TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11168 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 41196/2024 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Giuseppe Catanzaro, elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 via Ludovisi, n. 35
E
in persona del legale rappresentante, con gli avv.ti Marco Bignardi e CP_1 Stefania Ippolito, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio, n. 25
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 10.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 13.11.2024 poi notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare, sulla base di quanto esposto al punto 1, l'illegittimità del licenziamento intimato dalla alla sig.ra per insussistenza del fatto CP_1 Pt_1 contestato e, per l'effetto, condannare la Società al pagamento nei confronti della ricorrente di una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR o altra indennità ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare, sulla base di quanto esposto al punto 2, il diritto della sig.ra ad essere inquadrata dal 18 aprile 2019 alla data del licenziamento nel livello III Pt_1 del CCNL e, per l'effetto, condannare la Società al pagamento delle relative differenze retributive quantificate in Euro 9.703,65 o altra somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese (15%), competenze e onorari, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.”.
costituitasi in giudizio con memoria, ha contestato il ricorso ed ha formulato le CP_1 seguenti conclusioni:
“- In via preliminare rigettare il ricorso e/o comunque respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto. In subordine, qualora si ritenesse per qualche motivo illegittimo il licenziamento, determinare l'ammontare dell'indennità risarcitoria contenendola nel minimo e, comunque, riducendola in considerazione dell'aliunde perceptum et percipiendum. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. Acquisita la documentazione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. è stata licenziata da con lettera del 27.3.2024 (in atti) sulla Parte_1 CP_1 base della contestazione disciplinare del 18.3.2024 (in atti), avente ad oggetto le prestazioni lavorative dalla medesima svolte presso il ristorante “Il Gusto dei Frati”, in Campagnano di Roma, nei giorni 28.2.2024, 2.3.2024, 6.3.3024 e 13.3.2024, durante il periodo di assenza per malattia (dal 2.12.2023 al 7.4.2024). I predetti fatti, risultanti dalla relazione investigativa depositata da parte resistente (doc. n. 3), comunque non sono contestati dalla ricorrente, ciò sia nella lettera di giustificazioni in sede disciplinare, che nel presente ricorso. Infatti deduce che, essendo affetta da “stato ansioso depressivo” per il Parte_1 quale le é stato prescritto “non solo di uscire il più possibile di casa, ma anche di frequentare persone amiche e di svolgere attività utili per sé e per gli altri”, l'attività contestata dal datore di lavoro non costituisce giusta causa di licenziamento e che
“…l'attività prestata presso il ristorante non rappresentava un'attività lavorativa, ma un'opportunità per trascorrere il tempo a contatto con altre persone, in un contesto conviviale, nell'ambito del rapporto di amicizia con i titolari del locale e nel quale la ricorrente potesse sentirsi utile e meno sola.” (come scritto nel ricorso). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, la prestazione di lavoro svolta (per altri datori di lavoro) durante il periodo di malattia, non costituisce di per sé giusta causa di licenziamento, a meno che tale attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio (v. Cass., sez. L, sent. n. 13063 del 26.4.2022; v. Cass., sez. L, sent. n. 586 del 15.1.2016). Nello specifico si rileva in primo luogo che il dott. scrive nei suoi Persona_1 certificati (depositati da entrambe le parti) che soffre di “stato ansioso Parte_1 depressivo”, ma non riferisce se abbia eseguito accertamenti diagnostici o se invece abbia formulato la diagnosi sulla base delle affermazioni della stessa ricorrente, sicché tali documenti non valgono a dimostrare l'effettiva sussistenza della patologia riscontrata. In ogni caso il dott. ha prescritto alla (nel certificato del 7.12.2023) di Per_1 Pt_1 svolgere di “attività all'aperto”, nonché (nel certificato del 21.3.2024) di “frequentare persone amiche”. In effetti non ha lavorato “all'aperto”, ma si è occupata del servizio ai tavoli Parte_1 e “saltuariamente” dell'accoglienza dei clienti (come risulta dalla relazione investigativa), all'interno dei locali del ristorante, ciò che contrasta con le prescrizioni del dott. . Per_1 Si evince inoltre dalle fotografie riportate nella predetta relazione investigativa che
[...] ha svolto il suo lavoro indossando auricolari, strumenti che di per sé (anche se Pt_1 utilizzati per comunicare con la cucina, come scritto nel ricorso), limitano fortemente le relazioni con le persone frequentate (e dunque l'attività accertata contrasta con le prescrizione mediche anche sotto tale profilo) La ricorrente sostiene che ha svolto prestazioni gratuite ed occasionali presso il predetto, richiamando “il vincolo di amicizia” con i proprietari del ristorante (dei quali neppure indica il nome): tali generiche deduzioni, richiamate anche quali capitoli di prova, non delineano la natura del rapporto all'epoca in atto con i proprietari del ristorante “Il Gusto dei Frati” e risultano inammissibili all'istruttoria (alla quale perciò non si è dato corso). In ogni caso l'asserito rapporto di amicizia (non meglio descritto, come si è detto) con i proprietari del predetto ristorante ed anche l'eventuale gratuità (altresì asserita nel ricorso) delle prestazioni ivi eseguite (tipiche dei ristoranti), non escludono l'incompatibilità dell'impegno in oggetto con il riferito stato di malattia (di cui alle precedenti argomentazioni) e dunque la relativa “potenziale idoneità” a ritardare (quanto meno) la ripresa del servizio (secondo le indicazioni della Suprema Corte sopra citate). Il licenziamento impugnato è dunque legittimo e, conseguentemente, la correlata domanda di condanna va respinta.
