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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 404/22 R.G.A.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 404/2022 R.G.A.C. posta in decisione con ordinanza del 06.03.2024;
vertente tra
, (C.F. ) residente in [...] C/da Controparte_1 C.F._1
Iditella – Isola di Panarea, rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Martinez (C. F.
– PEC: e dall'Avv. Eugenio C.F._2 Email_1
Guberti (C.F. – PEC: che lo C.F._3 Email_2 rappresentano e difendono come da procura speciale prodotta in atti;
-Appellante-
Contro
con sede in , Piazza Controparte_2 CP_2
Salimbeni 3 – P. IVA , in persona della Dott.ssa nella P.IVA_1 Controparte_3 qualità di Deliberante con funzione Legale della Banca, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, (C.F. PEC: , CodiceFiscale_4 Email_3 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 -Appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 65/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 25/01/2022, relativa alla causa iscritta con il n. 358/2018 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante: 1. Riformare la sentenza n. 65/2022 R. Sent. pronunciata dal Tribunale di Barcellona P.G., Giudice Unico Dott. Giuseppe Lo Presti, in seno al giudizio civile n. 358/2018 R. G. Affari contenziosi, in data 25/01/2022 e comunicata dalla competente Cancelleria in pari data, nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio, disponendo, pertanto, la compensazione totale o anche parziale delle suddette spese;
2. Disporre come di giustizia sulle spese di lite del presente appello, eventualmente anche compensando le suddette.
Per l'appellato: Ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342 comma 1 c.p.c., l'appello proposto da e comunque disporne Controparte_1 con qualsiasi statuizione il rigetto;
2) Condannare al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio Controparte_1 nei confronti di per l'accertamento della nullità Controparte_2 parziale del contratto di mutuo a tasso variabile stipulato il 5 maggio 2004, lamentando la pattuizione di interessi usurari o indeterminabili. Sosteneva, in particolare, la gratuità del mutuo e reclamava, pertanto, la condanna dell'istituto di credito al pagamento di € 12.584,50 dallo stesso corrisposti a titolo di interessi, nonché la rimodulazione del piano di ammortamento, disponendo lo storno dell'importo di ulteriori € 6.157,11.
Nel dettaglio, chiedeva di accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo per superamento del tasso soglia da parte dell'interesse di mora fissato in misura pari al 6,700 % a fronte di un tasso soglia pari al 6,255 %.
Domandava, inoltre, di accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo nella parte in cui stabiliva che gli interessi di mora fossero computati anche sugli interessi corrispettivi.
Con comparsa del 18.7.2018 si costituiva Controparte_2
contestando tutte le domande di parte attrice perché inammissibili ed infondate.
[...]
All'esito del giudizio, il Tribunale di Barcellona P.G., emetteva la sentenza n. 65/2022, pubblicata il 25.01.2022, con la quale disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così disponeva: “rigetta le domande di parte attrice e condanna CP_1
2 al pagamento in favore di delle spese CP_1 Controparte_2 processuali che liquida in € 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva come per legge;
pone a carico dell'attore le spettanze liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio; dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica”.
Secondo il decidente la domanda è infondata. Invero, anche aderendo “alla tesi di recente sposata delle Sezioni Unite, secondo cui il tasso di mora ricadrebbe nell'ambito applicativo della disciplina antiusura, in ogni caso il tasso convenzionale deve essere comparato con il tasso soglia di mora”.
Il Giudice di prime cure evidenziava che “Il tasso di mora svolge una funzione risarcitoria ed ha una base di calcolo diversa da quella dell'interesse corrispettivo…OMISSIS… Sul piano matematico ed economico, la differente base di calcolo sta peraltro ad evidenziare che la percentuale del tasso degli interessi corrispettivi non è cumulabile – in valore assoluto – con quello degli intessi moratori, al fine di ricavarne artificiosamente, sul piano giuridico, lo sforamento del tasso soglia…OMISSIS…Si tratta di considerazioni assai note e diffuse in giurisprudenza, compresa quella di legittimità. Anche di recente è stato ribadito che non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi”.
Sosteneva, inoltre, il decidente che anche la domanda di “illiceità del contratto di mutuo nella parte in cui prevede nell'ipotesi di estinzione anticipata un tasso pari al 17,286% a fronte di un tasso soglia di usura del 6,255% è manifestamente infondata…OMISSIS…Osservandosi in tutti i casi che la natura usuraria degli interessi di mora non produrrebbe comunque – sul piano giuridico – l'effetto sperato dall'attore, ossia la gratuità del contratto (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 18 settembre 2020, n. 19597) …OMISSIS… Per le stesse ragioni va rigettata la richiesta di restituzione dell'importo di € 12.584,50, già corrisposti dall'attore a titolo di interessi”.
Da ultimo, il Tribunale statuiva che “Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., Controparte_1 deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta. Non sussistono infatti i presupposti per la compensazione delle spese dal momento che il mutamento giurisprudenziale non si è avuto in senso sfavorevole all'attore, non senza considerare che lo stesso ha comunque insistito nelle domande…OMISSIS…Ai sensi dell'art. 8 del t.u.s.g. le spettanze liquidate in favore del c.t.u. vanno poste definitivamente e per intero a carico dell'attore.”
