Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01013/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Ministero dell'interno, Questura di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, S. Marco, 63;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Questore di Padova del -OMISSIS-, con la quale si è ordinata, ai sensi dell'art. 100 del r.d. n. 773/1931 (TULPS), la sospensione della licenza di cui il ricorrente è titolare per la gestione del locale “ -OMISSIS- ”, per 30 giorni, nonché di tutti i provvedimenti precedenti e seguenti, comunque connessi o presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. CO CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Questore della Provincia di Padova ha disposto, ai sensi dell’art.100 del r.d. 18 giugno 1931, n.773 (TULPS), la sospensione per trenta giorni della licenza dell’attività dal predetto esercitata, con l’impresa individuale “-OMISSIS-”, di cui è titolare.
1.1. A sostegno del ricorso, ha proposto, in diritto, i seguenti motivi:
1.1.1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge 7.08.1990 n. 241. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposi di fatto. Difetto di istruttoria, di motivazione e sviamento di potere ”;
1.1.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 del R.D. n. 773/1931 (TULPS). Violazione a falsa applicazione degli art. 3, 4 e 41 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per insussistenza ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, nonché per difetto di motivazione. Manifesta irragionevolezza, illogicità ”;
1.1.3. “ Illegittimità, sotto diverso profilo, per sviamento di potere. Ed erronea valutazione dei presupposti di fatto. Incompetenza ”;
1.1.4. “ Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità tra l’entità della sanzione irrogata e i fatti contestati ”.
2. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, eccependo, preliminarmente, la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e contestandone, nel merito, la fondatezza.
3. All’udienza di merito straordinaria dell’11 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di improcedibilità formulata dalla amministrazione.
Segnatamente, quest’ultima ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per essersi esauriti gli effetti della sospensione, la cui durata, come già riferito, era stata fissata in trenta giorni.
4.1. L’eccezione non può essere accolta.
Come, invero, rimarcato dal ricorrente, nonostante l’intervenuta decorrenza del termine di durata della misura, permane comunque l’interesse all’annullamento del provvedimento, per escludere il pericolo di una possibile futura applicazione del comma 2 dell’art.100 TULPS, secondo cui, “ Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ”.
5. Passando all’esame del merito, il ricorso è infondato.
6. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, nonostante l’assenza di ragioni di urgenza per la sua adozione.
6.1. La censura deve essere disattesa.
Rilevato che il Questore ha espressamente dedotto, nel provvedimento, in ordine alle ragioni di urgenza che giustificano la deroga procedimentale alla disposizione di cui all’art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241, deve ritenersi che il provvedimento de qua non debba essere preceduto dalla riferita comunicazione, per le esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva della misura, finalizzata ad evitare ulteriori probabili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Ciò detto, deve comunque precisarsi che – in disparte l’intrinseca urgenza di provvedere – come affermato a più riprese dal Consiglio di Stato, anche di recente (cfr. sez. III, 4 novembre 2024, n. 8765), il ricorrente non può limitarsi a denunciare la mancata comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Il motivo è, quindi, infondato alla luce di quanto previsto dall’art.21 -octies , comma 2, secondo alinea, a mente del quale “ Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
La norma, correttamente intesa, esclude sia sufficiente, per il ricorrente, allegare la sola mancata comunicazione di avvio del procedimento, come avvenuto nella vicenda in esame.
L’articolo, invero, “ va interpretato nel senso che, onde evitare di gravare la pubblica amministrazione di una probatio diabolica , il privato non può limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma deve quantomeno indicare o allegare anche gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione e, solo dopo che abbia adempiuto a questo onere di allegazione, che la norma pone implicitamente a suo carico, l'amministrazione risulta gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato ” (Consiglio di Stato, 20 agosto 2013, n.4192).
Nel caso di specie il ricorrente nulla ha dedotto, limitandosi a dolersi della mancata comunicazione di cui al citato art.7.
7. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il difetto dei presupposti “ di fatto e di diritto ” per l’adozione della misura prevista dall’articolo 100, co.1, del TULP, nonché la violazione principi di ragionevolezza e proporzionalità.
7.1. Prendendo le mosse dall’esame del provvedimento, il Questore ha disposto la sospensione qui censurata in ragione della segnalazione ricevuta dal Servizio operativo di Polizia locale del Comune di -OMISSIS- (PD), nella quale è riferito che il -OMISSIS- 2022, alle ore 23:30 circa, propri Agenti sono intervenuti presso il pubblico esercizio del ricorrente “ per segnalazione di rissa in atto ” e giunti sul posto hanno “ accertato che al culmine di un alterco tra il gestore dell’esercizio -OMISSIS- ed alcuni avventori adolescenti che occupavano un tavolo nel plateatico esterno, l’asiatico si è armato di un coltello da cucina ed ha affrontato i minori, fedendone uno al volto ”.
Nel provvedimento è poi riferito che “ la conseguente attività di indagine a cura della stessa Polizia Locale, sostanziata con l’assunzione di testimonianze e la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del bar, ha portato a deferire -OMISSIS- all’Autorità giudiziaria di Padova per il reato di lesioni aggravate, per aver cagionato ferite al volto da arma bianca, guaribili in 10 giorni s.c., ad un minore di anni 18 ”.
Da ultimo, il Questore sottolinea che “ analogo episodio era avvenuto il -OMISSIS-, allorquando i Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- (PD), intervenuti per sedare una rissa tra il gerente -OMISSIS- ed alcuni clienti del bar, hanno appurato che durante la mischia il -OMISSIS-aveva estratto dalla tasca un coltello a serramanico, con il quale ha minacciato gli altri partecipanti; attività di indagine che ha portato al deferimento all’Autorità giudiziaria di Padova dei 5 corrissanti, tra cui -OMISSIS- che è stato ulteriormente indagato per il porto abusivo dell’arma e le minacce ”.
7.2. Il ricorrente contesta la ricostruzione degli eventi del -OMISSIS- 2022, come riferiti nel provvedimento, rappresentando di essere intervenuto per difendere la moglie dalla aggressione di alcuni avventori minorenni e di aver utilizzato il coltello esclusivamente per salvaguardare l’incolumità propria e della consorte. In sostanza, non avrebbe partecipato ad una rissa ma avrebbe agito per legittima difesa, riportando anche lesioni personali, al pari della moglie.
Nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Padova, in data -OMISSIS-, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale iscritto a suo carico, sostenendo che tale circostanza dimostri la infondatezza delle accuse che gli sono state mosse e sostenga la tesi della illegittimità del provvedimento.
7.3. Il motivo è infondato.
Deve, innanzitutto, precisarsi che la misura qui contestata ha natura non penale, bensì preventiva e cautelare, sicché, per la sua adozione, in ordine al criterio di valutazione dei fatti ed al grado dimostrativo di questi ultimi, non si applica il canone probatorio “ al di là di ogni ragionevole dubbio ” richiesto per la pronuncia di una condanna in sede penale (art.553 c.p.p.), bensì il criterio del “ più probabile che non ”.
A fronte di tali considerazioni, nella vicenda in esame, il Questore ha correttamente fondato il proprio giudizio sulla segnalazione della Polizia locale, che ha esposto linearmente quanto accaduto, soprattutto quanto alla violenza dello scontro intervenuto presso l’esercizio commerciale del ricorrente.
Sul punto, deve peraltro rilevarsi che l’art.100 del TULPS, a prescindere dalle effettive responsabilità penali dei soggetti coinvolti, consente al Questore di “ sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini ”, ogni qual volta sia accertata la sussistenza di un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza.
Sulla base di tali considerazioni, nemmeno può attribuirsi rilevanza al provvedimento di archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del ricorrente, posto che, da un lato, la misura in esame può essere disposta a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a fondamento di essa o dall’esito dei procedimenti penali che ad essi conseguono, dall’altro, la sua legittimità deve essere valutata al momento della sua adozione, con un giudizio ora per allora, non rilevando le sopravvenienze, anche processuali.
8. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta il provvedimento nella parte in cui il Questore riferisce che “ le descritte gravi azioni del gestore del pubblico esercizio, evidenziano la sua incapacità di gestire con equilibrio l’attività si somministrazione alimenti e bevande, nonché i rapporti con il pubblico, senza ricorrere alla violenza, tanto da far dubitare che permangano in capo allo stesso i requisiti soggettivi necessari per il mantenimento di una licenza di Polizia ”.
In particolare, lamenta che le considerazioni in ordine alla asserita inidoneità del ricorrente a gestire un pubblico esercizio siano del tutto “ eccentriche rispetto alle finalità del potere in concreto esercitato dall’organo di Pubblica Sicurezza ”, esulando dal campo di applicazione dell’art.100 TULPS, il quale regola una fattispecie differente.
8.1. Il motivo è infondato.
Il Questore ha motivato l’adozione del provvedimento, adducendo plurime ragioni, fra le quali l’esigenza di “ impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale […], a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente ” e la “ finalità di prevenzione, rispondendo [la misura] alla ratio di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall’altro sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte ”.
A fronte di ciò, le considerazioni qui contestate dal ricorrente in ordine alla inidoneità del ricorrente all’esercizio della licenza, anche ove ritenute inconferenti ai fini dell’applicazione dell’art.100, co.1, TULP, non sono comunque in grado di incidere sulla legittimità del provvedimento, il quale, anche al netto di tali considerazioni, si fonda, all’evidenza, su un compiuto supporto istruttorio ed una adeguata motivazione.
Anche a prescindere da tale superiore considerazione, è, comunque, indubbio che nell’esercizio una licenza regolata dal TULPS, la valutazione sulla affidabilità del titolare riveste una importanza determinante, per prevenire il pericolo di abuso, ai fini della superiore tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.
9. Con l’ultimo motivo, il ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità.
9.1. Il motivo è infondato.
A prescindere dalla concreta attribuzione delle rispettive responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nell’episodio riferito dalla Polizia locale, la oggettiva gravità dei fatti, come rappresentati nel provvedimento, e la circostanza che gli stessi si fossero già verificati, con dinamiche sostanzialmente identiche, in altra precedente occasione, dimostrano l’inconsistenza della censura, posto che il provvedimento risulta, anche sotto l’aspetto qui contestato, ragionevole e proporzionato.
10. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite dell’amministrazione resistente, liquidate nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL OV, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
CO CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO CI | OL OV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.