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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/05/2024, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 934/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 934/2019 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. PIGONI CLAUDIA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. DI ROCCO MARIA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato con ordinanza del 13 settembre 2023:
Il procuratore di , con note scritte depositate il 26.10.23 ha così concluso: «1. Parte_1
Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 193/2019, n. 356/2019 R.g. emesso dal Tribunale di Prato il
04/02/2019 e notificato l'08/02/2019; 2. Accertare e dichiarare che la minor somma a carico di
[...] in € 7.696,88 quantificata secondo i calcoli esposti in premessa.. Con vittoria di spese ed Parte_1 onorari di giudizio.».
Il procuratore di con note scritte depositate il 23.109.23 ha chiesto «la Controparte_1 conferma del d.i. opposto e in denegata ipotesi la condanna di parte avversa al pagamento della diversa somma dovuta. Con vittoria di spese ed onorari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Controparte_1 [...]
dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di € 32.036,33 oltre Parte_1
pagina 1 di 5 interessi ex d.lgs. 231/02, spese della procedura liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Controparte_1
- che la aveva commissionato “lavori e materiali elettrici” come da Parte_1 fatture n. 6/11 (parzialmente saldata), n. 15/11, n. 16/11 n. 25/11 n. 44/11 n. 51/11 n. 55/11 e
78/11;
- che, nonostante il tempo trascorso, non era intervenuto il pagamento del dovuto.
Ha proposto opposizione , esponendo: Parte_1
- che legale rappresentante e amministratore unico della era che Parte_1 CP_2 aveva sostituito il sig.re ; CP_3
- che la gestione contabile da parte della era gravata da numerosi errori;
Controparte_1
- che aveva intrattenuto rapporti, in particolare per concordare i lavori, porre Parte_1
i preventivi, lasciare i buoni lavoro, esclusivamente con il precedente titolare formale della
; Controparte_1 Controparte_4
- che della fattura 43 del 30/04/2010 non era dovuto il pagamento, in quanto si riferiva a lavori svolti per conto della inquilini di per la quale era stata chiesta Org_1 Parte_1
l'emissione di nota di credito (non inviata) per € 2.178,02, il cui importo andava decurtato dalla somma ingiunta;
- che con comunicazione del 05.11.2012 era stata contestata la debenza del credito vantato da
(in seguito al conteggio fatto da quest'ultima del 30.09.2011), nell'ammontare Controparte_1 di € 16.831,95, essendo già stato saldato l'importo di € 3.479,24;
- che i prezzi applicati risultavano eccessivi rispetto al prezzo di mercato, con ore di manodopera conteggiate in alcuni casi ad € 20,00 ed in altri ad € 18,00;
- che, quanto alle forniture di cui alla fattura n. 16/2011 del 28/02/2011 per l'importo di € 5.265,12, gran parte del materiale era stato restituito in quanto non conforme, e, pertanto, il corrispettivo dovuto ammontava ad € 658,56;
- che dalla somma complessiva ingiunta di € 32.036,33 andava, quindi, decurtata:
o la somma di € 12.161,43 per le contestazioni sollevate rispetto alle fatture n. 06/2011 del
31/11/2011, n. 15/2011 del 28/02/2011, n. l6/2011 del 28/02/2011, n. 25/2011 del
31/03/2011, n. 44/2011 del 30/06/2011, n. 51/20 l1 del 28/07/2011, n. 55/2011 del
31/08/2011, n. 78/2011 del 31/12/2011;
o l'importo di € 10.000,00 derivante da due pagamenti per assegno, ciascuno di € 5.000,00, entrambi quietanzati per ricevuta da;
Controparte_4
o la somma di € 2.825,14 di cui alla fattura n. 43 del 30/04/201 intestata a Org_1
ha, quindi, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e Parte_1
l'accertarsi della minor somma di € 7.696,88 come dovuta alla Controparte_1
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che ha: Controparte_1 pagina 2 di 5 - eccepito, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione, per erroneità dell'editio actionis, in quanto nelle conclusioni di tale atto si richiedeva revocarsi «il decreto ingiuntivo opposto n.