§§§
3 Avverso tale sentenza, proponeva appello per le doglianze Controparte_1 esposte nel prosieguo.
Con comparsa depositata telematicamente in data 24.10.2022, si costituiva nel presente giudizio la quale, in via Controparte_2 preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ovvero ex art. 342 comma 1 c.p.c.; chiedeva, altresì, il rigetto con qualsiasi statuizione della domanda avversaria e sosteneva, nel merito, l'infondatezza delle doglianze proposte. Chiedeva, quindi, la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 04 marzo 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa, con ordinanza del 06.03.2024, veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere la generica eccezione di inammissibilità mossa dall'appellato.
L'atto di appello, del resto, dopo aver superato il vaglio di cui all'art. 348 bis c.p.c., deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
§§§
§ 2. Con unico motivo di appello, lamenta la mancata dichiarazione Controparte_1 di compensazione delle spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c., evidenziando che il
4 primo giudice avrebbe errato laddove ha ritenuto che non sussistano i presupposti per la compensazione delle spese dal momento che il mutamento giurisprudenziale non si è avuto in senso sfavorevole all'attore.
A sostegno della propria doglianza, afferma l'appellante, che anche il C.T.U., in ottemperanza al mandato conferito, ha utilizzato ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, il c.d. “metodo della sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora”, chiarendo, in sede di osservazioni, che la propria decisione era basata su ampia giurisprudenza che, all'epoca in cui è stata eseguita la consulenza, ammetteva l'uso del suddetto metodo.
A tal proposito, evidenzia che, sulla scorta di tale giurisprudenza, è stata CP_1 incardinata l'azione di accertamento e restituzione e di dichiarazione di gratuità del mutuo, atteso che, circostanza non valutata dal giudice di prime cure, solo con la sentenza n.17477 del 28/06/2019 e con l'ordinanza n. 26286 del 17 ottobre 2019, intervenute a più di un anno e mezzo dall'iscrizione a ruolo della causa, la Cassazione Civile ha superato l'orientamento precedente ben espresso dalle precedenti sentenze n. 350/2013 del 09/01/2013 e n. 27442 del 30/10/2018.
Evidenzia sul punto l'appellante che, lo stesso Tribunale di Barcellona P.G., nel dichiarare la domanda infondata, implicitamente afferma esservi stato un contrasto giurisprudenziale.
Risulterebbe, dunque, incoerente, secondo , affermare che l'orientamento CP_1 espresso dalla Suprema Corte, non si sia posto in senso negativo per l'attore, specie se si cita più volte, nel corpo della sentenza, un provvedimento decisorio delle Sezioni Unite, il cui nuovo orientamento costituisce fondamento del rigetto delle domande.
L'appellante contesta, altresì, la pronuncia di primo grado nella parte in cui il decidente motiva la mancata compensazione delle spese affermando che l'attore ha comunque insistito nelle domande. Si tratterebbe, invero, di un'affermazione in contrasto con la giurisprudenza prevalente secondo la quale “in materia di compensazione non rilevano i dati oggettivi delle motivazioni poste a ragione delle pretese del soccombente né che le stesse risultino nel prosieguo del giudizio infondate, essendo necessario, in un'ottica di valorizzazione equitativa, valutare l'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio, valutando la consapevolezza o meno dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione o del proprio torto”.
§§§
§ 2.1 L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, la Corte ritiene di dover effettuare una serie di precisazioni di carattere generale in materia di compensazione delle spese giudiziali.
5 L'art. 92 secondo comma c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Pertanto, secondo la lettera della norma, nella versione originaria introdotta dal legislatore nel 2014, la compensazione trovava fondamento o nella presenza dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Dunque, il legislatore ha introdotto due ulteriori possibili ipotesi di compensazione, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo.
Successivamente, con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nello specifico, le gravi ed eccezionali ragioni potrebbero verificarsi in ipotesi di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. In tali casi, resta comunque invariato, l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
In ogni caso, già prima della suindicata riforma, intervenuta nel 2014, la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632). A ciò si aggiunga, che i casi di compensazione cristallizzati nella nuova norma non possono essere giustificati esclusivamente dalla natura della controversia o della pronuncia (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della questione decisa, che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Orbene, premesso quanto sopra, applicando i suesposti principi di carattere generale al caso de quo, si ritiene corretta la valutazione operata del primo giudice nella determinazione delle spese processuali e nella conseguente esclusione della compensazione. 6 Invero, dalla disamina delle domande promosse in primo grado e tenuto conto del comportamento processuale di parte attrice, è palese la soccombenza del e, CP_1 nello specifico, tale soccombenza non si pone come diretta conseguenza di una delle ipotesi di compensazione previste dalla legge.
