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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO CO, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2499/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 783/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210011706535000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado, ritualmente notificato alla controparte ADER, depositato il 23.3.2023, Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2016, per un valore di causa di €. 130,68.
Parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per essere stata omessa la notificazione dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella, che sosteneva di non aver mai ricevuto. Eccepiva conseguentemente la prescrizione del tributo.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione che si proclamava estranea alla controversia, afferente solo questioni relative alla sfera di competenza dell'ente impositore. Effettuava litis denuntiatio nei confronti dell'ente impositore.
Interveniva nel giudizio la Regione Calabria che produceva documentazione relativa alla regolare notificazione dell'avviso di accertamento indicato nella cartella di pagamento impugnata e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria dimostrava di aver notificato l'avviso di accertamento di pagamento in data 07.12.2018.
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'intervento della Regione Calabria la quale, costituendosi, non aveva preliminarmente notificato ex art. 14 comma 5 dlvo 546\1992, l'atto di intervento al ricorrente prima di depositare la prova della notifica dell'accertamento.
Con la sentenza appellata il Collegio così motivava:Avverso detta decisione ha interposto appello il contribuente eccependo la violazione dell'art. 14 e dell'art. 32 D.lgs. n. 546/92, la nullità della costituzione della Regione Calabria e la non utilizzabilità della documentazione anche tardivamente depositata.
Si è costituita in appello la Regione Calabria ridepositando la prova della notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella.
Si è costituita ADER per difendersi.
All'udienza del 13.2.26 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Regione Calabria si è costituita a mezzo di intervento volontario, che può essere qualificato come autonomo, in quanto parte del rapporto tributario controverso ex art. 14, comma 3, D. Lgs. n. 546/92 e, come tale, l'Ente non necessitava di alcuna chiamata in causa da parte all'Agenzia delle entrate - Riscossione, né, tanto meno, di alcuna autorizzazione del giudice per essere chiamato in causa, in quanto ente impositore.
L'art. 14, comma 5, del Decreto legislativo richiamato prevede che l'atto di intervento sia notificato alle parti processuali, adempimento che non risulta essere stato svolto nel caso concreto.
Come affermato di recente dalla Suprema Corte l'inosservanza di tale regola formale, funzionale al rispetto del principio del diritto a contraddittorio e di difesa, può essere superata, nella concretezza della fattispecie, ove l'andamento processuale non abbia inciso su tali prerogative, come avvenuto nel caso sottoposto a scrutinio, in cui l'istante ha omesso di rappresentare quale pregiudizio al diritto del contraddittorio e di difesa abbia subito in ragione della mancata notifica dell'atto di intervento. Sotto tale profilo il motivo palesa una carenza di interesse, essendo stato svolto soltanto a rivendicare esclusivamente l'osservanza di un modello procedurale (Cass., ordinanza n. 26281/25).
Pertanto, deve ritenersi utilizzabile la produzione documentale effettuata in punto di notifica dell'avviso di accertamento presupposto e tale evenienza induce a considerare valida la sequenza procedimentale di iscrizione a ruolo e di emissione della cartella in parte qua.
La sentenza va, pertanto, confermata.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'interpretazione recente fornita dalla Cassazione sul tema.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto e compensa interamente le spese tra le parti,-
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO CO, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2499/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 783/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210011706535000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado, ritualmente notificato alla controparte ADER, depositato il 23.3.2023, Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2016, per un valore di causa di €. 130,68.
Parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per essere stata omessa la notificazione dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella, che sosteneva di non aver mai ricevuto. Eccepiva conseguentemente la prescrizione del tributo.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione che si proclamava estranea alla controversia, afferente solo questioni relative alla sfera di competenza dell'ente impositore. Effettuava litis denuntiatio nei confronti dell'ente impositore.
Interveniva nel giudizio la Regione Calabria che produceva documentazione relativa alla regolare notificazione dell'avviso di accertamento indicato nella cartella di pagamento impugnata e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria dimostrava di aver notificato l'avviso di accertamento di pagamento in data 07.12.2018.
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'intervento della Regione Calabria la quale, costituendosi, non aveva preliminarmente notificato ex art. 14 comma 5 dlvo 546\1992, l'atto di intervento al ricorrente prima di depositare la prova della notifica dell'accertamento.
Con la sentenza appellata il Collegio così motivava:
Si è costituita in appello la Regione Calabria ridepositando la prova della notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella.
Si è costituita ADER per difendersi.
All'udienza del 13.2.26 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Regione Calabria si è costituita a mezzo di intervento volontario, che può essere qualificato come autonomo, in quanto parte del rapporto tributario controverso ex art. 14, comma 3, D. Lgs. n. 546/92 e, come tale, l'Ente non necessitava di alcuna chiamata in causa da parte all'Agenzia delle entrate - Riscossione, né, tanto meno, di alcuna autorizzazione del giudice per essere chiamato in causa, in quanto ente impositore.
L'art. 14, comma 5, del Decreto legislativo richiamato prevede che l'atto di intervento sia notificato alle parti processuali, adempimento che non risulta essere stato svolto nel caso concreto.
Come affermato di recente dalla Suprema Corte l'inosservanza di tale regola formale, funzionale al rispetto del principio del diritto a contraddittorio e di difesa, può essere superata, nella concretezza della fattispecie, ove l'andamento processuale non abbia inciso su tali prerogative, come avvenuto nel caso sottoposto a scrutinio, in cui l'istante ha omesso di rappresentare quale pregiudizio al diritto del contraddittorio e di difesa abbia subito in ragione della mancata notifica dell'atto di intervento. Sotto tale profilo il motivo palesa una carenza di interesse, essendo stato svolto soltanto a rivendicare esclusivamente l'osservanza di un modello procedurale (Cass., ordinanza n. 26281/25).
Pertanto, deve ritenersi utilizzabile la produzione documentale effettuata in punto di notifica dell'avviso di accertamento presupposto e tale evenienza induce a considerare valida la sequenza procedimentale di iscrizione a ruolo e di emissione della cartella in parte qua.
La sentenza va, pertanto, confermata.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'interpretazione recente fornita dalla Cassazione sul tema.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto e compensa interamente le spese tra le parti,-