Sentenza 29 settembre 2000
Massime • 1
Per l'effettuazione di intercettazioni ambientali, allorché neanche la polizia giudiziaria sia dotata delle necessarie apparecchiature, è legittima, in caso di urgenza, l'utilizzazione di apparecchiature appartenenti a privati, purché le operazioni - autorizzate con decreto motivato del P.M. - avvengano sotto il diretto controllo degli agenti di p.g., di guisa che in tale evenienza i privati vengano ad agire come "longa manus" o ausiliari del P.M. e della polizia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2000, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 29/09/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. " RD PA " N. 5401
3. " DE NA SE " REGISTRO GENERALE
4. " VANCHERI ANGELO " N. 15817/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) YA ED EI n il 07.02.1962
avverso ordinanza del 27.03.2000 TRIB. LIBERTÀ di BARI sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. VINCENZO GERACI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
Udito il difensore Avv. Giovanni Aricò, in sostituzione dell'avv. Donato Catalano, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre, a mezzo del suo difensore, YA ED IN avverso l'ordinanza del 27.3.2000 del Tribunale del Riesame di Bari, con la quale è stato confermato l'analogo provvedimento emesso il 10.3.2000 dal GIP del Tribunale della stessa città, con il quale è stata imposta la misura della custodia cautelare in carcere al medesimo BA, indagato, insieme ad altri, per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990. Il tribunale ha ritenuto che la misura era giustificata:
1) dalla esistenza di indizi sufficientemente gravi, desunti dai risultati di una complessa azione di polizia - consistente in numerose intercettazioni ambientali, riguardanti specificamente il BA, appostamenti, pedinamenti, controlli e verifiche, conclusasi con il sequestro di un chilogrammo di cocaina - da cui era emerso che l'indagato faceva parte di una articolata organizzazione, facente capo a tale ED IO, dedita al traffico di stupefacenti ed altro, operante nel territorio di Lucera, caratterizzata dall'apprestamento di adeguati mezzi e strutture, da una precisa divisione dei compiti, e dalla esistenza di un indeterminato piano criminoso;
2) dalla ravvisabilità di esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione della attività criminosa, avuto riguardo ai precedenti e alle pendenze penali dell'indagato, alla caratura delinquenziale dei complici e alla notevole articolazione dell'organizzazione. Lamenta il ricorrente:
a) violazione dell'art. 104 c.p.p. per non essere stato mai esibito o notificato, ne' all'indagato ne' al suo difensore, il decreto che disponeva il differimento del colloquio tra quest'ultimo e il BA;
b) violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p., sul rilievo che erano state utilizzate, per effettuare le intercettazioni ambientali, apparecchiature appartenenti ad una ditta privata e non apparecchiature in dotazione ad un pubblico servizio;
c) carenza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazione e conseguente inutilizzabilità dei risultati delle stesse;
d) violazione dell'art. 273 c.p.p., sotto il profilo che gli elementi emersi erano tutt'altro che indicativi della adesione del medesimo alla associazione criminosa ipotizzata dall'accusa, e alcune affermazioni contenute nella ordinanza custodiale - come quella relativa alla asserita esistenza di una parentela tra la moglie dell'indagato e una delle coindagate o all'essere egli ristretto in custodia cautelare per omicidio - non risultavano vere, sicché si doveva dubitare della identificazione del BA come una delle persone partecipanti alle conversazioni intercettate e non si poteva attribuire gravità indiziante agli elementi emersi a suo carico in ordine al reato associativo.
Il ricorso è destituito di fondamento e va, di conseguenza, respinto.
1. Con il primo dei motivi di gravame si lamenta in primis la omessa notifica del decreto del GIP, con cui sono stati differiti i colloqui tra l'indagato e il suo difensore.
Tale adempimento non è previsto dalla legge. È sufficiente in proposito il richiamo alla norma di cui al terzo comma dell'art. 36 delle Disp. Att. del c.p.p., la quale, in considerazione della non autonoma impugnabilità del predetto decreto, ne prevede soltanto, ai fini della sua conoscenza, la semplice esibizione di esso da parte di chi esercita la custodia al momento in cui la persona sottoposta a custodia cautelare o il suo difensore richieda il colloquio. Quanto alla asserita omissione anche della semplice esibizione del medesimo decreto, si tratta di doglianza avanzata per la prima volta in questa sede, avendo l'indagato in precedenza eccepito prima la inesistenza e poi la mancata notifica di esso, per cui la stessa non può essere presa in esame.
