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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/11/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 492/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 492/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
come in atti dall'avv. Andrea Sticchi Damiani
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa come in atti Controparte_1
dall'avv. Francesca Capaldo
- Appellata -
OGGETTO: “Altre controversie di diritto amministrativo”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 28.10.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione del 29.11.2021 , quale concessionaria per Parte_1
l'occupazione del sottosuolo per l'attraversamento sotterraneo di cavidotti ed elettrodotti a servizio dell'impianto eolico di cui è titolare in territorio dauno, ha convenuto in giudizio la CP_1
impugnando sedici avvisi di accertamento esecutivi, con i quali l' ha
[...] Controparte_2
intimato alla predetta Società il pagamento, per un totale complessivo di oltre un milione di euro,
dei canoni relativi alle annualità 2019 (in numero di sei avvisi di accertamento) e 2020 (in numero di dieci), per l'occupazione delle aree pubbliche attraversate dai cavidotti ed elettrodotti (COSAP),
ritenendoli illegittimi in quanto assunti unilateralmente in virtù del Regolamento Provinciale
COSAP, inapplicabile retroattivamente alle concessioni in essere fra le parti, nonché in violazione del principio del legittimo affidamento, delle regole di buona fede oggettiva e di correttezza, in difetto della necessaria previa comunicazione ed in quanto sproporzionati rispetto all'importo della precedente TOSAP. Sulla scorta di tali ragioni, l'attrice ha chiesto al Tribunale di Foggia, previa sospensione, “inaudita altera parte”, dell'efficacia dei provvedimenti impugnati o, in subordine,
delle sanzioni irrogate nella misura del 100% dell'importo dovuto per ciascuna concessione, di: a)
accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato dalla e, per l'effetto, Controparte_1
dichiarare nulli ovvero annullare gli avvisi di accertamento per gli anni 2019 e 2020, anche previa disapplicazione del regolamento COSAP;
b) in via ulteriormente principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito della a titolo di COSAP a valere per l'anno tributario Controparte_1
2021; c) in via gradata, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato ovvero rideterminare il credito spettante alla a titolo di COSAP nella inferiore misura Controparte_1
che risulterà legittima e dovuta e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione alla ripetizione della corrispondente indebita riscossione del pagamento non dovuto;
d) in via subordinata, rideterminare l'importo portato dalla cartella di pagamento, “epurandolo da interessi e sanzioni”, con vittoria di spese di lite.
2 2. – La si è costituita in giudizio, contrastando l'avversa domanda perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto e deducendo la legittimità degli avvisi di accertamento, sia nell'“an”
che nel “quantum”, poiché emessi in virtù dell'art. 63 D. Lgs. n. 446/1997 e del relativo regolamento COSAP attuativo del 2018 e tempestivamente comunicato ai concessionari nel rispetto dell'“iter” procedimentale previsto dalla legge.
3. – In assenza di attività istruttoria, con sentenza n. 2409/2023 l'adito Tribunale di Foggia
ha rigettato la domanda e condannato l'attrice al pagamento delle spese processuali, ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento, posto che l'art. 44 del Regolamento COSAP, attuativo dell'art. 63 D.Lgs. n. 447/1996, ha attribuito alle Provincie il potere di sostituire la TOSAP con il COSAP,
la cui applicabilità al rapporto giuridico “inter partes” discende dall'art. 17 delle previsioni generali degli stessi contratti concessori;
ha, altresì, escluso la violazione del principio del legittimo affidamento e della regola di buona fede, essendo state tempestivamente comunicate le prescrizioni di adeguamento alla nuova disciplina regolamentare, comunque conoscibile a seguito della pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Ente; infine, ha ritenuto congrua la quantificazione del canone, dovendo essere considerate, ai fini del calcolo dell'estensione delle superfici, anche le aree occupate dalle trincee di posa e dai manufatti accessori, nonché della sanzione applicata nella misura del 100% in quanto giustificata dal testo normativo.
4. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendone la riforma Parte_1
sulla scorta di cinque motivi.
5. – All'impugnazione ha resistito la , la quale, dopo aver evidenziato la Controparte_1
conformità della pronunzia ai dettami dell'art. 132 cpc, stante la presenza di una concisa ma efficace esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione, ha dedotto la correttezza logico-giuridica della motivazione, in particolare ribadendo la legittimità del proprio comportamento, sia con riguardo all'applicazione del COSAP alle concessioni in oggetto, in virtù
dell'art 44 del Regolamento COSAP e dell'art. 17 delle disposizioni generali del medesimo contratto di concessione, sia in merito agli avvisi di accertamento, regolarmente preceduti da
3 tempestivi avvisi di pagamento, di cui l'appellante era pienamente a conoscenza, come desumibile dal ricorso per l'annullamento degli stessi proposto dalla Società al Tar della Puglia;
ha, infine,
propugnato la legittima quantificazione del canone, da parametrarsi al suolo occupato non solo dai cavidotti, ma anche dall'insieme delle trincee e degli impianti accessori, nonché della sanzione pari al 100% dell'importo come previsto dalla legge.
6. – In assenza di attività istruttoria, dopo il deposito degli scritti conclusivi delle parti,
all'udienza del 28.10.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di appello denuncia la nullità della sentenza per Parte_1
carenza assoluta di motivazione, ovvero per motivazione meramente apparente, in quanto il
Tribunale di Foggia non avrebbe enunciato le ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto.
2. – Con il secondo motivo lamenta la mancata rilevazione da parte del giudice di prime cure dell'inapplicabilità della sanzione in ragione della violazione del principio del legittimo affidamento e della regola di buona fede e correttezza, in quanto non avrebbe accertato l'omessa dimostrazione, di cui l'Amministrazione è onerata, della tempestiva comunicazione della nuova disciplina regolamentare, nonché delle richieste di pagamento del canone COSAP, disattendendo il precetto normativo dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente.
