Articolo 68 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Articolo 67Articolo 69
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14 febbraio 1934
Art. 68.

Oltre i casi indicati nei commi secondo e terzo dell'art. 56 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , il pubblico ministero presso la Corte di cassazione ha facolta' di ricorrere alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso qualsiasi decisione della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, che non sia stata impugnata dalle altre parti interessate oppure sia stata impugnata per motivi diversi da quelli che il procuratore generale intende dedurre.

Il ricorso preveduto nel precedente comma deve essere proposto e notificato agli interessati entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all' art. 56, comma terzo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 . Tale termine, e' computato dal giorno dell'ultima notificazione alle parti interessate della decisione della Commissione centrale.

Nel rimanente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 66 e 67 del presente decreto.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1934
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