A tal proposito, appare opportuno esaminare nel dettaglio le domande proposte dal in primo grado. CP_1
Con riferimento alle domande rubricate con i seguenti numeri – 1. “accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo per superamento del tasso soglia da parte dell'interesse di mora fissato in misura pari al 6,700% a fronte di un tasso soglia pari al 6,255%”; 3. “accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo nella parte in cui prevede un Tasso complessivo 4,700% (interessi corrispettivi) + 6,700% (interessi di mora) > di 6,255% tasso soglia di usura;
4. accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo nella parte in cui prevede un tasso effettivo di mora
del 13,541% a fronte di un tasso soglia di usura del 6,255 % - è palese la totale Pt_1 soccombenza di parte attrice senza che questa, come detto, sia da considerare come conseguenza diretta del sostenuto mutamento giurisprudenziale.
È vero che il giudice di prime cure ne ha dichiarato l'infondatezza richiamando anche
“la tesi di recente sposata dalle sezioni unite” riferendosi alla sentenza n. 19597 del 18.09.2020. Tuttavia, tale riferimento non può far propendere né per l'assoluta novità della questione trattata, né per il mutamento della giurisprudenza in relazione a questioni dirimenti, né tantomeno per l'altra ipotesi di compensazione prevista dalla pronuncia della Corte Costituzionale.
Infatti, le Sezioni Unite nel suindicato provvedimento danno atto della circostanza che in materia di tutela contro la cosiddetta usura moratoria sussistono due diverse interpretazioni: una più restrittiva che annovera ampia giurisprudenza di merito, numerosa dottrina e l'arbitrato bancario finanziario e una tesi più estensiva, sostenuta da alcune pronunce della stessa Corte.
A ciò si aggiunga, che lo stesso CTU dott. avendo contezza dei diversi Per_1 orientamenti giurisprudenziali in materia di usura moratoria, nella propria relazione predispone due possibili opzioni di calcolo: quello che teneva conto del tasso soglia previsto dalla L. 108/1996 al momento della stipula degli interessi moratori e quella relativa alla sommatoria del tasso corrispettivo con quello di mora;
non facendo, tuttavia, riferimento all'ulteriore orientamento, poi seguito dal decidente ed oggi predominante, che prevede nella determinazione dell'usurarietà degli interessi moratori, l'incremento di due punti percentuali sul tasso soglia.
Orbene, tale ultimo criterio di calcolo non si pone come espressione di un orientamento giurisprudenziale assolutamente innovativo, tant'è vero che era stato tra l'altro richiamato anche da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, facendo riferimento ad una serie di pronunce che lo avevano fatto proprio.
7 Ne deriva, che in relazione alle domande suindicate, non si può configurare secondo questo Collegio quella assoluta novità della questione trattata o quel mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti che, in astratto, potrebbe giustificare la compensazione.
Tale convincimento è ulteriormente rafforzato dalla circostanza che, nello stesso atto di citazione, parte attrice richiama i diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti sulla questione oggetto della controversia, alcuni dei quali fatti propri successivamente, dalla pronuncia della Suprema Corte. In ogni caso, il principio di diritto affermato nella pronuncia a Sezioni Unite non ha sicuramente determinato un diverso esito finale della lite rispetto all'esito che avrebbe potuto avere in assenza di quella pronuncia.
Senza recedere dalle superiori argomentazioni, occorre, altresì, evidenziare che le odierne doglianze del non possono comunque essere accolte guardando ad un CP_1 ulteriore aspetto, da considerarsi non secondario: anche le altre domande promosse sono state comunque rigettate sulla base di orientamenti giurisprudenziali costanti nel tempo che, è vero, sono stati ribaditi dalla pronuncia a sezioni unite che il decidente ha più volte menzionato, sulla scorta del fatto che si poneva come la più recente e riassuntiva delle diverse questioni attinenti la materia oggetto del giudizio.
Considerando, ad esempio, l'ulteriore domanda indicata in atto di citazione con il n. 2
- accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo nella parte in cui stabilisce che gli interessi di mora vengano computati anche sugli interessi corrispettivi ( 4,700%
) e non sul mero capitale e per l'effetto dichiarare il travalicamento del tasso soglia da parte del TEG, ( tasso contrattuale+ tasso di mora) e la conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. – questa è stata dichiarata infondata richiamando considerazioni
“assai note e diffuse in giurisprudenza”.
Nell'ambito di tale giurisprudenza, si può citare anche la stessa pronuncia richiamata dal a pag. 7 dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio ovvero l'ordinanza della CP_1
Cassazione n. 27442 del 30.10.2018, considerata dallo stesso appellante come giurisprudenza sulla scorta della quale è stata incardinata l'azione di accertamento e restituzione e di dichiarazione di gratuità del mutuo. Tale pronuncia afferma, tra l'altro, che “nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e moratori, l'applicazione dell'art.1815 comma 2 c.c. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi…”.
Anche la domanda rubricata con il n. 5 - accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo nella parte in cui prevede nell'ipotesi di estinzione anticipata un tasso pari al 17,286% a fronte di un tasso soglia di usura del 6,255%- è stata dichiarata infondata sulla scorta di una giurisprudenza già prevalente in data anteriore alla pronuncia a Sezioni Unite del 2020.