3. – Con il terzo motivo censura la pronunzia per avere il Tribunale di Foggia erroneamente ritenuto legittima la quantificazione del canone operata dalla sebbene Controparte_1
calcolata in misura (0,70 mt.) di gran lunga maggiore rispetto alla porzione di superficie effettivamente occupata dai cavidotti (0,30 mt.), come ribadito in molteplici pronunzie della Corte
Suprema di Cassazione, la quale impone di computare l'importo dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo.
4. – Con il quarto motivo contesta la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022 del Dipartimento delle Finanze, la quale, nell'ambito
4 dell'introduzione del canone unico patrimoniale (CUP), in sostituzione dei precedenti importi a titolo di TOSAP e COSAP, ha incluso tra le attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici a rete, beneficianti del pagamento del CUP nella misura minima di € 800,00, anche quelle strumentali alla produzione di energia elettrica. Inoltre, con il medesimo mezzo, l'appellante si duole della mancata valutazione della natura di interesse pubblico dell'iniziativa della Società, che avrebbe dovuto indurre l' ad adottare un provvedimento avente una minore Controparte_2
incidenza pregiudizievole sulla situazione giuridico-economica del privato concessionario.
5. – Con il quinto motivo, infine, chiede la riforma della sentenza impugnata anche con riguardo alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, quale effetto discendente dall'accoglimento dei precedenti motivi di gravame.
6. – Il primo motivo è destituito di fondamento in quanto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è ravvisabile, nella specie, alcuna violazione dell'art. 132 cpc. Infatti, la norma in esame, nella descrizione del contenuto della sentenza, precisa che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto debba essere concisa, utilizzando un aggettivo sintomatico della volontà del legislatore di indurre il giudicante a privilegiare, nel calibrare l'approfondimento della valutazione alla complessità delle questioni giuridiche, motivazioni sintetiche e al contempo esaustive, non trasmodanti in considerazioni e/o argomentazioni ultronee a discapito della chiarezza del percorso logico-giuridico della pronunzia.
6.1. – Neppure è ravvisabile la lamentata motivazione apparente, posto che la giurisprudenza di legittimità ha, di recente, ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla
perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia
percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente
inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture” (Cass. del 28.01.2025 n. 1986). Al contrario, nel caso che ci occupa, il
Tribunale di Foggia, seppure sinteticamente, ha esaminato ogni pretesa e contestazione dell'attrice,
5 indicando specificatamente le norme di legge e i principi di diritto sui quali ha fondato il proprio convincimento, secondo un ragionamento logico composto da diversi passaggi motivazionali tra loro concatenati. Tanto è confermato dalla circostanza che l'attrice ha potuto agevolmente comprendere le ragioni in fatto e in diritto della reiezione della sua domanda ed effettuare un controllo puntuale sull'esattezza e logicità del ragionamento, avendo declinato nel proprio atto di impugnazione cinque specifici motivi di censura, ognuno dei quali finalizzato a criticare singoli e differenti profili della decisione impugnata, la quale, pertanto, risulta conforme alla disciplina codicistica.
7. – Il secondo motivo di appello è infondato nei termini di seguito esposti.
7.1. – In primo luogo, è opportuno rilevare che l'appellante a pag. 4 della “Comparsa
Conclusionale” del 28.7.2025 ha sottolineato che “con l'atto di citazione in appello, la società
non (ha, nde) contestato il potere della Provincia di ridefinire l'ammontare del canone Parte_1
dovuto. L'oggetto dell'impugnazione, diversamente da quanto dedotto da controparte, è
unicamente riferito alla modalità con cui l'Ente ha gestito l'applicazione del nuovo canone e
l'irrogazione delle sanzioni, in palese violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e delle
stesse disposizioni regolamentari provinciali”. Dunque, l'oggetto dello scrutinio devoluto al
Collegio non attiene alla ritenuta possibilità dell'Ente dauno di imporre il COSAP ovvero di aumentare l'importo dovuto, bensì, in ossequio al principio “tantum devolutum quantum
appellatum”, all'accertamento delle illegittime modalità con le quali la Controparte_1
avrebbe operato e, in particolare, al rispetto dell'“iter” procedimentale prodromico all'emissione degli avvisi di accertamento.
7.2. – Orbene, al riguardo, se è vero che, come dedotto dall'appellante, la CP_1
non ha prodotto in giudizio la prova della notifica della comunicazione pec dell'11.12.2018
[...]
relativa all'adottato regolamento COSAP e degli avvisi di pagamento del nuovo canone, è, però,
altresì, vero che può ritenersi, comunque, raggiunta la prova della conoscenza con riferimento ad entrambi i suddetti atti. Infatti, con riferimento al nuovo regolamento COSAP, correttamente il
6 Tribunale di Foggia ha ritenuto sufficiente la pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Ente, stante la natura formalmente amministrativa ma sostanzialmente normativa dei regolamenti amministrativi
(ivi compresi quelli degli Enti territoriali), la quale implica una presunzione di conoscibilità da parte dei cittadini, non inficiata da una situazione di ignoranza inevitabile non allegata dalla
Società appellante. In proposito, non risultano pertinenti le pronunce del Consiglio di Stato (del
15.03.2011 n. 1589 e del 23.06.2008 n. 3112) indicate dall'impugnante, secondo le quali la pubblicazione nell'Albo Pretorio non sarebbe sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell'atto da parte dei soggetti ai quali l'atto direttamente si riferisce: ciò perché
in quelle fattispecie l'oggetto del giudizio era costituito da provvedimenti amministrativi in senso stretto, dunque privi del carattere normativo che invece connota le fonti secondarie di cui si discute.
