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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
PATANE MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4923/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Rosa Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IMP.SOST.LOC. 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 RIT.A.C.IRPEF 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 RIT.A.R.IRPEF 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 RIT.CONG. 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 RIT.FONTE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 RIT.IRPEF 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500002425000, notificatagli in data 20.05.2025, con cui l'Agente della Riscossione preannunciava l'iscrizione di ipoteca su beni immobili di sua proprietà a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali.
A sostegno del ricorso eccepisce:
1. Illegittimità della comunicazione per essere parte dei crediti ivi riportati oggetto di riammissione alla procedura di Definizione agevolata (“rottamazione-quater”), la cui presentazione impedisce l'adozione di misure cautelari;
2. Difetto di motivazione dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, per mancata allegazione degli atti presupposti e per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
3. Illegittimità della comunicazione per omessa e/o irrituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche, in violazione degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973;
4. Intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento presupposte.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla semplice lettura dell'atto impugnato, anzitutto, risulta che le somme richieste dall'Agente della
Riscossione relativamente alle cartelle oggetto della definizione agevolata richiamata dal ricorrente si riferiscono esclusivamente alle spese di notifica. Tali spese, per espressa previsione normativa, non rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata, che concerne unicamente le somme dovute a titolo di capitale, interessi e sanzioni. Ne consegue la piena legittimità della pretesa dell'Agente della Riscossione per tali specifici importi, non essendo l'azione di recupero degli stessi inibita dalla presentazione della domanda di riammissione.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La comunicazione preventiva di ipoteca, atto preordinato all'iscrizione di una misura cautelare, non deve riprodurre integralmente il contenuto degli atti presupposti né riesporre nel dettaglio il calcolo di ogni singola posta debitoria. È sufficiente, ai fini della validità della sua motivazione, che essa contenga l'indicazione chiara ed univoca degli atti presupposti (le cartelle di pagamento) che fondano la pretesa, in modo da consentire al contribuente di individuare con esattezza la natura e la causa del debito. Nel caso di specie, l'atto impugnato riporta puntualmente i numeri identificativi di tutte le cartelle di pagamento, atti che, come si vedrà, risultano ritualmente notificati e quindi conosciuti dal contribuente. L'obbligo di dettagliare il calcolo degli interessi è assolto con la notifica della cartella di pagamento e non deve essere reiterato in ogni successivo atto della procedura di riscossione.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo al motivo di ricorso concernente la mancata notifica degli atti prodromici a quello impugnato.
Come risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente, invero, il ricorrente ebbe a ricevere regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione di ipoteca. Inoltre il credito è stato oggetto di successivi atti di riscossione, quali avvisi di intimazione e un atto di pignoramento presso terzi, che non risultano essere stati impugnati dal ricorrente.
Infatti, una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato lo stesso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992, non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, ivi compresa che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib., 19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”).
Per quanto concerne infine la eccepita prescrizione del credito, deve dirsi che dagli atti di causa emerge che al ricorrente vennero regolarmente notificati, come detto, due intimazioni di pagamento (una il 12.12.2022
e l'altra il 21.5.2024), ed un pignoramento presso terzi (notificato il 4.7.2024), tutti atti interruttivi del decorso della prescrizione.
Pertanto, alla data di notifica della comunicazione di ipoteca oggetto della controversia (20.05.2025), nessuna delle pretese creditorie poteva considerarsi prescritta.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 3000,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di parte resistente. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il Presidente Francesco Albo Il Relatore Francesco Testa
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
PATANE MARIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4923/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Rosa Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IMP.SOST.LOC. 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 RIT.A.C.IRPEF 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 RIT.A.R.IRPEF 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 RIT.CONG. 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 RIT.FONTE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 RIT.IRPEF 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2013 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002425000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500002425000, notificatagli in data 20.05.2025, con cui l'Agente della Riscossione preannunciava l'iscrizione di ipoteca su beni immobili di sua proprietà a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali.
A sostegno del ricorso eccepisce:
1. Illegittimità della comunicazione per essere parte dei crediti ivi riportati oggetto di riammissione alla procedura di Definizione agevolata (“rottamazione-quater”), la cui presentazione impedisce l'adozione di misure cautelari;
2. Difetto di motivazione dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, per mancata allegazione degli atti presupposti e per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
3. Illegittimità della comunicazione per omessa e/o irrituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche, in violazione degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973;
4. Intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento presupposte.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla semplice lettura dell'atto impugnato, anzitutto, risulta che le somme richieste dall'Agente della
Riscossione relativamente alle cartelle oggetto della definizione agevolata richiamata dal ricorrente si riferiscono esclusivamente alle spese di notifica. Tali spese, per espressa previsione normativa, non rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata, che concerne unicamente le somme dovute a titolo di capitale, interessi e sanzioni. Ne consegue la piena legittimità della pretesa dell'Agente della Riscossione per tali specifici importi, non essendo l'azione di recupero degli stessi inibita dalla presentazione della domanda di riammissione.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La comunicazione preventiva di ipoteca, atto preordinato all'iscrizione di una misura cautelare, non deve riprodurre integralmente il contenuto degli atti presupposti né riesporre nel dettaglio il calcolo di ogni singola posta debitoria. È sufficiente, ai fini della validità della sua motivazione, che essa contenga l'indicazione chiara ed univoca degli atti presupposti (le cartelle di pagamento) che fondano la pretesa, in modo da consentire al contribuente di individuare con esattezza la natura e la causa del debito. Nel caso di specie, l'atto impugnato riporta puntualmente i numeri identificativi di tutte le cartelle di pagamento, atti che, come si vedrà, risultano ritualmente notificati e quindi conosciuti dal contribuente. L'obbligo di dettagliare il calcolo degli interessi è assolto con la notifica della cartella di pagamento e non deve essere reiterato in ogni successivo atto della procedura di riscossione.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo al motivo di ricorso concernente la mancata notifica degli atti prodromici a quello impugnato.
Come risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente, invero, il ricorrente ebbe a ricevere regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte alla comunicazione di ipoteca. Inoltre il credito è stato oggetto di successivi atti di riscossione, quali avvisi di intimazione e un atto di pignoramento presso terzi, che non risultano essere stati impugnati dal ricorrente.
Infatti, una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato lo stesso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992, non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, ivi compresa che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib., 19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”).
Per quanto concerne infine la eccepita prescrizione del credito, deve dirsi che dagli atti di causa emerge che al ricorrente vennero regolarmente notificati, come detto, due intimazioni di pagamento (una il 12.12.2022
e l'altra il 21.5.2024), ed un pignoramento presso terzi (notificato il 4.7.2024), tutti atti interruttivi del decorso della prescrizione.
Pertanto, alla data di notifica della comunicazione di ipoteca oggetto della controversia (20.05.2025), nessuna delle pretese creditorie poteva considerarsi prescritta.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 3000,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di parte resistente. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il Presidente Francesco Albo Il Relatore Francesco Testa