Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/11/2002, n. 15369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15369 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE 14-5-1981 N. 219 се 1 5369 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL LA CORTE SUP E SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: vi Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G. n. 23550/2000 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 35957 Dott. Giuseppe V. A. Magno Consigliere Rep. Dott. Nino Fico Consigliere c.c. del 3 giugno 2002 Dott. Paolo Giuliani Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi in genere / a- SENTENZA gevolazioni / terremo- sul ricorso proposto il 7 luglio 2000 da: rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce to 1980 / aziende a- BO Maria al ricorso dall'avv. Ester Perifano ed elettivamente domiciliata in gricole / nuove attrez- Roma, alla via Giovanni Battista Martini, n. 6, presso lo studio legale zature I.v.a. Rossetto ricorrente ола
contro
-in persona del Ministro pro tempore Ministero delle Finanze -rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, CANCELLERIA presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. XXVIII n. 177 del 4 ottobre 1999. 2396 proc. n. 23550/2000 R.G. 1 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 giugno 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di 1° grado di Benevento con pronuncia 14/4/95 accoglieva il ricorso proposto da BO ÍA, esercente l'at- tività di agricoltore, avverso l'avviso di irrogazione di sanzioni con recupero di I.V.A. non versata nell'anno 1989, in relazione all'ac- quisto di attrezzature, rilevando che le agevolazioni fiscali previste in favore dei soggetti danneggiati dal terremoto del 1980 per l'acquisto الل ه di beni strumentali erano rimaste in vigore fino all'entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76 (T.U. delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982). La decisione, appellata dall'Ufficio, era riformata il 4 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che si con- formava alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12100/98, con la quale era stato ritenuto che l'art. 8, 4° co., d.l. 20 novembre 1987, n. 487, conv. con 1. 21 gennaio 1988, n. 12, avesse natura interpretativa delle precedenti disposizioni di cui all'art. 5, lett. d), d.l. 5 dicembre 1980, n. 799, e dell'art. 40, lett. e), d.l. 30 ottobre 1976, n. 730, ap- plicabile ai comuni terremotati in virtù dell'art. 3, 11° co., d.l. 28 proc. n. 23550/2000 R.G. 2 febbraio 1984, n. 19, per cui non poteva assumere un'efficacia auto- noma, incontrando lo stesso limite temporale di efficacia delle norme interpretate. La BO ricorreva per la cassazione della sentenza con un unico complesso motivo e l'intimato Ministero delle finanze non si costi- tuiva in giudizio. La causa veniva trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, 2° co., c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente con l'unico motivo ha denunciato la nullità della sen- tenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 8, 4° co., d.l. 20 novembre 1987, n. 474, conv. con mod. con 1. 21 gennaio 1988, n. 12, dell'art. 13, 1° co., 1. n. 48/89 in relazione all'art. 5, 1° الله co., lett. c) ed f), d.l. n. 799/80, conv. con mod. con 1. n. 875/80, dell'art. 74, 1° co., T.U. n. 76/90; per violazione e falsa applicazione dell'art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'art. 8, d.lgs. 312 dicembre 1992, n. 546; per insufficiente motivazione su un punto de- cisivo. Il motivo è manifestamente fondato. E' orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di esonero dall'I.V.A. in favore di aziende agricole danneggiate da eventi sismi- ci, all'art. 8, 4° co., d.l. 20 novembre 1987, n. 474, conv. con modifi- cazioni con 1. 21 gennaio 1988 n. 12, si deve attribuire il valore di di- sposizione introduttiva di un beneficio autonomo rispetto all'agevola- zione sugli atti di ripristino delle scorte vive o morte di cui all'art. 5, proc. n. 23550/2000 R.G. 3 1° co., lett. d), d.1. 5 dicembre 1980, n. 799, conv. con modificazioni con 1. 12 dicembre 1980, n. 875. Il riconoscimento dell'autonomia di detto art. 8, 4° co., comporta, si- no alla fine dell'anno 1988, la coesistenza in favore degli imprendito- ri agricoli dell'esonero dall'I.V.A. per gli investimenti in nuove at- trezzature e dell'esonero dall'imposta medesima per gli atti di ripristi- no delle scorte. Mentre, poi, il beneficio per il ripristino delle scorte è venuto meno a partire dall'1 gennaio 1989, tenendosi conto che l'art. 13 1. 10 feb- braio 1989, n. 48, proroga fino al 31 dicembre 1989 l'art. 6 del d.l. n. 799/80 con limitato riferimento alle lettere c) ed f), quello per gli ac- quisti di nuove attrezzature è perdurato invece fino all'entrata in vigo- re del d.lg. 30 marzo 1990 n. 76, che prevede all'art. 74 il non assog- اروه gettamento ad 1.V.A. degli acquisti medesimi soltanto per le imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura ed all'art. 112 abroga le an- teriori disposizioni incompatibili (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 29 marzo 2002, n. 4585; Cass. civ., sez. V, sent. 28 dicembre 2001, n. 16209; Cass. civ., sez. V, sent. 5 dicembre 2001, n. 15372; Cass. civ., sez. V, sent. 3 agosto 2001, n. 10660; Cass. civ., sez. V, sent. 24 lu- glio 2001, n. 10018). La contraria soluzione della questione da parte della commissione tributaria regionale non è sorretta da alcun argomento nuovo che pos- sa indurre ad un riesame di tale giurisprudenza. Alla manifesta fondatezza del motivo seguono l'accoglimento del ri- corso e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va emessa, ai proc. n. 23550/2000 R.G. sensi dell'art. 384, c.p.c., decisione nel merito di accoglimento del ri- corso introduttivo della contribuente. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel me rito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Condanna il Ministero delle finanze al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 750, ivi compresi euro 700 per onorari. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 3 giugno 2002. Il presidente Il consigliere est. dott. Giovanni Paolini Cietenni Sool dopt. dott. Massimo Oddo 217 Il cancelliere IL CANCELLERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 NOV. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio proc. n. 23550/2000 R.G. ทS