7.3. – In ogni caso, la predetta questione deve ritenersi superata alla luce del rilievo che, sia per il regolamento COSAP che per i successivi avvisi di pagamento, la prova della conoscenza da parte della Società può dirsi raggiunta, “per facta concludentia”, in virtù della produzione in giudizio della pronunzia del Tar Puglia n. 185/2020, relativa al ricorso introdotto dall'odierna appellante, con il quale è stata tempestivamente impugnata l'anzidetta fonte normativa di rango secondario, unitamente agli atti applicativi (“id est” avvisi di pagamento); cosicché, in applicazione dell'art. 2929 c.c., come interpretato dalla Suprema Corte (“ex multis” Cass. del
21.01.2020 n. 1163), deve ritenersi che dal fatto noto dell'istaurazione del giudizio amministrativo sia univocamente desumibile il fatto ignoto della piena conoscenza tanto del Regolamento COSAP
quanto dei singoli avvisi di pagamento impugnati, stante la sussistenza di elementi indiziari, dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, idonei ad orientare e fondare il convincimento del Collegio su tale tema d'indagine.
7.4. – Dalla circostanza della conoscenza dei suddetti provvedimenti discende l'infondatezza dell'assunto dell'appellante, dovendosi perciò escludere la formazione del legittimo affidamento nella Società sia con riguardo alla permanenza della pregressa TOSAP e sia in ordine alla richiesta
7 di pagamento del neintrodotto COSAP. Al contempo, correttamente il giudice di prime cure ha affermato l'insussistenza della violazione della regola di buona fede e di correttezza, tenuto conto che il “modus operandi” della è risultato conforme all'“iter” procedimentale Controparte_1
previsto dalla legge in materia di riscossione del canone, avendo notiziato la concessionaria della determinazione di sostituire la TOSAP con il COSAP tramite l'adozione del nuovo regolamento ai sensi dall'art. 63 D.Lgs. n. 446/1997, legittimamente avanzando la pretesa creditoria, come specificamene quantificata negli avvisi di pagamento, il cui inadempimento ha reso necessaria l'attivazione della fase di esazione dei canoni per mezzo degli avvisi di accertamento.
7.5. – Parimenti, non può ravvisarsi la lamentata violazione dell'art. 10 dello Statuto del
Contribuente, atteso che detta norma è applicabile in materia di tributi ai soggetti del rapporto tributario, non anche ai canoni come nel caso del COSAP, e che, inoltre, il suo secondo comma si riferisce a fattispecie, diversa da quella di che trattasi, nella quale all'Amministrazione finanziaria sia imputabile un contegno ondivago ovvero connotato da significative e colpose omissioni o ritardi, tutte ipotesi da escludersi nella vicenda in scrutinio per i motivi sopra esposti.
L'inadempimento della Società, infatti, non è ascrivibile ad una supposta ignoranza scusabile della concessionaria in ordine alla richiesta di pagamento del nuovo canone, bensì ad una precisa scelta del privato di non ottemperarvi sulla scorta di una soggettiva valutazione di presunta illegittimità
dell'operato della e di ingiustizia dell'importo preteso. Controparte_1
7.6. – Infine, priva di pregio risulta la censura inerente all'eccepita nullità per indeterminatezza dell'oggetto dell'art. 17 delle prescrizioni generali del contratto di concessione,
per vero sollevate dall'appellante soltanto nella comparsa conclusionale del 28.07.2025, secondo cui “ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente circa l'ammontare delle
somme in questione sarà automaticamente estesa alla presente concessione”. In realtà, la stessa non costituisce una violazione dell'art. 1346 c.c. in quanto occorre procedere ad un'operazione ermeneutica di carattere sistematico, idonea a ricavare, ai sensi dell'art. 1363 c.c., il corretto contenuto della clausola per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna di esse il senso risultante dal
8 complesso dell'atto. In quest'ottica valutativa, la suddetta prescrizione generale della concessione assume contorni di sufficiente determinatezza tramite il richiamo degli articoli precedenti (art. 14),
che consente di circoscrivere la tipologia, la natura e le caratteristiche (presupposti oggettivi) delle somme alle quali si riferisce l'art. 17; del pari, soddisfa il criterio della determinabilità anche il profilo delle variazioni da intendersi come riferimento implicito alle fonti esterne di determinazione degli importi, quali le fonti normative primaria e secondaria, che possono susseguirsi durante il significativo periodo di validità della concessione. D'altra parte, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 1432/2024), i rapporti di lunga durata, come quello in esame, sono necessariamente esposti allo “ius superveniens”, il quale può
anche prevedere profili di disciplina innovativi immediatamente applicabili anche ai rapporti in corso, senza per ciò solo comportare la nullità per violazione dell'art. 1346 c.c. delle clausole che,
come l'art. 17, ne garantiscono l'applicabilità alla singola concessione.
8. – Analogamente, il terzo motivo di appello non può trovare accoglimento poiché la doglianza in esame si fonda sull'orientamento giurisprudenziale (Cass. del 10.06.2021 n. 16395),
riportato nell'atto di gravame, in virtù del quale vorrebbe evidenziare l'errore Parte_1
del primo giudice nell'aver ritenuto corretto e legittimo il calcolo del canone annuo effettuato dalla
, ancorché incentrato sulla specifica limitazione o sottrazione all'uso normale o Controparte_1
collettivo di parte del suolo e non invece sull'effettiva occupazione come ribadito dai giudici di legittimità.