1194/2019, n. 358/2019 R.G. emesso dal Tribunale di Prato il 04/02/2019 e notificato in data
08/02/2019» laddove l'atto ad opporsi sarebbe stato il D.I. 193/2019, R.G.356/2019 emesso il
04/02/2019;
- nel merito, dedotto la fondatezza del proprio credito, evidenziando la confusione nella gestione della contabilità di controparte e ribadendo la correttezza della propria ricostruzione circa l'ammontare del credito.
La convenuta opposta ha, quindi, concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, e, previa concessione della provvisione esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi l'opposizione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e, infruttuosamente esperito un tentativo di mediazione demandato dal giudice, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.11.23, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata
1.1. ha chiesto il pagamento delle seguenti somme, per le prestazioni indicate nelle CP_1 fatture prodotte in sede monitoria:
- n. 6/11: € 6.671,51 (residuo importo vantato € 2.467,56);
- n. 15/11: € 8.529,34;
- n. 16/11: € 5.265,12;
- n. 25/11: € 4.097,34;
- n. 44/11: € 7.592,95;
- n. 51/11: € 613,28;
- n. 55/11: € 645,60;
- n. 78/11: € 2.825,14.
Per contro, ha articolato, plurime contestazioni, tra le quali si procede anzitutto ad Parte_1 esaminare quelle specificamente concernenti le prestazioni di cui alle fatture azionate.
1.1.1. Fattura n. 6/11 per € 6.671,51 e n. 15/11 per € 8.529,34: non v'è contestazione dell'esecuzione delle prestazioni, ma si contesta l'applicazione di “prezzi molto elevati rispetto a quelli di mercato” e prezzo orario della manodopera incongruo. Si tratta di un rilievo che non coglie nel segno, non essendo stata offerta prova della sproporzione tra il corrispettivo richiesto e i prezzi di mercato, del tutto inidonea essendo la richiesta ad un'altra ditta del settore di un preventivo (doc. 8 fasc. ). Parte_1
1.1.2. Fattura n. 16/11: € 5.265,12: si allega che parte del materiale sia stata restituita “perché non conforme”, producendo copia di un fax (doc. 5 fasc. ). Al riguardo si segnala che il Parte_1
pagina 3 di 5 documento prodotto (fax trasmesso da a , non appare compatibile con una Parte_1 CP_1 consegna brevi manu del materiale, trattandosi di invio elettronico, e che non v'è indicazione di chi sia il soggetto che ha firmato il documento “per ricevuta”.
1.1.3. Fatture n. 25/11 per € 4.097,34 e n. 44/11: € 7.592,95: l'opponente formula contestazioni analoghe a quelle sub par. 1.1.1 (per le quali valgono le considerazioni sopra svolte) oltre a lamentare, del tutto genericamente, “pezzi mancanti”. Si tratta, quindi, di una contestazione inidonea ad onerare la controparte di offrire prova della consegna dei “pezzi mancanti”.
1.1.4. Fatture n. 51/11 per € 613,28 e n. 55/11 per € 645,60: si svolgono contestazioni analoghe al par.
1.1.1, cui ci si richiama.
1.1.5. Fattura n. 78/11: € 2.825,14: si lamenta unicamente che essa non sia stata “mai inviata o pervenuta", senza contestare che si riferisca a prestazioni effettivamente eseguite.
1.2. L'opponente ha, altresì, svolto ulteriori eccezioni che di seguito di esaminano.
1.2.1. In primo luogo, viene in rilievo il pagamento di € 5.000,00 di cui all'assegno 0275119961 del
7.9.11. In merito deve osservarsi che l'opposta non ha contestato tempestivamente l'esecuzione del pagamento, né ha indicato una diversa imputazione, limitandosi a dedurre in sede conclusionale — e, pertanto, tardivamente — che tale assegno non era stato incassato, senza contestare neppure in tale sede che l'assegno fosse stato ricevuto.
