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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/09/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5286 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI DE Parte_1
FRANCESCO
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80) e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92.
Nell'ambito di tale procedimento, il CTU nominato dal Giudice, dott. Per_1
pur riconoscendo in capo alla ricorrente una totale inabilità lavorativa
[...]
(100%), unitamente alla condizione di cui all'art. 3, comma, 3 L. 104/92, negava la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 L. 18/80.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una parziale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il proprio diritto alla provvidenza negata, oltre alla conferma del requisito di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92 già accertato dal CTU.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1 rappresentante, eccependo inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU, deducendo comunque, nel merito,
l'infondatezza della domanda.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del solo procuratore della ricorrente (nulla essendo pervenuto, invece, dalla difesa dell' ). CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre ribadire come, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sia stato riscontrato in capo alla ricorrente il requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, la quale, com'è noto, spetta agli “invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione della suddetta prestazione, chiedendo comunque la conferma del requisito di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92 già accertato dal CTU.
L'opposizione non può essere accolta.
Il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha evidenziato come “La paziente…risulta in grado di deambulare autonomamente, pur se con andature lenta e cauta e con ausilio di bastone di appoggio monolaterale cautelativo, e quindi non si rende necessario dell'aiuto permanente da parte di un accompagnatore per la deambulazione. In relazione alla seconda fattispecie (capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, ndr) dall'esame della documentazione sanitaria e dai dati emersi alla nostra visita peritale, emergono quadri morbosi certamente meritevoli di adeguato riconoscimento valutativo, ma non tali, per natura ed entità, da impedire l'esecuzione di quelle azioni quotidiane che la Giurisprudenza in materia ha definito come quelle attività più semplici del vivere di ogni giorno ma necessarie per la sopravvivenza
e fondamentali per la dignità dell'uomo. In definitiva riteniamo di non ravvisare, nella perizianda, un grave grado di disautonomia in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita tale da richiedere la necessità di assistenza continua da parte di terzi, requisito che la legge espressamente prevede per esprimere un giudizio positivo per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Il complesso delle infermità in diagnosi ed i deficit clinico- funzionali ad esse riconducibili consente di formulare il giudizio di “Invalida ultra 65-enne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età nella misura del 100%”, a far data dalla domanda amministrativa a tutt'oggi”.
Tali conclusioni appaiono coerenti con quante riscontrato in sede di esame obiettivo, laddove il sistema neuropsichico della ricorrente è stato ricostruito nei seguenti termini: “psiche lucida, sensorio integro, r.o.t. presenti e simmetrici.
Non deficit di sensibilità clinicamente apprezzabili. In posizione Romberg aspecifiche oscillazioni del tronco senza chiara prevalenza di lato, qualche incertezza nella prova degli indici. La paziente accede volentieri al colloquio, con mimica e gestualità congrui con i temi del discorso, è collaborante, è orientata nel tempo e nello spazio, non presenta deficit mnesici, tono dell'umore normale..”.
Orbene, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliario.
In particolare, non appare dirimente la mancata somministrazione da parte del
CTU dei test A.D.L. (Activities of Daily Living) e I.A.D.L. (Instrumental
Activities of Dailiy Living), trattandosi di valutazioni ipotetiche, che non possono prescindere da un riscontro obiettivo in sede di visita peritale.
Le affermazioni di parte ricorrente in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Né a diverse conclusioni può giungersi alla luce della refertazione medica aggiornata versata in atti (RM cervello e del tronco encefalico del 05.02.2025;
RX della colonna lombosacrale del 16.05.2025), dalla quale non si evince un aggravamento del quadro patologico già valutato dal CTU.
È appena il caso di evidenziare, infine, come il riconoscimento, in capo alla ricorrente, della condizione di grave disabilità di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/92, non sia dirimente ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 L. 18/80, essendo le due provvidenze fondate su presupposti non coincidenti e poste a tutela di interessi differenti.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza, in capo alla ricorrente, di una
“condizione di handicap grave (ex art.3 comma 3 della legge n°104/92) dalla data della domanda amministrativa a tutt'oggi”; per il resto, il ricorso va rigettato.
Per quanto concerne le spese di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda originariamente formulata in sede di ATP e la soccombenza di parte ricorrente nella presente fase di opposizione, si ritiene che le stesse debbano essere compensate integralmente tra le parti.
Le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell , invece, CP_1 devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che si trova nelle condizioni previste Parte_1 dall'art.3, comma 3, L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di CP_1
ATP.
Tivoli, 26/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5286 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI DE Parte_1
FRANCESCO
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80) e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92.