Da ultimo, nonostante l'orientamento giurisprudenziale non nuovo ma divenuto predominante a partire dal 2019 – dunque in corso di causa - abbia escluso il metodo
8 della sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora, lo stesso come CP_1 correttamente affermato dal primo decidente, ha comunque insistito nella propria domanda, chiedendo solo in subordine la compensazione per mutamento giurisprudenziale. Pertanto, richiamando la giurisprudenza citata dallo stesso appellante in tema di compensazione, il decidente ha valutato la sussistenza della consapevolezza dell'attore circa la possibile infondatezza della domanda.
Alla luce di quanto esposto, non è condivisibile la tesi prospettata dall'appellante, secondo la quale nel caso in cui non fossero intervenute le pronunce del 2019 e, successivamente, la pronuncia a Sezioni Unite già richiamata, le domande di gratuità del mutuo e di dichiarazione di usurarietà avrebbero avuto maggiori probabilità di essere accolte e in conseguenza di ciò il loro mancato accoglimento giustificherebbe la compensazione delle spese giudiziali. Volendo portare agli estremi la tesi sostenuta dall'odierno appellante, si giungerebbe alla necessità di dover operare la compensazione automatica delle spese, ogniqualvolta il decidente, a fronte di diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti in relazione ad una determinata questione (come avviene ormai per la maggior parte delle fattispecie giuridiche), opti per l'uno o per l'altro.
Anche il riferimento fatto dall'appellante alle altre sentenze di merito nelle quali è stata disposta la compensazione non rileva ai fini che qui interessano.
Va, infatti, tenuto presente che la valutazione circa la compensazione delle spese giudiziali va operata caso per caso e motivata tenuto conto di una pluralità di fattori, quali ad esempio il comportamento tenuto dalle parti che, nei casi richiamati, potrebbero aver rinunciato alla domanda oggetto di mutamento giurisprudenziale o ancora il mutamento giurisprudenziale rispetto ad una questione dirimente potrebbe essere intervenuto successivamente all'assunzione della causa in decisione determinando un effettivo esito negativo per l'attore, mentre ove si ponga attenzione alla pronuncia n. 739/20 R. Sent. (richiamata dalla parte a pag. 13 dell'atto di appello quale specifico precedente) in quel caso il decidente di primo grado ha giustificato la compensazione fondandola non solo sull'evoluzione giurisprudenziale della materia trattata ma anche sulla scarsa attività processuale delle parti, aspetto che ad esempio non si apprezza nel caso di specie.
Invero, occorre precisare che, nell'assetto venutosi a determinare in materia di compensazione delle spese giudiziali, e nonostante l'introduzione per via giurisdizionale di una clausola residuale idonea a qualificare come fattispecie derogatorie anche ulteriori cause diverse ed aggiuntive rispetto a quelle elencate dal legislatore, rimane fermo il principio che pone i criteri della soccombenza e della compensazione in rapporto di regola ed eccezione, e che circoscrive quest'ultima nei ristretti margini di ulteriori fattispecie contraddistinte dal carattere della "gravità" e della "eccezionalità" da applicarsi sempre sulla base di una valutazione complessiva del giudice, evidenziando che la lettera della norma afferma comunque che in quei casi il giudice può compensare le spese tra le parti e non deve compensare. 9 Tutto ciò premesso, come già ribadito, tali elementi non ricorrono e non sono comunque individuabili nel caso di specie attraverso il richiamato riferimento al cosiddetto "overrulling”. Quest'ultimo, infatti va inteso come un mutamento nell'interpretazione di una norma;
tale mutamento deve essere improvviso e imprevedibile e, altresì, deve determinare un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa di una parte.
Al contrario, alcune delle pronunce che secondo parte appellante avrebbero determinato tale fenomeno e che pertanto giustificherebbero la compensazione giudiziale, sono state citate dallo stesso attore nella comparsa conclusionale di primo grado ponendole anche a fondamento delle proprie argomentazioni giuridiche.
Trascurabile altresì, ai fini che qui rilevano, è sia il riferimento alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica disposta in sentenza, posto che tale adempimento non
è dirimente ai fini di una eventuale compensazione delle spese di lite sul presupposto di possibili indizi di usurarietà pattizia, sia il riferimento all'estinzione anticipata del mutuo.
§
§ 3. Al rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
Tali spese vanno quindi liquidate in euro 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale), calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), secondo i parametri minimi, considerata la modesta entità delle questioni trattate.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in
10 tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono, altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Barcellona P.G: n. 65/2022, pubblicata il 25/01/2022, relativa alla causa iscritta con il n. 358/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...] delle spese processuali del presente Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 2.906,00 ripartite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 17 gennaio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Funzionario del Processo, dr.ssa Simona Abbate.
11
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere
3) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 404/2022 R.G.A.C. posta in decisione con ordinanza del 06.03.2024;
vertente tra
, (C.F. ) residente in [...] C/da Controparte_1 C.F._1
Iditella – Isola di Panarea, rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Martinez (C. F.
