rammentare che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (si veda Cass. n. 20997 del 2011). Del resto,
l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico e impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (già Cass. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare - con indicazione della relativa data - sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (Cass. n. 9547 del 2009; Cass. n. 20997 del 2011).
Ancora, nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, risulta inoltre particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema
Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non
solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche
che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di
9 consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla
controparte la preparazione di un'adeguata difesa (..) " (vedasi Cass. n. 20997
del 2011; in senso analogo, si confronti ancora Cass. n. 9547 del 2009). Priva
di rilievo, secondo la giurisprudenza unanime, deve essere considerata, allora,
la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali
"ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato"
(senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (si confronti Cass.
n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può
riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi;
conforme Cass. n. 22720 del 2014).
Ciò chiarito in linea generale e passando alla valutazione delle testimonianze raccolte, va osservato che il testimone ascoltato nel corso dell'udienza del 12
aprile 2021, id est si è limitato a confermare la coltivazione Persona_1
dei fondi da parte di e a rappresentare l'utilizzo di una parte Parte_6
dell'area per le lavorazioni di materiale inerte e per il ricovero dei cavalli
(“Ricordo che il sig. coltivava il suo fondo con ortaggi e Parte_6
frutta. Ricordo che il fondo aveva un accesso diretto dalla strada, non ricordo
se via Spineta”. “Si è vero. Ricordo che c'erano sei, sette cavalli”. Posso
riferire solo per il periodo in cui ho lavorato alle dipendenze del sig. . Pt_6
“Rispetto alla planimetria in atti che mi viene mostrata, posso riferire che il
terreno di cui sto parlando è quello indicato con la lett. a) all. all'atto di
10 acquisto in data 07.10.1988”. “Preciso che la parte su via Spineta era
coltivata ad alberi da frutta;
la parte centrale coltivata ad ortaggi e la parte
finale era utilizzata per le attività di lavorazione dei materiali inerti e per i box
dei cavalli”).
Analogamente, ha espresso un contributo narrativo in larga Parte_7
parte sovrapponibile a quello di , evidenziando anch'egli: a) la Persona_1
presenza sul terreno di box per il ricovero di cavalli e di un impianto per il lavaggio di materiali inerti;
b) la coltivazione di mais ed erba medica,
riscontrata sin dal momento dell'accesso all'area; c) la coltivazione degli ortaggi in una specifica parte del terreno precedentemente destinata alla conduzione dei cavalli, coltivazione che, peraltro, ha collocato in epoca non distante rispetto allo svolgimento dell'udienza istruttoria (“preciso che la
coltivazione degli ortaggi è avvenuta da circa sette/otto anni in una parte del
terreno dove precedentemente facevamo girare i cavalli”).
Ora, come anticipato, l'attore che agisce per sentire dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo altresì che gli atti compiuti rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
In tale prospettiva, nella consapevolezza di un contrario assetto interpretativo
(si confronti Cass. n. 26984 del 2013; Cass. n. 7500 del 2006; Cass. n. 11286
del 1998), deve osservarsi che, secondo la più recente e consolidata
11 giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso
uti dominus di un fondo destinato ad uso agricolo, la dimostrazione dello svolgimento della coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (così, per indirizzo consolidato,
Cass. n. 11663 del 2024; Cass. n. 1796 del 2022; Cass. n. 6123 del 2020; Cass.
n. 18215 del 2013; Cass. n. 19478 del 2007).
In altri termini, la coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività
materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è
svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Cass. n. 11663 del
2024; Cass. n. 17376 del 2018; Cass. n. 6123 del 2020; Cass. n. 18215 del
2013).
Se così è, le attività ricondotte a (attività di coltivazione, Parte_6
attività complementari allo sfruttamento agricolo, nonché attività di ricovero di cavalli) non comportano di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui, apparendo, invece, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o
12 sulla mera tolleranza del proprietario, non esprimendo, in alcun modo, di per sé, l'intento di escludere i terzi dalla relazione materiale con la res.
Ora, la circostanza dotata d'indubbia valenza persuasiva circa il godimento e lo sfruttamento del fondo agricolo uti dominus è, senza dubbio, la recinzione dell'area, univoca espressione della facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene, facoltà (cd. ius excludendi alios) che costituisce l'oggetto del diritto di proprietà.
