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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/07/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
n.2796/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2796 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservato alla decisione collegiale all'udienza del 27.06.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(R.C.) l'11.04.1987, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.
Massimo Bambara, presso il cui studio sito Reggio Calabria (R.C.), alla Via Arcovito
n. 9, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(R.C.) il 20.03.1979, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Domenico Violi, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria (R.C.), alla Via Nino Bixio n. 34, ha eletto domicilio -resistente-
NONCHÈ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
* * * * *
-preso atto che nell'ambito del procedimento giudiziale di scioglimento del matrimonio, inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
, le parti all'udienza del 27.06.2025 hanno manifestato il consenso a CP_1
divorziare alle stesse condizioni dell'accordo di separazione integrato con il provvedimento dell'11.11.2024 e il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
-considerato che in data 11.11.2024 con i provvedimenti provvisori ed urgenti il
Giudice ha così provveduto: “ordina all di corrispondere alla Controparte_1
un assegno provvisorio mensile complessivo di euro Parte_2
600,00(300,00 euro per ogni figlio). Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente. Pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Reggio
Calabria; AUU da godersi al 50% ciascuno”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria (R.C.) il 26.11.2009; b) dal matrimonio sono nati due figli Per_1
(12.12.2009) e (17.10.2012) c) con Decreto di Omologa n. 98/2020 Per_2
depositato in data 08.10.2020 il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 15.09.2020; -constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 15.09.2020 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 27.11.2023, il quale ha espresso il parere in data 28.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria (R.C.) il 26.11.2009 da e , il cui Parte_1 Controparte_1
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria (R.C.) Atto n. 164 parte 1, ufficio 1, anno 2009 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) 1 figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3) La casa coniugale, sita in Reggio Calabria (RC) alla via Ciccarello n. 22/L sc. B 12.
12, rimarrà nella disponibilità del sig. mentre la sig.ra Controparte_1 [...]
si trasferirà in altra abitazione, presa in locazione, sita in Reggio Calabria Pt_1
(RC) alla Via Provinciale San Cristoforo n. 97, ove vivrà con i propri figli minori;
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. potrà Controparte_1
vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00, nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno, per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ovvero secondo diverse modalità che verranno concordate di volta in volta tra i coniugi, in base ai loro impegni e ai desideri dei figli e garantendo il principio di alternanza tra gli stessi;
5) dovrà corrispondere alla un assegno Controparte_1 Parte_2
provvisorio mensile complessivo di euro 600,00 (300,00 euro per ogni figlio). Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente. Le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, come da protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria;
AUU da godersi al 50% ciascuno;
6) La moglie porterà via dalla casa coniugale: il televisore 20 pollici;
la batteria di pentole e contenitori vari;
la stufa a gas;
il forno micro-onde; il Bimby, l'aspirapolvere
Ariston; parte della biancheria da letto dei bambini;
le tende della camera da letto;
7) I coniugi provvederanno a chiudere tutti i rapporti bancari/postali o di risparmio già in precedenza cointestati, ad esclusione di quelli accesi anche a nome dei figli minori che il sig. si impegnerà a custodire presso la sua abitazione;
CP_1
8) Il sig. si impegna a trasferire in un'unica soluzione la somma di € Controparte_1
16.000,00 (sedicimila) già depositata sul libretto postale di risparmio n
53197/000032646476 acceso presso l'Ufficio Postale di Cannavò (RC), cointestato, la cui intera somma pari ad € 39.530,00 è stata già prelevata del sig. in Controparte_1
data 25/06/2019;
9) Il sig. , cede il possesso dell'autovettura targata CZ472WY alla Controparte_1
sig.ra , la quale provvederà ad effettuare il passaggio proprietà; Parte_1
10)1 coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 15 luglio 2025
Il Giudice Estensore
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Liborio Fazzi Presidente
Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2796 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservato alla decisione collegiale all'udienza del 27.06.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(R.C.) l'11.04.1987, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.
Massimo Bambara, presso il cui studio sito Reggio Calabria (R.C.), alla Via Arcovito
n. 9, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(R.C.) il 20.03.1979, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Domenico Violi, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria (R.C.), alla Via Nino Bixio n. 34, ha eletto domicilio -resistente-
NONCHÈ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
* * * * *
-preso atto che nell'ambito del procedimento giudiziale di scioglimento del matrimonio, inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
, le parti all'udienza del 27.06.2025 hanno manifestato il consenso a CP_1
divorziare alle stesse condizioni dell'accordo di separazione integrato con il provvedimento dell'11.11.2024 e il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
-considerato che in data 11.11.2024 con i provvedimenti provvisori ed urgenti il
Giudice ha così provveduto: “ordina all di corrispondere alla Controparte_1
un assegno provvisorio mensile complessivo di euro Parte_2
600,00(300,00 euro per ogni figlio). Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente. Pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Reggio
Calabria; AUU da godersi al 50% ciascuno”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria (R.C.) il 26.11.2009; b) dal matrimonio sono nati due figli Per_1
(12.12.2009) e (17.10.2012) c) con Decreto di Omologa n. 98/2020 Per_2
depositato in data 08.10.2020 il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 15.09.2020; -constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 15.09.2020 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 27.11.2023, il quale ha espresso il parere in data 28.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria (R.C.) il 26.11.2009 da e , il cui Parte_1 Controparte_1
atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria (R.C.) Atto n. 164 parte 1, ufficio 1, anno 2009 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) 1 figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3) La casa coniugale, sita in Reggio Calabria (RC) alla via Ciccarello n. 22/L sc. B 12.
12, rimarrà nella disponibilità del sig. mentre la sig.ra Controparte_1 [...]
si trasferirà in altra abitazione, presa in locazione, sita in Reggio Calabria Pt_1
(RC) alla Via Provinciale San Cristoforo n. 97, ove vivrà con i propri figli minori;
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. potrà Controparte_1
vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00, nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno, per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ovvero secondo diverse modalità che verranno concordate di volta in volta tra i coniugi, in base ai loro impegni e ai desideri dei figli e garantendo il principio di alternanza tra gli stessi;
5) dovrà corrispondere alla un assegno Controparte_1 Parte_2
provvisorio mensile complessivo di euro 600,00 (300,00 euro per ogni figlio). Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della ricorrente. Le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, come da protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria;
AUU da godersi al 50% ciascuno;
6) La moglie porterà via dalla casa coniugale: il televisore 20 pollici;
la batteria di pentole e contenitori vari;
la stufa a gas;
il forno micro-onde; il Bimby, l'aspirapolvere
Ariston; parte della biancheria da letto dei bambini;
le tende della camera da letto;
7) I coniugi provvederanno a chiudere tutti i rapporti bancari/postali o di risparmio già in precedenza cointestati, ad esclusione di quelli accesi anche a nome dei figli minori che il sig. si impegnerà a custodire presso la sua abitazione;
CP_1
8) Il sig. si impegna a trasferire in un'unica soluzione la somma di € Controparte_1
16.000,00 (sedicimila) già depositata sul libretto postale di risparmio n
53197/000032646476 acceso presso l'Ufficio Postale di Cannavò (RC), cointestato, la cui intera somma pari ad € 39.530,00 è stata già prelevata del sig. in Controparte_1
data 25/06/2019;
9) Il sig. , cede il possesso dell'autovettura targata CZ472WY alla Controparte_1
sig.ra , la quale provvederà ad effettuare il passaggio proprietà; Parte_1
10)1 coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 15 luglio 2025
Il Giudice Estensore
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Liborio Fazzi