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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 16.05.2024 iscritta al n. 146/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
24.10.2024
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Parte_1
Bartolini del foro domiciliatario giusta delega in atti
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE
Licenziamento c o n t r o individuale per giusta
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Asaro del foro di Brescia, causa domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 564 del 2023 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante: - 2 -
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 564/2023, pubblicata il 2.5.2024, il
Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell'ex datore di lavoro Parte_1 [...]
per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento CP_1
intimatogli il 20.7.2017, del successivo procedimento disciplinare e del conseguente provvedimento di conferma del licenziamento del
6.9.2022, con condanna del Comune alla sua reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria. Il Tribunale ha premesso che era stato assunto dal Comune di Parte_1
l'1.5.2006 con contratto di lavoro a tempo pieno e CP_1
indeterminato come agente di pubblica sicurezza. Con comunicazione del 22.5.2017, il aveva licenziato per giusta causa il CP_1
per avere indotto il Comandante del Corpo ad annullare in Parte_1
autotutela due verbali relativi a contravvenzioni stradali e per averne direttamente annullati in autotutela tre, adducendo a motivazione dell'annullamento circostanze inveritiere (la contestazione era stata redatta sulla base dei medesimi fatti oggetto dei capi di imputazione di cui al procedimento penale n. 16431/2016 R.G.N.R. della Procura
della Repubblica di Brescia). Il aveva impugnato il Parte_1 - 3 -
licenziamento, ottenendo il rigetto di tutte le domande sia in primo che in secondo grado. Successivamente, il citato procedimento penale si era concluso con sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.
2939/2021, che aveva disposto la sua assoluzione da tutti i capi d'imputazione per non avere commesso il fatto. Passata in giudicato tale ultima sentenza, il aveva chiesto al la Parte_1 CP_1
riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter del D.
Lgs. n. 165/2001, chiedendo in particolare l'annullamento del provvedimento di licenziamento del 20.7.2017. Il aveva CP_1
confermato il licenziamento, con provvedimento impugnato in giudizio dal Tanto premesso, il Tribunale ha rigettato il Parte_1
ricorso, avendo ritenuto che l'art. 55-ter comma 2 del D. Lgs. n. 165
del 2001 non potesse applicarsi al caso di specie per l'esistenza di un giudicato in sede giuslavoristica che non poteva essere inciso dalla pronuncia assolutoria (peraltro in forma dubitativa) ex art. 530
comma secondo c.p.p..
Con l'atto d'appello, depositato il 16.5.2024,
[...]
ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma integrale Parte_1
con accoglimento dell'originario ricorso.
Con memoria del 10.10.2024, si è costituito il
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza gravata.
***
All'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa e, all'esito della camera di consiglio, è stata data lettura del - 4 -
dispositivo.
***
Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato il capo con il quale il Tribunale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 55-ter comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001, lamentando trattarsi di motivazione errata ed inconferente in quanto in realtà il CP_1
aveva pacificamente riaperto il procedimento ai sensi della norma citata, salvo poi procedere direttamente alla conferma della sanzione senza rinnovare la contestazione dell'addebito, vizio questo fatto valere con il ricorso e sul quale il Tribunale non si era pronunciato,
con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.. Di conseguenza,
l'appellante ha chiesto alla Corte di valutare l'eccezione di nullità del procedimento e del licenziamento per l'omessa rinnovazione della contestazione dell'addebito prevista dall'art. 55-ter comma 2 del D.
Lgs. n. 165 del 2001, pacificamente applicato dal La CP_1
radicale omissione della contestazione disciplinare a seguito della riapertura del procedimento determinava, secondo l'appellante, la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare, stante la natura perentoria del termine previsto dall'art. 55-ter per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale. Trattandosi di procedimento unitario ed avendo il provvedimento disciplinare irrogato prima della riapertura natura provvisoria, ne derivava che il licenziamento del 20.7.2017 e l'atto confermativo di esso del 6.9.2022 fossero privi di qualsivoglia efficacia e meritevoli di annullamento con efficacia ex tunc. - 5 -
L'appellante ha chiesto quindi di disporre la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal
20.7.2017 all'effettiva riammissione in servizio.
Con il secondo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza laddove ha ritenuto che l'art. 55-ter non fosse applicabile a causa dell'intervenuto “giudicato giuslavoristico”. Secondo l'appellante,
l'art. 55-ter individuerebbe una specifica deroga al principio del ne
bis in idem, prevedendo che la sanzione disciplinare irrogata senza attendere l'esito del procedimento penale abbia natura provvisoria, in quanto destinata ad essere sostituita da quella irrogata a seguito della definizione del procedimento penale. Affermare l'esistenza di un giudicato giuslavoristico non potrebbe portare alla conseguenza indicata dal Tribunale perché tale giudicato riguarderebbe soltanto la sanzione inflitta per prima, sanzione soltanto provvisoria sostituita dal secondo provvedimento, sempre di licenziamento, oggetto dell'odierna impugnazione giudiziale. Secondo l'appellante,
l'interpretazione data dal Tribunale farebbe ricadere sul lavoratore le conseguenze negative della scelta discrezionale del datore di lavoro di non sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale e sarebbe contraria all'art. 3 Cost., considerato il diverso trattamento riservato ai lavoratori raggiunti da una sentenza passata in giudicato in sede lavoristica prima della definizione del procedimento penale ed ai lavoratori con procedimento civile ancora in corso. Peraltro, nel caso di specie, l'accertamento considerato
“definitivo” di Tribunale e Corte d'Appello era a maggior ragione - 6 -
“monco” perché i giudici avevano ritenuto la sussistenza materiale degli addebiti sulla base delle medesime risultanze che i giudici penali avevano invece affermato non essere sufficienti a provare i medesimi identici fatti. L'appellante ha precisato di non voler dire che, a seguito dell'assoluzione definitiva in sede penale l'amministrazione fosse obbligata ad annullare il licenziamento, tanto più in assenza di uno specifico accertamento dell'inesistenza del fatto.
Il ben avrebbe potuto mantenere la sua valutazione di CP_1
accertamento dei fatti e di gravità della condotta, ma ciò sarebbe dovuto avvenire soltanto dopo l'esame delle risultanze penali perché
imposto dall'art. 55-ter. In ogni caso, la violazione non era solo procedurale, ma altresì sostanziale dato che il mancato rinnovo della contestazione aveva privato il lavoratore della possibilità di esporre le sue difese a seguito degli elementi emersi in sede penale e quindi di stimolare l'Ente ad una nuova valutazione ai fini di un'eventuale modifica del provvedimento di licenziamento, come invece era suo diritto ai sensi dell'art. 55-ter.
Il ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando che CP_1
Parte l' , riscontrando l'istanza del aveva ritrascritto Parte_1
integralmente l'intera contestazione disciplinare e ripercorso l'intera vicenda, richiamando atti integralmente noti al lavoratore, che quindi non poteva sostenere di non essere stato messo in condizione di comprendere i fatti contestati. In ogni caso, era pienamente ammissibile la contestazione per relationem laddove tutti gli atti citati fossero pienamente a conoscenza del lavoratore, come nel caso di - 7 -
specie. L'appellato ha aggiunto che la p.a. era libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi fornissero, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini,
elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al dipendente. Ciò tanto più in quanto, nella fattispecie, la contestazione precisava che le condotte del costituissero “a prescindere Parte_1
dalla loro eventuale connotazione penalistica (…) di per sé illecito
dal punto di vista civilistico – amministrativo, essendo contrarie
all'interesse pubblico ed essendo state assunte in violazione degli
specifici obblighi di legge richiamati nella contestazione”,
rappresentando perciò “condotte suscettibili di autonome valutazioni
in sede disciplinare”. In ogni caso, la sentenza che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento era passata in giudicato, con la conseguenza che nulla era dovuto al tantomeno a titolo di Parte_1
indennità risarcitoria. Concludendo, il ha rilevato come il CP_1
non avesse contestato, con ogni conseguente effetto, anche Parte_1
rispetto alla domanda risarcitoria ed alla richiesta di tutela ex tunc, il merito del procedimento disciplinare successivo all'assoluzione penale del 2022, ma si fosse limitato a mere contestazioni procedurali afferenti tale ultimo procedimento disciplinare.
***
Così riassunte le posizioni delle parti, occorre premettere una breve sintesi dei fatti rilevanti.
Con comunicazione del 22.05.2017, analizzati gli atti del procedimento penale pervenuti dalla Procura, il ha contestato CP_1 - 8 -
a le seguenti condotte:
1. In Travagliato (Bs), il 17 Parte_1
settembre 2014, in qualità di agente di servizio presso il Comando di
Polizia Locale di Travagliato (BS), nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione degli artt. 21-nonies Legge 241/1990, 383, 386
del D.P.R. 495/1992, 201 comma 5-bis, 203 e 204-bis D.Lvo
285/1992, nonché degli artt. 323 e 479 c.p., induceva il Comandante
del Corpo (e collaborava con il medesimo nelle relative operazioni)
ad annullare in autotutela il verbale n. 52/W/14 del 07/03/2014,
adducendo la motivazione, non veritiera, che il veicolo targato
EC490RY era in uso a personale di Polizia Giudiziaria
nell'adempimento del servizio, attestando altresì tale circostanza, non reale, sul Registro Informatico, POLCDS.
2. In Travagliato (Bs), il 17
settembre 2014, in qualità di agente di servizio presso il Comando di
Polizia Locale di Travagliato (BS), nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione degli artt. 21-nonies Legge 241/1990, 383, 386
del D.P.R. 495/1992, 201 comma 5-bis, 203 e 204-bis D.Lvo
285/1992, nonché degli artt. 110, 323 e 479 c.p., induceva il
Comandante del Corpo (e collaborava con il medesimo nelle relative operazioni) ad annullare in autotutela il verbale n. 199/W/14 del
21/03/2014 adducendo la motivazione, non veritiera, che il veicolo targato EC490RY era in uso a personale di Polizia Giudiziaria
nell'adempimento del servizio, attestando altresì tale circostanza, non reale, sul Registro informatico POLCDS.
3. In Travagliato (Bs), il 29
luglio 2014, in qualità di agente di servizio presso il Comando di
Polizia Locale di Travagliato (BS), nello svolgimento delle proprie - 9 -
funzioni, in violazione degli artt. 21-nonies Legge 241/1990, 383, 386
del D.P.R. 495/1992, 201 comma 5-bis, 203 e 204-bis D.Lvo
285/1992, nonché degli artt. 323 e 479 c.p., annullava in autotutela il verbale n. 96/F/14 del 03/07/2014 relativo ad una contravvenzione elevata ai sensi dell'art. 41 comma 11 C.D.S., adducendo la motivazione, non veritiera, che il conducente si era prodigato nel soccorso di una persona infortunata e attestava tale circostanza, non reale, sul Registro Informativo POLCDS.
4. In Travagliato (Bs), il 6
ottobre 2015, in qualità di agente di servizio presso il Comando di
Polizia Locale di Travagliato (BS), nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione degli artt. 21-nonies Legge 241/1990, 383, 386
del D.P.R. 495/1992, 201 comma 5-bis, 203 e 204-bis D.Lvo
285/1992, nonché degli artt. 323 e 479 c.p., annullava in autotutela il verbale n. 169/F/15 del 27/05/2015 relativo ad una contravvenzione elevata ai sensi dell'art. 41 comma 11 C.D.S., adducendo la motivazione, non veritiera, che il veicolo targato DA857AK era in uso a personale di Polizia Giudiziaria nell'adempimento del servizio ed attestava tale circostanza, non reale, sul registro informatico
POLCDS.
5. In Travagliato (Bs), il 15 dicembre 2014, in qualità di agente di servizio presso il Comando di Polizia Locale di Travagliato
(BS), nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione degli artt. 21-nonies Legge 241/1990, 383, 386 del D.P.R. 495/1992, 201
comma 5-bis, 203 e 204-bis D.Lvo 285/1992, nonché degli artt. 323 e
479 c.p., annullava in autotutela il verbale n. 1424/W/14 del
19/09/2014, adducendo la motivazione, non veritiera, che il veicolo - 10 -
targato EA678FE era utilizzato da personale di Polizia Giudiziaria
della Polizia Locale di Maclodio e Lograto per ragioni di sevizio ed attestava tale circostanza, non reale, sul Registro Informativo
POLCDS.
Il 26.06.2017, è comparso dinnanzi Parte_1
all'Ufficio Procedimenti disciplinari del , Controparte_1
eccependo la decadenza dall'azione disciplinare per violazione dell'art. 24 del C.C.N.L. 11/4/2008 del personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio 2002 – 2004, in relazione all'art. 55 bis D.Lvo 165/2001, ed invocando la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4 comma
1 del C.C.N.L. 11/4/2008, in attesa della definitività della sentenza penale. nulla ha precisato nel merito dei fatti Parte_1
contestati.
Parte Con provvedimento del 20.07.2017, l' ha applicato la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 3 comma 8 lettera f) e comma 9 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali, quadriennio normativo 2006 – 2009 del giorno 11.04.2008, con decorrenza immediata dalla data di comunicazione del procedimento. In
particolare, con tale provvedimento, è stato evidenziato che il lavoratore non aveva preso posizione alcuna in merito ai fatti contestati, che le condotte erano documentalmente provate e che le stesse, a prescindere dalla loro eventuale connotazione penalistica,
costituivano di per sé illecito dal punto di vista civilistico- - 11 -
amministrativo e quindi suscettibili di autonome valutazioni in sede disciplinare. In particolare, è stato ritenuto che le condotte del non consentissero la prosecuzione del rapporto di lavoro in Parte_1
quanto il lavoratore non aveva assicurato il rispetto della legge, non aveva perseguito esclusivamente l'interesse pubblico, non aveva ispirato le sue decisioni ed i suoi comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli era affidato, non aveva evitato situazioni e comportamenti dai quali potesse derivare nocumento agli interessi ed all'immagine della pubblica amministrazione e non aveva adempiuto, nel modo più efficiente possibile, i suoi compiti, in violazione degli obblighi di cui all'art. 23 del CCNL del 22.1.2004 e dal codice disciplinare di cui all'art. 3 del CCNL 11.4.2008.
