Sentenza 13 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7345 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE el 64245 AI SUNT DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B N. 5 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 07 345/03 SE JE QUINTA CIVILE composta da n. 7611/99 Dott. Giovanni PAOLINT Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Consigliere Cron. 16271 Francesco RUGGIERO Dott. Dott. Consigliere Rep. Simonetta SOTGIU Cons relatore Ud. 27 nov. 2002 Michele D' ALONZO Dott. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto N. 64245 ; 1 DALLA s.p.a. AS, con sede in Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore Antonio Nicoletti, rappresentata e difesa dagli avv. Mario MIGLIORINI e Massimo OZZOLA, elettivamente domiciliata presso lo stu- dio del secondo in Roma alla Via Germanico n. 172 RICORRENTE CONTRO il MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE (già denomi- nato MINISTERO per le FINANZE), in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato in Roma alla Via dei 34 43 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7611/99 -1/7 - Portoghesi n. 12 presso 1' Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis RESISTENTE avverso la sentenza n. 1611/98 depositata dalla Corte di Appello di Venezia il 17 ottobre 1998. - udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2002 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
udito l' avv. Massimo Ozzola, difensore della so- cietà ricorrente, il quale ha concluso per l' accogli- mento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato- re Generale dr. Vincenzo Gambardella, il quale ha con- cluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21 gennaio 1995 la s.p.a. AS otteneva dal Presidente del Tribunale di Ve- nezia decreto ingiuntivo a carico dell' Amministrazione Finanziaria dello Stato per la restituzione, per contra- sto delle norme nazionali prevedenti l' imposta con la direttiva CEE del 17 luglio 1969, delle complessive £. 51.000.000 corrisposte a titolo di tassa annuale di con- cessione governativa sulle società, oltre alla rivaluta- zione ed agli interessi dalla data del pagamento al sal- do. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7611/99 -2/7 - Il Tribunale di Venezia respingeva 1' opposizione presentata dall' Amministrazione ingiunta, compensando tra le parti le spese processuali. La Corte di Appello di Venezia, in accoglimento di uno dei motivi del gravame proposto dall' Amministrazio- ne Finanziaria dello Stato, con sentenza n. 1661/98 de- positata il 17 ottobre 1998 e notificata il 19 febbraio 1999, revocava il decreto ingiuntivo opposto e respinge- va la domanda della contribuente, dichiarando totalmente compensate tra le parti le spese di tutte le fasi del giudizio. Con ricorso notificato al Ministero delle Finanze il 20 aprile 1999 e depositato il 27 aprile 1999 la s.p.a. AS chiedeva di cassare 1' indicata sen- tenza della Corte di Appello denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13 DPR 26 ottobre 1972 n. 641 in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c. Nel contro ricorso notificato il 25 maggio 1999 e depositato il giorno 11 giugno 1999 il Ministero resi- stente chiedeva di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare l' avverso ricorso ribadendo l' applicabilità dell' art. 13 DPR 641/72 alla controversia. MOTIVI DELLA DECISIONE - dopo aver ricordato che i La società ricorrente giudici d' appello hanno posto in rilievo che essa (a) aveva versato la tassa di concessioni governative sulle Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7611/99 -3/7 - società il 30 giugno 1988, il 28 giugno 1989, il 28 giu- gno 1990 ed il 27 giugno 1991 e (b) aveva inviato doman- da di rimborso all' Intendenza di Finanza di Padova ed all' Ufficio del Registro di Roma il 28 giugno 1991 per 1' anno 1988 ed il 3 luglio 1991 per gli anni dal 1989 deduce, a fondamento dell' unico motivo di ri-al 1991 - corso, che se nella fattispecie deve ritenersi applica- bile l' art. 13 del DPR 641/72, devono altresì ritenersi applicabili anche le altre norme del medesimo decreto che regolano gli aspetti "procedimentali" delle domande di rimborso, in particolare quella dettata dall' art. 11 il quale, demandando all' Intendente di Finanza, e, in via gerarchica, al Ministro per le Finanze, la decisione in via amministrativa in ordine alle controversie rela- tive all' applicazione delle tasse contemplate dal de- creto medesimo, prevede espressamente che, nell' ipotesi in cui il ricorso venga presentato all' Intendenza di Finanza tramite lettera raccomandata, "la data di spedi- zione" valga "quale data di presentazione". Il ricorso deve essere accolto perché fondato. In diritto, invero, costituisce principio ormai pa- cifico, reiteratamente affermato da questa Corte (Cass., trib., 6 settembre 2001 n. 11463; id., 4 settembre 2001 11362; id., trib., 27 novembre 2000, n. 15259; id., n. trib., 29 agosto 2000 n. 11316; id., V, 22 marzo 2000 n. 3422; id., I, 15 febbraio 2000 n. 1691; id., I, 25 otto- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7611/99 -4/7 - bre 1999 n. 11973, in Foro Ital. 1999, I, 3494; id., I, 9 luglio 1999 n. 7176) quello per il quale in relazione alla richiesta, oggetto della presente controversia, di rimborso della tassa di concessione governativa sulle società per l' iscrizione annuale nel registro delle im- prese corrisposta in applicazione di norme incompatibili con il diritto comunitario, l' atto impeditivo della de- cadenza di cui all' art. 13, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 641, che prevede il termine di tre anni decor- 1972 n. renti dal giorno del pagamento, non ha carattere ricet- come espressamente confermato tizio, identificandosi dall' art. 11, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1998 con la presentazione della relativa istanza n. 448 perché la presentazione, assumendo rilievo per le conse- guenze che determinano a carico del titolare del diritto da esercitarsi entro un dato termine e senza incidere in alcun modo sul destinatario, costituisce atto idoneo a impedire il verificarsi della decadenza, sempre che, co- munque, il contribuente fornisca, con ogni mezzo, la prova della ricezione dell' istanza da parte della pub- blica amministrazione dovendosi escludere che le esigen- ze (pubblicistiche) di certezza del rapporto tributario possano restare affidate ad una presunzione semplice di ricezione dell' istanza. Siffatto principio giuridico non è stato contestato neppure dal Ministero resistente essendosi lo stesso li- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7611/99-5/7- mitato a ribadire 1' applicabilità alla specie dell' art. 13 DPR 641/72 senza prendere posizione sullo speci- fico punto dell' individuazione dell' attività idonea ad impedire il verificarsi della eccepita decadenza. La Corte di merito dopo avere accertato, in fat- to, che «a) la richiesta avanzata in causa si rife- risce agli anni dal 1988 al 1991 e cioè ai versamenti effettuati il 30 giugno 1988, il 28 giugno 1989, il 28 ...; b) la società giugno 1990 ed il 27 giugno 1991 in data 28 giugno 1991 inviò la domanda di rimborso (per l' anno 1988) ed in data 3 luglio 1991 (per gli an- ni dal 19891 al 1991)» -, senza motivazione alcuna, ha affermato che non risulta prodotta alcuna prova della ricezione (e tanto meno della relativa data) da parte degli Enti destinatari» delle suddette domande (ammini- strative) di rimborso per cui la sua decisione, siccome contrastante col principio di diritto surrichiamato, de- ve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezio- ne della medesima Corte di Appello di Venezia perché faccia applicazione del principio medesimo e provveda anche per le spese processuali relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7611/99 -6/7 - Così deciso in Roma, il 27 novembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dr. Giovanni PAOLINI) (Dr. Michele D' ALONZO)AfрNZO; OMM SUPREME CANCELLICINE lotte UI AL DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAG. 2003. AR WERE C1 Oggi CANCELLIERE ott Quigi Filitano Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7611/99 -7/7 - ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA