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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18460/2023 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv.to D. Maldarelli, elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Trani, Via delle crociate n. 43 presso il difensore avv.to Maldarelli.
Attori contro
e per essa n forza di procura conferita da CP_1 CP_2 [...] con il patrocinio dell'avv.to B. Gargani e dell'avv.to G.Gargani, Parte_3
elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso il difensore avv.to Gargani.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Preliminarmente sospendersi l'efficacia dell'atto di precetto
1- Accertarsi e dichiararsi che la società convenuta-opposta non ha fornito la prova della titolarità del credito per cui agisce ragione per cui la ricorrente contesta la legittimazione attiva della creditrice procedente e la titolarità del credito in capo alla stessa.
2- Dichiararsi che non integra la prova della legittimazione l'estratto della Gazzetta Ufficiale con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non si sono fornite indicazioni sufficientemente specifiche per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando ad altre fonti per tale incombente e ciò in quanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo
pagina 1 di 6 all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto;
3- Dichiararsi altresì che la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria, dunque, va fornita mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte e che occorre che anche il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile poiché non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ e comunque la mancata prova della iscrizione nell'elenco delle società abilitate ai sensi dell'art. 106 tub.
4- Conseguentemente e per l'effetto dichiararsi non dovuta alla cessionaria la somma oggetto dell'atto di precetto con quest'atto opposto.
5- Accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza del contratto e in particolare del tasso alla francese applicato, che giustifica l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
6- Previa CTU rideterminarsi il piano di ammortamento del mutuo
7- Dichiararsi l'illegittimità degli interessi moratori.
8- Con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Per parte opposta:
“In via preliminare:
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione, in relazione alla domanda di illegittimità degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 164, 4 comma, c.p.c., con riferimento all'art. 163, 3 comma, nn. 3) e 4),
c.p.c.;
In via principale:
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione, nonché ogni domanda ed istanza avversaria in quanto infondate, non provate e prescritte;
in via subordinata:
- dichiarare l'atto di precetto comunque valido per la diversa somma ritenuta di giustizia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 3 ottobre 2023 notificava atto di precetto a e , per CP_1 Parte_1 Parte_2 chiedere l'adempimento dell'obbligazione contenuta nel titolo esecutivo costituito dal contratto di pagina 2 di 6 mutuo fondiario stipulato fra gli odierni opponenti e in data 6 aprile 2007, a rogito del Controparte_3
notaio di Ciriè. Persona_1
Avverso l'atto di precetto proponevano opposizione i debitori e , eccependo il difetto di Pt_1 Pt_2 legittimazione attiva in capo a , la mancata iscrizione all'elenco di cui all'art. 106 TUB e CP_1
l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese, nonché chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto
In data 28 dicembre 2023 si costituiva , chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
Decorsi i termini per le memorie ex art. 171 ter, con ordinanza del 9 aprile 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'atto di precetto, nonché le istanze istruttorie, ritenendo la causa puramente documentale e la CTU richiesta meramente esplorativa.
La causa veniva quindi rimessa in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025.
2. La vicenda dedotta in giudizio, trae origine dal contratto di mutuo concluso in data 6 aprile 2007, con rogito del notaio di Ciriè, fra gli attori nella veste di mutuatari e Persona_1 Controparte_3 quale mutuante, per una somma pari a € 160.000,00 da restituire in 300 rate mensili decorrenti dal 1° maggio 2007.
Il contratto, prodotto al doc. 5 della comparsa, prevedeva un tasso di interesse annuo del 5,50%, nonché interessi di mora (decorrenti dalla scadenza della rata, laddove non pagata) pari all'interesse annuo maggiorato del 2%. A garanzia del mutuo veniva posta ipoteca sulle unità immobiliari site in Ciriè,
Case Sparse Mandola c.n. 19, fino alla somma di € 240.000.
Il credito derivante dal contratto citato, pari a residui € 132.920,34, veniva acquistato in data 16 dicembre 2021 da , con pubblicazione nella G.U. n. 152 del 23 dicembre 2021, parte CP_1 seconda, foglio delle inserzioni. La cessionaria procedeva quindi con l'esecuzione del credito con l'atto di precetto del 22 settembre 2023, compiuto nell'interesse di da parte di quale CP_1 CP_2
mandataria della creditrice.
3. La prima contestazione avanzata dagli opponenti attiene al difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria , poichè, secondo la tesi sostenuta in citazione, la pubblicazione in Gazzetta CP_1
Ufficiale sarebbe sufficiente solo ad adempiere ad obblighi pubblicitari e non anche a provare la sussistenza del credito.