Con sentenza n. 270/2019, il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ha rigettato l'impugnazione del licenziamento proposta dal sia con riguardo agli eccepiti vizi procedurali, sia Parte_1
affermando che “dalla copiosa documentazione rinvenuta nel
fascicolo penale … emerge senza alcun dubbio che il Parte_1
nell'esercizio delle sua attività di Agente di Polizia Locale aveva
posto in essere i comportamenti addebitati nella contestazione e
sopra richiamati. In particolare si richiamano le dichiarazioni rese in
corso di indagine penale da , Testimone_1 Testimone_2
comandante della polizia locale di Roccafranca, , CP_2
e che smentiscono la allegazione Testimone_3 Tes_4
(formulata per la prima volta in ricorso) di non aver posto in essere
alcuna delle condotte a lui contestate. Del resto va precisato che - 12 -
neppure in occasione della audizione a difesa, cui erano presenti il
suo legale avvocato Villini ed il suo rappresentante sindacale e
nonostante egli avesse previamente effettuato l'accesso agli atti, il
ha offerto elementi atti a smentire quanto raccolto in corso Parte_1
di indagine e non ha negato alcuno dei fatti a lui addebitati. In tale
occasione infatti sia il legale sia il sindacalista che lo hanno assistito
hanno posto l'accento esclusivamente sulle violazioni formali ed
hanno eccepito la inammissibilità della procedura. Nell'atto
introduttivo del presente giudizio ha sostenuto che non vi fosse
alcuna prova che potesse ricondurre alla sua persona i
comportamenti addebitati in particolare affermando che in alcuni
casi si trattava di annotazioni operate in via informatica dal collega
. Ebbene al riguardo è opportuno segnalare che il Parte_3
, il quale peraltro non risultava presente in servizio nella Parte_3
maggior parte dei casi in cui è stato utilizzato il suo numero di
matricola, ha riferito che lo stesso gli aveva precisato, in Parte_1
replica alla sua domanda, di aver operato sul sistema informatico
con la matricola 10, quella appunto del , per non meglio Parte_3
precisate problematiche sul sistema operativo stesso. Del resto
sempre dagli atti penali è emerso che il non poteva Parte_3
accedere al sistema informatico e lavorare sui verbali, come riferito
dalla pure dipendente in servizio presso il comando di Tes_5
(ved. Pagina 1711 del fascicolo penale prodotto in CP_1
allegato su CD di parte resistente), in quanto non era munito delle
relative credenziali. Ed inoltre è pacifico ed è stato ammesso in sede - 13 -
di spontanee dichiarazioni dallo stesso ricorrente al Gip che era lui
che si occupava della gestione dell'iter sanzionatorio e di fatto
gestiva il relativo ufficio. (…) il comportamento posto in essere è
assolutamente inescusabile da parte di un Agente di Polizia Locale ed
eticamente riprovevole e viola i più elementari principi che devono
ispirare il comportamento di un pubblico dipendente cui è stato
assegnato il compito di far osservare le prescrizioni di legge e di
irrogare le relative sanzioni…”.
Con sentenza n. 468/2019, pubblicata il 20.5.2020 e passata in giudicato, la Corte d'Appello di Brescia, sezione lavoro, ha confermato il rigetto dell'impugnazione del licenziamento, ritenendo provata la commissione da parte del dei fatti contestati e Parte_1
confermando la loro idoneità a giustificare il recesso datoriale.
Con la sentenza n. 300 del 28.1.2021 del Tribunale di
Brescia, prima sezione penale, il è stato assolto, “per non Parte_1
aver commesso il fatto”, con riferimento ai capi di imputazione relativi ai primi tre verbali “annullati” (capi di imputazione nn. 6), 7),
8), 9) 40), 41) riguardanti i verbali del 21.3.2014, 27.5.2015,
25.9.2015) e condannato per i fatti relativi agli altri due verbali (capi di imputazione 29), 30), 42), 43) riguardanti gli altri due verbali del
3.7.2014 e 18.9.2014). L'assoluzione, pronunciata con formula dubitativa ai sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.c. per non aver commesso il fatto, è motivata dalla sussistenza di indizi, in ordine al coinvolgimento del nell'annullamento dei verbali, non Parte_1
sufficienti per una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole - 14 -
dubbio.
Con sentenza n. 2939/2021 del 22.11.2021, la Corte
d'Appello di Brescia, sezione prima penale, ha assolto in via definitiva anche dalle residue imputazioni, sempre ai Parte_1
sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.c. per non aver commesso il fatto, per insufficienza degli indizi di colpevolezza raccolti ad affermare oltre ogni ragionevole dubbio il suo coinvolgimento nella commissione del reato.
A fronte del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione della Corte d'Appello penale, il con pec Parte_1
dell'8.7.2022, ha formulato al istanza di Controparte_1
riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55-ter d.lgs. 165/2001,
chiedendo in particolare, anche ai sensi dell'art. 653 c.p.p.,
l'annullamento del provvedimento di licenziamento del 20.7.2017 e l'immediata riammissione in servizio.
Il ha riscontrato l'istanza con Controparte_1
provvedimento del 6.9.2022 comunicato via pec in pari data, con il quale, dopo avere riportato i fatti contestati, richiamato il giudicato intervenuto sull'impugnazione del licenziamento ed affermato che il giudicato penale ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.c. non potesse avere effetto preclusivo nel giudizio civile, ha così disposto:
“Si comunica Alla S.V. che lo scrivente UPD, riaperto il
procedimento disciplinare ex art. 55 ter comma II d.lgs. 165/2001,
ritiene, per tutto quanto sopra esposto, di confermare la sanzione già
irrogata del licenziamento senza preavviso”. - 15 -
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio,
[...]
ha lamentato la nullità assoluta del procedimento e del Parte_1
licenziamento per violazione dell'obbligo di previa contestazione disciplinare di cui all'art. 55-ter, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 165 del
2001, con conseguente decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare, inefficacia sia del licenziamento del 20.7.2017 che dell'atto confermativo di esso del 6.9.2022 e necessario annullamento degli stessi con effetto ex tunc.
***
Venendo ora alle norme rilevanti, l'art. 55-ter del D. Lgs. n.
165 del 2001 dispone quanto segue: “1. Il procedimento disciplinare,
che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali
procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in
pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è
applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità
dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando
all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento
disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto
previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere
riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi
nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un
provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso - 16 -
salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti
cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento
disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una
sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito
con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il
fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito
penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da
proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità
della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per
modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del
giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con
l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di
condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre
il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni
conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è
riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta
che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta
la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una
diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento
disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo
della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice,
all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal
ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge - 17 -
secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova
decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai
fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.”
L'ultimo comma della disposizione richiama l'art. 653 c.p.p.,
secondo il quale “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare
davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto
non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato
non lo ha commesso. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare
davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso.”
Infine, va qui ricordato l'art. 2909 c.c., a norma del quale
“l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa
stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.”
