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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/11/2024, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 79 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 79/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. il Parte_1 C.F._1 Parte_2
28/02/1986, con il patrocinio dell'Avv. AMODEO ROSSELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. Controparte_1 C.F._2 Parte_2 il 17/03/1986, con il patrocinio dell'Avv. STRINGHINI SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del sig. , CP_1 autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, e rigettare le domande avversarie come motivate in atti.
- Con vittoria di compensi e spese a carico dello Stato stante l'ammissione della sig.ra al beneficio del patrocinio gratuito. Parte_1
PARTE RESISTENTE:
- Dichiarare la separazione tra le parti senza addebito a carico del sig. del CP_1 matrimonio celebrato in data 24.9.2005 a San Giuliano Milanese (MI) e trascritto nei registri civili di matrimonio al n. 40 P. 1 anno 2005 tra il sig. Controparte_1
e la sig.ra entrambi residenti a [...]
Giolitti n. 13, essendo venuta meno ogni forma di comunione tra i coniugi senza possibilità di riconciliarsi e sussistendo tutte le condizioni di legge per la pronuncia;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Giuliano Milanese di annotare la suddetta sentenza a margine dei Registri Civili di matrimonio;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.
*.*.*
1 Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.) 1. Si premette che:
− e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a San Giuliano Milanese il 24.09.2005 (atto n. 40, P. I, anno
2005);
− le parti sono genitori di nato a [...] il [...] e di Persona_1
, nata a [...] il [...], Persona_2
− le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza non definitiva sul solo status, di talché il giudice istruttore ha assegnato, per precisare le conclusioni su tale domanda, il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 22.10.2024;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il successivo 23.10.2024;
− la camera di consiglio si è svolta il 30/10/2024.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso e l'esame di ogni altra domanda. .
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio a San Controparte_1
Giuliano Milanese il 24.09.2005
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso del giudizio;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30/10/2024
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 79/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. il Parte_1 C.F._1 Parte_2
28/02/1986, con il patrocinio dell'Avv. AMODEO ROSSELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. Controparte_1 C.F._2 Parte_2 il 17/03/1986, con il patrocinio dell'Avv. STRINGHINI SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del sig. , CP_1 autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, e rigettare le domande avversarie come motivate in atti.
- Con vittoria di compensi e spese a carico dello Stato stante l'ammissione della sig.ra al beneficio del patrocinio gratuito. Parte_1
PARTE RESISTENTE:
- Dichiarare la separazione tra le parti senza addebito a carico del sig. del CP_1 matrimonio celebrato in data 24.9.2005 a San Giuliano Milanese (MI) e trascritto nei registri civili di matrimonio al n. 40 P. 1 anno 2005 tra il sig. Controparte_1
e la sig.ra entrambi residenti a [...]
Giolitti n. 13, essendo venuta meno ogni forma di comunione tra i coniugi senza possibilità di riconciliarsi e sussistendo tutte le condizioni di legge per la pronuncia;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Giuliano Milanese di annotare la suddetta sentenza a margine dei Registri Civili di matrimonio;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.
*.*.*
1 Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.) 1. Si premette che:
− e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a San Giuliano Milanese il 24.09.2005 (atto n. 40, P. I, anno
2005);
− le parti sono genitori di nato a [...] il [...] e di Persona_1
, nata a [...] il [...], Persona_2
− le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza non definitiva sul solo status, di talché il giudice istruttore ha assegnato, per precisare le conclusioni su tale domanda, il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 22.10.2024;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il successivo 23.10.2024;
− la camera di consiglio si è svolta il 30/10/2024.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso e l'esame di ogni altra domanda. .
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio a San Controparte_1
Giuliano Milanese il 24.09.2005
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso del giudizio;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30/10/2024
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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