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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice del Lavoro dott.ssa Santina Bruno esaminati gli atti della procedura N.° 5306 R.G.L. anno 2024, introdotta da
n.q. di genitore di , nei Parte_1 Persona_1 confronti di avente ad oggetto l'accertamento tecnico per la verifica CP_1 preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(indennità di accompagnamento o indennità di frequenza);
Visto il proprio decreto con il quale è stato assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 30 dalla relativa comunicazione per dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendevano contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio;
Letta la relazione di consulenza che ha concluso per la SUSSISTENZA del prescritto requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
Rilevato che le suddette conclusioni non risultano contestate dalle parti;
Ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio;
CONDANNA
L' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1.250,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FAZZINO PIETRO;
LIQUIDA le spese di consulenza in favore del CTU dott.ssa in Persona_2 complessivi € 184,00 per onorario (art. 52 d.p.r. 115/02), oltre IVA se dovuta, che pone definitivamente a carico dell' CP_1
Palermo, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice del Lavoro dott.ssa Santina Bruno esaminati gli atti della procedura N.° 5306 R.G.L. anno 2024, introdotta da
n.q. di genitore di , nei Parte_1 Persona_1 confronti di avente ad oggetto l'accertamento tecnico per la verifica CP_1 preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(indennità di accompagnamento o indennità di frequenza);
Visto il proprio decreto con il quale è stato assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 30 dalla relativa comunicazione per dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendevano contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio;
Letta la relazione di consulenza che ha concluso per la SUSSISTENZA del prescritto requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
Rilevato che le suddette conclusioni non risultano contestate dalle parti;
Ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio;
CONDANNA
L' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida in € 1.250,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. FAZZINO PIETRO;
LIQUIDA le spese di consulenza in favore del CTU dott.ssa in Persona_2 complessivi € 184,00 per onorario (art. 52 d.p.r. 115/02), oltre IVA se dovuta, che pone definitivamente a carico dell' CP_1
Palermo, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno