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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1632/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 01/4/2025, alle ore 10:07, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. GALAZZO VINCENZO e GALAZZO Parte_1 C.F._1
CIRO; per , l'avv. CAPPELLO MAURIZIO. Parte_2
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come da note conclusionali e chiede di rigettare la spiegata riconvenzionale, siccome inammissibile.
L'avv. di parte convenuta chiede, preliminarmente, che come già rilevato alla precedente udienza,
l'espunzione delle eccezioni sollevate da controparte nella memoria di costituzione di nuovo avvocato e, al contempo, i documenti con la stessa prodotti, perché irrituale e non autorizzata, mai ammessa dal g.i.
Si riporta alle conclusioni di cui alle note conclusionali in atti e chiede che la causa venga posta in decisione, con vittoria di spese e compensi, di cui chiede la distrazione, per quanto attiene ai soli compensi.
L'avv. Galazzo contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto.
Discutono la causa riportandosi agli atti e documenti di causa.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa pagina 1 di 12 Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1632/2019 pendente tra:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, nella Parte_1 C.F._1 via Modica-Giarratana 68/A, con il patrocinio degli avv.ti. Vincenzo Galazzo (Pec:
C.F.: ), RO Galazzo (Pec: Email_1 CodiceFiscale_2
C.F.: ), FR Gervasi, Email_2 CodiceFiscale_3
( ) (pec: con elezione di domicilio nello studio dei primi C.F._4 Email_3 due difensori;
ATTORE/I contro
, (C.F.: ), nato a [...] l' 1/05/1952 ed ivi residente, Parte_2 C.F._5 nella C.da S. Antonio Piano Ceci s.n., con il patrocinio dell'avv. dell'avv. Maurizio Cappello,
) (pec: con elezione di C.F._6 Email_4 domicilio in Modica (RG), Variante SS 115 n.4 presso lo studio dell'avv. Maurizio Cappello
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare dell'omonima ditta, citava in Parte_1 giudizio avanti all'intestato tribunale , anch'esso titolare di una omonima ditta, per ivi Parte_2 sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di euro 34.723,32 quale corrispettivo per gli eseguiti lavori di revisione ossia smontaggio e rimontaggio, su diversi macchinari per il taglio della pietra (macchina mod. 625, mod. 2000 e mod. 1600) nonché sui relativi banconi macchine taglia pietre, di cui alle allegate fatture.
Segnatamente, il agiva in giudizio per il pagamento delle fatture: 1) n. 26 del 20/10/2009 Pt_1 dell'importo complessivo di euro 19.140,00 iva inclusa 2) n. 28 del 30/11/2009 dell'importo complessivo di euro 8.100,00 iva inclusa;
3) n. 26 del 30/09/2010 dell'importo di euro 1.800,00 iva inclusa;
4) n. 24 del 22/09/2010 dell'importo di euro 540,00 iva inclusa;
5) n. 2 del 2/2/2011 dell'importo di euro 120,00 iva inclusa;
6) n. 9 del 28/4/2011 dell'importo di euro 300,00 iva inclusa;
7) n. 12 del 31/08/2012 dell'importo di euro 181,50 iva inclusa detratto l'acconto di euro 100,00, residuo dovuto euro 81,50; 8) pro forma n. 1/2014 del 16/6/2014 dell'importo di euro 3.941,82 iva inclusa, chiedendo altresì il pagamento dell'importo residuo di euro 600,00 di cui alla fattura n. 22 del 4/12/2008 dell'importo di pagina 2 di 12 euro 12.000,00 emessa a titolo di acconto per la costruzione e compravendita della macchina taglia pietra mod. 2000, somma pagata a mezzo effetti cambiari di cui 2, di euro 300,00 cadauno, rimasti insoluti.
Diffidato più volte il al pagamento di quanto da esso dovuto, con l'odierno giudizio, dunque, Parte_2
l'attore chiedeva condannarsi quest'ultimo al pagamento della somma complessiva di euro 34.723,32 sulla base delle seguenti conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo: “[v]oglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare il sig. nato a [...] il [...], Parte_2
Codice Fisc. , titolare dell'omonima ditta, PA IV , avente sede C.F._5 P.IVA_1 in Modica (RG), in C.da S. Antonio ( Piano Ceci) snc, debitore della superiore somma per tutti i motivi in narrativa e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'odierno concludente della somma di euro 34.723,32 e/o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo come per legge. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. Le stesse venivano, infine, modificate in sede di precisazione delle conclusioni e discussione, con le seguenti: “[v]oglia il Sig. G.U. Ill.mo dichiarare nell'ammontare di € 28.632,50 il credito al cui pagamento l'attore ha diritto, al netto degli acconti incassati;
per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della ripetuta somma di € 28.632,50 dal dì del dovuto al soddisfo, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Spese e compensi. Espressamente riservato ogni altro diritto”, con richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il quale, incontestata Parte_2
l'esecuzione di tutti i lavori, eccepiva di non essere debitore di alcuna somma nei confronti della ditta
IN in quanto i corrispettivi da essa richiesti erano già stati tutti corrisposti e ciò, in parte, con titoli di credito e pronti contanti e, in parte, mediante compensazione con i corrispettivi dovuti per lavori eseguiti dal in favore del Parte_2 Pt_1
Il convenuto , infatti, riferiva di aver consegnato mensilmente titoli di credito a propria firma Parte_2 in acconto alla fattura n. 26 del 20/10/2009 e di aver pagato il saldo delle fatture n. 28 del 20/10/2009,
n. 24 del 22/9/2010, n. 26 del 30/ 09/2010, n. 02 del 2/2/2011 e n. 09 del 28/4/2011, avendo versato la somma di euro 2.500,00 in contanti direttamente al come richiesto dallo stesso e, di avere Pt_1 compensato l'importo di euro 4.000,00 con i realizzati lavori di cementificazione di un piazzale sito in un immobile in C.da Addolorata Mola di proprietà del Pt_1
Quanto all'importo di cui alla fattura n. 26 del 20/10/2009, il invece eccepiva la non debenza Parte_2 delle somme di cui ai punti 1 e 2 (di euro 9.400,00 oltre iva ed euro 5.500,00 oltre iva) risultando tali importi -imputati alla mano d'opera-, esorbitanti rispetto al personale impiegato (semplici apprendisti e non già operai specializzati) ed alle ore lavorative effettivamente svolte, avendo il fatturato ad Pt_1
pagina 3 di 12 euro 22,00 un numero di ore arbitrario e, per di più, senza tener conto dell'esclusivo utilizzo di personale e mezzi appartenenti al . Parte_2
In ordine alla fattura n. 22 del 4/12/2008 ed al relativo contratto di compravendita sottoscritto il
4/12/2008, il convenuto chiedeva, al contrario, la restituzione di euro 9.760,00 oltre interessi quale somma pagata in acconto sul maggior importo dovuto posto che il relativo contratto di compravendita doveva intendersi risolto per mancanza di controprestazione atteso che nessuna macchina taglia pietra era giammai stata consegnata ad esso.
In subordine, stante l'esistenza di rapporti dare/avere tra le parti, il chiedeva compensarsi le Parte_2 somme da lui dovute al con le somme ad esso spettanti conseguentemente ai lavori realizzati in Pt_1 favore dell'attore in C.da Addolorata Mola presso la di lui officina e consistenti nella sistemazione, livellamento, apporto di materiale misto granulometrico con mezzi Astra della con Parte_3 dipendenti appartenenti a quest'ultima con apporto di viaggi per il trasporto di materiale misto granulo metrico e pietrisco per la sistemazione e l'approntamento del retro della officina oltre alla Pt_1 fornitura di calcestruzzo consegnato dalla ditta nel mese di luglio dell'anno 2011 per un totale CP_1 di euro 4600,00 al quale aggiungere l'importo di euro 950,00 per i lavori di cui alla diffida del
28/08/2014.
Ciò premesso il precisava le seguenti conclusioni come da comparsa responsiva: “PIACCIA Parte_2
ALL'ILL.MO TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda spiegata dell'odierna attrice perché infondata in fatto ed in diritto, e avente ad oggetto somme pagate, non dovute e in ogni caso prescritte e/o in ogni caso compensate con quanto dal sig. Parte_1 dovuto a sig. per le causali di cui in premessa. Si chiede nel contempo dichiararsi la Parte_2 risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte del contratto di compravendita sottoscritto il 4-12-2008, e condannare alla restituzione della somma di € 9.760,00 o di Parte_1 cui si chiede la compensazione con quanto eventualmente dovesse ritenersi realmente dovuto all'attore.
Con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre spese generali e oneri di legge di cui si chiede la distrazione”, per la parte relativa ai soli compensi.
Chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., con la prima memoria, eccepiva sia Pt_1 la decadenza che l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dal posto che Parte_2 quest'ultimo non le aveva formulate nei modi e nei termini di rito. Nel merito, rilevava che nessun pagamento era giammai stato effettuato dal e che non poteva considerarsi intervenuto alcun Parte_2 termine prescrizionale in quanto esso attore aveva provveduto regolarmente ad inoltrare a atti Parte_2 interruttivi della prescrizione mediante raccomandate A/R.
pagina 4 di 12 In ordine al contratto datato 04/12/2008 e per il quale il convenuto aveva spiegato domanda riconvenzionale, rilevava che quest'ultimo risultava già risolto e ciò per grave inadempimento del il quale non aveva corrisposto gli ulteriori acconti dovuti con conseguente non debenza di Parte_2 somme.
Relativamente ai titoli di credito, agitati quali presunta prova dell'avvenuto saldo delle fatture per cui vi è causa, con la memoria n. 3 ex art. 183, co. 6, c.p.c. il precisava che gli stessi erano da Pt_1 imputare a fatture relative a precedenti lavori eseguiti in favore del e non già al credito per il Parte_2 quale era stata proposta domanda giudiziale.
Inoltre, in riferimento alla produzione documentale versata in atti da parte convenuta, l'attore specificava, altresì, che: 1) gli assegni e le cambiali di cui al doc. n. 1 di parte convenuta erano da imputare alla fattura n. 22 del 04/12/2008; 2) le cambiali di cui a pag. 33 del medesimo documento con scadenza al
16/09/2010 risultavano entrambe insolute;
3) che gli assegni indicati dal convenuto dovevano ritenersi inammissibili posto che non risultava prova dell'avvenuta negoziazione degli stessi e di conseguenza dell'avvenuto pagamento;
4) l'assegno n. 73.949.146.11 tratto sulla Banca Agricola Popolare di Ragusa risultava versato in giudizio per ben tre volte, essendo indicato alla pag. 11 del Doc. n. 1 con data di emissione del 22/9/2010, alla pag. 12 con data del 05/08/2010 e a pag. 13 senza indicazione di alcuna data;
5) l'assegno postale n. 9301192974-08 risultava anch'esso indicato per due volte alle pagg. 12-13 del doc. n. 1.
Contestando l'ammissibilità dei predetti titoli, il proponeva formale disconoscimento di Pt_1 conformità delle copie fotostatiche agli originali e, per l'effetto, chiedeva ammettersi, istanza di esibizione in giudizio di tutti gli originali dei predetti titoli sì da poter verificarne l'autenticità, insistendo altresì nell'ammissione della articolata prova per testi e di CTU tecnica-contabile, al fine di quantificare tutti quanti i lavori eseguiti in base ai prezziari regionali/nazionali di cui alle azionate fatture.
Di contro il , con la memoria n. 2, al fine di operare la chiesta compensazione fra debiti/crediti Parte_2 fra esso ed il chiedeva disporsi c.t.u. al fine di accertare la realizzazione da parte della sua ditta Pt_1 di un piazzale sito in un immobile in C.da Addolorata Mola di proprietà dell'attore, come da bolle per la fornitura di cemento emesse dalla ditta Edil Gest s.r.l. che allegava.
Con ordinanza del 4/4/2022, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dell'interrogatorio formale del convenuto, della prova testimoniale articolata da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. (seppur limitatamente ai capitoli 1, 3, 6, 7 e 40) nonché della prova contraria di parte convenuta sui medesimi articolati, la causa veniva rinviata per l'escussione dei predetti testi all'udienza del
5/12/2022 mentre venivano rigettate le istanze volte all'ammissione della prova per testi richiesta dal convenuto e delle c.t.u. articolate da entrambe le parti. pagina 5 di 12 Escusse le prove orali e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, all'udienza del 1/04/2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
L'odierno giudizio origina, da una domanda di condanna formulata, da , titolare Parte_1 dell'omonima ditta nei confronti di per la somma complessiva di euro 34.723,32 (poi Parte_2 ridotta ad euro 28.632,50, oltre interessi e spese, sulla base, in termini di causa petendi, di titoli di natura contrattuale, ossia appalto d'opera e compravendita: si tratta di una domanda di adempimento, a fronte della mancata ricezione del relativo pagamento dovuto conseguentemente alle eseguite opere di revisione
(montaggio e smontaggio) su macchine taglia pietra e sui relativi banconi, nonché sulla costruzione e cessione di un macchinario (saldo fattura 22/2008).
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza dei contratti sottostanti, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dal convenuto che, oltre a contestare parzialmente la quantificazione del corrispettivo di cui alla fattura n. 26 del 20/10/2009 ha eccepito altresì la non debenza, in quanto già corrisposte, delle somme portate dalle fatture: 1) n. 28 del 30/11/2009 dell'importo complessivo di euro 8.100,00 iva inclusa;
2) n. 26 del
30/09/2010 dell'importo di euro 1.800,00 iva inclusa;
3) n. 24 del 22/09/2010 dell'importo di euro 540,00 iva inclusa;
4) n. 2 del 2/2/2011 dell'importo di euro 120,00 iva inclusa;
5) n. 9 del 28/4/2011 dell'importo di euro 300,00 iva inclusa;
6) n. 12 del 31/08/2012 dell'importo di euro 181,50 iva inclusa detratto l'acconto di euro 100,00, residuo dovuto euro 81,50; 7) pro forma n. 1/2014 del 16/6/2014 dell'importo di euro 3.941,82 iva inclusa, chiedendo altresì il pagamento dell'importo residuo di euro
600,00 di cui alla fattura n. 22 del 4/12/2008; oltre a chiedere la compensazione con crediti pregressi e la risoluzione del contratto del 4.2.2008 di cui alla fattura n. 22 del 4/12/2008.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del pagina 6 di 12 danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”,
o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento (cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonchè quello di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile
e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto
(Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova (salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo"”).
Nel caso di specie, è pacifico che il avesse commissionato alla ditta lavori di revisione Parte_2 Pt_1 consistenti nello smontaggio e rimontaggio, di diversi macchinari per il taglio della pietra (macchina mod. 625, mod. 2000 e mod. 1600) nonché dei relativi banconi macchine taglia pietre, di cui alle azionate fatture.
Ciò premesso, in primo luogo, deve essere rilevato che in relazione a due delle summenzionate fatture ossia la n. 12 del 31/8/2012 e la n. 1/24 del 16/6/2014 non vi è stata specifica contestazione da parte del pagina 7 di 12 e, conseguentemente, le somme da esse portate risultano essere dovute per la complessiva Parte_2 somma di euro 4.023,32 (residuo di euro 81,50 in ordine alla fattura n. 12 del 31/8/12 ed euro 3.941,82 relativamente alla fattura pro forma 1/24 del 16/06/2014).
La fattura, infatti, può costituire prova dell'esecuzione del contratto e dell'entità del corrispettivo quando, soprattutto tra due soggetti, venga accettata dalla controparte, anche con comportamenti concludenti, ossia quando il debitore, nell'esecuzione del rapporto, non ha mosso alcuna contestazione sulla stessa, integrando una condotta qualificabile atto ricognitorio (in origine, già Cass. civ. Sez. III, 03/07/1998, n.
6502: “quando tale rapporto - come si è verificato nella specie - non sia contestato tra e parti (e infatti il non ha mai negato di avere concluso il contratto di somministrazione di cui alla presente controversia), la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (cfr. Cass. 18 febbraio 1995 n. 1798; Cass. 21 maggio 1992 n. 6142), specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, come nella specie, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse, nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. 7 agosto 1990 n. 7976)”; recentemente, in un caso in cui era stata annotata senza contestazioni, sopravvenute solo nel corso del processo, Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-10-
2019, n. 26801: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" (Cass. n. 9593/2004; n.
15383/2010; n. 299/2016).
La fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994). Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti (si riferisce espressamente anche alla fase dell'esecuzione del rapporto il termine per contestare la fattura onde impedirne l'efficacia di atto ricognitivo, Cass. civ., sez. III, ord., 25-01-2024, n. 2442: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto pagina 8 di 12 alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass., sez. 3, 20/12/2018, n. 32935). Quando tale rapporto sia, invece, contestato fra le parti, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio che consente il ricorso anche alla prova per testimoni allo scopo di dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (Cass., sez. L, 20/05/2004, n. 9593)”, aderendo ai precedenti Cass. civ., sez. II, 18-12-2006, n. 26986 e Cass. civ., sez. III, 06-08-2004, n. 15164; ancora, cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 08-02-2024, n. 3581: “la sentenza impugnata si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione, della annotazione, nelle scritture contabili di della fattura medesima e in ordine alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato (sebbene tali rilievi fossero stati già sviluppati dall'opposta nel corso del giudizio di primo grado, disattesi dal Tribunale e reiterati con i motivi di gravame). Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che
l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022;
Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza
n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del
18/02/2005)”; in materia di appalto, valorizzano la mancata tempestiva contestazione, Cass. civ., sez. II, sent., 11-05-2007, n. 10860; Cass. civ., sez. II, ord., 18-01-2024, n. 1918; Cass. civ., sez. II, ord., 16-03-
2023, n. 7593; Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 29-01-2019, n. 2490).
Accertata, dunque, la debenza delle predette somme per le ragioni di cui sopra, si rileva come siano risultati essere controversi, al contrario, sia le voci di spesa di cui ai punti 1 e 2 della fattura n. 26 del
20/10/2019 (in ordine alla quale il convenuto afferma di aver comunque pagato un acconto) sia l'esatto pagina 9 di 12 adempimento contrattuale da parte del che, a suo dire, avrebbe provveduto al saldo di tutte le Parte_2 restanti fatture.
Quanto all'importo di cui alla fattura n. 26 del 20/10/2019 (per euro 19.140,00) si deve rilevare che, sebbene le doglianze mosse dal siano relative al monte ore di impiego mano d'opera ed al Parte_2 prezzo applicato per l'impiego di personale non specializzato, queste tuttavia non meritano accoglimento.
Nonostante il teste di parte convenuta, abbia riferito che il recandosi più volte Testimone_1 Pt_1 sul cantiere avesse impartito delle istruzioni al personale dipendente appartenente al che, di Parte_2 fatto, avrebbe materialmente svolto i lavori, è verosimile ritenere che sul cantiere fossero presenti molteplici dipendenti del certamente non definibili come semplici “apprendisti”, anche in Pt_1 relazione alla loro età anagrafica che, al contrario, fa presumere una alta specializzazione in materia.
Il teste , nato nel 1951, interrogato sui capitoli 1, 3, 6, 7 e 40 della memoria ex art. 183 Testimone_2 comma 6 c.p.c. di parte attrice ha riferito di essersi occupato personalmente dei predetti lavori, così come hanno ugualmente confermato nato nel 1948 ed del 1938. Persona_1 Persona_2
Dunque, non sembrerebbe che tali lavori siano stati realizzati da semplici apprendisti così come eccepito dal , ragion per cui è verosimile ritenere, anche valorizzando l'efficacia probatoria di indizio Parte_2 della relativa fattura controversa unitamente al predetto risultato probatorio, che gli importi fatturati fossero corretti e, pertanto, interamente dovuti, non essendo stata fornita prova del versato acconto da parte del convenuto.
