Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2015, n. 16078
CASS
Sentenza 10 marzo 2015

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Massime1

In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo (art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato di raccolta di rifiuti in relazione a terre e rocce da scavo miste a residui cementizi e bituminosi posizionati sulla superficie di un fondo agricolo e smaltiti successivamente all'inizio delle indagini, a mezzo di ditta specializzata previa compilazione dei prescritti formulari di identificazione).

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    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2015, n. 16078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16078
Data del deposito : 10 marzo 2015

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