Sentenza 9 giugno 2016
Massime • 1
La questione concernente la "abolitio criminis" è pregiudiziale rispetto alla questione - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2016, n. 27081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27081 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2016 |
Testo completo
ASR 27 0 8 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1339/2016 Rocco Marco BLAIOTTA Presidente - Salvatore DOVERE UP 09/06/2016 R.G.N. 11149/2016 Andrea MONTAGNI Motivazione semplificata Gabriella CAPPELLO Antonio Leonardo TANGA -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di IS AM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n.574/14 del 23/09/2014, del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. me RITENUTO IN FATTO сти 1. Con sentenza n.574/14 del 23/09/2014, d Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condannava RI AM alla pena di € 2.500,00 di ammenda poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'art.116 C.d.S. commesso il 09/01/2011. 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione RI AM, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) violazione di legge e vizi motivazionali. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si procede non è previsto dalla legge come reato.
2.1. Deve osservarsi che la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d. lgs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, co. 2 cod. pen. Tanto assorbe, con ogni evidenza, sia il tema del trattamento sanzionatorio che quello della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
2.2. Il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso il 09/01/2011 e pertanto, non ricorrendo periodi di sospensione del relativo termine, reato si è prescritto in data anteriore all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 8/2016. Si pone, quindi, il tema della priorità da accordare all'una o all'altra causa di non punibilità (nel senso valevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 cod. proc. pen.).
2.3. La soluzione va rinvenuta nella statuizione posta dalle Sezioni Unite, per le quali la questione concernente la "abolitio criminis" è pregiudiziale rispetto a quella esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 - dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv. 239400). Pertanto, deve ribadirsi che la sentenza va annullata per la intervenuta abolitio criminis. сти 2 3. L'art. 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui all'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. La norma si é resa necessaria per rendere non operante la regola posta dall'art. 1 della legge n. 689/81, della non applicabilità delle disposizioni che prevedono sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla loro entrata in vigore.
3.1. In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone, ai sensi dell'art. 9, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento. Tuttavia, sotto tale profilo assume rilievo anche la circostanza che i termini di prescrizione del reato risultano interamente decorsi prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., poiché la statuizione per la quale "nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" trova applicazione, per dettato del medesimo art. 9, co. 1 "salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data".
3.2. Ne consegue che non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto. F
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, Così deciso il 09/06/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore DICASSA Antonio Leonardo Tangaтр Rocco Marco Blaiotta حمله A M E R P U S 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 LUG. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza 10 sottoscritto Puuzionario gaborella Laweka attesta che, cousultati i registri di Caucellence, la presento sentenza u. 24 081/16 & stata depositata iu data 1/7/2016 Roma, 12/7/16 II. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr Gabriella Lamelza : : :