Quanto al secondo punto controverso ossia l'eccepito pagamento di parte dell'acconto e delle restanti fatture ossia le fatture n. 28 del 20/10/2009 (per euro 8.100,00), n. 24 del 22/9/2010 (per euro 540,00),
n. 26 del 30/9/2010 (per euro 1.800,00), n. 02 del 2/2/2011 (per euro 120,00) e n. 09 del 28/4/2011 (per euro 300,00), si deve rilevare come parte convenuta, riducendo la domanda, abbia infine ammesso di aver ricevuto il pagamento dell'importo di euro 7.630,00 (saldo provvisorio in favore di parte attrice: euro 26.393,32), mentre non vi è prova di ulteriori pagamenti.
Quanto ai titoli di credito prodotti senza specifico richiamo negli atti di causa (si richiama in generale la produzione di cambiali e assegni) e senza specifica imputazione, sempre nel corpo degli atti, di ciascun titolo di credito (scannerizzati tutti nello stesso file) alla relativa fattura analiticamente indicate da controparte, si evidenzia che secondo la giurisprudenza di legittimità la produzione documentale non è idonea a sopperire l'onere di allegazione del debitore, preliminare all'esame della relativa fondatezza
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. unite, sent., 01/02/2008, n. 2435, punto 15.3). Gli stessi, pertanto, non possono essere esaminati, non essendo noto rispetto a quale prestazione rivestirebbero carattere estintivo ed avendo, di converso, parte attrice imputato diversi pagamenti al contratto di compravendita di cui al
4/12/2008 (fattura n. 22 del 4/12/2008, di euro 12.000,00 azionata per il minor importo di euro 600,00). pagina 10 di 12 Deve, invece, essere accolta l'eccezione di compensazione formulata, unitamente alla domanda riconvenzionale di condanna di restituzione e risoluzione del contratto del 4/12/2008 (prodotto con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), dal convenuto.
I fatti sottesi all'eccezione e alla domanda riconvenzionale hanno ad oggetto circostanze alla base di uno dei crediti azionati da controparte, ossia il saldo di cui alla fattura n. 22/2008.
È pacifico tra le parti che il convenuto abbia versato un acconto di euro 9.760,00 e il bene oggetto della compravendita (costruzione e vendita macchina taglia pietre mod. 2.000) non si stato mai consegnato. È stato altresì eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., da parte dell'attore (mem. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), convenuto in via riconvenzionale, il mancato pagamento nei termini convenuti della maggior somma dovuta a titolo di prezzo (cfr., doc. 5, attore, euro 55.000,00, oltre i.v.a.; per le tempistiche convenute per il pagamento, cfr. lo stesso contratto prodotto da parte convenuta con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.).
Di conseguenza, il predetto contratto deve essere risolto (parte attrice, peraltro, già lo ritiene risolto di diritto, senza però chiarire in base a quale istituto stragidiziale: cfr., mem. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., attore), ancorché per inadempimento del convenuto.
Parte attrice non ha tuttavia formulato domande risarcitorie ex art. 1218 c.c., mentre parte convenuta ha chiesto, in via preliminare, la compensazione delle somme spettanti a titolo di restituzione e, solo in subordine, la condanna dell'attore alla restituzione di tale importa.
In conclusione, la somma di euro 9.760,00 deve esser portata in compensazione al maggior credito dimostrato da parte attrice che, al netto della fattura n. 22/2008, ammonterebbe altrimenti ad euro
26.393,32. deve, pertanto, esser condannato a pagare a la minor somma Parte_2 Parte_1 di euro 16.633,32, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 5, d.lgs. 231/2002, a partire dalla data del 8/6/2011
(prima comunicazione di una messa in mora), alla luce dell'allegata natura commerciale delle transazioni e, quantomeno all'epoca, della natura professionale soggetti coinvolti (cfr. art. 2, d.lgs. 231/2002), nonché del principio iura novit curia (Cass. civ., sez. II, sent., 08-07-2020, n. 14295, che ribadisce il
“consolidato principio secondo cui (in termini generali) gli interessi stabiliti da norme speciali di legge, con riferimento a determinati crediti, in misura diversa da quella fissata in via generale dal c.c., sono interessi legali, onde la richiesta di questi, ancorchè senza indicazione della norma speciale che ne stabilisce la misura, ne impone la liquidazione ad opera del giudice, che, in base al principio iura novit curia, è tenuto a conoscere e ad applicare la disciplina speciale che regola, in determinate materie, la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale (Cass. n. 11225 del 2000)”).
Le spese del giudizio devono esser compensate, nella misura del 50%, e per la restante parte devono seguire la regola della soccombenza complessiva e, quindi, esser poste a carico di . Parte_2
pagina 11 di 12 Considerato il valore del diritto riconosciuto, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed euro 518,00 per spese vive.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, in parziale accoglimento della domanda attorea e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, così provvede:
• dichiara la risoluzione del contratto di compravendita del 4/12/2008, concluso tra e Parte_1
; Parte_2
• condanna , al netto della compensazione della somma di euro 9.760,00 allo stesso Parte_2 dovuta a titolo di ripetizione di quanto versato in acconto del contratto di compravendita del 4/12/2008, al pagamento in favore di dell'importo di euro 16.633,32, oltre interessi, al tasso di cui Parte_1 all'art. 5, d.lgs. 231/2002, a partire dalla data del 8/6/2011;
• condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano, al netto della Parte_2 Parte_1 compensazione nella misura del 50%, in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 259,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 1/4/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 01/4/2025, alle ore 10:07, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. GALAZZO VINCENZO e GALAZZO Parte_1 C.F._1
CIRO; per , l'avv. CAPPELLO MAURIZIO. Parte_2
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come da note conclusionali e chiede di rigettare la spiegata riconvenzionale, siccome inammissibile.
L'avv. di parte convenuta chiede, preliminarmente, che come già rilevato alla precedente udienza,
l'espunzione delle eccezioni sollevate da controparte nella memoria di costituzione di nuovo avvocato e, al contempo, i documenti con la stessa prodotti, perché irrituale e non autorizzata, mai ammessa dal g.i.
Si riporta alle conclusioni di cui alle note conclusionali in atti e chiede che la causa venga posta in decisione, con vittoria di spese e compensi, di cui chiede la distrazione, per quanto attiene ai soli compensi.
L'avv. Galazzo contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto.
Discutono la causa riportandosi agli atti e documenti di causa.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa pagina 1 di 12 Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1632/2019 pendente tra:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, nella Parte_1 C.F._1 via Modica-Giarratana 68/A, con il patrocinio degli avv.ti. Vincenzo Galazzo (Pec:
C.F.: ), RO Galazzo (Pec: Email_1 CodiceFiscale_2
C.F.: ), FR Gervasi, Email_2 CodiceFiscale_3
( ) (pec: con elezione di domicilio nello studio dei primi C.F._4 Email_3 due difensori;
ATTORE/I contro
, (C.F.: ), nato a [...] l' 1/05/1952 ed ivi residente, Parte_2 C.F._5 nella C.da S. Antonio Piano Ceci s.n., con il patrocinio dell'avv. dell'avv. Maurizio Cappello,
) (pec: con elezione di C.F._6 Email_4 domicilio in Modica (RG), Variante SS 115 n.4 presso lo studio dell'avv. Maurizio Cappello
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare dell'omonima ditta, citava in Parte_1 giudizio avanti all'intestato tribunale , anch'esso titolare di una omonima ditta, per ivi Parte_2 sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di euro 34.723,32 quale corrispettivo per gli eseguiti lavori di revisione ossia smontaggio e rimontaggio, su diversi macchinari per il taglio della pietra (macchina mod. 625, mod. 2000 e mod. 1600) nonché sui relativi banconi macchine taglia pietre, di cui alle allegate fatture.
Segnatamente, il agiva in giudizio per il pagamento delle fatture: 1) n. 26 del 20/10/2009 Pt_1 dell'importo complessivo di euro 19.140,00 iva inclusa 2) n. 28 del 30/11/2009 dell'importo complessivo di euro 8.100,00 iva inclusa;
3) n. 26 del 30/09/2010 dell'importo di euro 1.800,00 iva inclusa;
4) n. 24 del 22/09/2010 dell'importo di euro 540,00 iva inclusa;
5) n. 2 del 2/2/2011 dell'importo di euro 120,00 iva inclusa;
6) n. 9 del 28/4/2011 dell'importo di euro 300,00 iva inclusa;
7) n. 12 del 31/08/2012 dell'importo di euro 181,50 iva inclusa detratto l'acconto di euro 100,00, residuo dovuto euro 81,50; 8) pro forma n. 1/2014 del 16/6/2014 dell'importo di euro 3.941,82 iva inclusa, chiedendo altresì il pagamento dell'importo residuo di euro 600,00 di cui alla fattura n. 22 del 4/12/2008 dell'importo di pagina 2 di 12 euro 12.000,00 emessa a titolo di acconto per la costruzione e compravendita della macchina taglia pietra mod. 2000, somma pagata a mezzo effetti cambiari di cui 2, di euro 300,00 cadauno, rimasti insoluti.
Diffidato più volte il al pagamento di quanto da esso dovuto, con l'odierno giudizio, dunque, Parte_2
l'attore chiedeva condannarsi quest'ultimo al pagamento della somma complessiva di euro 34.723,32 sulla base delle seguenti conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo: “[v]oglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare il sig. nato a [...] il [...], Parte_2
Codice Fisc. , titolare dell'omonima ditta, PA IV , avente sede C.F._5 P.IVA_1 in Modica (RG), in C.da S. Antonio ( Piano Ceci) snc, debitore della superiore somma per tutti i motivi in narrativa e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'odierno concludente della somma di euro 34.723,32 e/o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo come per legge. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. Le stesse venivano, infine, modificate in sede di precisazione delle conclusioni e discussione, con le seguenti: “[v]oglia il Sig. G.U. Ill.mo dichiarare nell'ammontare di € 28.632,50 il credito al cui pagamento l'attore ha diritto, al netto degli acconti incassati;
per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della ripetuta somma di € 28.632,50 dal dì del dovuto al soddisfo, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Spese e compensi. Espressamente riservato ogni altro diritto”, con richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il quale, incontestata Parte_2
l'esecuzione di tutti i lavori, eccepiva di non essere debitore di alcuna somma nei confronti della ditta
IN in quanto i corrispettivi da essa richiesti erano già stati tutti corrisposti e ciò, in parte, con titoli di credito e pronti contanti e, in parte, mediante compensazione con i corrispettivi dovuti per lavori eseguiti dal in favore del Parte_2 Pt_1
Il convenuto , infatti, riferiva di aver consegnato mensilmente titoli di credito a propria firma Parte_2 in acconto alla fattura n. 26 del 20/10/2009 e di aver pagato il saldo delle fatture n. 28 del 20/10/2009,
n. 24 del 22/9/2010, n. 26 del 30/ 09/2010, n. 02 del 2/2/2011 e n. 09 del 28/4/2011, avendo versato la somma di euro 2.500,00 in contanti direttamente al come richiesto dallo stesso e, di avere Pt_1 compensato l'importo di euro 4.000,00 con i realizzati lavori di cementificazione di un piazzale sito in un immobile in C.da Addolorata Mola di proprietà del Pt_1
Quanto all'importo di cui alla fattura n. 26 del 20/10/2009, il invece eccepiva la non debenza Parte_2 delle somme di cui ai punti 1 e 2 (di euro 9.400,00 oltre iva ed euro 5.500,00 oltre iva) risultando tali importi -imputati alla mano d'opera-, esorbitanti rispetto al personale impiegato (semplici apprendisti e non già operai specializzati) ed alle ore lavorative effettivamente svolte, avendo il fatturato ad Pt_1
pagina 3 di 12 euro 22,00 un numero di ore arbitrario e, per di più, senza tener conto dell'esclusivo utilizzo di personale e mezzi appartenenti al . Parte_2
In ordine alla fattura n. 22 del 4/12/2008 ed al relativo contratto di compravendita sottoscritto il
4/12/2008, il convenuto chiedeva, al contrario, la restituzione di euro 9.760,00 oltre interessi quale somma pagata in acconto sul maggior importo dovuto posto che il relativo contratto di compravendita doveva intendersi risolto per mancanza di controprestazione atteso che nessuna macchina taglia pietra era giammai stata consegnata ad esso.