Invero, in giurisprudenza è stato osservato che, con specifico riferimento ai fondi agricoli - che, per loro stessa natura, sono destinati allo sfruttamento agricolo - si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius
excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. “Al riguardo, va
considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è
rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La
recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante
espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la
prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene
possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale
del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del
soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da
qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un
fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di
dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il
suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal
relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come
già detto, nella recinzione del fondo” (così testualmente Cass. n. 1796 del
2022).
13 Sul tema, i testimoni escussi hanno, a ben vedere, solo confermato le delimitazioni materiali di parti dell'appezzamento di terreno, senza nulla precisare circa l'anno di realizzazione o il soggetto che vi abbia provveduto,
non offrendo la prova, univoca e pregnante, della paternità delle ridette delimitazioni in capo a , circostanza che, a ben vedere, non è Parte_6
stata neppure allegata nel rispetto delle preclusioni assertive [si confrontino ancora una volta le dichiarazioni di (“Sono a conoscenza dei Persona_1
fatti di causa perché frequentavo il fondo in Battipaglia, loc. Spineta nel
periodo in cui ero suo dipendente. Mi recavo sul fondo del sig. per le Pt_6
lavorazioni di sabbia ed altri materiali inerti. Il fondo era recintato sul lato
della strada. Ricordo che sui fondi confinanti non c'erano costruzioni. Alle
spalle del fondo c'era un canale. Non ricordo se c'erano delle recinzioni che
separavano i fondi confinanti. Ricordo che il sig. coltivava Parte_6
il suo fondo con ortaggi e frutta. Ricordo che il fondo aveva un accesso diretto
dalla strada, non ricordo se via Spineta”) e quelle di (“Preciso Parte_7
che la proprietà del sig. si componeva di un vasto Parte_6
appezzamento di terreno al quale si accedeva da un unico cancello adiacente
al Macello Comunale. Si attraversava un impianto di frantumazione…sempre
di proprietà e dopo questo impianto c'erano i box dei Parte_6
cavalli ed il terreno era palizzato fino al confine della strada, ove poi si
trovavano i canali d'irrigazione del ”)]. CP_3
Pertanto, non può ragionevolmente sostenersi, all'esito del dibattito processuale, che abbia provveduto a delimitare l'area, Parte_6
suggerendo così, in modo univoco e pregnante, che le attività ricovero dei cavalli, di coltivazione del terreno e le azioni comunque complementari allo
14 sfruttamento agricolo dell'area – tutte attività compatibili con la destinazione della res - siano state realizzate uti dominus.
Ciò posto, valutata la collocazione di un impianto di lavaggio di materiali inerti su una parte dell'area abbia costituito un'attività incompatibile con la normale destinazione agricola della stessa e, dunque, espressione di un potere di fatto esercitato a immagine del diritto di proprietà, deve comunque osservarsi che i testimoni, pur avendo dato atto della presenza dell'impianto su parte del terreno (in particolare, ha riferito specificamente Parte_7
dell'ubicazione dell'impianto), non hanno collocato univocamente nel tempo l'attività di realizzazione della struttura [il capo 5, a ben vedere, non reca l'indicazione della data (“Vero che in altra zona dello stesso ha realizzato sia
un impianto per il lavaggio di materiali inerti, nonché la sistemazione e
collocazione di box per i cavalli”)]. In tale ottica, deve evidenziarsi che Pt_7
ha rappresentato, in modo univoco, solo la collocazione temporale
[...]
delle attività di coltivazione e di ricovero dei cavalli, in quanto le dichiarazioni afferenti all'impianto di lavaggio dei materiali inerti si inseriscono all'interno del più ampio contributo narrativo relativo alla descrizione dell'area e dei suoi segmenti, contributo che, però, non può essere utile all'individuazione,
univoca e pregnante, del periodo di realizzazione dell'impianto, considerato che il testimone, attraverso le sue dichiarazioni, ha coperto, per così dire, un ampio arco temporale, intercorrente tra l'anno 1993 o 1994, anno in cui ha affidato la custodia del proprio cavallo a , sino a sette o otto Parte_6
anni prima la sua audizione in Tribunale, periodo nel quale, come evidenziato,
ha avuto inizio l'attività di coltivazione degli ortaggi.
