Sentenza 10 marzo 2015
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo (art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato di raccolta di rifiuti in relazione a terre e rocce da scavo miste a residui cementizi e bituminosi posizionati sulla superficie di un fondo agricolo e smaltiti successivamente all'inizio delle indagini, a mezzo di ditta specializzata previa compilazione dei prescritti formulari di identificazione).
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- 1. Avvocato Ambientalista a TrapaniAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025
Rifiuti.Indumenti usati Cass. Sez. III n. 35000 del 18 settembre 2024 (CC 29 mag 2024) Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. L. ed altro RITENUTO IN FATTO 1. S.L. e R.L. ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 24 novembre 2023 del Tribunale di Venezia che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro del 9 ottobre 2023 emesso dal Pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale iscritto a loro carico per il reato di cui all'art. art. 452-quaterdecies cod. pen. ed in esecuzione del quale era stata sequestrata documentazione contabile e di trasporto della società Co.ma.tess s.n.c. dei F.lli Lazzarin Adriano e Andrea, nonché materiale tessile vario e …
Leggi di più… - 2. RIFIUTI: demolizione di un edificio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 8 maggio 2024 (Ud. 18/01/2024), Sentenza n.18020 RIFIUTI – Demolizione di un edificio – Processo di produzione ai sensi dell'art. 184-bis, c.1°, lett. a) T.U.A. – Esclusione – Terre e rocce da scavo – Disciplina – Natura dei «sottoprodotti» – Presupposti. L'attività di demolizione di un edificio (che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo, né può assumere rilevanza il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prodromo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2015, n. 16078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16078 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 10/03/2015
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 1721
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 29509/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU HE N. IL 28/08/1962;
avverso la sentenza n. 427/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del 11/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAMACCI LUCA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza dell'11/12/2013 ha riconosciuto TU CH responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, per aver effettuato, senza la prescritta autorizzazione, la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da terra e roccia da scavo mista a materiale cementizio e bituminoso (in Brindisi, accertato il 20/1/2011) e, all'esito del giudizio, lo condannava alla pena dell'ammenda. Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di impugnazione deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato i materiali rinvenuti sul terreno di sua proprietà come rifiuti, trattandosi, al contrario, di terre e rocce da scavo, in quanto tali soggette alla specifica disciplina che le riguarda, come emergerebbe da una consulenza tecnica di parte. Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione. In data 18/2/2015 ha depositato in cancelleria "motivi aggiunti", deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis e art. 186, comma 1, nonché la violazione dell'art. 25 Cost. e dell'art. 49 c.p., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568 c.p.p., comma 5, alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente, astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 5^, n. 7403 del 26/09/2013, (dep. 2014), P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532;Sez. 1^, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117;Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3^, n. 2469 del 30/11/2007 (dep. 2008), Catrini, Rv. 239247; Sez. 4^, n. 5291 del 22/12/2003 (dep. 2004), Stanzani, Rv. 227092 ed altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221). Si è peraltro affermato che l'istituto della conversione della impugnazione, previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1^, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835. V. anche ex pi. Sez. 3^, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4^, n. 5291 del 22/12/2003 (dep.2004), Stanzani, Rv. 227092).
2. Ciò posto, va rilevato che l'atto di impugnazione prescinde quasi del tutto dalle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, limitandosi a sostenere che sarebbe errata la qualificazione dei materiali come rifiuti, rientrando essi nel novero delle terre e rocce da scavo.
Fatta tale premessa, il ricorrente si riferisce a dati fattuali e documenti la cui disamina è preclusa al giudice di legittimità e dei quali non vi è peraltro traccia nella decisione impugnata. A riprova della non corretta qualificazione dei materiali si cita, infatti, una consulenza di parte a firma Ing. NG NA, di cui la sentenza non tratta, pur indicando tra i testi un "NG NA" (mentre menziona altra consulenza di parte redatta dall'agronomo dott. Mitrotta), si fa riferimento ad analisi effettuati da un laboratorio (SCA s.r.l.), che pure la sentenza non menziona, il tutto unito all'indicazione dei contenuti delle vigenti disposizioni in materia di terre e rocce da scavo.
Tale evenienza evidenzia, dunque, la mancanza di specificità dei motivi che già di per sè giustificherebbe la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. In ogni caso, l'impugnazione risulta manifestamente infondata anche nel riferimento all'applicabilità, nella fattispecie, della disciplina sulle terre e rocce da scavo.
Va a tale proposito rilevato, in primo luogo, come il Tribunale abbia chiaramente escluso, considerata la natura dei materiali, che gli stessi fossero effettivamente utilizzati al fine di livellare un terreno destinato alla messa a dimora di nuovi impianti di vigneto. Risulta, inoltre, che l'imputato ha poi provveduto alla rimozione dei materiali a mezzo ditta autorizzata, producendo alla polizia giudiziaria le copie dei prescritti formulari di identificazione (pag. 4 atto di impugnazione), cosicché la classificazione dei materiali quali rifiuti risulta implicitamente riconosciuta dallo stesso imputato, atteso che, se si fosse effettivamente trattato di terra utilizzabile per la messa a dimora di un vigneto, avente anche un proprio intrinseco valore, non se ne spiega la rimozione, facendo peraltro ricorso alla più onerosa procedura prevista proprio per i rifiuti.
4. Osserva anche il Collegio che la disciplina sulle terre e rocce da scavo rientra tra quelle aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, cosicché, come più volte affermato da questa Corte, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione deve essere assolto da colui che la richiede (v. ad es. Sez. 3^, n. 6107 del 17/1/2014, Minghini Rv. 258860 in tema di impianti mobili adibiti alla sola attività di riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee;
Sez. 3^, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385;
Sez. 3^, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata;
Sez. 3^, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 in tema di sottoprodotti;
Sez. 3^, n. 15680 del 3/3/2010, Abbatino, non massimata;
Sez. 3^, n. 21587 del 17/3/2004, Marucci, non massimata;
Sez. 3^, n. 30647del 15/06/2004, Dell'Angelo, non massimata, in tema di deposito temporaneo e, con riferimento alle terre e rocce da scavo, Sez. 3^, n. 35138 del 18/6/2009, Bastone Rv. 244784; Sez. 3^, n. 37280 del 12/6/2008, Picchioni, Rv. 241087; Sez. 3^, n. 9794 del 29/11/2006 (dep. 2007), Montigiani, non massimata sul punto).
Nel caso di specie nessun elemento è stato fornito in tal senso dal ricorrente ed, anzi, come si è visto, la sua condotta successiva all'accertamento del reato depone in senso decisamente opposto. In particolare, nessuno dei complessi adempimenti previsti dalle norme in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo risulta essere stato posto in essere dal ricorrente.
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00. Ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2015