2. Il secondo motivo di doglianza fa perno sulla disposizione di cui al terzo comma dell'art. 268 c.p.p., secondo cui le operazioni di intercettazione devono essere normalmente compiute per mezzo degli impianti installati nelle procure della Repubblica e, solo in caso di inidoneità o insufficienza di tali impianti, il compimento di dette operazioni può avvenire mediante "impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria", previa autorizzazione data mediante decreto motivato del P.M.-
Secondo il tribunale del riesame, tale norma si riferisce esclusivamente alle intercettazioni di conversazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione di cui al primo comma dell'art. 266 c.p.p., mentre non riguarderebbe l'intercettazione di comunicazioni fra presenti di cui al secondo comma del medesimo art. 266, per le quali non sussisterebbe alcun obbligo di utilizzo ne' degli impianti installati nelle procure ne' di quelli di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria.
In realtà, stanti le evidenti esigenze di tutela della segretezza delle comunicazioni, garantita dall'art. 15 della Costituzione, le norme contenute nel terzo comma dell'art. 268 c.p.p. si riferiscono indistintamente a qualsiasi forma di intercettazione, sia di conversazioni telefoniche che di conversazioni fra presenti, nel senso che, in caso di inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso le procure, le intercettazioni possono essere compiute, ferma restando la necessità del decreto motivato, anche mediante impianti diversi, ma deve trattarsi comunque di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Solo quando si procede ad intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche possono essere utilizzati anche impianti appartenenti a privati (comma 3-bis del citato art. 268). Vero è che rimane affidato alla discrezionalità del pubblico ministero il compito di utilizzare gli strumenti ritenuti più idonei rispetto al fine di pervenire al risultato tecnicamente più rispondente alle esigenze dell'ascolto e della registrazione delle intercettazioni e che ciò vale a maggior ragione quando si tratta di intercettazioni fra presenti, nel qual caso l'attività di intercettazione richiede il trasporto delle apparecchiature in prossimità del luogo in cui le stesse si devono svolgere. Ma la norma in esame non autorizza alcuna distinzione.
Si può tuttavia ammettere che, nella ipotesi in cui neanche la polizia giudiziaria sia dotata delle necessarie apparecchiature, sia possibile, in caso di urgenza, l'utilizzo di apparecchiature appartenenti a privati, purché le operazioni avvengano sotto il diretto controllo degli agenti di polizia giudiziaria, per modo che in tale evenienza i privati vengono ad agire come "longa manus" o ausiliari del pubblico ministero e della polizia.
Ed è proprio quello che si è verificato nella fattispecie in esame, nella quale il pubblico ministero, con il decreto autorizzativo del 20.8.1998, dato atto della inidoneità delle apparecchiature installate presso la Procura della Repubblica di Lucera, ha disposto il compimento delle operazioni di intercettazione mediante utilizzazione degli impianti in dotazione alla Ditta SIO con sede in Cantù, purché le operazioni stesse si svolgessero "sotto il diretto controllo degli ufficiali di P.G.".
Sotto tale profilo nessuna violazione di legge è ravvisabile nella specie, sicché non è prospettabile alcuna ipotesi di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in tal modo compiute.