– PEC: e dall'Avv. Eugenio C.F._2 Email_1
Guberti (C.F. – PEC: che lo C.F._3 Email_2 rappresentano e difendono come da procura speciale prodotta in atti;
-Appellante-
Contro
con sede in , Piazza Controparte_2 CP_2
Salimbeni 3 – P. IVA , in persona della Dott.ssa nella P.IVA_1 Controparte_3 qualità di Deliberante con funzione Legale della Banca, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, (C.F. PEC: , CodiceFiscale_4 Email_3 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 -Appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 65/2022 del Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 25/01/2022, relativa alla causa iscritta con il n. 358/2018 R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante: 1. Riformare la sentenza n. 65/2022 R. Sent. pronunciata dal Tribunale di Barcellona P.G., Giudice Unico Dott. Giuseppe Lo Presti, in seno al giudizio civile n. 358/2018 R. G. Affari contenziosi, in data 25/01/2022 e comunicata dalla competente Cancelleria in pari data, nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio, disponendo, pertanto, la compensazione totale o anche parziale delle suddette spese;
2. Disporre come di giustizia sulle spese di lite del presente appello, eventualmente anche compensando le suddette.
Per l'appellato: Ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342 comma 1 c.p.c., l'appello proposto da e comunque disporne Controparte_1 con qualsiasi statuizione il rigetto;
2) Condannare al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio Controparte_1 nei confronti di per l'accertamento della nullità Controparte_2 parziale del contratto di mutuo a tasso variabile stipulato il 5 maggio 2004, lamentando la pattuizione di interessi usurari o indeterminabili. Sosteneva, in particolare, la gratuità del mutuo e reclamava, pertanto, la condanna dell'istituto di credito al pagamento di € 12.584,50 dallo stesso corrisposti a titolo di interessi, nonché la rimodulazione del piano di ammortamento, disponendo lo storno dell'importo di ulteriori € 6.157,11.
Nel dettaglio, chiedeva di accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo per superamento del tasso soglia da parte dell'interesse di mora fissato in misura pari al 6,700 % a fronte di un tasso soglia pari al 6,255 %.
Domandava, inoltre, di accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo nella parte in cui stabiliva che gli interessi di mora fossero computati anche sugli interessi corrispettivi.
Con comparsa del 18.7.2018 si costituiva Controparte_2
contestando tutte le domande di parte attrice perché inammissibili ed infondate.
[...]
All'esito del giudizio, il Tribunale di Barcellona P.G., emetteva la sentenza n. 65/2022, pubblicata il 25.01.2022, con la quale disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così disponeva: “rigetta le domande di parte attrice e condanna CP_1
2 al pagamento in favore di delle spese CP_1 Controparte_2 processuali che liquida in € 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva come per legge;
pone a carico dell'attore le spettanze liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio; dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica”.
Secondo il decidente la domanda è infondata. Invero, anche aderendo “alla tesi di recente sposata delle Sezioni Unite, secondo cui il tasso di mora ricadrebbe nell'ambito applicativo della disciplina antiusura, in ogni caso il tasso convenzionale deve essere comparato con il tasso soglia di mora”.
Il Giudice di prime cure evidenziava che “Il tasso di mora svolge una funzione risarcitoria ed ha una base di calcolo diversa da quella dell'interesse corrispettivo…OMISSIS… Sul piano matematico ed economico, la differente base di calcolo sta peraltro ad evidenziare che la percentuale del tasso degli interessi corrispettivi non è cumulabile – in valore assoluto – con quello degli intessi moratori, al fine di ricavarne artificiosamente, sul piano giuridico, lo sforamento del tasso soglia…OMISSIS…Si tratta di considerazioni assai note e diffuse in giurisprudenza, compresa quella di legittimità. Anche di recente è stato ribadito che non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi”.
Sosteneva, inoltre, il decidente che anche la domanda di “illiceità del contratto di mutuo nella parte in cui prevede nell'ipotesi di estinzione anticipata un tasso pari al 17,286% a fronte di un tasso soglia di usura del 6,255% è manifestamente infondata…OMISSIS…Osservandosi in tutti i casi che la natura usuraria degli interessi di mora non produrrebbe comunque – sul piano giuridico – l'effetto sperato dall'attore, ossia la gratuità del contratto (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 18 settembre 2020, n. 19597) …OMISSIS… Per le stesse ragioni va rigettata la richiesta di restituzione dell'importo di € 12.584,50, già corrisposti dall'attore a titolo di interessi”.
Da ultimo, il Tribunale statuiva che “Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., Controparte_1 deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta. Non sussistono infatti i presupposti per la compensazione delle spese dal momento che il mutamento giurisprudenziale non si è avuto in senso sfavorevole all'attore, non senza considerare che lo stesso ha comunque insistito nelle domande…OMISSIS…Ai sensi dell'art. 8 del t.u.s.g. le spettanze liquidate in favore del c.t.u. vanno poste definitivamente e per intero a carico dell'attore.”
§§§
3 Avverso tale sentenza, proponeva appello per le doglianze Controparte_1 esposte nel prosieguo.
Con comparsa depositata telematicamente in data 24.10.2022, si costituiva nel presente giudizio la quale, in via Controparte_2 preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ovvero ex art. 342 comma 1 c.p.c.; chiedeva, altresì, il rigetto con qualsiasi statuizione della domanda avversaria e sosteneva, nel merito, l'infondatezza delle doglianze proposte. Chiedeva, quindi, la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 04 marzo 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa, con ordinanza del 06.03.2024, veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, non ravvisandosi alcuna preclusione processuale alla sua proposizione, così dovendosi disattendere la generica eccezione di inammissibilità mossa dall'appellato.
L'atto di appello, del resto, dopo aver superato il vaglio di cui all'art. 348 bis c.p.c., deve ritenersi in linea con i requisiti prescritti dal codice di rito. Sul punto, va rilevato che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d. l. n. 83 del 2012 (conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cfr. Cassazione, sez. 3, ord. n.10916 del 05/05/2017). E, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
§§§
§ 2. Con unico motivo di appello, lamenta la mancata dichiarazione Controparte_1 di compensazione delle spese di lite ex art. 92 comma 2 c.p.c., evidenziando che il
4 primo giudice avrebbe errato laddove ha ritenuto che non sussistano i presupposti per la compensazione delle spese dal momento che il mutamento giurisprudenziale non si è avuto in senso sfavorevole all'attore.
A sostegno della propria doglianza, afferma l'appellante, che anche il C.T.U., in ottemperanza al mandato conferito, ha utilizzato ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, il c.d. “metodo della sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora”, chiarendo, in sede di osservazioni, che la propria decisione era basata su ampia giurisprudenza che, all'epoca in cui è stata eseguita la consulenza, ammetteva l'uso del suddetto metodo.
A tal proposito, evidenzia che, sulla scorta di tale giurisprudenza, è stata CP_1 incardinata l'azione di accertamento e restituzione e di dichiarazione di gratuità del mutuo, atteso che, circostanza non valutata dal giudice di prime cure, solo con la sentenza n.17477 del 28/06/2019 e con l'ordinanza n. 26286 del 17 ottobre 2019, intervenute a più di un anno e mezzo dall'iscrizione a ruolo della causa, la Cassazione Civile ha superato l'orientamento precedente ben espresso dalle precedenti sentenze n. 350/2013 del 09/01/2013 e n. 27442 del 30/10/2018.
Evidenzia sul punto l'appellante che, lo stesso Tribunale di Barcellona P.G., nel dichiarare la domanda infondata, implicitamente afferma esservi stato un contrasto giurisprudenziale.
Risulterebbe, dunque, incoerente, secondo , affermare che l'orientamento CP_1 espresso dalla Suprema Corte, non si sia posto in senso negativo per l'attore, specie se si cita più volte, nel corpo della sentenza, un provvedimento decisorio delle Sezioni Unite, il cui nuovo orientamento costituisce fondamento del rigetto delle domande.
L'appellante contesta, altresì, la pronuncia di primo grado nella parte in cui il decidente motiva la mancata compensazione delle spese affermando che l'attore ha comunque insistito nelle domande. Si tratterebbe, invero, di un'affermazione in contrasto con la giurisprudenza prevalente secondo la quale “in materia di compensazione non rilevano i dati oggettivi delle motivazioni poste a ragione delle pretese del soccombente né che le stesse risultino nel prosieguo del giudizio infondate, essendo necessario, in un'ottica di valorizzazione equitativa, valutare l'atteggiamento soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio, valutando la consapevolezza o meno dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione o del proprio torto”.
§§§
§ 2.1 L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, la Corte ritiene di dover effettuare una serie di precisazioni di carattere generale in materia di compensazione delle spese giudiziali.
5 L'art. 92 secondo comma c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Pertanto, secondo la lettera della norma, nella versione originaria introdotta dal legislatore nel 2014, la compensazione trovava fondamento o nella presenza dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Dunque, il legislatore ha introdotto due ulteriori possibili ipotesi di compensazione, oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo.
Successivamente, con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nello specifico, le gravi ed eccezionali ragioni potrebbero verificarsi in ipotesi di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. In tali casi, resta comunque invariato, l'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, secondo la generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
In ogni caso, già prima della suindicata riforma, intervenuta nel 2014, la Suprema Corte ha sempre ritenuto che non sia sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632). A ciò si aggiunga, che i casi di compensazione cristallizzati nella nuova norma non possono essere giustificati esclusivamente dalla natura della controversia o della pronuncia (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della questione decisa, che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.
Orbene, premesso quanto sopra, applicando i suesposti principi di carattere generale al caso de quo, si ritiene corretta la valutazione operata del primo giudice nella determinazione delle spese processuali e nella conseguente esclusione della compensazione. 6 Invero, dalla disamina delle domande promosse in primo grado e tenuto conto del comportamento processuale di parte attrice, è palese la soccombenza del e, CP_1 nello specifico, tale soccombenza non si pone come diretta conseguenza di una delle ipotesi di compensazione previste dalla legge.
