Art. 21. (Interventi a favore degli associati). ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261 .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .
Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261 .
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 29 MARZO 2004, N.102)) .