TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 7
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione artt. 7 e 8 L. 241/1990 e eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    La mancata comunicazione non è causa di annullamento se l'amministrazione dimostra che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Il ricorrente non ha indicato elementi che avrebbero potuto modificare la decisione.

  • Rigettato
    Violazione art. 100 TULPS e principi di ragionevolezza e proporzionalità

    La misura di sospensione della licenza ha natura preventiva e cautelare e si basa sul criterio del 'più probabile che non'. L'archiviazione del procedimento penale non è rilevante ai fini della legittimità del provvedimento amministrativo, la cui valutazione va fatta al momento della sua adozione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento e inidoneità del gestore

    Le considerazioni sull'inidoneità del ricorrente, anche se ritenute inconferenti, non incidono sulla legittimità del provvedimento che si fonda su un adeguato supporto istruttorio e motivazionale. La valutazione di affidabilità del titolare è importante per la tutela dell'ordine pubblico.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    La gravità dei fatti e la loro precedente verificazione dimostrano la ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 7
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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