Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2012, n. 42182
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Sentenza 16 ottobre 2012

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La dichiarazione di chiusura della istruttoria dibattimentale, ove la parte presente non abbia eccepito il mancato esame di un testimone, comporta la revoca della ammissione di tale deposizione ed eventuali nullità concernenti la suddetta deliberazione di esaurimento delle prove dovranno essere eccepite, a pena di decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2012, n. 42182
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42182
    Data del deposito : 16 ottobre 2012

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