1.2.2. Quanto all'ulteriore pagamento di € 5.000,00 di cui all'assegno 0006602208 del 31.7.11 si osserva che si tratta assegno tratto sul conto corrente del , onde non si comprende in Controparte_5 che termini sia stato “contabilizzato quale pagamento , come affermato in Parte_1 citazione. Se, infatti, fosse stato effettivamente contabilizzato dalla controparte, ciò significherebbe l'imputazione al debito della , il che vanificherebbe l'eccezione, in quanto il Parte_1 pagamento avrebbe già estinto parte della posizione debitoria;
se, invece, non fosse stato
“contabilizzato”, in difetto di ulteriori elementi non potrebbe ritenersi che il pagamento del CP_5
abbia efficacia estintiva del debito di potendosi presumere che vada imputato a
[...] Parte_1 debiti del medesimo. CP_5
1.2.3. Quanto alla fattura n. 43 del 30.4.10 (che si afferma emessa nei confronti di un terzo estraneo), deve segnalarsi che essa non è stata azionata in sede monitoria e, anche ammettendo che Parte_1 abbia inteso opporre in compensazione un controcredito restitutorio, avrebbe comunque
[...] dovuto provare il relativo pagamento, il che l'opponente non ha fatto.
1.3. Alla stregua delle valutazioni sopra esposte, non risultando una contestazione in toto dell'esecuzione delle forniture, ed essendovi, per contro, contestazioni sì puntuali ma soltanto generiche della pretesa originariamente azionata in via monitoria, ovvero eccezioni che non appaiono godere del favore del diritto, risulta accertato il credito vantato dalla nei confronti della Controparte_1
nella misura oggetto d'ingiunzione. Risulta, altresì, accertato, come sopra visto, Parte_1 un pagamento di € 5.000,00. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 27.036,33.
Su tale somma, sulla base del principio della domanda — trattandosi di un minus rispetto agli interessi ex d.lgs. 231/02, astrattamente spettanti al creditore trattandosi di transazione commerciali — sono pagina 4 di 5 dovuti gli interessi al tasso legale (che dalla domanda giudiziale è il tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.) dall'emissione del decreto ingiuntivo al saldo.
2. In ragione della soccombenza parziale sul quantum, le spese di lite, tanto della fase monitoria, quanto del giudizio di merito e del tentativo di mediazione (limitatamente alle fasi di attivazione e negoziazione, effettivamente svolte), debbono compensarsi per un quinto, e per i restanti quattro quinti porsi a carico dell'opponente.
Si procede alla liquidazione ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM
147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa (prossimo all'estremo inferiore della forbice), dei valori minimi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della circostanza che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, portante n. 193/2019, pronunciato il 7 febbraio 2019;
- condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di € 27.036,33, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dall'8 febbraio 2019 al saldo;
- compensa per un quinto le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
e, quanto ai restanti quattro quinti, condanna la a rimborsare a
[...] Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 228,80 per spese, € 548,00 per Controparte_1 compensi di avvocato per la fase monitoria, € 3.046,40 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 643,20 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 6 maggio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 934/2019 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. PIGONI CLAUDIA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. DI ROCCO MARIA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato con ordinanza del 13 settembre 2023:
Il procuratore di , con note scritte depositate il 26.10.23 ha così concluso: «1. Parte_1
Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 193/2019, n. 356/2019 R.g. emesso dal Tribunale di Prato il
04/02/2019 e notificato l'08/02/2019; 2. Accertare e dichiarare che la minor somma a carico di
[...] in € 7.696,88 quantificata secondo i calcoli esposti in premessa.. Con vittoria di spese ed Parte_1 onorari di giudizio.».
Il procuratore di con note scritte depositate il 23.109.23 ha chiesto «la Controparte_1 conferma del d.i. opposto e in denegata ipotesi la condanna di parte avversa al pagamento della diversa somma dovuta. Con vittoria di spese ed onorari».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Controparte_1 [...]
dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di € 32.036,33 oltre Parte_1
pagina 1 di 5 interessi ex d.lgs. 231/02, spese della procedura liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Controparte_1
- che la aveva commissionato “lavori e materiali elettrici” come da Parte_1 fatture n. 6/11 (parzialmente saldata), n. 15/11, n. 16/11 n. 25/11 n. 44/11 n. 51/11 n. 55/11 e
78/11;
- che, nonostante il tempo trascorso, non era intervenuto il pagamento del dovuto.