A tal proposito, appare opportuno esaminare nel dettaglio le domande proposte dal in primo grado. CP_1
Con riferimento alle domande rubricate con i seguenti numeri – 1. “accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo per superamento del tasso soglia da parte dell'interesse di mora fissato in misura pari al 6,700% a fronte di un tasso soglia pari al 6,255%”; 3. “accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo nella parte in cui prevede un Tasso complessivo 4,700% (interessi corrispettivi) + 6,700% (interessi di mora) > di 6,255% tasso soglia di usura;
4. accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo nella parte in cui prevede un tasso effettivo di mora
del 13,541% a fronte di un tasso soglia di usura del 6,255 % - è palese la totale Pt_1 soccombenza di parte attrice senza che questa, come detto, sia da considerare come conseguenza diretta del sostenuto mutamento giurisprudenziale.
È vero che il giudice di prime cure ne ha dichiarato l'infondatezza richiamando anche
“la tesi di recente sposata dalle sezioni unite” riferendosi alla sentenza n. 19597 del 18.09.2020. Tuttavia, tale riferimento non può far propendere né per l'assoluta novità della questione trattata, né per il mutamento della giurisprudenza in relazione a questioni dirimenti, né tantomeno per l'altra ipotesi di compensazione prevista dalla pronuncia della Corte Costituzionale.
Infatti, le Sezioni Unite nel suindicato provvedimento danno atto della circostanza che in materia di tutela contro la cosiddetta usura moratoria sussistono due diverse interpretazioni: una più restrittiva che annovera ampia giurisprudenza di merito, numerosa dottrina e l'arbitrato bancario finanziario e una tesi più estensiva, sostenuta da alcune pronunce della stessa Corte.
A ciò si aggiunga, che lo stesso CTU dott. avendo contezza dei diversi Per_1 orientamenti giurisprudenziali in materia di usura moratoria, nella propria relazione predispone due possibili opzioni di calcolo: quello che teneva conto del tasso soglia previsto dalla L. 108/1996 al momento della stipula degli interessi moratori e quella relativa alla sommatoria del tasso corrispettivo con quello di mora;
non facendo, tuttavia, riferimento all'ulteriore orientamento, poi seguito dal decidente ed oggi predominante, che prevede nella determinazione dell'usurarietà degli interessi moratori, l'incremento di due punti percentuali sul tasso soglia.
Orbene, tale ultimo criterio di calcolo non si pone come espressione di un orientamento giurisprudenziale assolutamente innovativo, tant'è vero che era stato tra l'altro richiamato anche da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta, facendo riferimento ad una serie di pronunce che lo avevano fatto proprio.
7 Ne deriva, che in relazione alle domande suindicate, non si può configurare secondo questo Collegio quella assoluta novità della questione trattata o quel mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti che, in astratto, potrebbe giustificare la compensazione.
Tale convincimento è ulteriormente rafforzato dalla circostanza che, nello stesso atto di citazione, parte attrice richiama i diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti sulla questione oggetto della controversia, alcuni dei quali fatti propri successivamente, dalla pronuncia della Suprema Corte. In ogni caso, il principio di diritto affermato nella pronuncia a Sezioni Unite non ha sicuramente determinato un diverso esito finale della lite rispetto all'esito che avrebbe potuto avere in assenza di quella pronuncia.
Senza recedere dalle superiori argomentazioni, occorre, altresì, evidenziare che le odierne doglianze del non possono comunque essere accolte guardando ad un CP_1 ulteriore aspetto, da considerarsi non secondario: anche le altre domande promosse sono state comunque rigettate sulla base di orientamenti giurisprudenziali costanti nel tempo che, è vero, sono stati ribaditi dalla pronuncia a sezioni unite che il decidente ha più volte menzionato, sulla scorta del fatto che si poneva come la più recente e riassuntiva delle diverse questioni attinenti la materia oggetto del giudizio.
Considerando, ad esempio, l'ulteriore domanda indicata in atto di citazione con il n. 2
- accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo nella parte in cui stabilisce che gli interessi di mora vengano computati anche sugli interessi corrispettivi ( 4,700%
) e non sul mero capitale e per l'effetto dichiarare il travalicamento del tasso soglia da parte del TEG, ( tasso contrattuale+ tasso di mora) e la conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. – questa è stata dichiarata infondata richiamando considerazioni
“assai note e diffuse in giurisprudenza”.
Nell'ambito di tale giurisprudenza, si può citare anche la stessa pronuncia richiamata dal a pag. 7 dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio ovvero l'ordinanza della CP_1
Cassazione n. 27442 del 30.10.2018, considerata dallo stesso appellante come giurisprudenza sulla scorta della quale è stata incardinata l'azione di accertamento e restituzione e di dichiarazione di gratuità del mutuo. Tale pronuncia afferma, tra l'altro, che “nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e moratori, l'applicazione dell'art.1815 comma 2 c.c. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi…”.
Anche la domanda rubricata con il n. 5 - accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo nella parte in cui prevede nell'ipotesi di estinzione anticipata un tasso pari al 17,286% a fronte di un tasso soglia di usura del 6,255%- è stata dichiarata infondata sulla scorta di una giurisprudenza già prevalente in data anteriore alla pronuncia a Sezioni Unite del 2020.
Da ultimo, nonostante l'orientamento giurisprudenziale non nuovo ma divenuto predominante a partire dal 2019 – dunque in corso di causa - abbia escluso il metodo
8 della sommatoria degli interessi corrispettivi e di mora, lo stesso come CP_1 correttamente affermato dal primo decidente, ha comunque insistito nella propria domanda, chiedendo solo in subordine la compensazione per mutamento giurisprudenziale. Pertanto, richiamando la giurisprudenza citata dallo stesso appellante in tema di compensazione, il decidente ha valutato la sussistenza della consapevolezza dell'attore circa la possibile infondatezza della domanda.
Alla luce di quanto esposto, non è condivisibile la tesi prospettata dall'appellante, secondo la quale nel caso in cui non fossero intervenute le pronunce del 2019 e, successivamente, la pronuncia a Sezioni Unite già richiamata, le domande di gratuità del mutuo e di dichiarazione di usurarietà avrebbero avuto maggiori probabilità di essere accolte e in conseguenza di ciò il loro mancato accoglimento giustificherebbe la compensazione delle spese giudiziali. Volendo portare agli estremi la tesi sostenuta dall'odierno appellante, si giungerebbe alla necessità di dover operare la compensazione automatica delle spese, ogniqualvolta il decidente, a fronte di diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti in relazione ad una determinata questione (come avviene ormai per la maggior parte delle fattispecie giuridiche), opti per l'uno o per l'altro.
Anche il riferimento fatto dall'appellante alle altre sentenze di merito nelle quali è stata disposta la compensazione non rileva ai fini che qui interessano.
Va, infatti, tenuto presente che la valutazione circa la compensazione delle spese giudiziali va operata caso per caso e motivata tenuto conto di una pluralità di fattori, quali ad esempio il comportamento tenuto dalle parti che, nei casi richiamati, potrebbero aver rinunciato alla domanda oggetto di mutamento giurisprudenziale o ancora il mutamento giurisprudenziale rispetto ad una questione dirimente potrebbe essere intervenuto successivamente all'assunzione della causa in decisione determinando un effettivo esito negativo per l'attore, mentre ove si ponga attenzione alla pronuncia n. 739/20 R. Sent. (richiamata dalla parte a pag. 13 dell'atto di appello quale specifico precedente) in quel caso il decidente di primo grado ha giustificato la compensazione fondandola non solo sull'evoluzione giurisprudenziale della materia trattata ma anche sulla scarsa attività processuale delle parti, aspetto che ad esempio non si apprezza nel caso di specie.
Invero, occorre precisare che, nell'assetto venutosi a determinare in materia di compensazione delle spese giudiziali, e nonostante l'introduzione per via giurisdizionale di una clausola residuale idonea a qualificare come fattispecie derogatorie anche ulteriori cause diverse ed aggiuntive rispetto a quelle elencate dal legislatore, rimane fermo il principio che pone i criteri della soccombenza e della compensazione in rapporto di regola ed eccezione, e che circoscrive quest'ultima nei ristretti margini di ulteriori fattispecie contraddistinte dal carattere della "gravità" e della "eccezionalità" da applicarsi sempre sulla base di una valutazione complessiva del giudice, evidenziando che la lettera della norma afferma comunque che in quei casi il giudice può compensare le spese tra le parti e non deve compensare. 9 Tutto ciò premesso, come già ribadito, tali elementi non ricorrono e non sono comunque individuabili nel caso di specie attraverso il richiamato riferimento al cosiddetto "overrulling”. Quest'ultimo, infatti va inteso come un mutamento nell'interpretazione di una norma;
tale mutamento deve essere improvviso e imprevedibile e, altresì, deve determinare un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa di una parte.
Al contrario, alcune delle pronunce che secondo parte appellante avrebbero determinato tale fenomeno e che pertanto giustificherebbero la compensazione giudiziale, sono state citate dallo stesso attore nella comparsa conclusionale di primo grado ponendole anche a fondamento delle proprie argomentazioni giuridiche.
Trascurabile altresì, ai fini che qui rilevano, è sia il riferimento alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica disposta in sentenza, posto che tale adempimento non
è dirimente ai fini di una eventuale compensazione delle spese di lite sul presupposto di possibili indizi di usurarietà pattizia, sia il riferimento all'estinzione anticipata del mutuo.
§
§ 3. Al rigetto dell'appello, segue, anche in questo grado di giudizio, in aderenza al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
Tali spese vanno quindi liquidate in euro 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale), calcolate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), secondo i parametri minimi, considerata la modesta entità delle questioni trattate.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in
10 tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono, altresì, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Barcellona P.G: n. 65/2022, pubblicata il 25/01/2022, relativa alla causa iscritta con il n. 358/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...] delle spese processuali del presente Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 2.906,00 ripartite come in parte motiva, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 17 gennaio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro dott. Augusto Sabatini
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Funzionario del Processo, dr.ssa Simona Abbate.
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