In subordine, stante l'esistenza di rapporti dare/avere tra le parti, il chiedeva compensarsi le Parte_2 somme da lui dovute al con le somme ad esso spettanti conseguentemente ai lavori realizzati in Pt_1 favore dell'attore in C.da Addolorata Mola presso la di lui officina e consistenti nella sistemazione, livellamento, apporto di materiale misto granulometrico con mezzi Astra della con Parte_3 dipendenti appartenenti a quest'ultima con apporto di viaggi per il trasporto di materiale misto granulo metrico e pietrisco per la sistemazione e l'approntamento del retro della officina oltre alla Pt_1 fornitura di calcestruzzo consegnato dalla ditta nel mese di luglio dell'anno 2011 per un totale CP_1 di euro 4600,00 al quale aggiungere l'importo di euro 950,00 per i lavori di cui alla diffida del
28/08/2014.
Ciò premesso il precisava le seguenti conclusioni come da comparsa responsiva: “PIACCIA Parte_2
ALL'ILL.MO TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda spiegata dell'odierna attrice perché infondata in fatto ed in diritto, e avente ad oggetto somme pagate, non dovute e in ogni caso prescritte e/o in ogni caso compensate con quanto dal sig. Parte_1 dovuto a sig. per le causali di cui in premessa. Si chiede nel contempo dichiararsi la Parte_2 risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte del contratto di compravendita sottoscritto il 4-12-2008, e condannare alla restituzione della somma di € 9.760,00 o di Parte_1 cui si chiede la compensazione con quanto eventualmente dovesse ritenersi realmente dovuto all'attore.
Con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre spese generali e oneri di legge di cui si chiede la distrazione”, per la parte relativa ai soli compensi.
Chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., con la prima memoria, eccepiva sia Pt_1 la decadenza che l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dal posto che Parte_2 quest'ultimo non le aveva formulate nei modi e nei termini di rito. Nel merito, rilevava che nessun pagamento era giammai stato effettuato dal e che non poteva considerarsi intervenuto alcun Parte_2 termine prescrizionale in quanto esso attore aveva provveduto regolarmente ad inoltrare a atti Parte_2 interruttivi della prescrizione mediante raccomandate A/R.
pagina 4 di 12 In ordine al contratto datato 04/12/2008 e per il quale il convenuto aveva spiegato domanda riconvenzionale, rilevava che quest'ultimo risultava già risolto e ciò per grave inadempimento del il quale non aveva corrisposto gli ulteriori acconti dovuti con conseguente non debenza di Parte_2 somme.
Relativamente ai titoli di credito, agitati quali presunta prova dell'avvenuto saldo delle fatture per cui vi è causa, con la memoria n. 3 ex art. 183, co. 6, c.p.c. il precisava che gli stessi erano da Pt_1 imputare a fatture relative a precedenti lavori eseguiti in favore del e non già al credito per il Parte_2 quale era stata proposta domanda giudiziale.
Inoltre, in riferimento alla produzione documentale versata in atti da parte convenuta, l'attore specificava, altresì, che: 1) gli assegni e le cambiali di cui al doc. n. 1 di parte convenuta erano da imputare alla fattura n. 22 del 04/12/2008; 2) le cambiali di cui a pag. 33 del medesimo documento con scadenza al
16/09/2010 risultavano entrambe insolute;
3) che gli assegni indicati dal convenuto dovevano ritenersi inammissibili posto che non risultava prova dell'avvenuta negoziazione degli stessi e di conseguenza dell'avvenuto pagamento;
4) l'assegno n. 73.949.146.11 tratto sulla Banca Agricola Popolare di Ragusa risultava versato in giudizio per ben tre volte, essendo indicato alla pag. 11 del Doc. n. 1 con data di emissione del 22/9/2010, alla pag. 12 con data del 05/08/2010 e a pag. 13 senza indicazione di alcuna data;
5) l'assegno postale n. 9301192974-08 risultava anch'esso indicato per due volte alle pagg. 12-13 del doc. n. 1.
Contestando l'ammissibilità dei predetti titoli, il proponeva formale disconoscimento di Pt_1 conformità delle copie fotostatiche agli originali e, per l'effetto, chiedeva ammettersi, istanza di esibizione in giudizio di tutti gli originali dei predetti titoli sì da poter verificarne l'autenticità, insistendo altresì nell'ammissione della articolata prova per testi e di CTU tecnica-contabile, al fine di quantificare tutti quanti i lavori eseguiti in base ai prezziari regionali/nazionali di cui alle azionate fatture.
Di contro il , con la memoria n. 2, al fine di operare la chiesta compensazione fra debiti/crediti Parte_2 fra esso ed il chiedeva disporsi c.t.u. al fine di accertare la realizzazione da parte della sua ditta Pt_1 di un piazzale sito in un immobile in C.da Addolorata Mola di proprietà dell'attore, come da bolle per la fornitura di cemento emesse dalla ditta Edil Gest s.r.l. che allegava.
Con ordinanza del 4/4/2022, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza dell'interrogatorio formale del convenuto, della prova testimoniale articolata da parte attrice nella seconda memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. (seppur limitatamente ai capitoli 1, 3, 6, 7 e 40) nonché della prova contraria di parte convenuta sui medesimi articolati, la causa veniva rinviata per l'escussione dei predetti testi all'udienza del
5/12/2022 mentre venivano rigettate le istanze volte all'ammissione della prova per testi richiesta dal convenuto e delle c.t.u. articolate da entrambe le parti. pagina 5 di 12 Escusse le prove orali e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, all'udienza del 1/04/2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
L'odierno giudizio origina, da una domanda di condanna formulata, da , titolare Parte_1 dell'omonima ditta nei confronti di per la somma complessiva di euro 34.723,32 (poi Parte_2 ridotta ad euro 28.632,50, oltre interessi e spese, sulla base, in termini di causa petendi, di titoli di natura contrattuale, ossia appalto d'opera e compravendita: si tratta di una domanda di adempimento, a fronte della mancata ricezione del relativo pagamento dovuto conseguentemente alle eseguite opere di revisione
(montaggio e smontaggio) su macchine taglia pietra e sui relativi banconi, nonché sulla costruzione e cessione di un macchinario (saldo fattura 22/2008).