3. sostiene nel ricorso che, sebbene abbia svolto per la resistente le Parte_1 mansioni ivi descritte (tra le quali incasso dei pagamenti ed emissione delle fatture) inquadrabili al III livello del CCLN di riferimento, è stata inquadrata all'inferiore IV livello. Al riguardo si richiama la Suprema Corte laddove in tema ha precisato: “ll procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.” (Cass., sez- L, ord. n. 30580 del 22/11/2019); L'atto introduttivo del giudizio non opera il necessario raffronto tra le mansioni asseritamente eseguite e le declaratorie di riferimento ed anzi neppure riporta la declaratoria del IV livello assegnato, sicché non consente di verificare la sussistenza dei presupposti per far luogo alla domanda di condanna qui in esame. Inoltre la stessa riferisce nel ricorso che ha lavorato anche come portiere Pt_1 dell'albergo gestito dalla resistente, inquadrabili per sua stessa affermazione al IV livello assegnato, ma afferma apoditticamente la prevalenza delle altre mansioni descritte nel ricorso stesso, che ritiene inquadrabili al III livello, senza indicare specifici elementi dai quali desumere (in ipotesi) la relativa prevalenza (come il tempo di volta in volta dedicato a ciascuna attività). In definitiva le generiche deduzioni della ricorrente (richiamate quali capitoli di prova per testi), non hanno consentito di dare corso all'istruttoria e pertanto anche la domanda qui in esame risulta infondata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da €
5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali di liquidate Parte_1 CP_1 complessivamente in € 2.108,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 4.11.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 41196/2024 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Giuseppe Catanzaro, elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 via Ludovisi, n. 35
E
in persona del legale rappresentante, con gli avv.ti Marco Bignardi e CP_1 Stefania Ippolito, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio, n. 25
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 10.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 13.11.2024 poi notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare, sulla base di quanto esposto al punto 1, l'illegittimità del licenziamento intimato dalla alla sig.ra per insussistenza del fatto CP_1 Pt_1 contestato e, per l'effetto, condannare la Società al pagamento nei confronti della ricorrente di una indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR o altra indennità ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare, sulla base di quanto esposto al punto 2, il diritto della sig.ra ad essere inquadrata dal 18 aprile 2019 alla data del licenziamento nel livello III Pt_1 del CCNL e, per l'effetto, condannare la Società al pagamento delle relative differenze retributive quantificate in Euro 9.703,65 o altra somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese (15%), competenze e onorari, da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.”.
costituitasi in giudizio con memoria, ha contestato il ricorso ed ha formulato le CP_1 seguenti conclusioni:
“- In via preliminare rigettare il ricorso e/o comunque respingerlo in quanto infondato in fatto ed in diritto. In subordine, qualora si ritenesse per qualche motivo illegittimo il licenziamento, determinare l'ammontare dell'indennità risarcitoria contenendola nel minimo e, comunque, riducendola in considerazione dell'aliunde perceptum et percipiendum. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. Acquisita la documentazione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. è stata licenziata da con lettera del 27.3.2024 (in atti) sulla Parte_1 CP_1 base della contestazione disciplinare del 18.3.2024 (in atti), avente ad oggetto le prestazioni lavorative dalla medesima svolte presso il ristorante “Il Gusto dei Frati”, in Campagnano di Roma, nei giorni 28.2.2024, 2.3.2024, 6.3.3024 e 13.3.2024, durante il periodo di assenza per malattia (dal 2.12.2023 al 7.4.2024). I predetti fatti, risultanti dalla relazione investigativa depositata da parte resistente (doc. n. 3), comunque non sono contestati dalla ricorrente, ciò sia nella lettera di giustificazioni in sede disciplinare, che nel presente ricorso. Infatti deduce che, essendo affetta da “stato ansioso depressivo” per il Parte_1 quale le é stato prescritto “non solo di uscire il più possibile di casa, ma anche di frequentare persone amiche e di svolgere attività utili per sé e per gli altri”, l'attività contestata dal datore di lavoro non costituisce giusta causa di licenziamento e che
“…l'attività prestata presso il ristorante non rappresentava un'attività lavorativa, ma un'opportunità per trascorrere il tempo a contatto con altre persone, in un contesto conviviale, nell'ambito del rapporto di amicizia con i titolari del locale e nel quale la ricorrente potesse sentirsi utile e meno sola.” (come scritto nel ricorso). Secondo l'orientamento della Suprema Corte, la prestazione di lavoro svolta (per altri datori di lavoro) durante il periodo di malattia, non costituisce di per sé giusta causa di licenziamento, a meno che tale attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio (v. Cass., sez. L, sent. n. 13063 del 26.4.2022; v. Cass., sez. L, sent. n. 586 del 15.1.2016). Nello specifico si rileva in primo luogo che il dott. scrive nei suoi Persona_1 certificati (depositati da entrambe le parti) che soffre di “stato ansioso Parte_1 depressivo”, ma non riferisce se abbia eseguito accertamenti diagnostici o se invece abbia formulato la diagnosi sulla base delle affermazioni della stessa ricorrente, sicché tali documenti non valgono a dimostrare l'effettiva sussistenza della patologia riscontrata. In ogni caso il dott. ha prescritto alla (nel certificato del 7.12.2023) di Per_1 Pt_1 svolgere di “attività all'aperto”, nonché (nel certificato del 21.3.2024) di “frequentare persone amiche”. In effetti non ha lavorato “all'aperto”, ma si è occupata del servizio ai tavoli Parte_1 e “saltuariamente” dell'accoglienza dei clienti (come risulta dalla relazione investigativa), all'interno dei locali del ristorante, ciò che contrasta con le prescrizioni del dott. . Per_1 Si evince inoltre dalle fotografie riportate nella predetta relazione investigativa che
[...] ha svolto il suo lavoro indossando auricolari, strumenti che di per sé (anche se Pt_1 utilizzati per comunicare con la cucina, come scritto nel ricorso), limitano fortemente le relazioni con le persone frequentate (e dunque l'attività accertata contrasta con le prescrizione mediche anche sotto tale profilo) La ricorrente sostiene che ha svolto prestazioni gratuite ed occasionali presso il predetto, richiamando “il vincolo di amicizia” con i proprietari del ristorante (dei quali neppure indica il nome): tali generiche deduzioni, richiamate anche quali capitoli di prova, non delineano la natura del rapporto all'epoca in atto con i proprietari del ristorante “Il Gusto dei Frati” e risultano inammissibili all'istruttoria (alla quale perciò non si è dato corso). In ogni caso l'asserito rapporto di amicizia (non meglio descritto, come si è detto) con i proprietari del predetto ristorante ed anche l'eventuale gratuità (altresì asserita nel ricorso) delle prestazioni ivi eseguite (tipiche dei ristoranti), non escludono l'incompatibilità dell'impegno in oggetto con il riferito stato di malattia (di cui alle precedenti argomentazioni) e dunque la relativa “potenziale idoneità” a ritardare (quanto meno) la ripresa del servizio (secondo le indicazioni della Suprema Corte sopra citate). Il licenziamento impugnato è dunque legittimo e, conseguentemente, la correlata domanda di condanna va respinta.
3. sostiene nel ricorso che, sebbene abbia svolto per la resistente le Parte_1 mansioni ivi descritte (tra le quali incasso dei pagamenti ed emissione delle fatture) inquadrabili al III livello del CCLN di riferimento, è stata inquadrata all'inferiore IV livello. Al riguardo si richiama la Suprema Corte laddove in tema ha precisato: “ll procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.” (Cass., sez- L, ord. n. 30580 del 22/11/2019); L'atto introduttivo del giudizio non opera il necessario raffronto tra le mansioni asseritamente eseguite e le declaratorie di riferimento ed anzi neppure riporta la declaratoria del IV livello assegnato, sicché non consente di verificare la sussistenza dei presupposti per far luogo alla domanda di condanna qui in esame. Inoltre la stessa riferisce nel ricorso che ha lavorato anche come portiere Pt_1 dell'albergo gestito dalla resistente, inquadrabili per sua stessa affermazione al IV livello assegnato, ma afferma apoditticamente la prevalenza delle altre mansioni descritte nel ricorso stesso, che ritiene inquadrabili al III livello, senza indicare specifici elementi dai quali desumere (in ipotesi) la relativa prevalenza (come il tempo di volta in volta dedicato a ciascuna attività). In definitiva le generiche deduzioni della ricorrente (richiamate quali capitoli di prova per testi), non hanno consentito di dare corso all'istruttoria e pertanto anche la domanda qui in esame risulta infondata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da €
5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali di liquidate Parte_1 CP_1 complessivamente in € 2.108,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 4.11.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia