Art. 3.
L' art. 5 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , e' sostituito dal seguente:
"La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'art. 1 della, presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non puo' superare, in ogni caso, l'85 per cento del valore del credito concesso dalla impresa esportatrice. Per ogni singolo rischio deve essere, quindi, lasciata a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore del credito stesso.
Per la garanzia relativa alla clausola del " prezzo fisso " le variazioni di costi contenute nei limiti del 3 per cento devono, essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientreranno nella garanzia concessa fino ad un massimo del 10 per cento".
L' art. 5 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , e' sostituito dal seguente:
"La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'art. 1 della, presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non puo' superare, in ogni caso, l'85 per cento del valore del credito concesso dalla impresa esportatrice. Per ogni singolo rischio deve essere, quindi, lasciata a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore del credito stesso.
Per la garanzia relativa alla clausola del " prezzo fisso " le variazioni di costi contenute nei limiti del 3 per cento devono, essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientreranno nella garanzia concessa fino ad un massimo del 10 per cento".