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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/07/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1027/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv. Domenico Di Sabatino) contro Parte_1 [...]
(contumace) e avente ad oggetto: crediti da lavoro subordinato, Controparte_1 osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato l'11.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva di “1. accertare e dichiarare che il ricorrente va creditore nei confronti della ditta Parte_1
, c.f. in persona dell'omonimo Controparte_1 C.F._1 titolare, con sede legale in Chieti (CH) alla Via Goito n. 29, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di €. 2.371,63; 2. per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
3. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. A fondamento della sua pretesa lo stesso deduceva: di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta individuale , dall'8 gennaio 2024 al Controparte_1
31 marzo 2024, presso il cantiere sito in Chieti alla Via Miglianico dell'azienda Almacis;
di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno ed inquadramento al livello 1 del CCNL “Edilizia artigianato” con qualifica di operaio e mansioni di manovale;
che non gli erano state corrisposte la mensilità di marzo 2024, le competenze di fine rapporto ed il
TFR; che a seguito di diffide il convenuto, in data 10 settembre 2024, gli aveva corrisposto €.
300,00.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il convenuto non si costituiva in giudizio, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con la sola produzione di documenti, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
- 2 -
La domanda del ricorrente è senz'altro fondata e deve essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
È documentalmente provato che il ricorrente sia stato assunto il 5 gennaio 2024 con rapporto a termine , con decorrenza dall'8 gennaio al 31 marzo 2024 e che il rapporto di lavoro sia cessato per effetto della scadenza del termine (docc. nn. 1, 2 e 3 del ricorrente).
Sempre dalla documentazione prodotta (e in particolare dal contratto di assunzione) si apprende che il ricorrente era stato assunto a tempo pieno, inquadrato al 1 livello come manovale.
È, poi, principio generale in tema di diritto del lavoro quello secondo il quale mentre al lavoratore incombe l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa, grava sul datore di lavoro quello di provare il corretto adempimento alla sua obbligazione corrispettiva di pagamento della voci retributive dovute secondo quanto previsto dal CCNL applicato o applicabile: nel caso di specie è pacifico al dipendente spetti la retribuzione mensile per ogni mese lavorato, la cassa edile e il TFR maturato su tutte le voci retributive spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro;
peraltro, all'interno del suesposto contesto probatorio, non può non valorizzarsi la circostanza che il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, in tal modo tenendo un comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, che denota la mancanza di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte ricorrente.
Può pertanto ritenersi provato che il ricorrente sia rimasto creditore delle somme comunque maturate per il periodo dal 1 marzo 2024, ovverosia delle seguenti somme: a)- mensilità di marzo 2024 pari ad € 1.466,56; b) cassa edile pari ad €. 775,17; c) maggiorazione per riposi annui pari ad €. 72,59; d) TFR pari ad €. 357,31.
Il conteggio delle somme indicate in ricorso, allora, ben può essere recepito in questa pronuncia, essendo state correttamente computate nel citato conteggio le somme dovute sulla base del CCNL applicato (doc. n. 7 di parte ricorrente) e in base ai dati retributivi indicati riportati nello stesso contratto di assunzione.
Tenuto conto della somma già versata pari ad €. 300,00, al pagamento della complessiva somma di €. 2.371,63, va, dunque, condannato il convenuto.
Pag. 2 di 3 Sulle singole somme sopra indicate, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3°
c.p.c., devono essere poi calcolati gli ulteriori interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria maturati, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti (mese per mese quanto ai crediti per retribuzione e cassa edile, e dalla fine del rapporto quanto a quelli per
T.F.R., permessi non goduti), fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del saldo (così per tutte Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38, nonché
Cass. 16392/2002).
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte convenuta va infine condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, (d.m. 55/2014, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e tenuto conto dei valori minimi in considerazione della totale assenza di attività difensiva posta in essere da parte convenuta), si liquidano in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e in accoglimento del ricorso, così provvede: condanna titolare della ditta al pagamento in Controparte_1 CP_1 favore di della complessiva somma di €. 2.371,63, oltre agli ulteriori Parte_1 interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate di cui alla motivazione nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Chieti, lì 1 luglio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 3 di 3
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1027/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv. Domenico Di Sabatino) contro Parte_1 [...]
(contumace) e avente ad oggetto: crediti da lavoro subordinato, Controparte_1 osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato l'11.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva di “1. accertare e dichiarare che il ricorrente va creditore nei confronti della ditta Parte_1
, c.f. in persona dell'omonimo Controparte_1 C.F._1 titolare, con sede legale in Chieti (CH) alla Via Goito n. 29, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di €. 2.371,63; 2. per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
3. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. A fondamento della sua pretesa lo stesso deduceva: di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta individuale , dall'8 gennaio 2024 al Controparte_1
31 marzo 2024, presso il cantiere sito in Chieti alla Via Miglianico dell'azienda Almacis;
di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno ed inquadramento al livello 1 del CCNL “Edilizia artigianato” con qualifica di operaio e mansioni di manovale;
che non gli erano state corrisposte la mensilità di marzo 2024, le competenze di fine rapporto ed il
TFR; che a seguito di diffide il convenuto, in data 10 settembre 2024, gli aveva corrisposto €.
300,00.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il convenuto non si costituiva in giudizio, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con la sola produzione di documenti, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
- 2 -
La domanda del ricorrente è senz'altro fondata e deve essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
È documentalmente provato che il ricorrente sia stato assunto il 5 gennaio 2024 con rapporto a termine , con decorrenza dall'8 gennaio al 31 marzo 2024 e che il rapporto di lavoro sia cessato per effetto della scadenza del termine (docc. nn. 1, 2 e 3 del ricorrente).
Sempre dalla documentazione prodotta (e in particolare dal contratto di assunzione) si apprende che il ricorrente era stato assunto a tempo pieno, inquadrato al 1 livello come manovale.
È, poi, principio generale in tema di diritto del lavoro quello secondo il quale mentre al lavoratore incombe l'onere di provare di aver svolto attività lavorativa, grava sul datore di lavoro quello di provare il corretto adempimento alla sua obbligazione corrispettiva di pagamento della voci retributive dovute secondo quanto previsto dal CCNL applicato o applicabile: nel caso di specie è pacifico al dipendente spetti la retribuzione mensile per ogni mese lavorato, la cassa edile e il TFR maturato su tutte le voci retributive spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro;
peraltro, all'interno del suesposto contesto probatorio, non può non valorizzarsi la circostanza che il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, in tal modo tenendo un comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, che denota la mancanza di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte ricorrente.
Può pertanto ritenersi provato che il ricorrente sia rimasto creditore delle somme comunque maturate per il periodo dal 1 marzo 2024, ovverosia delle seguenti somme: a)- mensilità di marzo 2024 pari ad € 1.466,56; b) cassa edile pari ad €. 775,17; c) maggiorazione per riposi annui pari ad €. 72,59; d) TFR pari ad €. 357,31.
Il conteggio delle somme indicate in ricorso, allora, ben può essere recepito in questa pronuncia, essendo state correttamente computate nel citato conteggio le somme dovute sulla base del CCNL applicato (doc. n. 7 di parte ricorrente) e in base ai dati retributivi indicati riportati nello stesso contratto di assunzione.
Tenuto conto della somma già versata pari ad €. 300,00, al pagamento della complessiva somma di €. 2.371,63, va, dunque, condannato il convenuto.
Pag. 2 di 3 Sulle singole somme sopra indicate, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3°
c.p.c., devono essere poi calcolati gli ulteriori interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria maturati, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti (mese per mese quanto ai crediti per retribuzione e cassa edile, e dalla fine del rapporto quanto a quelli per
T.F.R., permessi non goduti), fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del saldo (così per tutte Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38, nonché
Cass. 16392/2002).
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte convenuta va infine condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, (d.m. 55/2014, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e tenuto conto dei valori minimi in considerazione della totale assenza di attività difensiva posta in essere da parte convenuta), si liquidano in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e in accoglimento del ricorso, così provvede: condanna titolare della ditta al pagamento in Controparte_1 CP_1 favore di della complessiva somma di €. 2.371,63, oltre agli ulteriori Parte_1 interessi legali sulle somme periodicamente rivalutate di cui alla motivazione nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Chieti, lì 1 luglio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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