Si tratta di affermazione corretta in parte, posto che la pubblicazione in GU esonera altresì il cessionario dall'obbligo di provvedere alla notifica della cessione ad ogni singolo debitore ceduto ( in punto C.Cass. 20495/2020 : “ L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la
pagina 3 di 6 realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.); peraltro la tesi esposta non tiene conto delle produzioni effettuate nel caso di specie;
il creditore ha infatti dimostrato l'avvenuta cessione allegando il doc. 8, proveniente dalla cedente che attestava l'avvenuta cessione in Controparte_3
blocco dei crediti, l'indicazione del sito internet (https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/) sul quale era possibile verificare la presenza del proprio contratto fra i crediti ceduti in blocco e soprattutto la conferma, da parte della stessa Banca cedente, che tra i crediti ceduti era altresì presente la posizione in sofferenza degli attori.
Non appare pertanto indispensabile la produzione del contratto di cessione del credito, giacché la previsione di cui all'art. 1264, co. 1 c.c. stabilisce l'efficacia della cessione verso il debitore ceduto dal momento in cui gli è stata notificata (in questo caso, mediante pubblicazione in G.U.); gli ulteriori documenti prodotti da , confermano invece la titolarità del credito in capo alla società CP_1
cessionaria.
Ulteriore prospettazione difensiva promossa attiene alla mancata iscrizione, ex art. 106 TUB, della creditrice;
si tratta anche in tal caso di eccezione infondata, atteso che risulta regolarmente CP_1 iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione ex art. 106 TUB, come emerge dall'elenco pubblicato sul sito della Banca d'Italia, la cui schermata è stata anche prodotta da parte opposta in sede di comparsa di costituzione (cfr. pag. 56, doc. 09).
Non appare invece dirimente la circostanza che non risulti iscritta, posto che la cessione si è CP_2
conclusa tra e e viene indicata esclusivamente quale mandataria. CP_3 CP_1 CP_2
Tale indirizzo, nonostante alcune pronunce di merito in senso contrario, è stato adottato in modo costante dalla Suprema Corte ( da ultimo C.Cass. n. 7243/2024, laddove stabilisce che “ Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario”.)
pagina 4 di 6 Da ultimo, gli opponenti eccepiscono l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese, affermando che “nessun'altra indicazione di carattere matematico-scientifico viene specificata o indicata nel contratto”.
Anche tale eccezione è priva di fondamento e va respinta. Nel contratto è espressamente indicato il tasso applicato (fisso e pari al 5,5%) e ciò è sufficiente a ritenere determinato l'oggetto del mutuo concluso dalle parti.
Inoltre è stato allegato il piano di ammortamento del finanziamento ( allegato C al contratto), nel quale venivano illustrate le singole rate con la distinzione fra la quota capitale e la quota interessi;
in punto occorre altresì richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Unite in materia di ammortamento alla francese, che esclude profili di indeterminatezza dell'oggetto del rapporto ( “ In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” S.U. C.Cass. 15130/2024 ).
Parimenti da respingere è infine la domanda di declaratoria di illegittimità degli interessi moratori: si tratta di una domanda assolutamente generica, non esplicata in narrativa e per di più ictu oculi infondata, dato che gli interessi di mora erano stati pattuiti in contratto per iscritto, in misura pari al
5,50%, da aumentare di 2 punti percentuali.
Trattandosi di mutuo ipotecario a tasso fisso, i tassi medi in tale periodo erano stabiliti nel 5,72 %, che ai fini della verifica dell'usura occorreva aumentare della metà.
La misura stabilita nel contratto era quindi al di sotto del tasso soglia.
Quanto infine alle istanze istruttorie, nuovamente richiamate nelle difese conclusive, come già osservato nell'ordinanza di data 9.4.2024 la CTU non può essere accolta perché esplorativa e pertanto inammissibile;
gli opponenti non hanno infatti indicato quali aspetti dovrebbero essere oggetto di indagine da parte del consulente e perché sia necessario ricorrere alle competenze del perito per accertarle.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli opponenti. Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 52.001,00 ed € 260.000,00 e dato che non è stata svolta attività istruttoria, vengono liquidate in € 8.433,00, oltre accessori.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'atto di precetto notificato in data 3 ottobre 2023 a e da in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato fra Parte_1 Parte_2 CP_1
gli opponenti e in data 6 aprile 2007 a rogito del notaio di Ciriè; Controparte_3 Persona_1
Dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite da questa sostenute, che si liquidano in € 8.433,00, per onorari, oltre CP_1
IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18460/2023 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv.to D. Maldarelli, elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Trani, Via delle crociate n. 43 presso il difensore avv.to Maldarelli.