Ha proposto opposizione , esponendo: Parte_1
- che legale rappresentante e amministratore unico della era che Parte_1 CP_2 aveva sostituito il sig.re ; CP_3
- che la gestione contabile da parte della era gravata da numerosi errori;
Controparte_1
- che aveva intrattenuto rapporti, in particolare per concordare i lavori, porre Parte_1
i preventivi, lasciare i buoni lavoro, esclusivamente con il precedente titolare formale della
; Controparte_1 Controparte_4
- che della fattura 43 del 30/04/2010 non era dovuto il pagamento, in quanto si riferiva a lavori svolti per conto della inquilini di per la quale era stata chiesta Org_1 Parte_1
l'emissione di nota di credito (non inviata) per € 2.178,02, il cui importo andava decurtato dalla somma ingiunta;
- che con comunicazione del 05.11.2012 era stata contestata la debenza del credito vantato da
(in seguito al conteggio fatto da quest'ultima del 30.09.2011), nell'ammontare Controparte_1 di € 16.831,95, essendo già stato saldato l'importo di € 3.479,24;
- che i prezzi applicati risultavano eccessivi rispetto al prezzo di mercato, con ore di manodopera conteggiate in alcuni casi ad € 20,00 ed in altri ad € 18,00;
- che, quanto alle forniture di cui alla fattura n. 16/2011 del 28/02/2011 per l'importo di € 5.265,12, gran parte del materiale era stato restituito in quanto non conforme, e, pertanto, il corrispettivo dovuto ammontava ad € 658,56;
- che dalla somma complessiva ingiunta di € 32.036,33 andava, quindi, decurtata:
o la somma di € 12.161,43 per le contestazioni sollevate rispetto alle fatture n. 06/2011 del
31/11/2011, n. 15/2011 del 28/02/2011, n. l6/2011 del 28/02/2011, n. 25/2011 del
31/03/2011, n. 44/2011 del 30/06/2011, n. 51/20 l1 del 28/07/2011, n. 55/2011 del
31/08/2011, n. 78/2011 del 31/12/2011;
o l'importo di € 10.000,00 derivante da due pagamenti per assegno, ciascuno di € 5.000,00, entrambi quietanzati per ricevuta da;
Controparte_4
o la somma di € 2.825,14 di cui alla fattura n. 43 del 30/04/201 intestata a Org_1
ha, quindi, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e Parte_1
l'accertarsi della minor somma di € 7.696,88 come dovuta alla Controparte_1
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che ha: Controparte_1 pagina 2 di 5 - eccepito, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione, per erroneità dell'editio actionis, in quanto nelle conclusioni di tale atto si richiedeva revocarsi «il decreto ingiuntivo opposto n.
1194/2019, n. 358/2019 R.G. emesso dal Tribunale di Prato il 04/02/2019 e notificato in data
08/02/2019» laddove l'atto ad opporsi sarebbe stato il D.I. 193/2019, R.G.356/2019 emesso il
04/02/2019;
- nel merito, dedotto la fondatezza del proprio credito, evidenziando la confusione nella gestione della contabilità di controparte e ribadendo la correttezza della propria ricostruzione circa l'ammontare del credito.
La convenuta opposta ha, quindi, concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, e, previa concessione della provvisione esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi l'opposizione.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e, infruttuosamente esperito un tentativo di mediazione demandato dal giudice, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.11.23, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. L'opposizione è parzialmente fondata
1.1. ha chiesto il pagamento delle seguenti somme, per le prestazioni indicate nelle CP_1 fatture prodotte in sede monitoria:
- n. 6/11: € 6.671,51 (residuo importo vantato € 2.467,56);
- n. 15/11: € 8.529,34;
- n. 16/11: € 5.265,12;
- n. 25/11: € 4.097,34;
- n. 44/11: € 7.592,95;
- n. 51/11: € 613,28;
- n. 55/11: € 645,60;
- n. 78/11: € 2.825,14.
Per contro, ha articolato, plurime contestazioni, tra le quali si procede anzitutto ad Parte_1 esaminare quelle specificamente concernenti le prestazioni di cui alle fatture azionate.