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza dei contratti sottostanti, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate dal convenuto che, oltre a contestare parzialmente la quantificazione del corrispettivo di cui alla fattura n. 26 del 20/10/2009 ha eccepito altresì la non debenza, in quanto già corrisposte, delle somme portate dalle fatture: 1) n. 28 del 30/11/2009 dell'importo complessivo di euro 8.100,00 iva inclusa;
2) n. 26 del
30/09/2010 dell'importo di euro 1.800,00 iva inclusa;
3) n. 24 del 22/09/2010 dell'importo di euro 540,00 iva inclusa;
4) n. 2 del 2/2/2011 dell'importo di euro 120,00 iva inclusa;
5) n. 9 del 28/4/2011 dell'importo di euro 300,00 iva inclusa;
6) n. 12 del 31/08/2012 dell'importo di euro 181,50 iva inclusa detratto l'acconto di euro 100,00, residuo dovuto euro 81,50; 7) pro forma n. 1/2014 del 16/6/2014 dell'importo di euro 3.941,82 iva inclusa, chiedendo altresì il pagamento dell'importo residuo di euro
600,00 di cui alla fattura n. 22 del 4/12/2008; oltre a chiedere la compensazione con crediti pregressi e la risoluzione del contratto del 4.2.2008 di cui alla fattura n. 22 del 4/12/2008.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
In materia di onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, nonché della prova della non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, di cui all'art. 1218 c.c., è sufficiente richiamare la pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del pagina 6 di 12 danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”,
o del fatto impeditivo, costituito dalla non imputabilità della causa dell'inadempimento (cfr., anche di recente, Cass. civ., sez. III, ord., 30-05-2023, n. 15190, secondo cui grava “sull'attrice l'onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonchè quello di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest'ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile
e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto
(Cass.31/03/2021, n. 8849; Cass.17/02/2023, n. 5118; in generale, v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533)”). In sostanza, di regola, anche in virtù del principio della vicinanza della prova (salvo circostanze peculiari), incombe sull'attore provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la fonte e la sua esigibilità, mentre è onere del debitore dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 03-05-2019, n. 11748: “[i]n SSUU n. 13533/01 il principio della vicinanza della prova viene ritenuto "coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi" (loc. cit.) e il criterio della vicinanza/distanza della prova viene in sostanza utilizzato per distinguere i fatti costitutivi della pretesa (identificati con quelli che sono nella disponibilità dell'attore, che il medesimo ha l'onere di provare) dai fatti estintivi o modificativi o impeditivi, identificati con quelli che l'attore non è in grado di provare e che, pertanto, devono essere provati dalla controparte. In pronunce successive, per contro, il criterio della vicinanza/distanza della prova risulta scollegato dal disposto dell'art. 2697 c.c. e viene utilizzato come un temperamento della partizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto, idoneo a spostare
l'onere della prova su una parte diversa da quella che ne sarebbe gravata in base a detta partizione (cfr.
Cass. 20484/08 "l'onere della prova deve essere ripartito, oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo"”).
Nel caso di specie, è pacifico che il avesse commissionato alla ditta lavori di revisione Parte_2 Pt_1 consistenti nello smontaggio e rimontaggio, di diversi macchinari per il taglio della pietra (macchina mod. 625, mod. 2000 e mod. 1600) nonché dei relativi banconi macchine taglia pietre, di cui alle azionate fatture.
Ciò premesso, in primo luogo, deve essere rilevato che in relazione a due delle summenzionate fatture ossia la n. 12 del 31/8/2012 e la n. 1/24 del 16/6/2014 non vi è stata specifica contestazione da parte del pagina 7 di 12 e, conseguentemente, le somme da esse portate risultano essere dovute per la complessiva Parte_2 somma di euro 4.023,32 (residuo di euro 81,50 in ordine alla fattura n. 12 del 31/8/12 ed euro 3.941,82 relativamente alla fattura pro forma 1/24 del 16/06/2014).
La fattura, infatti, può costituire prova dell'esecuzione del contratto e dell'entità del corrispettivo quando, soprattutto tra due soggetti, venga accettata dalla controparte, anche con comportamenti concludenti, ossia quando il debitore, nell'esecuzione del rapporto, non ha mosso alcuna contestazione sulla stessa, integrando una condotta qualificabile atto ricognitorio (in origine, già Cass. civ. Sez. III, 03/07/1998, n.
6502: “quando tale rapporto - come si è verificato nella specie - non sia contestato tra e parti (e infatti il non ha mai negato di avere concluso il contratto di somministrazione di cui alla presente controversia), la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (cfr. Cass. 18 febbraio 1995 n. 1798; Cass. 21 maggio 1992 n. 6142), specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, come nella specie, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse, nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. Cass. 7 agosto 1990 n. 7976)”; recentemente, in un caso in cui era stata annotata senza contestazioni, sopravvenute solo nel corso del processo, Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-10-
2019, n. 26801: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" (Cass. n. 9593/2004; n.
15383/2010; n. 299/2016).
La fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994). Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti (si riferisce espressamente anche alla fase dell'esecuzione del rapporto il termine per contestare la fattura onde impedirne l'efficacia di atto ricognitivo, Cass. civ., sez. III, ord., 25-01-2024, n. 2442: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto pagina 8 di 12 alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass., sez. 3, 20/12/2018, n. 32935). Quando tale rapporto sia, invece, contestato fra le parti, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio che consente il ricorso anche alla prova per testimoni allo scopo di dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (Cass., sez. L, 20/05/2004, n. 9593)”, aderendo ai precedenti Cass. civ., sez. II, 18-12-2006, n. 26986 e Cass. civ., sez. III, 06-08-2004, n. 15164; ancora, cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 08-02-2024, n. 3581: “la sentenza impugnata si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione, della annotazione, nelle scritture contabili di della fattura medesima e in ordine alla carenza di alcuna contestazione stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato (sebbene tali rilievi fossero stati già sviluppati dall'opposta nel corso del giudizio di primo grado, disattesi dal Tribunale e reiterati con i motivi di gravame). Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che
l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022;
Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza
n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del
18/02/2005)”; in materia di appalto, valorizzano la mancata tempestiva contestazione, Cass. civ., sez. II, sent., 11-05-2007, n. 10860; Cass. civ., sez. II, ord., 18-01-2024, n. 1918; Cass. civ., sez. II, ord., 16-03-
2023, n. 7593; Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 29-01-2019, n. 2490).
Accertata, dunque, la debenza delle predette somme per le ragioni di cui sopra, si rileva come siano risultati essere controversi, al contrario, sia le voci di spesa di cui ai punti 1 e 2 della fattura n. 26 del
20/10/2019 (in ordine alla quale il convenuto afferma di aver comunque pagato un acconto) sia l'esatto pagina 9 di 12 adempimento contrattuale da parte del che, a suo dire, avrebbe provveduto al saldo di tutte le Parte_2 restanti fatture.
Quanto all'importo di cui alla fattura n. 26 del 20/10/2019 (per euro 19.140,00) si deve rilevare che, sebbene le doglianze mosse dal siano relative al monte ore di impiego mano d'opera ed al Parte_2 prezzo applicato per l'impiego di personale non specializzato, queste tuttavia non meritano accoglimento.