3. Chiaramente infondato si appalesa anche il terzo motivo di gravame, con il quale si lamenta carenza motivazionale dei decreti autorizzativi delle intercettazioni. Invero, a parte l'assoluta genericità della censura (si prospetta che la motivazione contenuta nella maggior parte dei decreti autorizzativi si sarebbe limitata a richiamare la richiesta del P.M. e le informative dei Carabinieri senza altra specificazione), è sufficiente fare riferimento ai più recenti arresti giurisprudenziali di questa Corte, secondo cui ""È legittimo il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, di autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche, che sia motivato "per relationem" rispetto alle richieste del pubblico ministero o alle informazioni della Polizia giudiziaria, purché il giudice non si limiti a un mero rinvio ma, nel richiamarsi agli argomenti adottati dagli organi investigativi, faccia comunque emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti"" (Cass., Sez. VI, sent. n. 2778 del 09.10.1999, Pasimeni). Ed ancora:
"In tema di decreti autorizzativi di intercettazioni (telefoniche od ambientali) la motivazione può essere la minima necessaria a chiarire le ragioni del provvedimento, in ordine alla indispensabilità del mezzo probatorio richiesto, ai fini della prosecuzione delle indagini, ed alla sussistenza dei gravi indizi di reato". (Sez. VI, sent. n. 8645 del 07.07.1999, Belocchi). Inoltre:
""I decreti del G.I.P. di autorizzazione o di convalida di operazioni di intercettazione telefonica o ambientale possono essere motivati non soltanto in maniera particolarmente stringata, ma anche con motivazione "per relationem" che si riferisca alla richiesta del pubblico ministero, in quanto in tal modo risulta che il giudice ha consapevolmente esaminato gli atti sottoposti alla sua cognizione. Ne discende che detto obbligo motivazionale è soddisfatto dal G.I.P. con qualsivoglia espressione sintomatica dell'avvenuta conoscenza dei motivi della richiesta del pubblico ministero"" (Sez. I, sent. n. 4561 del 27.07.1999, Lonoce;
e, in termini più o meno analoghi, Sez. III, sent. n. 2780 del 13.10.1999, Pasimeni;
Sez. I, sent. n. 3909 del 14.07.1999, Adorisio;
Sez. I, sent. n. 2505 del 17.06.1999, Scarabello;
Sez. VI, sent. n. 10786 del 16.10.1998, Nottola, ecc.). Non si può quindi negare, come sembra voler sostenere il ricorrente, che la giurisprudenza di questa Corte sia ormai consolidata nei sensi di cui sopra.
4. Con l'ultimo motivo deduce il ricorrente che gli elementi emersi dalle indagini esperite non sarebbero tali da configurare un adeguato quadro indiziario a suo carico, a causa della scarsa valenza probante di tali elementi in ordine alla sua identificazione come uno dei partecipanti ai colloqui intercettati e, comunque, in ordine al suo inserimento in una organizzazione criminosa avente come scopo il traffico di stupefacenti.
Ora, a prescindere dalle connotazioni di carattere fattuale che caratterizzano tali censure, le stesse trascurano di considerare che il provvedimento impugnato riguarda le indagini condotte in un lungo arco di tempo, che avevano coinvolto un notevole numero di personaggi, operanti a vario titolo ed aventi ruoli e collocazioni diverse.
Alla luce dei risultati delle complesse indagini esperite, e in particolare delle intercettazioni ambientali espletate, la identificazione del BA come uno dei partecipanti ai colloqui è stata ritenuta provata attraverso la diretta percezione che della sua persona hanno avuto gli inquirenti;
ed anche in base alla considerazione che egli è stato indicato come già ristretto in carcere a Lucera in regime di semidetenzione e in custodia cautelare per omicidio.
Inoltre la posizione del BA è stata giustificatamente considerata dal tribunale del riesame come inquadrabile in un rapporto di organico inserimento nella associazione criminosa. I riferimenti, desumibili anche dalle intercettazioni, alla quantità e qualità della droga trattata, ai rapporti di dare ed avere per somme considerevoli, alle persone alle quali una certa qualità di stupefacente era diretta, ed i contatti da lui tenuti con gli altri soggetti a vario titolo operanti nel campo del traffico di stupefacenti, sono tutti elementi che sono stati giustamente considerati come militanti per uno stabile inserimento dell'indagato in una vasta organizzazione, che si avvaleva dell'opera di molteplici soggetti, ognuno dei quali aveva un ruolo ed una collocazione ben precisi.
Il tribunale ha dimostrato che gli elementi indiziari emersi a carico del BA, relativamente ai reati di associazione finalizzata allo spaccio, erano sufficientemente gravi non solo perché il tenore e il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate fosse chiaramente allusivo al traffico di droga, ma anche per la qualità delle persone tra cui i colloqui avvenivano e per il ruolo e gli incarichi di un certo rilievo che l'indagato svolgeva (intermediario con la Calabria per le forniture di droga).
Una volta delineata la esistenza di una organizzazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti in una vasta area, e individuato il ruolo che, sulla base degli indizi emersi, il BA svolgeva nell'ambito di tale organizzazione, non hanno alcun fondamento le doglianze da lui espresse circa la inesistenza di indizi a suo carico, ed il convincimento in tal modo espresso dai giudici di merito si appalesa perfettamente rispondente a consolidati principi giuridici, oltre che ancorato a precisi criteri logici. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'indagato, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., introdotto dall'art. 23 della citata legge n. 332 del 1995, va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui il BA trovasi detenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 Disp. Att. c.p.p.- Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2001