8.1. – In realtà, la suddetta pronuncia, nell'affrontare questioni giuridiche non attinenti alla vicenda in esame (in particolare, l'individuazione del soggetto passivo e la necessaria sussistenza di un provvedimento concessorio), approfondisce la differenza tra la TOSAP e il COSAP,
precisando la natura di tributo della prima, rispetto a quella di corrispettivo della seconda, e chiarisce che esso “è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo
di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il
singolo; il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di
9 proprietà pubblica”. Tale indirizzo ermeneutico, al quale il Collegio intende aderire, tuttavia non muta i termini della questione nel senso invocato dall'appellante, posto che l'adozione del criterio dell'utilizzazione particolare ed eccezionale del suolo impone di verificare se il calcolo del canone indicato negli avvisi di accertamento abbia ecceduto o meno la porzione di terreno effettivamente occupata per lo scopo che la concessione si prefigge.
8.2. – In tale prospettiva interpretativa, è lecito ritenere come l'anzidetto conteggio non possa limitarsi alla superficie strettamente utilizzata dai cavidotti in quanto, essendo interrati, essi implicano anche l'apposizione delle trincee, le quali, ancorché chiuse a seguito della posa dei cavidotti, unitamente ai pozzetti di ispezione, ai manufatti di protezione e/o segnalazione, restano a servizio dell'impianto per garantirne l'efficace funzionamento, un monitoraggio continuo ed un intervento repentino ove necessario. Tali elementi impiantistico-infrastrutturali, contribuendo ad assicurare la corretta attività di trasporto dell'energia, ricadono nell'“utilizzazione particolare od
eccezionale che ne trae il singolo” e, pertanto, non possono che essere ricompresi nella porzione di terreno effettivamente occupata dall'impianto ai fini del calcolo del COSAP. Del resto, tale aspetto era stato già oggetto del contratto di concessione versato in atti, secondo il quale gli scavi dovranno avere profondità maggiore o uguale a 1 mt. e larghezza minore o uguale a 0,70 mt.
Conseguentemente, anche sotto questo profilo, la sentenza del Tribunale di Foggia si sottrae alla censura formulata dall'appellante.
9. – Egualmente non meritevole di accoglimento è il quarto motivo di appello, non risultando dirimente la risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022 del Dipartimento delle Finanze richiamata dalla concessionaria. Tale provvedimento, sebbene ricomprenda tra le attività che godono del pagamento del CUP nella misura minima di € 800,00 quelle strumentali alla fornitura di sevizi di pubblica utilità a rete, come la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale,
attiene, tuttavia, all'individuazione dell'ambito di applicazione del canone unico patrimoniale,
introdotto con la L. n. 160/2019 e dovuto a partire dal 1° gennaio 2021, ossia dall'anno successivo rispetto a quelli cui si riferiscono le pretese creditorie dedotte nella presente controversia. Sicché,
10 l'importo stabilito nella suddetta normativa sopravvenuta, quand'anche sensibilmente minore, non può produrre effetti retroattivi, restando in vigore per gli anni precedenti la disciplina dal pregresso regime giuridico del COSAP con i criteri di calcolo ivi previsti. Di talché, la discrasia tra le somme da corrispondersi nelle diverse annualità non può rappresentare un elemento indicativo dell'erronea quantificazione del COSAP, soltanto perché più gravosa per il concessionario, bensì
consegue ad una sopravvenuta scelta di opportunità e di convenienza economica assunta dal legislatore ed insindacabile in questa sede, restando impregiudicati, per il futuro, eventuali accordi transattivi fra le parti con riguardo all'entità degli importi dovuti dalla concessionaria.
9.1. – Neppure assurge a risolutivo elemento di giudizio la presunta natura di interesse pubblico dell'iniziativa imprenditoriale svolta dall'appellante, posto che l'art. 63 D.Lgs. n.
447/1966, pur contemplando alla citata lett. e) la “previsione di speciali agevolazioni per
occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità
politiche ed istituzionali”, nondimeno non pone(va) alcun obbligo in capo alla , Controparte_1
limitandosi ad elencare i criteri ai quali informare l'adozione del regolamento;
di conseguenza, non può invocarsi l'illegittimità dello stesso regolamento e della richiesta di pagamento del relativo canone, essendo la previsione di agevolazioni subordinata all'esercizio della discrezionalità tecnica circa la sussistenza di ipotesi di particolare interesse pubblico o finalità politiche ed istituzionali,
che, tuttavia, esulano dallo scrutinio demandato all'adita Corte di Appello.
10. – L'infondatezza dei motivi di appello finora esaminati comporta logicamente l'implicita reiezione del quinto mezzo impugnatorio, relativo alla statuizione sulle spese di lite, giacché il suo accoglimento presupponeva la fondatezza dei precedenti motivi di gravame.
11. – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza codificato dall'art. 91 cpc. Il compenso legale è liquidato in base allo scaglione da € 1.000.000,001
a € 2.000.000,00 in cui è ricompreso il valore della controversia (dichiarato dall'appellante nell'incontestato importo di € 1.189.289,00), facendo applicazione dei parametri forensi minimi, in considerazione dell'esigenza di contenere le spettanze professionali entro limiti di equità,
11 ragionevolezza e proporzione, escludendo dal computo la fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione), dal momento che non è stato ammesso alcun mezzo di prova e né è stata espletata una tangibile attività
di effettiva trattazione della causa a seguito della sua introduzione e fino alla decisione.
12. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti sanciti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Foggia n. 2409/2023, pubblicata il 05.10.2023, nei confronti della
, con atto di citazione notificato il 05.04.2024, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della , delle spese del Controparte_1
presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 12.033,00 per compenso professionale, oltre accessori se dovuti;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
* Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Pietro Facchini
12
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 492/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
come in atti dall'avv. Andrea Sticchi Damiani
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa come in atti Controparte_1
dall'avv. Francesca Capaldo
- Appellata -
OGGETTO: “Altre controversie di diritto amministrativo”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 28.10.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione del 29.11.2021 , quale concessionaria per Parte_1
l'occupazione del sottosuolo per l'attraversamento sotterraneo di cavidotti ed elettrodotti a servizio dell'impianto eolico di cui è titolare in territorio dauno, ha convenuto in giudizio la CP_1
impugnando sedici avvisi di accertamento esecutivi, con i quali l' ha
[...] Controparte_2
intimato alla predetta Società il pagamento, per un totale complessivo di oltre un milione di euro,
dei canoni relativi alle annualità 2019 (in numero di sei avvisi di accertamento) e 2020 (in numero di dieci), per l'occupazione delle aree pubbliche attraversate dai cavidotti ed elettrodotti (COSAP),
ritenendoli illegittimi in quanto assunti unilateralmente in virtù del Regolamento Provinciale
COSAP, inapplicabile retroattivamente alle concessioni in essere fra le parti, nonché in violazione del principio del legittimo affidamento, delle regole di buona fede oggettiva e di correttezza, in difetto della necessaria previa comunicazione ed in quanto sproporzionati rispetto all'importo della precedente TOSAP. Sulla scorta di tali ragioni, l'attrice ha chiesto al Tribunale di Foggia, previa sospensione, “inaudita altera parte”, dell'efficacia dei provvedimenti impugnati o, in subordine,
delle sanzioni irrogate nella misura del 100% dell'importo dovuto per ciascuna concessione, di: a)
accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato dalla e, per l'effetto, Controparte_1
dichiarare nulli ovvero annullare gli avvisi di accertamento per gli anni 2019 e 2020, anche previa disapplicazione del regolamento COSAP;
b) in via ulteriormente principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito della a titolo di COSAP a valere per l'anno tributario Controparte_1
2021; c) in via gradata, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato ovvero rideterminare il credito spettante alla a titolo di COSAP nella inferiore misura Controparte_1
che risulterà legittima e dovuta e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione alla ripetizione della corrispondente indebita riscossione del pagamento non dovuto;
d) in via subordinata, rideterminare l'importo portato dalla cartella di pagamento, “epurandolo da interessi e sanzioni”, con vittoria di spese di lite.
2 2. – La si è costituita in giudizio, contrastando l'avversa domanda perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto e deducendo la legittimità degli avvisi di accertamento, sia nell'“an”
che nel “quantum”, poiché emessi in virtù dell'art. 63 D. Lgs. n. 446/1997 e del relativo regolamento COSAP attuativo del 2018 e tempestivamente comunicato ai concessionari nel rispetto dell'“iter” procedimentale previsto dalla legge.
3. – In assenza di attività istruttoria, con sentenza n. 2409/2023 l'adito Tribunale di Foggia
ha rigettato la domanda e condannato l'attrice al pagamento delle spese processuali, ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento, posto che l'art. 44 del Regolamento COSAP, attuativo dell'art. 63 D.Lgs. n. 447/1996, ha attribuito alle Provincie il potere di sostituire la TOSAP con il COSAP,
la cui applicabilità al rapporto giuridico “inter partes” discende dall'art. 17 delle previsioni generali degli stessi contratti concessori;
ha, altresì, escluso la violazione del principio del legittimo affidamento e della regola di buona fede, essendo state tempestivamente comunicate le prescrizioni di adeguamento alla nuova disciplina regolamentare, comunque conoscibile a seguito della pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Ente; infine, ha ritenuto congrua la quantificazione del canone, dovendo essere considerate, ai fini del calcolo dell'estensione delle superfici, anche le aree occupate dalle trincee di posa e dai manufatti accessori, nonché della sanzione applicata nella misura del 100% in quanto giustificata dal testo normativo.
4. – Avverso la sentenza ha proposto appello, chiedendone la riforma Parte_1
sulla scorta di cinque motivi.
5. – All'impugnazione ha resistito la , la quale, dopo aver evidenziato la Controparte_1
conformità della pronunzia ai dettami dell'art. 132 cpc, stante la presenza di una concisa ma efficace esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione, ha dedotto la correttezza logico-giuridica della motivazione, in particolare ribadendo la legittimità del proprio comportamento, sia con riguardo all'applicazione del COSAP alle concessioni in oggetto, in virtù
dell'art 44 del Regolamento COSAP e dell'art. 17 delle disposizioni generali del medesimo contratto di concessione, sia in merito agli avvisi di accertamento, regolarmente preceduti da
3 tempestivi avvisi di pagamento, di cui l'appellante era pienamente a conoscenza, come desumibile dal ricorso per l'annullamento degli stessi proposto dalla Società al Tar della Puglia;
ha, infine,
propugnato la legittima quantificazione del canone, da parametrarsi al suolo occupato non solo dai cavidotti, ma anche dall'insieme delle trincee e degli impianti accessori, nonché della sanzione pari al 100% dell'importo come previsto dalla legge.
6. – In assenza di attività istruttoria, dopo il deposito degli scritti conclusivi delle parti,
all'udienza del 28.10.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di appello denuncia la nullità della sentenza per Parte_1
carenza assoluta di motivazione, ovvero per motivazione meramente apparente, in quanto il
Tribunale di Foggia non avrebbe enunciato le ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto.
2. – Con il secondo motivo lamenta la mancata rilevazione da parte del giudice di prime cure dell'inapplicabilità della sanzione in ragione della violazione del principio del legittimo affidamento e della regola di buona fede e correttezza, in quanto non avrebbe accertato l'omessa dimostrazione, di cui l'Amministrazione è onerata, della tempestiva comunicazione della nuova disciplina regolamentare, nonché delle richieste di pagamento del canone COSAP, disattendendo il precetto normativo dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente.