***
Così ricostruiti i fatti e le norme rilevanti, si ritiene che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Non si ravvisa la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. lamentata dall'appellante per avere il Tribunale dichiarato non applicabile alla fattispecie l'art. 55-ter del D. Lgs. n. 165 del 2001, sebbene lo stesso - 18 -
l'avesse applicato riaprendo il procedimento disciplinare, e CP_1
per non avere il primo giudice affrontato l'eccezione di nullità del procedimento e del licenziamento per l'omessa rinnovazione della contestazione dell'addebito prevista appunto dall'art. 55-ter comma 2
del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Ed infatti, il costituendosi in primo grado, aveva CP_1
proprio sostenuto l'insussistenza di un obbligo di riaprire il procedimento disciplinare e, quindi, l'inapplicabilità dell'art. 55-ter
D. Lgs. 165 del 2001, affermando che “Da tutto quanto sopra
discende che il provvedimento quivi gravato è pienamente legittimo,
in quanto il non aveva alcun obbligo di riapertura del CP_1
procedimento disciplinare, né tantomeno, una volta riaperto, di
ripercorrere l'intera defatigante procedura, che peraltro non avrebbe
portato a diversa soluzione, attesa da un latto l'assenza di elementi
nuovi circa i fatti oggetto di contestazione disciplinare e dall'altro
l'esistenza di un giudicato in sede giuslavoristica, rispetto al quale
l'intervento di una pronuncia penale ex art 530 II comma c.p.p. non è
atta a superare la radicale rottura del rapporto fiduciario tra l'ex
dipendente ed il resistente.” CP_1
L'inapplicabilità dell'art. 55-ter e l'insussistenza di un obbligo di riaprire il procedimento, quindi, potevano ben essere dichiarate dal Tribunale, senza alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.,
in quanto prospettate dal soggetto convenuto in giudizio e quindi facenti parte del thema decidendum.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che l'interpretazione delle - 19 -
norme e l'individuazione delle disposizioni applicabili alla fattispecie costituisce prerogativa del giudice e che, a fronte di una domanda fondata sull'applicazione dell'art. 55-ter, rientrava senz'altro nei poteri del Tribunale quello di escludere l'applicabilità della norma.
Detto questo, una volta ritenuto inapplicabile il richiamato articolo, non vi era alcuna necessità che il Tribunale si pronunciasse sull'eccezione di nullità fondata sul mancato rispetto del procedimento disciplinato dall'articolo stesso, in quanto da ritenersi senz'altro assorbita. Ed infatti, se il non era tenuto ad CP_1
applicare l'art. 55-ter, allo stesso modo non era tenuto a rispettare il procedimento dallo stesso delineato. È vero che il provvedimento dell'Ente del 6.9.2022 afferma “riaperto il procedimento disciplinare
ex art. 55 ter comma II D. Lgs. n. 165/2001”, ma ciò non oblitera l'insussistenza di un obbligo ex lege in tal senso e la conseguente insussistenza dei profili di illegittimità denunciati dal lavoratore.
Ciò posto sotto il profilo procedurale, ritiene il Collegio che,
in effetti, l'obbligo di riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 55-ter comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001 non sia applicabile alla fattispecie.
Ed invero, la norma in questione non prevede alcuna deroga al principio generale di carattere processuale di cui all'art. 2909 c.c.,
per cui si ritiene che la stessa non valga nel caso in cui sulla legittimità della sanzione applicata sia intervenuta, come nella fattispecie, una sentenza civile passata in giudicato. Tale
interpretazione trova conferma nell'ultimo comma dell'art. 55-ter - 20 -
c.p.c., laddove stabilisce che “ai fini delle determinazioni conclusive,
l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto,
applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice
di procedura penale.” Ed infatti, l'art. 653 c.p.p. presuppone che il procedimento civile sia ancora in corso e non definito con sentenza passata in giudicato. Né, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, può sostenersi che il giudicato sia intervenuto su una sanzione meramente provvisoria in quanto, dopo il giudicato lavoristico, il rapporto di lavoro si è definitivamente interrotto,
essendo incontrovertibile l'accertamento giudiziale della legittimità
del recesso. Ne segue che non è neppure configurabile un successivo provvedimento definitivo di licenziamento, non potendosi risolvere un rapporto già risolto in via definitiva e mai più ricostituito. Del
resto, occorre sottolineare che le sentenze della Corte di Cassazione
citate dall'appellante a sostegno della propria tesi riguardano tutte ipotesi nelle quali, al contrario che nel caso di specie, non era intervenuto alcun giudicato in sede civile. Infine, non appare ravvisabile la violazione dell'art. 3 Cost. denunciata dall'appellante,
non essendo comparabili la situazione di chi si sia visto confermare la sanzione con sentenza passata in giudicato e di chi invece non sia interessato da alcun giudicato.
In ogni caso, anche a voler in ipotesi ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 55-ter del D. Lgs. n. 165 del 2001, i vizi di illegittimità denunciati dall'appellante sarebbero comunque insussistenti. - 21 -
Secondo l'appellante, la radicale omissione della contestazione disciplinare a seguito della riapertura del procedimento determinerebbe la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare,
stante la natura perentoria del termine previsto dall'art. 55-ter per la ripresa del procedimento disciplinare.
Si ritiene che l'appellante faccia riferimento, pur non citandolo espressamente, al comma 4 dell'art. 55-ter, secondo il quale
“Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è,
rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della
contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice,
all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal
ricevimento dell'istanza di riapertura.”
Ebbene, anche ritenendo applicabile la norma in questione,
nella fattispecie non sarebbe comunque intervenuta alcuna decadenza,
avendo il Comune provveduto a comunicare la conferma del licenziamento, che riporta integralmente la contestazione disciplinare,
il 6.9.2022, e quindi nel termine di sessanta giorni dall'istanza del lavoratore dell'8.7.2022.
Né, d'altronde, sussisterebbe, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la nullità del licenziamento per la mancata rinnovazione della contestazione disciplinare. Ed infatti, non sarebbe ravvisabile una rilevante violazione del diritto di difesa del lavoratore,
essendo egli pienamente a conoscenza dei fatti contestati e non avendo egli, neppure in questa sede, censurato nel merito il - 22 -
provvedimento di conferma del licenziamento, riconoscendo anzi che il non fosse obbligato ad annullare il recesso, tantopiù in CP_1
assenza di uno specifico accertamento dell'inesistenza del fatto, ma che potesse confermare la propria valutazione solo dopo l'esame delle risultanze penali. In altri termini, si ritiene che se anche il lavoratore avesse svolto le sue difese nell'ambito del procedimento disciplinare,
l'esito dello stesso non sarebbe stato diverso, non avendo egli proposto in questa sede alcuna censura avverso la conferma del licenziamento sotto il profilo del merito ed avendo anzi riconosciuto come in sede penale non fossero state accertate l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte sua, essendo intervenuta sentenza ai sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.p.. E'
pacifico, invero, che con la sentenza penale non sia stato escluso che il avesse concorso all'illegittimo annullamento dei verbali, Parte_1
ma sia stata dichiarata l'insussistenza di elementi sufficienti ad affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sua partecipazione ai fatti. Ebbene, anche a voler ritenere in ipotesi applicabili alla fattispecie gli artt. 652 e ss. c.p.c. (il che non è, essendo il procedimento civile ormai definito) la Corte di Cassazione civile, con orientamento costante, ha affermato che il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o - 23 -
l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (cfr. Cass.,
Sez. II civ., ord. n. 6593/2022, Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27326).
Del resto, le diverse valutazioni del giudice del lavoro e del giudice penale appaiono nella fattispecie conseguenza diretta delle differenti regole di giudizio adottabili nei due procedimenti.
In definitiva, l'appello è integralmente infondato e va rigettato.
***
La novità della questione giuridica oggetto di causa
(applicabilità dell'art. 55-ter in caso di giudicato civile), a quanto risulta mai affrontata nello specifico dalla Corte di Cassazione,
giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 564/2023 del Tribunale di
Brescia;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Brescia, 24.10.2024.
Il Consigliere Est.
(dott.ssa Laura Corazza) - 24 -
La Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 16.05.2024 iscritta al n. 146/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
24.10.2024
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Parte_1
Bartolini del foro domiciliatario giusta delega in atti
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE
Licenziamento c o n t r o individuale per giusta
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Asaro del foro di Brescia, causa domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 564 del 2023 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante: - 2 -
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 564/2023, pubblicata il 2.5.2024, il
Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell'ex datore di lavoro Parte_1 [...]
per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento CP_1
intimatogli il 20.7.2017, del successivo procedimento disciplinare e del conseguente provvedimento di conferma del licenziamento del
6.9.2022, con condanna del Comune alla sua reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria. Il Tribunale ha premesso che era stato assunto dal Comune di Parte_1
l'1.5.2006 con contratto di lavoro a tempo pieno e CP_1
indeterminato come agente di pubblica sicurezza. Con comunicazione del 22.5.2017, il aveva licenziato per giusta causa il CP_1
per avere indotto il Comandante del Corpo ad annullare in Parte_1
autotutela due verbali relativi a contravvenzioni stradali e per averne direttamente annullati in autotutela tre, adducendo a motivazione dell'annullamento circostanze inveritiere (la contestazione era stata redatta sulla base dei medesimi fatti oggetto dei capi di imputazione di cui al procedimento penale n. 16431/2016 R.G.N.R. della Procura
della Repubblica di Brescia). Il aveva impugnato il Parte_1 - 3 -
licenziamento, ottenendo il rigetto di tutte le domande sia in primo che in secondo grado. Successivamente, il citato procedimento penale si era concluso con sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.
2939/2021, che aveva disposto la sua assoluzione da tutti i capi d'imputazione per non avere commesso il fatto. Passata in giudicato tale ultima sentenza, il aveva chiesto al la Parte_1 CP_1
riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter del D.
Lgs. n. 165/2001, chiedendo in particolare l'annullamento del provvedimento di licenziamento del 20.7.2017. Il aveva CP_1
confermato il licenziamento, con provvedimento impugnato in giudizio dal Tanto premesso, il Tribunale ha rigettato il Parte_1
ricorso, avendo ritenuto che l'art. 55-ter comma 2 del D. Lgs. n. 165
del 2001 non potesse applicarsi al caso di specie per l'esistenza di un giudicato in sede giuslavoristica che non poteva essere inciso dalla pronuncia assolutoria (peraltro in forma dubitativa) ex art. 530
comma secondo c.p.p..
Con l'atto d'appello, depositato il 16.5.2024,
[...]
ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma integrale Parte_1
con accoglimento dell'originario ricorso.
Con memoria del 10.10.2024, si è costituito il
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza gravata.
***
All'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa e, all'esito della camera di consiglio, è stata data lettura del - 4 -
dispositivo.
***
Con il primo motivo, l'appellante ha impugnato il capo con il quale il Tribunale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 55-ter comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001, lamentando trattarsi di motivazione errata ed inconferente in quanto in realtà il CP_1
aveva pacificamente riaperto il procedimento ai sensi della norma citata, salvo poi procedere direttamente alla conferma della sanzione senza rinnovare la contestazione dell'addebito, vizio questo fatto valere con il ricorso e sul quale il Tribunale non si era pronunciato,
con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.. Di conseguenza,
l'appellante ha chiesto alla Corte di valutare l'eccezione di nullità del procedimento e del licenziamento per l'omessa rinnovazione della contestazione dell'addebito prevista dall'art. 55-ter comma 2 del D.
Lgs. n. 165 del 2001, pacificamente applicato dal La CP_1
radicale omissione della contestazione disciplinare a seguito della riapertura del procedimento determinava, secondo l'appellante, la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare, stante la natura perentoria del termine previsto dall'art. 55-ter per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale. Trattandosi di procedimento unitario ed avendo il provvedimento disciplinare irrogato prima della riapertura natura provvisoria, ne derivava che il licenziamento del 20.7.2017 e l'atto confermativo di esso del 6.9.2022 fossero privi di qualsivoglia efficacia e meritevoli di annullamento con efficacia ex tunc. - 5 -
L'appellante ha chiesto quindi di disporre la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con risarcimento pari alle retribuzioni maturate dal
20.7.2017 all'effettiva riammissione in servizio.
Con il secondo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza laddove ha ritenuto che l'art. 55-ter non fosse applicabile a causa dell'intervenuto “giudicato giuslavoristico”. Secondo l'appellante,
l'art. 55-ter individuerebbe una specifica deroga al principio del ne
bis in idem, prevedendo che la sanzione disciplinare irrogata senza attendere l'esito del procedimento penale abbia natura provvisoria, in quanto destinata ad essere sostituita da quella irrogata a seguito della definizione del procedimento penale. Affermare l'esistenza di un giudicato giuslavoristico non potrebbe portare alla conseguenza indicata dal Tribunale perché tale giudicato riguarderebbe soltanto la sanzione inflitta per prima, sanzione soltanto provvisoria sostituita dal secondo provvedimento, sempre di licenziamento, oggetto dell'odierna impugnazione giudiziale. Secondo l'appellante,
l'interpretazione data dal Tribunale farebbe ricadere sul lavoratore le conseguenze negative della scelta discrezionale del datore di lavoro di non sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale e sarebbe contraria all'art. 3 Cost., considerato il diverso trattamento riservato ai lavoratori raggiunti da una sentenza passata in giudicato in sede lavoristica prima della definizione del procedimento penale ed ai lavoratori con procedimento civile ancora in corso. Peraltro, nel caso di specie, l'accertamento considerato
“definitivo” di Tribunale e Corte d'Appello era a maggior ragione - 6 -
“monco” perché i giudici avevano ritenuto la sussistenza materiale degli addebiti sulla base delle medesime risultanze che i giudici penali avevano invece affermato non essere sufficienti a provare i medesimi identici fatti. L'appellante ha precisato di non voler dire che, a seguito dell'assoluzione definitiva in sede penale l'amministrazione fosse obbligata ad annullare il licenziamento, tanto più in assenza di uno specifico accertamento dell'inesistenza del fatto.
Il ben avrebbe potuto mantenere la sua valutazione di CP_1
accertamento dei fatti e di gravità della condotta, ma ciò sarebbe dovuto avvenire soltanto dopo l'esame delle risultanze penali perché
imposto dall'art. 55-ter. In ogni caso, la violazione non era solo procedurale, ma altresì sostanziale dato che il mancato rinnovo della contestazione aveva privato il lavoratore della possibilità di esporre le sue difese a seguito degli elementi emersi in sede penale e quindi di stimolare l'Ente ad una nuova valutazione ai fini di un'eventuale modifica del provvedimento di licenziamento, come invece era suo diritto ai sensi dell'art. 55-ter.
Il ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando che CP_1
Parte l' , riscontrando l'istanza del aveva ritrascritto Parte_1
integralmente l'intera contestazione disciplinare e ripercorso l'intera vicenda, richiamando atti integralmente noti al lavoratore, che quindi non poteva sostenere di non essere stato messo in condizione di comprendere i fatti contestati. In ogni caso, era pienamente ammissibile la contestazione per relationem laddove tutti gli atti citati fossero pienamente a conoscenza del lavoratore, come nel caso di - 7 -
specie. L'appellato ha aggiunto che la p.a. era libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi fornissero, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini,
elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al dipendente. Ciò tanto più in quanto, nella fattispecie, la contestazione precisava che le condotte del costituissero “a prescindere Parte_1
dalla loro eventuale connotazione penalistica (…) di per sé illecito
dal punto di vista civilistico – amministrativo, essendo contrarie
all'interesse pubblico ed essendo state assunte in violazione degli
specifici obblighi di legge richiamati nella contestazione”,
rappresentando perciò “condotte suscettibili di autonome valutazioni
in sede disciplinare”. In ogni caso, la sentenza che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento era passata in giudicato, con la conseguenza che nulla era dovuto al tantomeno a titolo di Parte_1
indennità risarcitoria. Concludendo, il ha rilevato come il CP_1
non avesse contestato, con ogni conseguente effetto, anche Parte_1
rispetto alla domanda risarcitoria ed alla richiesta di tutela ex tunc, il merito del procedimento disciplinare successivo all'assoluzione penale del 2022, ma si fosse limitato a mere contestazioni procedurali afferenti tale ultimo procedimento disciplinare.
***
Così riassunte le posizioni delle parti, occorre premettere una breve sintesi dei fatti rilevanti.
Con comunicazione del 22.05.2017, analizzati gli atti del procedimento penale pervenuti dalla Procura, il ha contestato CP_1 - 8 -
a le seguenti condotte:
1. In Travagliato (Bs), il 17 Parte_1
settembre 2014, in qualità di agente di servizio presso il Comando di
Polizia Locale di Travagliato (BS), nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione degli artt. 21-nonies Legge 241/1990, 383, 386
del D.P.R. 495/1992, 201 comma 5-bis, 203 e 204-bis D.Lvo
285/1992, nonché degli artt. 323 e 479 c.p., induceva il Comandante
del Corpo (e collaborava con il medesimo nelle relative operazioni)
ad annullare in autotutela il verbale n. 52/W/14 del 07/03/2014,
adducendo la motivazione, non veritiera, che il veicolo targato
EC490RY era in uso a personale di Polizia Giudiziaria
nell'adempimento del servizio, attestando altresì tale circostanza, non reale, sul Registro Informatico, POLCDS.
2. In Travagliato (Bs), il 17
settembre 2014, in qualità di agente di servizio presso il Comando di
Polizia Locale di Travagliato (BS), nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione degli artt. 21-nonies Legge 241/1990, 383, 386
del D.P.R. 495/1992, 201 comma 5-bis, 203 e 204-bis D.Lvo
285/1992, nonché degli artt. 110, 323 e 479 c.p., induceva il
Comandante del Corpo (e collaborava con il medesimo nelle relative operazioni) ad annullare in autotutela il verbale n. 199/W/14 del
21/03/2014 adducendo la motivazione, non veritiera, che il veicolo targato EC490RY era in uso a personale di Polizia Giudiziaria
nell'adempimento del servizio, attestando altresì tale circostanza, non reale, sul Registro informatico POLCDS.
3. In Travagliato (Bs), il 29
luglio 2014, in qualità di agente di servizio presso il Comando di
Polizia Locale di Travagliato (BS), nello svolgimento delle proprie - 9 -
funzioni, in violazione degli artt. 21-nonies Legge 241/1990, 383, 386
del D.P.R. 495/1992, 201 comma 5-bis, 203 e 204-bis D.Lvo
285/1992, nonché degli artt. 323 e 479 c.p., annullava in autotutela il verbale n. 96/F/14 del 03/07/2014 relativo ad una contravvenzione elevata ai sensi dell'art. 41 comma 11 C.D.S., adducendo la motivazione, non veritiera, che il conducente si era prodigato nel soccorso di una persona infortunata e attestava tale circostanza, non reale, sul Registro Informativo POLCDS.
4. In Travagliato (Bs), il 6
ottobre 2015, in qualità di agente di servizio presso il Comando di
Polizia Locale di Travagliato (BS), nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione degli artt. 21-nonies Legge 241/1990, 383, 386
del D.P.R. 495/1992, 201 comma 5-bis, 203 e 204-bis D.Lvo
285/1992, nonché degli artt. 323 e 479 c.p., annullava in autotutela il verbale n. 169/F/15 del 27/05/2015 relativo ad una contravvenzione elevata ai sensi dell'art. 41 comma 11 C.D.S., adducendo la motivazione, non veritiera, che il veicolo targato DA857AK era in uso a personale di Polizia Giudiziaria nell'adempimento del servizio ed attestava tale circostanza, non reale, sul registro informatico
POLCDS.
5. In Travagliato (Bs), il 15 dicembre 2014, in qualità di agente di servizio presso il Comando di Polizia Locale di Travagliato
(BS), nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione degli artt. 21-nonies Legge 241/1990, 383, 386 del D.P.R. 495/1992, 201
comma 5-bis, 203 e 204-bis D.Lvo 285/1992, nonché degli artt. 323 e
479 c.p., annullava in autotutela il verbale n. 1424/W/14 del
19/09/2014, adducendo la motivazione, non veritiera, che il veicolo - 10 -
targato EA678FE era utilizzato da personale di Polizia Giudiziaria
della Polizia Locale di Maclodio e Lograto per ragioni di sevizio ed attestava tale circostanza, non reale, sul Registro Informativo
POLCDS.
Il 26.06.2017, è comparso dinnanzi Parte_1
all'Ufficio Procedimenti disciplinari del , Controparte_1
eccependo la decadenza dall'azione disciplinare per violazione dell'art. 24 del C.C.N.L. 11/4/2008 del personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio 2002 – 2004, in relazione all'art. 55 bis D.Lvo 165/2001, ed invocando la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4 comma
1 del C.C.N.L. 11/4/2008, in attesa della definitività della sentenza penale. nulla ha precisato nel merito dei fatti Parte_1
contestati.
Parte Con provvedimento del 20.07.2017, l' ha applicato la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 3 comma 8 lettera f) e comma 9 del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali, quadriennio normativo 2006 – 2009 del giorno 11.04.2008, con decorrenza immediata dalla data di comunicazione del procedimento. In
particolare, con tale provvedimento, è stato evidenziato che il lavoratore non aveva preso posizione alcuna in merito ai fatti contestati, che le condotte erano documentalmente provate e che le stesse, a prescindere dalla loro eventuale connotazione penalistica,
costituivano di per sé illecito dal punto di vista civilistico- - 11 -
amministrativo e quindi suscettibili di autonome valutazioni in sede disciplinare. In particolare, è stato ritenuto che le condotte del non consentissero la prosecuzione del rapporto di lavoro in Parte_1
quanto il lavoratore non aveva assicurato il rispetto della legge, non aveva perseguito esclusivamente l'interesse pubblico, non aveva ispirato le sue decisioni ed i suoi comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli era affidato, non aveva evitato situazioni e comportamenti dai quali potesse derivare nocumento agli interessi ed all'immagine della pubblica amministrazione e non aveva adempiuto, nel modo più efficiente possibile, i suoi compiti, in violazione degli obblighi di cui all'art. 23 del CCNL del 22.1.2004 e dal codice disciplinare di cui all'art. 3 del CCNL 11.4.2008.
Con sentenza n. 270/2019, il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ha rigettato l'impugnazione del licenziamento proposta dal sia con riguardo agli eccepiti vizi procedurali, sia Parte_1
affermando che “dalla copiosa documentazione rinvenuta nel
fascicolo penale … emerge senza alcun dubbio che il Parte_1
nell'esercizio delle sua attività di Agente di Polizia Locale aveva
posto in essere i comportamenti addebitati nella contestazione e
sopra richiamati. In particolare si richiamano le dichiarazioni rese in
corso di indagine penale da , Testimone_1 Testimone_2
comandante della polizia locale di Roccafranca, , CP_2
e che smentiscono la allegazione Testimone_3 Tes_4
(formulata per la prima volta in ricorso) di non aver posto in essere
alcuna delle condotte a lui contestate. Del resto va precisato che - 12 -
neppure in occasione della audizione a difesa, cui erano presenti il
suo legale avvocato Villini ed il suo rappresentante sindacale e
nonostante egli avesse previamente effettuato l'accesso agli atti, il
ha offerto elementi atti a smentire quanto raccolto in corso Parte_1
di indagine e non ha negato alcuno dei fatti a lui addebitati. In tale
occasione infatti sia il legale sia il sindacalista che lo hanno assistito
hanno posto l'accento esclusivamente sulle violazioni formali ed
hanno eccepito la inammissibilità della procedura. Nell'atto
introduttivo del presente giudizio ha sostenuto che non vi fosse
alcuna prova che potesse ricondurre alla sua persona i
comportamenti addebitati in particolare affermando che in alcuni
casi si trattava di annotazioni operate in via informatica dal collega
. Ebbene al riguardo è opportuno segnalare che il Parte_3
, il quale peraltro non risultava presente in servizio nella Parte_3
maggior parte dei casi in cui è stato utilizzato il suo numero di
matricola, ha riferito che lo stesso gli aveva precisato, in Parte_1
replica alla sua domanda, di aver operato sul sistema informatico
con la matricola 10, quella appunto del , per non meglio Parte_3
precisate problematiche sul sistema operativo stesso. Del resto
sempre dagli atti penali è emerso che il non poteva Parte_3
accedere al sistema informatico e lavorare sui verbali, come riferito
dalla pure dipendente in servizio presso il comando di Tes_5
(ved. Pagina 1711 del fascicolo penale prodotto in CP_1
allegato su CD di parte resistente), in quanto non era munito delle
relative credenziali. Ed inoltre è pacifico ed è stato ammesso in sede - 13 -
di spontanee dichiarazioni dallo stesso ricorrente al Gip che era lui
che si occupava della gestione dell'iter sanzionatorio e di fatto
gestiva il relativo ufficio. (…) il comportamento posto in essere è
assolutamente inescusabile da parte di un Agente di Polizia Locale ed
eticamente riprovevole e viola i più elementari principi che devono
ispirare il comportamento di un pubblico dipendente cui è stato
assegnato il compito di far osservare le prescrizioni di legge e di
irrogare le relative sanzioni…”.
Con sentenza n. 468/2019, pubblicata il 20.5.2020 e passata in giudicato, la Corte d'Appello di Brescia, sezione lavoro, ha confermato il rigetto dell'impugnazione del licenziamento, ritenendo provata la commissione da parte del dei fatti contestati e Parte_1
confermando la loro idoneità a giustificare il recesso datoriale.
Con la sentenza n. 300 del 28.1.2021 del Tribunale di
Brescia, prima sezione penale, il è stato assolto, “per non Parte_1
aver commesso il fatto”, con riferimento ai capi di imputazione relativi ai primi tre verbali “annullati” (capi di imputazione nn. 6), 7),
8), 9) 40), 41) riguardanti i verbali del 21.3.2014, 27.5.2015,
25.9.2015) e condannato per i fatti relativi agli altri due verbali (capi di imputazione 29), 30), 42), 43) riguardanti gli altri due verbali del
3.7.2014 e 18.9.2014). L'assoluzione, pronunciata con formula dubitativa ai sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.c. per non aver commesso il fatto, è motivata dalla sussistenza di indizi, in ordine al coinvolgimento del nell'annullamento dei verbali, non Parte_1
sufficienti per una pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole - 14 -
dubbio.
Con sentenza n. 2939/2021 del 22.11.2021, la Corte
d'Appello di Brescia, sezione prima penale, ha assolto in via definitiva anche dalle residue imputazioni, sempre ai Parte_1
sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.c. per non aver commesso il fatto, per insufficienza degli indizi di colpevolezza raccolti ad affermare oltre ogni ragionevole dubbio il suo coinvolgimento nella commissione del reato.
A fronte del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione della Corte d'Appello penale, il con pec Parte_1
dell'8.7.2022, ha formulato al istanza di Controparte_1
riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55-ter d.lgs. 165/2001,
chiedendo in particolare, anche ai sensi dell'art. 653 c.p.p.,
l'annullamento del provvedimento di licenziamento del 20.7.2017 e l'immediata riammissione in servizio.
Il ha riscontrato l'istanza con Controparte_1
provvedimento del 6.9.2022 comunicato via pec in pari data, con il quale, dopo avere riportato i fatti contestati, richiamato il giudicato intervenuto sull'impugnazione del licenziamento ed affermato che il giudicato penale ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.c. non potesse avere effetto preclusivo nel giudizio civile, ha così disposto:
“Si comunica Alla S.V. che lo scrivente UPD, riaperto il
procedimento disciplinare ex art. 55 ter comma II d.lgs. 165/2001,
ritiene, per tutto quanto sopra esposto, di confermare la sanzione già
irrogata del licenziamento senza preavviso”. - 15 -
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio,
[...]
ha lamentato la nullità assoluta del procedimento e del Parte_1
licenziamento per violazione dell'obbligo di previa contestazione disciplinare di cui all'art. 55-ter, commi 2 e 4, del D. Lgs. n. 165 del
2001, con conseguente decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare, inefficacia sia del licenziamento del 20.7.2017 che dell'atto confermativo di esso del 6.9.2022 e necessario annullamento degli stessi con effetto ex tunc.
***
Venendo ora alle norme rilevanti, l'art. 55-ter del D. Lgs. n.
165 del 2001 dispone quanto segue: “1. Il procedimento disciplinare,
che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali
procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in
pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è
applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità
dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando
all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento
disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto
previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere
riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi
nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un
provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso - 16 -
salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti
cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento
disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una
sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito
con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il
fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito
penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da
proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità
della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per
modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del
giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con
l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di
condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre
il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni
conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è
riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta
che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta
la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una
diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento
disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo
della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice,
all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal
ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge - 17 -
secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova
decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai
fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.”
L'ultimo comma della disposizione richiama l'art. 653 c.p.p.,
secondo il quale “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare
davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto
non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato
non lo ha commesso. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare
davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso.”
Infine, va qui ricordato l'art. 2909 c.c., a norma del quale
“l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa
stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.”
