Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2017, n. 8026
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Sentenza 27 settembre 2017

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In tema di tutela dell'ambiente, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la qualifica di terre e rocce da scavo come sottoprodotti secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2, d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, non impedisce che le stesse siano soggette alla normativa in tema di rifiuti quando si verifichi la totale inosservanza delle procedure previste per il successivo riutilizzo del materiale e per il suo trasporto in un sito diverso da quello di produzione ovvero in caso di presenza, nel materiale di risulta, di sostanze inquinanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2017, n. 8026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8026
    Data del deposito : 27 settembre 2017

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