Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, con l'opposizione contro il decreto del pubblico ministero, che respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate, possono farsi valere esclusivamente censure concernenti la cessazione della necessità di mantenere il sequestro ai fini di prova: non pure la opportunità o, la legittimità del provvedimento di sequestro; questioni, queste ultime, che sono deducibili soltanto con la richiesta di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2000, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 15/02/2000
1. Dott. RENATO L. CALABRESE Consigliere SENTENZA
2. Dott. PASQUALE PERRONE Consigliere N. 779
3. Dott. ALFONSO AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA Consigliere N. 41718/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CI EL, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Viterbo, emessa in data 24 luglio 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
OSSERVA
NA EL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe che ha respinto l'opposizione da lui presentata contro il diniego del P.M. di restituzione d'un proprio libretto di deposito a risparmio, oggetto di un precedente sequestro probatorio. A sostegno dell'impugnazione deduce motivazione mancata, generica, illogica e contraddittoria.
Rileva, in sintesi richiamando giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini del sequestro probatorio, la natura di corpo di reato può essere attribuita al denaro - bene fungibile per eccellenza - soltanto quando ne sia certa la provenienza diretta ed immediata dal reato in base a concrete emergenze processuali: problematica del tutto ignorata dal provvedimento impugnato, che anzi, con una sorta di ingiustificabile inversione dell'onere della prova, pretenderebbe che debba essere l'indagato a dimostrare la lecita provenienza delle somme da esso possedute.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
E ciò per la preliminare e assorbente regione che, in tema di sequestro probatorio, con l'opposizione contro il decreto del pubblico ministero, che respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate, possono farsi valere esclusivamente censure concernenti la cessazione della necessita di mantenere il sequestro ai fini di prova: non pure la opportunità o come si è, ritenuto di fare nell'interesse del Ramacci, la legittimità del provvedimento di sequestro;
questioni, queste ultime, che sono deducibili soltanto con la richiesta di riesame.
Consolidata in tal senso è la giurisprudenza di questa Corte (cfr., "e plurimis", Sez. IV 20 marzo 1997, CED n. 207572; Sez. VI 21 febbraio 1995, CED n. 200885), rinvenendosi, sulla specifica questione un unico precedente contrario che parrebbe consentire la possibilità di far valere, con la istanza di restituzione, anche la illegittimità del sequestro (Sez. VI, 21 febbraio 1995, CED n. 200888)
Ha, anche a voler seguire tale minoritario orientamento, la conseguenza, per ciò che attiene al caso in esame, non potrebbe essere diversa da quella della, declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Giova considerare che il procedimento per la restiGUZ1one delle cose sequestrate regolato dall'art. 263 c.p.p.c.. e attribuisce la competenza a provvedere, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che decide con decreto motivato. L'eventuale decisione negativa può essere impugnata con la procedura dell'opposizione prevista dall'art. 263 comma quinto c.p.p., davanti al giudice per le indagini preliminari che provvede nelle forme previste dall'att. 127 c.p.p., nel contraddittorio di tutte le parti, con procedimento camerale.
Ora, l'art. 263 c.p.p. non prevede l'impugnabilità in cassazione del provvedimento del Gip: il rinvio sic et simpliciter alle forme previste dall'art. 127 C.p.p. comporta, certemente, l'obbligatoria adozione del modello procedimentale disciplinato da quella norma, ma non implica, necessariamente, l'affermazione di un principio generale per il quale il provvedimento terminativo sia sempre ricorribile per cassazione ivi forza della disposizione di cui al comma 7 della norma richiamata;
una tale regola generale sarebbe inspiegabile con riferimento a quelle disposizioni che, prevedendo la procedura camerale di cui all'art. 127, stabiliscono espressamente come avviene ad es. in materia di misure cautelari personali e reali (artt. 311 e 325 c.p.p.), la ricorribilità in cassazione del relativo provvedimento definitorio.
Da queste premesse di ordine logico e sistematico si è correttamente pervenuti a ritenere che la mancata previsione del ricorso per cassazione nella norma dell'istituto previsto dall'art. 263 c.p.p., che si limita a richiamare il procedimento di cui all'art. 127 c.p.p., legittima le parti ed i soggetti interessati alla proposizione del ricorso limitativamente a vizi procedurali;
vale a dire il provvedimento del Gip è impugnabile soltanto per il mancato rispetto delle forme e del principio del contraddittorio stabiliti a pena di nullità dalla citata norma (Cass. Sez. V, 7 marzo 1996, CED 204475).
Ne discende che, anche ad ammettere che con l'opposizione al diniego di restituzione delle cose sequestrate possano formularsi questioni che coinvolgono la legittimità del sequestro, resta comunque fermo che in sede di legittimità avverso il rigetto della opposizione da parte del Gip potrebbero dedursi solo vizi procedimentali e non anche, come si verifica, nel caso in esame, difetto ed illogicità della motivazione, in quanto, per questi vizi, l'art. 263 c.p.p. non prevede espressamente il ricorso per cassazione.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somme di L. 1.000.000= in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2000