Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2002, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 043 04 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Rhecimento del SEZIONE TERZ danno da illecito extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri R.G.N. 15693/00 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente - 18852/00 © Consigliere Dott. Michele LO PIANO - Cron. 19086 Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Rep. 989 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Ud.29/01/02 - Consigliere Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig.. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 1.55 26 MAR. 2002 . TT O TO AN RI, LE LE, IL CANCELLIERE AN MIRIAM, domiciliate in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difese dall'avvocato ROBERTO SPARTI con CANCELLERIA studio in 90139 PALERMO VIA P.PE DI BELMONTE 94, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
EL NN, AXA ASSIC SPA;
intimati - sul 2° ricorso n° 18852/00 proposto da: 2002 AXA ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante po 268 tempore, Ing. Luigi Carpiniello, elettivamente 1 ? domiciliata in ROMA LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO DELLA CORTE, difesa dall'avvocato SALVATORE GENTILE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TO AN RI, LE LE, AN MIRIAM, EL NN;
intimati avverso la sentenza n. 441/99 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 04/03/99 e depositata il 19/05/99 (R.G. 53/96); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge. RILEVATO che la corte d'appello di Palermo, deci- S dendo sul gravame di NA IA PI, anche nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore Mi- riam DA, e di IA ND SU avverso Palermo del 17.6- la sentenza del tribunale di 60.000.000 a L. 30.11.1994, ha elevato da L. 100.000.000, in riferimento alla data della sentenza di primo grado, la somma liquidata in favore della prima 2 i per la morte del figlio minore NG SU in un incidente stradale verificatosi nel 1987 ed ha confer- mato la liquidazione di L. 30.000.000 in favore di cia- scuna delle due sorelle, condannando solidalmente Gio- vanni PA e la Axa Assicurazioni s.p.a. al pagamen- to della residua somma rivalutata di L. 103.400.000, oltre agli interessi, detratto quanto già versato a ti- tolo di provvisionale;
che avverso detta sentenza ricorrono per cassazione in via principale NA IA CO (o PI), ND SU e IR DA affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, nonché, in via in- cidentale, la Axa Assicurazioni s.p.a. ; che il P.M. ha chiesto che il ricorso sia rigettato decisione da adottarsi in camera di consiglio ai con sensi dell'art. 375, comma 2, c.p.c.; RITENUTO che i ricorsi vanno riuniti, siccome pro- posti avverso la stessa sentenza;
-che col ricorso principale al di là della formale denuncia di violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione di omessa, -un punto decisivo vengono in realtà censurati gli su apprezzamenti di fatto operati dal giudice del merito in ordine alla liquidazione del danno morale ed alla esclusione di un danno patrimoniale futuro derivato al- 3 i la madre ed alle sorelle del minore dalla sua morte;
che, in particolare, in ordine al danno morale, non è configurabile una violazione delle norme processuali sopra indicate, né un vizio della motivazione, solo perché la effettuata determinazione equitativa del dan- no (nella specie non qualificabile come irrisoria simbolica secondo i parametri considerati dalla richia- mata Cass., 2.3.1998, n. 2272) non è conforme alle aspettative della parte, se il giudice abbia, come nel- la specie, tenuto esplicito conto delle particolarità del caso concreto, effettuando una liquidazione che la parte apoditticamente sostenga essere del tutto inade- guata, senza offrire elementi di comparazione di sorta a suffragio di tale opinione;
che, quanto alla esclusa sussistenza di un danno patrimoniale futuro, non si afferma che erano stati of- ferti elementi dai quali potesse evincersi che il mino- re (anche se in ipotesi convivente) avrebbe economica- mente contribuito ai bisogni della famiglia, sicché la doglianza in definitiva si risolve in una mera, come tale inammissibile, censura della valutazione di merito effettuata dalla corte d'appello; che, in relazione alle affermazioni contenute in memoria sulla portata della clausola generale di tutela di cui all'art. 2043, la sentenza non è censurabile 4 nella parte in cui ha ritenuto che la allegazione di elementi dai quali potesse evincersi, anche in via pre- suntiva, la verosimiglianza di un futuro apporto econo- mico del minore costituiva un (non soddisfatto) onere delle attrici;
che col ricorso incidentale, peraltro non articola- in specifici motivi, la società assicuratrice si to duole a sua volta della motivata valutazione di fatto operata dal giudice del merito in ordine alla responsa- bilità dell'incidente, attribuita in via esclusiva al PA;
e, inoltre, che la corte non abbia rivalutato la somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, ma non afferma anche di aver rappresentato al giudice dell'appello che tale versamento, la cui effet- tività non è insita nella provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, era stato fatto in concreto;
CONSIDERATO che
entrambi i ricorsi sono dunque ma- nifestamente infondati e che la reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 29 gennaio 2002 5 i Il consigliere estensore مسال Il presidente Depositata in Cancelleria 3.07 vogi, 1 7 IL CANCELLERE 01 IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli Gina Casoll 109T 129,11 4567 20,66 TOT/4677 ACENIZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registro in data 6.LUG. 2003erie .... 0 versate €.alm 149,77(euro CENTOQUARANTANOVE/77 1. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa IA Grazia FILIPPO)Responsabile Servizio A Giudiziari R (Dr. M. RACCIOHIM) O M A ឌ