3. – Con il terzo motivo censura la pronunzia per avere il Tribunale di Foggia erroneamente ritenuto legittima la quantificazione del canone operata dalla sebbene Controparte_1
calcolata in misura (0,70 mt.) di gran lunga maggiore rispetto alla porzione di superficie effettivamente occupata dai cavidotti (0,30 mt.), come ribadito in molteplici pronunzie della Corte
Suprema di Cassazione, la quale impone di computare l'importo dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo.
4. – Con il quarto motivo contesta la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022 del Dipartimento delle Finanze, la quale, nell'ambito
4 dell'introduzione del canone unico patrimoniale (CUP), in sostituzione dei precedenti importi a titolo di TOSAP e COSAP, ha incluso tra le attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici a rete, beneficianti del pagamento del CUP nella misura minima di € 800,00, anche quelle strumentali alla produzione di energia elettrica. Inoltre, con il medesimo mezzo, l'appellante si duole della mancata valutazione della natura di interesse pubblico dell'iniziativa della Società, che avrebbe dovuto indurre l' ad adottare un provvedimento avente una minore Controparte_2
incidenza pregiudizievole sulla situazione giuridico-economica del privato concessionario.
5. – Con il quinto motivo, infine, chiede la riforma della sentenza impugnata anche con riguardo alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, quale effetto discendente dall'accoglimento dei precedenti motivi di gravame.
6. – Il primo motivo è destituito di fondamento in quanto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è ravvisabile, nella specie, alcuna violazione dell'art. 132 cpc. Infatti, la norma in esame, nella descrizione del contenuto della sentenza, precisa che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto debba essere concisa, utilizzando un aggettivo sintomatico della volontà del legislatore di indurre il giudicante a privilegiare, nel calibrare l'approfondimento della valutazione alla complessità delle questioni giuridiche, motivazioni sintetiche e al contempo esaustive, non trasmodanti in considerazioni e/o argomentazioni ultronee a discapito della chiarezza del percorso logico-giuridico della pronunzia.
6.1. – Neppure è ravvisabile la lamentata motivazione apparente, posto che la giurisprudenza di legittimità ha, di recente, ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla
perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia
percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente
inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture” (Cass. del 28.01.2025 n. 1986). Al contrario, nel caso che ci occupa, il
Tribunale di Foggia, seppure sinteticamente, ha esaminato ogni pretesa e contestazione dell'attrice,
5 indicando specificatamente le norme di legge e i principi di diritto sui quali ha fondato il proprio convincimento, secondo un ragionamento logico composto da diversi passaggi motivazionali tra loro concatenati. Tanto è confermato dalla circostanza che l'attrice ha potuto agevolmente comprendere le ragioni in fatto e in diritto della reiezione della sua domanda ed effettuare un controllo puntuale sull'esattezza e logicità del ragionamento, avendo declinato nel proprio atto di impugnazione cinque specifici motivi di censura, ognuno dei quali finalizzato a criticare singoli e differenti profili della decisione impugnata, la quale, pertanto, risulta conforme alla disciplina codicistica.
7. – Il secondo motivo di appello è infondato nei termini di seguito esposti.
7.1. – In primo luogo, è opportuno rilevare che l'appellante a pag. 4 della “Comparsa
Conclusionale” del 28.7.2025 ha sottolineato che “con l'atto di citazione in appello, la società
non (ha, nde) contestato il potere della Provincia di ridefinire l'ammontare del canone Parte_1
dovuto. L'oggetto dell'impugnazione, diversamente da quanto dedotto da controparte, è
unicamente riferito alla modalità con cui l'Ente ha gestito l'applicazione del nuovo canone e
l'irrogazione delle sanzioni, in palese violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e delle
stesse disposizioni regolamentari provinciali”. Dunque, l'oggetto dello scrutinio devoluto al
Collegio non attiene alla ritenuta possibilità dell'Ente dauno di imporre il COSAP ovvero di aumentare l'importo dovuto, bensì, in ossequio al principio “tantum devolutum quantum
appellatum”, all'accertamento delle illegittime modalità con le quali la Controparte_1
avrebbe operato e, in particolare, al rispetto dell'“iter” procedimentale prodromico all'emissione degli avvisi di accertamento.
7.2. – Orbene, al riguardo, se è vero che, come dedotto dall'appellante, la CP_1
non ha prodotto in giudizio la prova della notifica della comunicazione pec dell'11.12.2018
[...]
relativa all'adottato regolamento COSAP e degli avvisi di pagamento del nuovo canone, è, però,
altresì, vero che può ritenersi, comunque, raggiunta la prova della conoscenza con riferimento ad entrambi i suddetti atti. Infatti, con riferimento al nuovo regolamento COSAP, correttamente il
6 Tribunale di Foggia ha ritenuto sufficiente la pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Ente, stante la natura formalmente amministrativa ma sostanzialmente normativa dei regolamenti amministrativi
(ivi compresi quelli degli Enti territoriali), la quale implica una presunzione di conoscibilità da parte dei cittadini, non inficiata da una situazione di ignoranza inevitabile non allegata dalla
Società appellante. In proposito, non risultano pertinenti le pronunce del Consiglio di Stato (del
15.03.2011 n. 1589 e del 23.06.2008 n. 3112) indicate dall'impugnante, secondo le quali la pubblicazione nell'Albo Pretorio non sarebbe sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell'atto da parte dei soggetti ai quali l'atto direttamente si riferisce: ciò perché
in quelle fattispecie l'oggetto del giudizio era costituito da provvedimenti amministrativi in senso stretto, dunque privi del carattere normativo che invece connota le fonti secondarie di cui si discute.
7.3. – In ogni caso, la predetta questione deve ritenersi superata alla luce del rilievo che, sia per il regolamento COSAP che per i successivi avvisi di pagamento, la prova della conoscenza da parte della Società può dirsi raggiunta, “per facta concludentia”, in virtù della produzione in giudizio della pronunzia del Tar Puglia n. 185/2020, relativa al ricorso introdotto dall'odierna appellante, con il quale è stata tempestivamente impugnata l'anzidetta fonte normativa di rango secondario, unitamente agli atti applicativi (“id est” avvisi di pagamento); cosicché, in applicazione dell'art. 2929 c.c., come interpretato dalla Suprema Corte (“ex multis” Cass. del
21.01.2020 n. 1163), deve ritenersi che dal fatto noto dell'istaurazione del giudizio amministrativo sia univocamente desumibile il fatto ignoto della piena conoscenza tanto del Regolamento COSAP
quanto dei singoli avvisi di pagamento impugnati, stante la sussistenza di elementi indiziari, dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, idonei ad orientare e fondare il convincimento del Collegio su tale tema d'indagine.
7.4. – Dalla circostanza della conoscenza dei suddetti provvedimenti discende l'infondatezza dell'assunto dell'appellante, dovendosi perciò escludere la formazione del legittimo affidamento nella Società sia con riguardo alla permanenza della pregressa TOSAP e sia in ordine alla richiesta
7 di pagamento del neintrodotto COSAP. Al contempo, correttamente il giudice di prime cure ha affermato l'insussistenza della violazione della regola di buona fede e di correttezza, tenuto conto che il “modus operandi” della è risultato conforme all'“iter” procedimentale Controparte_1
previsto dalla legge in materia di riscossione del canone, avendo notiziato la concessionaria della determinazione di sostituire la TOSAP con il COSAP tramite l'adozione del nuovo regolamento ai sensi dall'art. 63 D.Lgs. n. 446/1997, legittimamente avanzando la pretesa creditoria, come specificamene quantificata negli avvisi di pagamento, il cui inadempimento ha reso necessaria l'attivazione della fase di esazione dei canoni per mezzo degli avvisi di accertamento.
7.5. – Parimenti, non può ravvisarsi la lamentata violazione dell'art. 10 dello Statuto del
Contribuente, atteso che detta norma è applicabile in materia di tributi ai soggetti del rapporto tributario, non anche ai canoni come nel caso del COSAP, e che, inoltre, il suo secondo comma si riferisce a fattispecie, diversa da quella di che trattasi, nella quale all'Amministrazione finanziaria sia imputabile un contegno ondivago ovvero connotato da significative e colpose omissioni o ritardi, tutte ipotesi da escludersi nella vicenda in scrutinio per i motivi sopra esposti.
L'inadempimento della Società, infatti, non è ascrivibile ad una supposta ignoranza scusabile della concessionaria in ordine alla richiesta di pagamento del nuovo canone, bensì ad una precisa scelta del privato di non ottemperarvi sulla scorta di una soggettiva valutazione di presunta illegittimità
dell'operato della e di ingiustizia dell'importo preteso. Controparte_1
7.6. – Infine, priva di pregio risulta la censura inerente all'eccepita nullità per indeterminatezza dell'oggetto dell'art. 17 delle prescrizioni generali del contratto di concessione,
per vero sollevate dall'appellante soltanto nella comparsa conclusionale del 28.07.2025, secondo cui “ogni eventuale variazione che potrà intervenire successivamente circa l'ammontare delle
somme in questione sarà automaticamente estesa alla presente concessione”. In realtà, la stessa non costituisce una violazione dell'art. 1346 c.c. in quanto occorre procedere ad un'operazione ermeneutica di carattere sistematico, idonea a ricavare, ai sensi dell'art. 1363 c.c., il corretto contenuto della clausola per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna di esse il senso risultante dal
8 complesso dell'atto. In quest'ottica valutativa, la suddetta prescrizione generale della concessione assume contorni di sufficiente determinatezza tramite il richiamo degli articoli precedenti (art. 14),
che consente di circoscrivere la tipologia, la natura e le caratteristiche (presupposti oggettivi) delle somme alle quali si riferisce l'art. 17; del pari, soddisfa il criterio della determinabilità anche il profilo delle variazioni da intendersi come riferimento implicito alle fonti esterne di determinazione degli importi, quali le fonti normative primaria e secondaria, che possono susseguirsi durante il significativo periodo di validità della concessione. D'altra parte, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 1432/2024), i rapporti di lunga durata, come quello in esame, sono necessariamente esposti allo “ius superveniens”, il quale può
anche prevedere profili di disciplina innovativi immediatamente applicabili anche ai rapporti in corso, senza per ciò solo comportare la nullità per violazione dell'art. 1346 c.c. delle clausole che,
come l'art. 17, ne garantiscono l'applicabilità alla singola concessione.
8. – Analogamente, il terzo motivo di appello non può trovare accoglimento poiché la doglianza in esame si fonda sull'orientamento giurisprudenziale (Cass. del 10.06.2021 n. 16395),
riportato nell'atto di gravame, in virtù del quale vorrebbe evidenziare l'errore Parte_1
del primo giudice nell'aver ritenuto corretto e legittimo il calcolo del canone annuo effettuato dalla
, ancorché incentrato sulla specifica limitazione o sottrazione all'uso normale o Controparte_1
collettivo di parte del suolo e non invece sull'effettiva occupazione come ribadito dai giudici di legittimità.