Analogamente, nessun sicuro, univoco e pregnante riferimento può trarsi, sul punto, dal contributo dichiarativo di . Persona_1
15 Ancora, nessun elemento di convincimento può essere ricavato dalla documentazione depositata nell'interesse dell'attore.
Ed invero, la descrizione dell'area contenuta nel verbale di accertamento redatto il 31 luglio 2017 dai funzionari del di Battipaglia non fornisce CP_4
alcun utile elemento ai fini della prova dell'usucapione. La circostanza della presenza dell'attore, unitamente al suo difensore, al momento dell'accesso ai luoghi non appare, poi, affatto idonea a rappresentare l'intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario.
A ben vedere, non potrebbe neppure annettersi rilievo probatorio – come vorrebbe la parte attorea -, alla circostanza dell'esecuzione dell'ingiunzione a demolire ovvero alla richiesta di autorizzazione per l'apertura di un varco d'ingresso del 18 ottobre 2017.
In ordine alla valorizzata richiesta di autorizzazione – elaborata successivamente all'introduzione del giudizio, della quale non risulta neppure la prova della ricezione da parte dell'ente locale - va ribadito che l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem, consistente nella volontà del possessore di comportarsi come titolare del relativo diritto reale, va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene,
suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene (Cass. n. 24033
del 2004), come quelli rappresentati dalla riferita richiesta di autorizzazione.
Ancora, l'esecuzione dell'ordine di demolizione non pare di certo una circostanza idonea a rappresentare l'animus rem sibi habendi, in quanto dalla stessa è presumibile solo che abbia dato esecuzione a un Parte_6
16 provvedimento amministrativo, efficace nella sua sfera giuridica, per non subire le conseguenze del proprio inadempimento.
Infine, appare irrilevante anche la documentazione prodotta dalla parte convenuta. Si ponga mente alla comunicazione prot. 2016. 0367317 del 27
maggio 2016, nella quale viene riprodotta la relazione elaborata dai funzionari del Genio civile di Salerno all'esito del sopralluogo svolto il 19 maggio 2016,
funzionari che hanno solo dato conto della presenza di un cancello chiuso con lucchetto.
A ciò si aggiunga - nell'ottica di valutare l'attività di in Parte_6
correlazione con il comportamento concretamente esercitato della proprietaria
(si veda supra) – che la stessa non ha affatto manifestato disinteresse rispetto all'area, promuovendo istanze di concessione edilizia per lo svolgimento di attività costruttiva sulla stessa (si veda il provvedimento del Comune di
Battipaglia del 20 settembre 2001).
In definitiva, per le assorbenti ragioni che precedono, la domanda promossa dall'attore non merita accoglimento.
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali sono poste, in favore di , a carico Controparte_1
dell'eredità di (Cass. n. 29825 del 2024), il che equivale a Parte_6
dire che l'erede non è tenuto oltre il valore dei beni a lui pervenuti (si confronti
Cass. n. 1712 del 1981; Cass. n. 3713 del 1977), non ravvisandosi quei “gravi
motivi” - rappresentati dalla violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c. -
rilevanti ai sensi dell'art. 94 c.p.c., per la pronuncia di condanna degli eredi beneficiati (si veda il verbale di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario depositato il 26 marzo 2013), “personalmente”, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta (risulta il deposito in data 26 marzo
17 2023 dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ai fini dell'applicazione dell'art. 94 c.p.c.). Dette spese, poi, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia [art. 15, comma primo, c.p.c., considerato il reddito dominicale risultante dalla visura allegata dall'attore (euro 58,10)], dell'attività difensiva concretamente svolta e delle questioni oggetto di trattazione, che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del
2022)].
Da ultimo, non si ravvisano i presupposti per la pronuncia di una condanna ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., in quanto la condotta della parte attorea non si è affatto dimostrata contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di
18 solidarietà, dovendosi pure valorizzare gli assetti interpretativi della giurisprudenza di legittimità sul tema della coltivazione (si vedano Trib.
Palermo 6 novembre 2019; App. Ancona 28 ottobre 2019; Trib. Milano 9
gennaio 2020).
Si dà atto, poi, che non risulta la prova della (rappresentata) trascrizione della domanda giudiziale di accertamento dell'usucapione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico,
dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) rigetta la domanda proposta nell'interesse di;
Parte_6
2) pone le spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 per competenze legali, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, a carico dell'eredità di;
Parte_6
3) rigetta la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Salerno, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
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