***
Così ricostruiti i fatti e le norme rilevanti, si ritiene che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Non si ravvisa la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. lamentata dall'appellante per avere il Tribunale dichiarato non applicabile alla fattispecie l'art. 55-ter del D. Lgs. n. 165 del 2001, sebbene lo stesso - 18 -
l'avesse applicato riaprendo il procedimento disciplinare, e CP_1
per non avere il primo giudice affrontato l'eccezione di nullità del procedimento e del licenziamento per l'omessa rinnovazione della contestazione dell'addebito prevista appunto dall'art. 55-ter comma 2
del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Ed infatti, il costituendosi in primo grado, aveva CP_1
proprio sostenuto l'insussistenza di un obbligo di riaprire il procedimento disciplinare e, quindi, l'inapplicabilità dell'art. 55-ter
D. Lgs. 165 del 2001, affermando che “Da tutto quanto sopra
discende che il provvedimento quivi gravato è pienamente legittimo,
in quanto il non aveva alcun obbligo di riapertura del CP_1
procedimento disciplinare, né tantomeno, una volta riaperto, di
ripercorrere l'intera defatigante procedura, che peraltro non avrebbe
portato a diversa soluzione, attesa da un latto l'assenza di elementi
nuovi circa i fatti oggetto di contestazione disciplinare e dall'altro
l'esistenza di un giudicato in sede giuslavoristica, rispetto al quale
l'intervento di una pronuncia penale ex art 530 II comma c.p.p. non è
atta a superare la radicale rottura del rapporto fiduciario tra l'ex
dipendente ed il resistente.” CP_1
L'inapplicabilità dell'art. 55-ter e l'insussistenza di un obbligo di riaprire il procedimento, quindi, potevano ben essere dichiarate dal Tribunale, senza alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.,
in quanto prospettate dal soggetto convenuto in giudizio e quindi facenti parte del thema decidendum.
A ciò si aggiunga, in ogni caso, che l'interpretazione delle - 19 -
norme e l'individuazione delle disposizioni applicabili alla fattispecie costituisce prerogativa del giudice e che, a fronte di una domanda fondata sull'applicazione dell'art. 55-ter, rientrava senz'altro nei poteri del Tribunale quello di escludere l'applicabilità della norma.
Detto questo, una volta ritenuto inapplicabile il richiamato articolo, non vi era alcuna necessità che il Tribunale si pronunciasse sull'eccezione di nullità fondata sul mancato rispetto del procedimento disciplinato dall'articolo stesso, in quanto da ritenersi senz'altro assorbita. Ed infatti, se il non era tenuto ad CP_1
applicare l'art. 55-ter, allo stesso modo non era tenuto a rispettare il procedimento dallo stesso delineato. È vero che il provvedimento dell'Ente del 6.9.2022 afferma “riaperto il procedimento disciplinare
ex art. 55 ter comma II D. Lgs. n. 165/2001”, ma ciò non oblitera l'insussistenza di un obbligo ex lege in tal senso e la conseguente insussistenza dei profili di illegittimità denunciati dal lavoratore.
Ciò posto sotto il profilo procedurale, ritiene il Collegio che,
in effetti, l'obbligo di riapertura del procedimento ai sensi dell'art. 55-ter comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001 non sia applicabile alla fattispecie.
Ed invero, la norma in questione non prevede alcuna deroga al principio generale di carattere processuale di cui all'art. 2909 c.c.,
per cui si ritiene che la stessa non valga nel caso in cui sulla legittimità della sanzione applicata sia intervenuta, come nella fattispecie, una sentenza civile passata in giudicato. Tale
interpretazione trova conferma nell'ultimo comma dell'art. 55-ter - 20 -
c.p.c., laddove stabilisce che “ai fini delle determinazioni conclusive,
l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto,
applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice
di procedura penale.” Ed infatti, l'art. 653 c.p.p. presuppone che il procedimento civile sia ancora in corso e non definito con sentenza passata in giudicato. Né, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, può sostenersi che il giudicato sia intervenuto su una sanzione meramente provvisoria in quanto, dopo il giudicato lavoristico, il rapporto di lavoro si è definitivamente interrotto,
essendo incontrovertibile l'accertamento giudiziale della legittimità
del recesso. Ne segue che non è neppure configurabile un successivo provvedimento definitivo di licenziamento, non potendosi risolvere un rapporto già risolto in via definitiva e mai più ricostituito. Del
resto, occorre sottolineare che le sentenze della Corte di Cassazione
citate dall'appellante a sostegno della propria tesi riguardano tutte ipotesi nelle quali, al contrario che nel caso di specie, non era intervenuto alcun giudicato in sede civile. Infine, non appare ravvisabile la violazione dell'art. 3 Cost. denunciata dall'appellante,
non essendo comparabili la situazione di chi si sia visto confermare la sanzione con sentenza passata in giudicato e di chi invece non sia interessato da alcun giudicato.
In ogni caso, anche a voler in ipotesi ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 55-ter del D. Lgs. n. 165 del 2001, i vizi di illegittimità denunciati dall'appellante sarebbero comunque insussistenti. - 21 -
Secondo l'appellante, la radicale omissione della contestazione disciplinare a seguito della riapertura del procedimento determinerebbe la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare,
stante la natura perentoria del termine previsto dall'art. 55-ter per la ripresa del procedimento disciplinare.
Si ritiene che l'appellante faccia riferimento, pur non citandolo espressamente, al comma 4 dell'art. 55-ter, secondo il quale
“Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è,
rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della
contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice,
all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal
ricevimento dell'istanza di riapertura.”
Ebbene, anche ritenendo applicabile la norma in questione,
nella fattispecie non sarebbe comunque intervenuta alcuna decadenza,
avendo il Comune provveduto a comunicare la conferma del licenziamento, che riporta integralmente la contestazione disciplinare,
il 6.9.2022, e quindi nel termine di sessanta giorni dall'istanza del lavoratore dell'8.7.2022.
Né, d'altronde, sussisterebbe, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la nullità del licenziamento per la mancata rinnovazione della contestazione disciplinare. Ed infatti, non sarebbe ravvisabile una rilevante violazione del diritto di difesa del lavoratore,
essendo egli pienamente a conoscenza dei fatti contestati e non avendo egli, neppure in questa sede, censurato nel merito il - 22 -
provvedimento di conferma del licenziamento, riconoscendo anzi che il non fosse obbligato ad annullare il recesso, tantopiù in CP_1
assenza di uno specifico accertamento dell'inesistenza del fatto, ma che potesse confermare la propria valutazione solo dopo l'esame delle risultanze penali. In altri termini, si ritiene che se anche il lavoratore avesse svolto le sue difese nell'ambito del procedimento disciplinare,
l'esito dello stesso non sarebbe stato diverso, non avendo egli proposto in questa sede alcuna censura avverso la conferma del licenziamento sotto il profilo del merito ed avendo anzi riconosciuto come in sede penale non fossero state accertate l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte sua, essendo intervenuta sentenza ai sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.p.. E'
pacifico, invero, che con la sentenza penale non sia stato escluso che il avesse concorso all'illegittimo annullamento dei verbali, Parte_1
ma sia stata dichiarata l'insussistenza di elementi sufficienti ad affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sua partecipazione ai fatti. Ebbene, anche a voler ritenere in ipotesi applicabili alla fattispecie gli artt. 652 e ss. c.p.c. (il che non è, essendo il procedimento civile ormai definito) la Corte di Cassazione civile, con orientamento costante, ha affermato che il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o - 23 -
l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (cfr. Cass.,
Sez. II civ., ord. n. 6593/2022, Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27326).
Del resto, le diverse valutazioni del giudice del lavoro e del giudice penale appaiono nella fattispecie conseguenza diretta delle differenti regole di giudizio adottabili nei due procedimenti.
In definitiva, l'appello è integralmente infondato e va rigettato.
***
La novità della questione giuridica oggetto di causa
(applicabilità dell'art. 55-ter in caso di giudicato civile), a quanto risulta mai affrontata nello specifico dalla Corte di Cassazione,
giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello avverso la sentenza n. 564/2023 del Tribunale di
Brescia;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Brescia, 24.10.2024.
Il Consigliere Est.
(dott.ssa Laura Corazza) - 24 -
La Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)