Attori contro
e per essa n forza di procura conferita da CP_1 CP_2 [...] con il patrocinio dell'avv.to B. Gargani e dell'avv.to G.Gargani, Parte_3
elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, presso il difensore avv.to Gargani.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Preliminarmente sospendersi l'efficacia dell'atto di precetto
1- Accertarsi e dichiararsi che la società convenuta-opposta non ha fornito la prova della titolarità del credito per cui agisce ragione per cui la ricorrente contesta la legittimazione attiva della creditrice procedente e la titolarità del credito in capo alla stessa.
2- Dichiararsi che non integra la prova della legittimazione l'estratto della Gazzetta Ufficiale con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non si sono fornite indicazioni sufficientemente specifiche per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando ad altre fonti per tale incombente e ciò in quanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo
pagina 1 di 6 all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto;
3- Dichiararsi altresì che la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria, dunque, va fornita mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte e che occorre che anche il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile poiché non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ e comunque la mancata prova della iscrizione nell'elenco delle società abilitate ai sensi dell'art. 106 tub.
4- Conseguentemente e per l'effetto dichiararsi non dovuta alla cessionaria la somma oggetto dell'atto di precetto con quest'atto opposto.
5- Accertarsi e dichiararsi l'indeterminatezza del contratto e in particolare del tasso alla francese applicato, che giustifica l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
6- Previa CTU rideterminarsi il piano di ammortamento del mutuo
7- Dichiararsi l'illegittimità degli interessi moratori.
8- Con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Per parte opposta:
“In via preliminare:
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione, in relazione alla domanda di illegittimità degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 164, 4 comma, c.p.c., con riferimento all'art. 163, 3 comma, nn. 3) e 4),
c.p.c.;
In via principale:
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione, nonché ogni domanda ed istanza avversaria in quanto infondate, non provate e prescritte;
in via subordinata:
- dichiarare l'atto di precetto comunque valido per la diversa somma ritenuta di giustizia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 3 ottobre 2023 notificava atto di precetto a e , per CP_1 Parte_1 Parte_2 chiedere l'adempimento dell'obbligazione contenuta nel titolo esecutivo costituito dal contratto di pagina 2 di 6 mutuo fondiario stipulato fra gli odierni opponenti e in data 6 aprile 2007, a rogito del Controparte_3
notaio di Ciriè. Persona_1
Avverso l'atto di precetto proponevano opposizione i debitori e , eccependo il difetto di Pt_1 Pt_2 legittimazione attiva in capo a , la mancata iscrizione all'elenco di cui all'art. 106 TUB e CP_1
l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese, nonché chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto
In data 28 dicembre 2023 si costituiva , chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
Decorsi i termini per le memorie ex art. 171 ter, con ordinanza del 9 aprile 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'atto di precetto, nonché le istanze istruttorie, ritenendo la causa puramente documentale e la CTU richiesta meramente esplorativa.
La causa veniva quindi rimessa in decisione all'udienza del 3 febbraio 2025.
2. La vicenda dedotta in giudizio, trae origine dal contratto di mutuo concluso in data 6 aprile 2007, con rogito del notaio di Ciriè, fra gli attori nella veste di mutuatari e Persona_1 Controparte_3 quale mutuante, per una somma pari a € 160.000,00 da restituire in 300 rate mensili decorrenti dal 1° maggio 2007.
Il contratto, prodotto al doc. 5 della comparsa, prevedeva un tasso di interesse annuo del 5,50%, nonché interessi di mora (decorrenti dalla scadenza della rata, laddove non pagata) pari all'interesse annuo maggiorato del 2%. A garanzia del mutuo veniva posta ipoteca sulle unità immobiliari site in Ciriè,
Case Sparse Mandola c.n. 19, fino alla somma di € 240.000.
Il credito derivante dal contratto citato, pari a residui € 132.920,34, veniva acquistato in data 16 dicembre 2021 da , con pubblicazione nella G.U. n. 152 del 23 dicembre 2021, parte CP_1 seconda, foglio delle inserzioni. La cessionaria procedeva quindi con l'esecuzione del credito con l'atto di precetto del 22 settembre 2023, compiuto nell'interesse di da parte di quale CP_1 CP_2
mandataria della creditrice.
3. La prima contestazione avanzata dagli opponenti attiene al difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria , poichè, secondo la tesi sostenuta in citazione, la pubblicazione in Gazzetta CP_1
Ufficiale sarebbe sufficiente solo ad adempiere ad obblighi pubblicitari e non anche a provare la sussistenza del credito.
Si tratta di affermazione corretta in parte, posto che la pubblicazione in GU esonera altresì il cessionario dall'obbligo di provvedere alla notifica della cessione ad ogni singolo debitore ceduto ( in punto C.Cass. 20495/2020 : “ L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la
pagina 3 di 6 realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.); peraltro la tesi esposta non tiene conto delle produzioni effettuate nel caso di specie;
il creditore ha infatti dimostrato l'avvenuta cessione allegando il doc. 8, proveniente dalla cedente che attestava l'avvenuta cessione in Controparte_3
blocco dei crediti, l'indicazione del sito internet (https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/) sul quale era possibile verificare la presenza del proprio contratto fra i crediti ceduti in blocco e soprattutto la conferma, da parte della stessa Banca cedente, che tra i crediti ceduti era altresì presente la posizione in sofferenza degli attori.
Non appare pertanto indispensabile la produzione del contratto di cessione del credito, giacché la previsione di cui all'art. 1264, co. 1 c.c. stabilisce l'efficacia della cessione verso il debitore ceduto dal momento in cui gli è stata notificata (in questo caso, mediante pubblicazione in G.U.); gli ulteriori documenti prodotti da , confermano invece la titolarità del credito in capo alla società CP_1
cessionaria.
Ulteriore prospettazione difensiva promossa attiene alla mancata iscrizione, ex art. 106 TUB, della creditrice;
si tratta anche in tal caso di eccezione infondata, atteso che risulta regolarmente CP_1 iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione ex art. 106 TUB, come emerge dall'elenco pubblicato sul sito della Banca d'Italia, la cui schermata è stata anche prodotta da parte opposta in sede di comparsa di costituzione (cfr. pag. 56, doc. 09).
Non appare invece dirimente la circostanza che non risulti iscritta, posto che la cessione si è CP_2
conclusa tra e e viene indicata esclusivamente quale mandataria. CP_3 CP_1 CP_2
Tale indirizzo, nonostante alcune pronunce di merito in senso contrario, è stato adottato in modo costante dalla Suprema Corte ( da ultimo C.Cass. n. 7243/2024, laddove stabilisce che “ Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario”.)
pagina 4 di 6 Da ultimo, gli opponenti eccepiscono l'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese, affermando che “nessun'altra indicazione di carattere matematico-scientifico viene specificata o indicata nel contratto”.
Anche tale eccezione è priva di fondamento e va respinta. Nel contratto è espressamente indicato il tasso applicato (fisso e pari al 5,5%) e ciò è sufficiente a ritenere determinato l'oggetto del mutuo concluso dalle parti.
Inoltre è stato allegato il piano di ammortamento del finanziamento ( allegato C al contratto), nel quale venivano illustrate le singole rate con la distinzione fra la quota capitale e la quota interessi;
in punto occorre altresì richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Unite in materia di ammortamento alla francese, che esclude profili di indeterminatezza dell'oggetto del rapporto ( “ In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” S.U. C.Cass. 15130/2024 ).
Parimenti da respingere è infine la domanda di declaratoria di illegittimità degli interessi moratori: si tratta di una domanda assolutamente generica, non esplicata in narrativa e per di più ictu oculi infondata, dato che gli interessi di mora erano stati pattuiti in contratto per iscritto, in misura pari al
5,50%, da aumentare di 2 punti percentuali.
Trattandosi di mutuo ipotecario a tasso fisso, i tassi medi in tale periodo erano stabiliti nel 5,72 %, che ai fini della verifica dell'usura occorreva aumentare della metà.
La misura stabilita nel contratto era quindi al di sotto del tasso soglia.
Quanto infine alle istanze istruttorie, nuovamente richiamate nelle difese conclusive, come già osservato nell'ordinanza di data 9.4.2024 la CTU non può essere accolta perché esplorativa e pertanto inammissibile;
gli opponenti non hanno infatti indicato quali aspetti dovrebbero essere oggetto di indagine da parte del consulente e perché sia necessario ricorrere alle competenze del perito per accertarle.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli opponenti. Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 52.001,00 ed € 260.000,00 e dato che non è stata svolta attività istruttoria, vengono liquidate in € 8.433,00, oltre accessori.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'atto di precetto notificato in data 3 ottobre 2023 a e da in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato fra Parte_1 Parte_2 CP_1
gli opponenti e in data 6 aprile 2007 a rogito del notaio di Ciriè; Controparte_3 Persona_1
Dichiara tenuti e condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite da questa sostenute, che si liquidano in € 8.433,00, per onorari, oltre CP_1
IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 28 aprile 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 6 di 6