8.1. – In realtà, la suddetta pronuncia, nell'affrontare questioni giuridiche non attinenti alla vicenda in esame (in particolare, l'individuazione del soggetto passivo e la necessaria sussistenza di un provvedimento concessorio), approfondisce la differenza tra la TOSAP e il COSAP,
precisando la natura di tributo della prima, rispetto a quella di corrispettivo della seconda, e chiarisce che esso “è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo
di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il
singolo; il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di
9 proprietà pubblica”. Tale indirizzo ermeneutico, al quale il Collegio intende aderire, tuttavia non muta i termini della questione nel senso invocato dall'appellante, posto che l'adozione del criterio dell'utilizzazione particolare ed eccezionale del suolo impone di verificare se il calcolo del canone indicato negli avvisi di accertamento abbia ecceduto o meno la porzione di terreno effettivamente occupata per lo scopo che la concessione si prefigge.
8.2. – In tale prospettiva interpretativa, è lecito ritenere come l'anzidetto conteggio non possa limitarsi alla superficie strettamente utilizzata dai cavidotti in quanto, essendo interrati, essi implicano anche l'apposizione delle trincee, le quali, ancorché chiuse a seguito della posa dei cavidotti, unitamente ai pozzetti di ispezione, ai manufatti di protezione e/o segnalazione, restano a servizio dell'impianto per garantirne l'efficace funzionamento, un monitoraggio continuo ed un intervento repentino ove necessario. Tali elementi impiantistico-infrastrutturali, contribuendo ad assicurare la corretta attività di trasporto dell'energia, ricadono nell'“utilizzazione particolare od
eccezionale che ne trae il singolo” e, pertanto, non possono che essere ricompresi nella porzione di terreno effettivamente occupata dall'impianto ai fini del calcolo del COSAP. Del resto, tale aspetto era stato già oggetto del contratto di concessione versato in atti, secondo il quale gli scavi dovranno avere profondità maggiore o uguale a 1 mt. e larghezza minore o uguale a 0,70 mt.
Conseguentemente, anche sotto questo profilo, la sentenza del Tribunale di Foggia si sottrae alla censura formulata dall'appellante.
9. – Egualmente non meritevole di accoglimento è il quarto motivo di appello, non risultando dirimente la risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022 del Dipartimento delle Finanze richiamata dalla concessionaria. Tale provvedimento, sebbene ricomprenda tra le attività che godono del pagamento del CUP nella misura minima di € 800,00 quelle strumentali alla fornitura di sevizi di pubblica utilità a rete, come la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale,
attiene, tuttavia, all'individuazione dell'ambito di applicazione del canone unico patrimoniale,
introdotto con la L. n. 160/2019 e dovuto a partire dal 1° gennaio 2021, ossia dall'anno successivo rispetto a quelli cui si riferiscono le pretese creditorie dedotte nella presente controversia. Sicché,
10 l'importo stabilito nella suddetta normativa sopravvenuta, quand'anche sensibilmente minore, non può produrre effetti retroattivi, restando in vigore per gli anni precedenti la disciplina dal pregresso regime giuridico del COSAP con i criteri di calcolo ivi previsti. Di talché, la discrasia tra le somme da corrispondersi nelle diverse annualità non può rappresentare un elemento indicativo dell'erronea quantificazione del COSAP, soltanto perché più gravosa per il concessionario, bensì
consegue ad una sopravvenuta scelta di opportunità e di convenienza economica assunta dal legislatore ed insindacabile in questa sede, restando impregiudicati, per il futuro, eventuali accordi transattivi fra le parti con riguardo all'entità degli importi dovuti dalla concessionaria.
9.1. – Neppure assurge a risolutivo elemento di giudizio la presunta natura di interesse pubblico dell'iniziativa imprenditoriale svolta dall'appellante, posto che l'art. 63 D.Lgs. n.
447/1966, pur contemplando alla citata lett. e) la “previsione di speciali agevolazioni per
occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità
politiche ed istituzionali”, nondimeno non pone(va) alcun obbligo in capo alla , Controparte_1
limitandosi ad elencare i criteri ai quali informare l'adozione del regolamento;
di conseguenza, non può invocarsi l'illegittimità dello stesso regolamento e della richiesta di pagamento del relativo canone, essendo la previsione di agevolazioni subordinata all'esercizio della discrezionalità tecnica circa la sussistenza di ipotesi di particolare interesse pubblico o finalità politiche ed istituzionali,
che, tuttavia, esulano dallo scrutinio demandato all'adita Corte di Appello.
10. – L'infondatezza dei motivi di appello finora esaminati comporta logicamente l'implicita reiezione del quinto mezzo impugnatorio, relativo alla statuizione sulle spese di lite, giacché il suo accoglimento presupponeva la fondatezza dei precedenti motivi di gravame.
11. – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza codificato dall'art. 91 cpc. Il compenso legale è liquidato in base allo scaglione da € 1.000.000,001
a € 2.000.000,00 in cui è ricompreso il valore della controversia (dichiarato dall'appellante nell'incontestato importo di € 1.189.289,00), facendo applicazione dei parametri forensi minimi, in considerazione dell'esigenza di contenere le spettanze professionali entro limiti di equità,
11 ragionevolezza e proporzione, escludendo dal computo la fase di trattazione/istruttoria (cfr., sul punto, Cass. 19.3.2025 n. 7343, pagg. 10 e segg. e, in particolare, punto 3 della motivazione), dal momento che non è stato ammesso alcun mezzo di prova e né è stata espletata una tangibile attività
di effettiva trattazione della causa a seguito della sua introduzione e fino alla decisione.
12. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti sanciti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Foggia n. 2409/2023, pubblicata il 05.10.2023, nei confronti della
, con atto di citazione notificato il 05.04.2024, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della , delle spese del Controparte_1
presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € 12.033,00 per compenso professionale, oltre accessori se dovuti;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
* Sentenza redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Pietro Facchini
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