Nonostante il teste di parte convenuta, abbia riferito che il recandosi più volte Testimone_1 Pt_1 sul cantiere avesse impartito delle istruzioni al personale dipendente appartenente al che, di Parte_2 fatto, avrebbe materialmente svolto i lavori, è verosimile ritenere che sul cantiere fossero presenti molteplici dipendenti del certamente non definibili come semplici “apprendisti”, anche in Pt_1 relazione alla loro età anagrafica che, al contrario, fa presumere una alta specializzazione in materia.
Il teste , nato nel 1951, interrogato sui capitoli 1, 3, 6, 7 e 40 della memoria ex art. 183 Testimone_2 comma 6 c.p.c. di parte attrice ha riferito di essersi occupato personalmente dei predetti lavori, così come hanno ugualmente confermato nato nel 1948 ed del 1938. Persona_1 Persona_2
Dunque, non sembrerebbe che tali lavori siano stati realizzati da semplici apprendisti così come eccepito dal , ragion per cui è verosimile ritenere, anche valorizzando l'efficacia probatoria di indizio Parte_2 della relativa fattura controversa unitamente al predetto risultato probatorio, che gli importi fatturati fossero corretti e, pertanto, interamente dovuti, non essendo stata fornita prova del versato acconto da parte del convenuto.
Quanto al secondo punto controverso ossia l'eccepito pagamento di parte dell'acconto e delle restanti fatture ossia le fatture n. 28 del 20/10/2009 (per euro 8.100,00), n. 24 del 22/9/2010 (per euro 540,00),
n. 26 del 30/9/2010 (per euro 1.800,00), n. 02 del 2/2/2011 (per euro 120,00) e n. 09 del 28/4/2011 (per euro 300,00), si deve rilevare come parte convenuta, riducendo la domanda, abbia infine ammesso di aver ricevuto il pagamento dell'importo di euro 7.630,00 (saldo provvisorio in favore di parte attrice: euro 26.393,32), mentre non vi è prova di ulteriori pagamenti.
Quanto ai titoli di credito prodotti senza specifico richiamo negli atti di causa (si richiama in generale la produzione di cambiali e assegni) e senza specifica imputazione, sempre nel corpo degli atti, di ciascun titolo di credito (scannerizzati tutti nello stesso file) alla relativa fattura analiticamente indicate da controparte, si evidenzia che secondo la giurisprudenza di legittimità la produzione documentale non è idonea a sopperire l'onere di allegazione del debitore, preliminare all'esame della relativa fondatezza
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. unite, sent., 01/02/2008, n. 2435, punto 15.3). Gli stessi, pertanto, non possono essere esaminati, non essendo noto rispetto a quale prestazione rivestirebbero carattere estintivo ed avendo, di converso, parte attrice imputato diversi pagamenti al contratto di compravendita di cui al
4/12/2008 (fattura n. 22 del 4/12/2008, di euro 12.000,00 azionata per il minor importo di euro 600,00). pagina 10 di 12 Deve, invece, essere accolta l'eccezione di compensazione formulata, unitamente alla domanda riconvenzionale di condanna di restituzione e risoluzione del contratto del 4/12/2008 (prodotto con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), dal convenuto.
I fatti sottesi all'eccezione e alla domanda riconvenzionale hanno ad oggetto circostanze alla base di uno dei crediti azionati da controparte, ossia il saldo di cui alla fattura n. 22/2008.
È pacifico tra le parti che il convenuto abbia versato un acconto di euro 9.760,00 e il bene oggetto della compravendita (costruzione e vendita macchina taglia pietre mod. 2.000) non si stato mai consegnato. È stato altresì eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., da parte dell'attore (mem. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), convenuto in via riconvenzionale, il mancato pagamento nei termini convenuti della maggior somma dovuta a titolo di prezzo (cfr., doc. 5, attore, euro 55.000,00, oltre i.v.a.; per le tempistiche convenute per il pagamento, cfr. lo stesso contratto prodotto da parte convenuta con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.).
Di conseguenza, il predetto contratto deve essere risolto (parte attrice, peraltro, già lo ritiene risolto di diritto, senza però chiarire in base a quale istituto stragidiziale: cfr., mem. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., attore), ancorché per inadempimento del convenuto.
Parte attrice non ha tuttavia formulato domande risarcitorie ex art. 1218 c.c., mentre parte convenuta ha chiesto, in via preliminare, la compensazione delle somme spettanti a titolo di restituzione e, solo in subordine, la condanna dell'attore alla restituzione di tale importa.
In conclusione, la somma di euro 9.760,00 deve esser portata in compensazione al maggior credito dimostrato da parte attrice che, al netto della fattura n. 22/2008, ammonterebbe altrimenti ad euro
26.393,32. deve, pertanto, esser condannato a pagare a la minor somma Parte_2 Parte_1 di euro 16.633,32, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 5, d.lgs. 231/2002, a partire dalla data del 8/6/2011
(prima comunicazione di una messa in mora), alla luce dell'allegata natura commerciale delle transazioni e, quantomeno all'epoca, della natura professionale soggetti coinvolti (cfr. art. 2, d.lgs. 231/2002), nonché del principio iura novit curia (Cass. civ., sez. II, sent., 08-07-2020, n. 14295, che ribadisce il
“consolidato principio secondo cui (in termini generali) gli interessi stabiliti da norme speciali di legge, con riferimento a determinati crediti, in misura diversa da quella fissata in via generale dal c.c., sono interessi legali, onde la richiesta di questi, ancorchè senza indicazione della norma speciale che ne stabilisce la misura, ne impone la liquidazione ad opera del giudice, che, in base al principio iura novit curia, è tenuto a conoscere e ad applicare la disciplina speciale che regola, in determinate materie, la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale (Cass. n. 11225 del 2000)”).
Le spese del giudizio devono esser compensate, nella misura del 50%, e per la restante parte devono seguire la regola della soccombenza complessiva e, quindi, esser poste a carico di . Parte_2
pagina 11 di 12 Considerato il valore del diritto riconosciuto, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed euro 518,00 per spese vive.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, in parziale accoglimento della domanda attorea e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, così provvede:
• dichiara la risoluzione del contratto di compravendita del 4/12/2008, concluso tra e Parte_1
; Parte_2
• condanna , al netto della compensazione della somma di euro 9.760,00 allo stesso Parte_2 dovuta a titolo di ripetizione di quanto versato in acconto del contratto di compravendita del 4/12/2008, al pagamento in favore di dell'importo di euro 16.633,32, oltre interessi, al tasso di cui Parte_1 all'art. 5, d.lgs. 231/2002, a partire dalla data del 8/6/2011;
• condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano, al netto della Parte_2 Parte_1 compensazione nella misura del 50%, in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 259,00 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 1/4/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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