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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/11/2025, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NN PI TU, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8432/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Nicola Caprio
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ferraro
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01.07.2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto di essere stata assunta dalla in data Controparte_2
01.04.2005, con contratto a tempo indeterminato e con mansioni di addetta al magazzino dell'opificio sito in Arzano (Na), con inquadramento nel III livello del CCNL Tessile Industria;
di aver sottoscritto con la a seguito della scissione di Controparte_2 quest'ultima società da cui era sorta la Controparte_3
, un verbale di conciliazione in cui era espressamente previsto
[...] che il tfr maturato alla data di scissione sarebbe stato trasferito ad ogni effetto di legge e di contratto alla Controparte_3
.
[...]
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di accertare l'avvenuto trasferimento di azienda tra la e la Controparte_2 [...]
e di condannare quest'ultima al pagamento del TFR per CP_1 il lavoro svolto alle dipendenze della per Controparte_2
l'importo di € 9.260,38, nonché al pagamento delle indennità per ferie non godute, per permessi rol e per permessi ex festività non goduti per la somma complessiva di € 2.340,67.
La società convenuta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
L'udienza del 05.11.2025 è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Ord. n.
363/19).
La domanda concernente il pagamento del TFR e delle altre indennità richieste non può essere accolta per i seguenti motivi.
E', in primo luogo, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente in ordine al diritto al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Tale diritto si prescrive, infatti, nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 5, del Codice
Civile, termine che inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, poiché è da quel momento che il diritto al TFR diviene esigibile (ex multis Cass n. 21318/2020; Cass. n. 15727/2025).
Nel caso di specie, come pacificamente emerso dagli atti (cfr. certificazione delle dimissioni della ricorrente), il rapporto di lavoro è cessato in data 31.01.2013 ed il ricorso giudiziale è stato depositato in data 1.07.2024.
Considerato, quindi, che tra la data di cessazione del rapporto e la data di proposizione della domanda giudiziale sono trascorsi più di cinque anni e che non risultano validi atti interruttivi della prescrizione (o meglio gli atti interruttivi posti in essere sono anch'essi antecedenti al quinquennio rispetto al ricorso),
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente deve essere accolta.
Rispetto a tale ricostruzione, la difesa della lavoratrice ha rilevato, innanzitutto, che il termine di prescrizione applicabile sarebbe quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c. e non quello quinquennale, essendo stato il diritto al TFR cristallizzato in un verbale di conciliazione, verbale assimilabile ad un titolo giudiziale esecutivo. Inoltre, ha eccepito l'interruzione della prescrizione in quanto, nel mese di febbraio del 2022, avrebbe richiesto tramite pec il pagamento del Tfr maturato alle dipendenze della alla cessionaria Controparte_1 Controparte_4
Ad avviso di questo Tribunale alcuna delle due menzionate obiezioni è condivisibile.
In primo luogo, non vi è prova che il verbale di conciliazione in esame sia stato dichiarato esecutivo dal Tribunale, circostanza che rende inapplicabile il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., con conseguente applicazione di quello breve quinquennale. Quanto, poi, alla presenza di validi atti interruttivi della prescrizione, non vi è alcuna prova della p.e.c. che sarebbe stata inviata nel febbraio 2022 e che, peraltro, sarebbe stata indirizzata non alla ma alla cessionaria Controparte_1 Controparte_4
[...]
La ricorrente, invero, ha prodotto esclusivamente una lettera raccomandata, inviata il 18.01.2017 e ricevuta dalla resistente il
26.01.2017, per richiedere le proprie spettanze retributive. Ora, poiché tale raccomandata è antecedente al quinquennio rispetto alla proposizione del ricorso, non è in ogni caso idonea ad interrompere la prescrizione.
Per tali motivi, dunque, il diritto al TFR fatto valere dalla lavoratrice deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Per i medesimi motivi deve ritenersi prescritto anche il diritto di credito relativo alle ulteriori pretese retributive riportate in premessa.
A ciò si aggiunga che la domanda volta ad ottenere la corresponsione delle indennità sostitutive per ferie, permessi ROL e permessi ex festività non goduti è in ogni caso infondata in quanto la lavoratrice non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il lavoratore che agisca in giudizio per il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute “ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. n. 8521 del 2015; n. 26985 del 2009; n. 22751 del
2004) oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (così
Cass. n. 21780 del 2022). Analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass. n. 5649 del 2004;
n. 4223 del 1992)”. Nel caso in esame, parte ricorrente si è limitata ad allegare genericamente il mancato godimento di ferie maturate, ma non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare di aver effettivamente lavorato nei periodi corrispondenti alle ferie rivendicate nè ha prodotto elementi probatori certi che attestino l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in luogo della fruizione dei permessi ROL ed ex festività rivendicati.
La pretesa risulta quindi carente sotto il profilo probatorio e la relativa domanda deve essere rigettata.
La novità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa, 11.11.2025
Il Giudice
NN PI TU
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del mot Mario Gallucci D.M. 22.10.2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NN PI TU, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8432/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Nicola Caprio
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ferraro
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01.07.2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto di essere stata assunta dalla in data Controparte_2
01.04.2005, con contratto a tempo indeterminato e con mansioni di addetta al magazzino dell'opificio sito in Arzano (Na), con inquadramento nel III livello del CCNL Tessile Industria;
di aver sottoscritto con la a seguito della scissione di Controparte_2 quest'ultima società da cui era sorta la Controparte_3
, un verbale di conciliazione in cui era espressamente previsto
[...] che il tfr maturato alla data di scissione sarebbe stato trasferito ad ogni effetto di legge e di contratto alla Controparte_3
.
[...]
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di accertare l'avvenuto trasferimento di azienda tra la e la Controparte_2 [...]
e di condannare quest'ultima al pagamento del TFR per CP_1 il lavoro svolto alle dipendenze della per Controparte_2
l'importo di € 9.260,38, nonché al pagamento delle indennità per ferie non godute, per permessi rol e per permessi ex festività non goduti per la somma complessiva di € 2.340,67.
La società convenuta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
L'udienza del 05.11.2025 è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Ord. n.
363/19).
La domanda concernente il pagamento del TFR e delle altre indennità richieste non può essere accolta per i seguenti motivi.
E', in primo luogo, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente in ordine al diritto al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Tale diritto si prescrive, infatti, nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 5, del Codice
Civile, termine che inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, poiché è da quel momento che il diritto al TFR diviene esigibile (ex multis Cass n. 21318/2020; Cass. n. 15727/2025).
Nel caso di specie, come pacificamente emerso dagli atti (cfr. certificazione delle dimissioni della ricorrente), il rapporto di lavoro è cessato in data 31.01.2013 ed il ricorso giudiziale è stato depositato in data 1.07.2024.
Considerato, quindi, che tra la data di cessazione del rapporto e la data di proposizione della domanda giudiziale sono trascorsi più di cinque anni e che non risultano validi atti interruttivi della prescrizione (o meglio gli atti interruttivi posti in essere sono anch'essi antecedenti al quinquennio rispetto al ricorso),
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente deve essere accolta.
Rispetto a tale ricostruzione, la difesa della lavoratrice ha rilevato, innanzitutto, che il termine di prescrizione applicabile sarebbe quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c. e non quello quinquennale, essendo stato il diritto al TFR cristallizzato in un verbale di conciliazione, verbale assimilabile ad un titolo giudiziale esecutivo. Inoltre, ha eccepito l'interruzione della prescrizione in quanto, nel mese di febbraio del 2022, avrebbe richiesto tramite pec il pagamento del Tfr maturato alle dipendenze della alla cessionaria Controparte_1 Controparte_4
Ad avviso di questo Tribunale alcuna delle due menzionate obiezioni è condivisibile.
In primo luogo, non vi è prova che il verbale di conciliazione in esame sia stato dichiarato esecutivo dal Tribunale, circostanza che rende inapplicabile il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., con conseguente applicazione di quello breve quinquennale. Quanto, poi, alla presenza di validi atti interruttivi della prescrizione, non vi è alcuna prova della p.e.c. che sarebbe stata inviata nel febbraio 2022 e che, peraltro, sarebbe stata indirizzata non alla ma alla cessionaria Controparte_1 Controparte_4
[...]
La ricorrente, invero, ha prodotto esclusivamente una lettera raccomandata, inviata il 18.01.2017 e ricevuta dalla resistente il
26.01.2017, per richiedere le proprie spettanze retributive. Ora, poiché tale raccomandata è antecedente al quinquennio rispetto alla proposizione del ricorso, non è in ogni caso idonea ad interrompere la prescrizione.
Per tali motivi, dunque, il diritto al TFR fatto valere dalla lavoratrice deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Per i medesimi motivi deve ritenersi prescritto anche il diritto di credito relativo alle ulteriori pretese retributive riportate in premessa.
A ciò si aggiunga che la domanda volta ad ottenere la corresponsione delle indennità sostitutive per ferie, permessi ROL e permessi ex festività non goduti è in ogni caso infondata in quanto la lavoratrice non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il lavoratore che agisca in giudizio per il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute “ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. n. 8521 del 2015; n. 26985 del 2009; n. 22751 del
2004) oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (così
Cass. n. 21780 del 2022). Analoghi principi valgono per la domanda relativa a festività o riposi non goduti (v. Cass. n. 5649 del 2004;
n. 4223 del 1992)”. Nel caso in esame, parte ricorrente si è limitata ad allegare genericamente il mancato godimento di ferie maturate, ma non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare di aver effettivamente lavorato nei periodi corrispondenti alle ferie rivendicate nè ha prodotto elementi probatori certi che attestino l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in luogo della fruizione dei permessi ROL ed ex festività rivendicati.
La pretesa risulta quindi carente sotto il profilo probatorio e la relativa domanda deve essere rigettata.
La novità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa, 11.11.2025
Il Giudice
NN PI TU
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del mot Mario Gallucci D.M. 22.10.2024