Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2011, n. 8790
CASS
Sentenza 9 febbraio 2011

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Il controllo sull'adempimento dell'obbligo, che grava sul pubblico ministero richiedente una misura cautelare, di trasmettere al Gip tutti gli elementi a favore dell'imputato compete al tribunale del riesame, che deve dare conto con adeguata motivazione della valutazione compiuta. (Nella specie, il tribunale del riesame, con adeguata motivazione, aveva escluso che potesse ritenersi "elemento favorevole all'imputato" il verbale di perquisizione negativa, in quanto atto "neutro", non trasmesso dal pubblico ministero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2011, n. 8790
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8790
    Data del deposito : 9 febbraio 2011

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