Articolo 21 della Legge 25 maggio 1970, n. 364
Articolo 20Articolo 22
Versione
4 luglio 1970
>
Versione
8 febbraio 1972
>
Versione
8 maggio 2004
Art. 21. (Interventi a favore degli associati). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261 .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
Entrata in vigore il 8 maggio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente