Sentenza 20 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2002, n. 10640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10640 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2002 |
Testo completo
ك و REPUBBLICA ITALIANA ل IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T LA CORTE SUPRE NE0640/ 02 LA CO Oggetto Responsabilità SEZIONE TERZA aquiliana Onere della prova Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23691/99 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron.28246 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rep.
2.183 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio Sole dal Sig. sul ricorso proposto da: 1,55 per diritti DE LU IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 22 LUG. 2002 CANCELLIERE TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SETTIMIO DI SALVO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CANCELLERIA TELECOM ITALIA SPA;
- intimata - avverso la sentenza n. 2234/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 14/10/98 e depositata il 09/11/98 (R.G. 1120/97);2002 326 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Settimio DI SALVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 8.5.89 De LU LI conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Napoli la Telecom Ita- lia spa per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati in data 4.2.1988 in Napoli, allorchè camminando sul marciapiede di via Paolo Tosti, angolo via Cilea, inciampava in un tombino della SIP, а causa del rialzo di uno spigolo del medesimo, rovinando al suolo e producendosi la frattura della gamba e del pie- de sinistro. La convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attrice, controdeducendo che la causa del sinistro era da ravvisarsi nell'imprudente e negligente condotta della danneggiata. Con sentenza depositata in data 30.5.96 l'adito tribunale rigettava la domanda attrice e compensava le spese di lite. Proponeva appello la De LU ma la Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 2234 del 2 14.10.98/9.11.98 confermava la sentenza impugnata, con- dannando l'appellante alle spese del grado. Ricorre per la cassazione della decisione la De Lu- ca esponendo due motivi. Nessuna difesa è stata svolta dalla resistente. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 cpc, nonché difetto di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc. Si sostiene che l'addebito di non aver provato le modalità del sinistro sia frutto della mancata valuta- zione di circostanze di fatto suscettibili di condurre a diversa soluzione del caso, quali la testimonianza del vigile urbano circa la sporgenza del tombino e la eliminazione del relativo inconveniente diversi giorni dopo 1'ncidente, inoltre la tipologia delle fratture riportate dalla danneggiata, come accertata dal c.t.u., significative di un urto del piede contro un corpo so- lido, con la conseguenza che l'esame parziale delle emergenze processuali avrebbe generato il vizio di mo- tivazione sulle modalità del sinistro. Il motivo è infondato. Non può asserirsi che la Corte di merito ha pretermesso nell'accertamento delle modalità del fatto le circostanze elencate in ricorso, 3 perché proprio in considerazione delle medesime ha ri- conosciuto che la De LU ebbe effettivamente ad infor- tunarsi nell'incidente occorsole il 4.2.98; viceversa, in assenza di testimoni sulle modalità del sinistro, ha giustamente ritenuto di non potere escludere che l'incidente si sia verificato con modalità differente da quelle descritte dall'attrice e, in particolare, che costei sia scivolata a causa del fondo stradale bagna- to. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2043 e 2051 C.C. e 115-116 cpc, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc. Si sostiene che l'addebito di non aver provato che l'infortunio si verificò a causa di un ostacolo incon- trato nel percorso, che presentava gli estremi dell'insidia e del trabocchetto, è contraddetto da cir- costanze pacifiche ed accertate dal tribunale, quali quella che in tale frangente pioveva, la strada era af- follata a causa dell'ingresso dei bambini nella scuola e, inoltre, che il tombino, come riferito dal vigile urbano che soccorse la De LU, presentava un piccolo rialzo e fuoriusciva in uno spigolo di qualche centime tro dalla sua sede;
si sostiene, quindi, che una volta accertata l'effettiva situazione in cui l'infortunio si verificò, la SIP e la Telecom Italia, subentrata alla 4 prima, essendo soggette alla disciplina di diritto co- mune e segnatamente a quella dell'art. 2051 C.C., che imponeva alle stesse la custodia dei loro impianti, avrebbero potuto liberarsi dalla relativa responsabili- tà solo se avessero fornito la prova del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneg- giato, che, invece, non era stata data. Anche tale motivo è infondato. Ed infatti, la di- sciplina della responsabilità aquiliana ex art. 2043 C.C. non trova differente applicazione a seconda che l'autore del danno sia la pubblica amministrazione o il privato. Ed infatti, la fattispecie in esame risulta esatta- mente inquadrata nella disciplina dell'art. 2043 c.c. e l'introduzione del tema della responsabilità della con- venuta sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., perché te- nuta alla custodia del tombino, costituisce una modifi- ca del tema decidenduma non ammessa in sede di legitti- mità, in quanto motivo nuovo che non ha incontrato la verifica nel merito. Ciò posto, toccava all'attrice fornire la prova non solo dell'effettivo inciampamento contro il tombino, ma anche della non visibilità dell'ostacolo e non prevedi- bilità del medesimo e tale prova non può ritenersi for- nita mediante l'elencazione di circostanze di fatto, le 5 J quali, oltretutto, in assenza di qualsivoglia rilievo in motivazione della sentenza impugnata e di specifico rilievo in ricorso, sfuggono alla valutazione della lo- ro rilevanza ai fini dell'adeguatezza della motivazione adottata dal giudice d'appello. Vale, invece, considerare che l'elemento deidell'affollamento della strada, per l'andirivieni ragazzi che si recavano a scuola, mal si concilia con l'assenza di testimoni oculari dell'incidente fatto ri- levare dalla Corte di merito. Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre l'assenza della convenuta in questo grado di giudizio esime dalla statuizione sulle relati- ve spese di lite. 109TIT 129,11 4ECT 20,66
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. TOT. 149,77 Così deciso in Roma addì 5.2.2002 8065618 IL PRESIDENTE 755,77 IL CONSIGLIERIERE EST.Sams plance LCANS Depositata in Cancelleria CORTE SUPREMA CASSAZIONE 20.07.02 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia Oggi, 11.1-2012 delle Entrate di Roma 2 il IL CANCELLER: 01 Serie 4 al n. 1846 versate € 155.77 Dott.ssa Maria Afello apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 6 -