Nell'ambito di tale procedimento, il CTU nominato dal Giudice, dott. Per_1
pur riconoscendo in capo alla ricorrente una totale inabilità lavorativa
[...]
(100%), unitamente alla condizione di cui all'art. 3, comma, 3 L. 104/92, negava la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 L. 18/80.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una parziale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il proprio diritto alla provvidenza negata, oltre alla conferma del requisito di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92 già accertato dal CTU.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale CP_1 rappresentante, eccependo inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU, deducendo comunque, nel merito,
l'infondatezza della domanda.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del solo procuratore della ricorrente (nulla essendo pervenuto, invece, dalla difesa dell' ). CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre ribadire come, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sia stato riscontrato in capo alla ricorrente il requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, la quale, com'è noto, spetta agli “invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione della suddetta prestazione, chiedendo comunque la conferma del requisito di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92 già accertato dal CTU.
L'opposizione non può essere accolta.
Il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha evidenziato come “La paziente…risulta in grado di deambulare autonomamente, pur se con andature lenta e cauta e con ausilio di bastone di appoggio monolaterale cautelativo, e quindi non si rende necessario dell'aiuto permanente da parte di un accompagnatore per la deambulazione. In relazione alla seconda fattispecie (capacità di compiere gli atti quotidiani della vita, ndr) dall'esame della documentazione sanitaria e dai dati emersi alla nostra visita peritale, emergono quadri morbosi certamente meritevoli di adeguato riconoscimento valutativo, ma non tali, per natura ed entità, da impedire l'esecuzione di quelle azioni quotidiane che la Giurisprudenza in materia ha definito come quelle attività più semplici del vivere di ogni giorno ma necessarie per la sopravvivenza
e fondamentali per la dignità dell'uomo. In definitiva riteniamo di non ravvisare, nella perizianda, un grave grado di disautonomia in relazione alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita tale da richiedere la necessità di assistenza continua da parte di terzi, requisito che la legge espressamente prevede per esprimere un giudizio positivo per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Il complesso delle infermità in diagnosi ed i deficit clinico- funzionali ad esse riconducibili consente di formulare il giudizio di “Invalida ultra 65-enne con difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età nella misura del 100%”, a far data dalla domanda amministrativa a tutt'oggi”.
Tali conclusioni appaiono coerenti con quante riscontrato in sede di esame obiettivo, laddove il sistema neuropsichico della ricorrente è stato ricostruito nei seguenti termini: “psiche lucida, sensorio integro, r.o.t. presenti e simmetrici.
Non deficit di sensibilità clinicamente apprezzabili. In posizione Romberg aspecifiche oscillazioni del tronco senza chiara prevalenza di lato, qualche incertezza nella prova degli indici. La paziente accede volentieri al colloquio, con mimica e gestualità congrui con i temi del discorso, è collaborante, è orientata nel tempo e nello spazio, non presenta deficit mnesici, tono dell'umore normale..”.
Orbene, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, la ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliario.
In particolare, non appare dirimente la mancata somministrazione da parte del
CTU dei test A.D.L. (Activities of Daily Living) e I.A.D.L. (Instrumental
Activities of Dailiy Living), trattandosi di valutazioni ipotetiche, che non possono prescindere da un riscontro obiettivo in sede di visita peritale.
Le affermazioni di parte ricorrente in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Né a diverse conclusioni può giungersi alla luce della refertazione medica aggiornata versata in atti (RM cervello e del tronco encefalico del 05.02.2025;
RX della colonna lombosacrale del 16.05.2025), dalla quale non si evince un aggravamento del quadro patologico già valutato dal CTU.
È appena il caso di evidenziare, infine, come il riconoscimento, in capo alla ricorrente, della condizione di grave disabilità di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/92, non sia dirimente ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 L. 18/80, essendo le due provvidenze fondate su presupposti non coincidenti e poste a tutela di interessi differenti.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza, in capo alla ricorrente, di una
“condizione di handicap grave (ex art.3 comma 3 della legge n°104/92) dalla data della domanda amministrativa a tutt'oggi”; per il resto, il ricorso va rigettato.
Per quanto concerne le spese di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda originariamente formulata in sede di ATP e la soccombenza di parte ricorrente nella presente fase di opposizione, si ritiene che le stesse debbano essere compensate integralmente tra le parti.
Le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell , invece, CP_1 devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che si trova nelle condizioni previste Parte_1 dall'art.3, comma 3, L. 104/92 dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di CP_1
ATP.
Tivoli, 26/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli