Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
PALLONE E BOLLO UBBLICA, 1 [ 2011-1 E IC POPO TAL V R C E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE W Oggetto Rilevabilite SEZIONE TERZA CIVILE competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ernesto LUPO R.G.N. 13147/98 - Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron. 8793 Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO - Consigliere- Ud.30/10/00 - Consigliere -Dott. Giuliano LUCENTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE TE IA, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 14, presso 10 studio dell'avvocato BAUZULLI FILIPPO, difeso dall'avvocato TREVISI ANGELO, con studio in 73100 LECCE VIA TARANTO,31, giusta delega in atti;
db ricorrente
contro
CIRCOLO IL MOSAICO;
G intimato avverso la sentenza n. 103/98 del Giudice di pace di 2000 CAMPI SALENTINA, depositata il 30/05/98; rg.444/1997; 1729 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- " udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DE PROCESSO Con citazione notificata il 3/6/97 IA DE TE conveniva davanti al Giudice di Pace di Campi Salentina il Circolo "Il Mosaico" esponendo che era proprietaria di un locale sito in via Taranto e concesso in locazione al convenuto per feste e trattenimenti danzanti per il periodo 30/12/96 - 17/2/97, al corrispettivo di L. 1.200.000, di cui erano state versate solo L. 600.000. Ciò premesso, l'attrice chiedeva la condanna del Circolo al pagamento di L. 600.000, con accessori. Il convenuto si costituiva e contestava in toto la domanda. Con sentenza 30 maggio 1998 l'adito Giudice declinava la competenza ratione materiae, ritenendo trattarsi di causa relativa ad un rapporto di locazione, e compensava in toto le spese giudiziali. Ha proposto ricorso per cassazione la DE TE affidandolo ad un motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 38 cpv. in relazione all'art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c., assume che il Giudice di Pace adito non poteva declinare la competenza solo con la sentenza e senza che le parti avessero sollevato la relativa eccezione durante il corso del processo. La censura è fondata. Il nuovo testo dell'art. 38 cit. stabilisce, con decorrenza dal 30 aprile 1995 ai sensi dell'art. 4 L. 26 novembre 1990 n. 353, che l'incompetenza per materia (oltre che per valore e per territorio inderogabile) può essere rilevata, anche d'ufficio, ma non oltre la prima udienza di trattazione. Nella specie il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto : che la controversia, riguardando canoni locatizi, apparteneva ratione materiae s al Pretore per il combinato disposto degli artt. 8, 2° co. n. 3 e 447 bis c.p.c., ma lo ha rilevato (ben oltre la prima udienza di trattazione) con la sentenza che ha definito il giudizio innanzi a lui e senza che le parti eccepissero al riguardo alcunché. Il rilievo era quindi tardivo in quanto precluso, restando così radicata la competenza del Giudice di Pace. Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Per quanto concerne le spese, si ravvisano giusti motivi per compensare anche quelle di questo grado.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Giudice di Pace, cassa la sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Emst cupo IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Concetta Amendola 22 MAR. 2001 Oggi, IL CANCELLIENE C1 Concette Ammendola O L L O 4 B ) 7 E 3 E . E C N N , A O 1 I P 9 Z I 9 A 1 D R - 1 T E S 1 I - C 1 G I E 2 D . U L I 9 G 3 E E N 6 . 4 T R . S I ( A