1.1.1. Fattura n. 6/11 per € 6.671,51 e n. 15/11 per € 8.529,34: non v'è contestazione dell'esecuzione delle prestazioni, ma si contesta l'applicazione di “prezzi molto elevati rispetto a quelli di mercato” e prezzo orario della manodopera incongruo. Si tratta di un rilievo che non coglie nel segno, non essendo stata offerta prova della sproporzione tra il corrispettivo richiesto e i prezzi di mercato, del tutto inidonea essendo la richiesta ad un'altra ditta del settore di un preventivo (doc. 8 fasc. ). Parte_1
1.1.2. Fattura n. 16/11: € 5.265,12: si allega che parte del materiale sia stata restituita “perché non conforme”, producendo copia di un fax (doc. 5 fasc. ). Al riguardo si segnala che il Parte_1
pagina 3 di 5 documento prodotto (fax trasmesso da a , non appare compatibile con una Parte_1 CP_1 consegna brevi manu del materiale, trattandosi di invio elettronico, e che non v'è indicazione di chi sia il soggetto che ha firmato il documento “per ricevuta”.
1.1.3. Fatture n. 25/11 per € 4.097,34 e n. 44/11: € 7.592,95: l'opponente formula contestazioni analoghe a quelle sub par. 1.1.1 (per le quali valgono le considerazioni sopra svolte) oltre a lamentare, del tutto genericamente, “pezzi mancanti”. Si tratta, quindi, di una contestazione inidonea ad onerare la controparte di offrire prova della consegna dei “pezzi mancanti”.
1.1.4. Fatture n. 51/11 per € 613,28 e n. 55/11 per € 645,60: si svolgono contestazioni analoghe al par.
1.1.1, cui ci si richiama.
1.1.5. Fattura n. 78/11: € 2.825,14: si lamenta unicamente che essa non sia stata “mai inviata o pervenuta", senza contestare che si riferisca a prestazioni effettivamente eseguite.
1.2. L'opponente ha, altresì, svolto ulteriori eccezioni che di seguito di esaminano.
1.2.1. In primo luogo, viene in rilievo il pagamento di € 5.000,00 di cui all'assegno 0275119961 del
7.9.11. In merito deve osservarsi che l'opposta non ha contestato tempestivamente l'esecuzione del pagamento, né ha indicato una diversa imputazione, limitandosi a dedurre in sede conclusionale — e, pertanto, tardivamente — che tale assegno non era stato incassato, senza contestare neppure in tale sede che l'assegno fosse stato ricevuto.
1.2.2. Quanto all'ulteriore pagamento di € 5.000,00 di cui all'assegno 0006602208 del 31.7.11 si osserva che si tratta assegno tratto sul conto corrente del , onde non si comprende in Controparte_5 che termini sia stato “contabilizzato quale pagamento , come affermato in Parte_1 citazione. Se, infatti, fosse stato effettivamente contabilizzato dalla controparte, ciò significherebbe l'imputazione al debito della , il che vanificherebbe l'eccezione, in quanto il Parte_1 pagamento avrebbe già estinto parte della posizione debitoria;
se, invece, non fosse stato
“contabilizzato”, in difetto di ulteriori elementi non potrebbe ritenersi che il pagamento del CP_5
abbia efficacia estintiva del debito di potendosi presumere che vada imputato a
[...] Parte_1 debiti del medesimo. CP_5
1.2.3. Quanto alla fattura n. 43 del 30.4.10 (che si afferma emessa nei confronti di un terzo estraneo), deve segnalarsi che essa non è stata azionata in sede monitoria e, anche ammettendo che Parte_1 abbia inteso opporre in compensazione un controcredito restitutorio, avrebbe comunque
[...] dovuto provare il relativo pagamento, il che l'opponente non ha fatto.
1.3. Alla stregua delle valutazioni sopra esposte, non risultando una contestazione in toto dell'esecuzione delle forniture, ed essendovi, per contro, contestazioni sì puntuali ma soltanto generiche della pretesa originariamente azionata in via monitoria, ovvero eccezioni che non appaiono godere del favore del diritto, risulta accertato il credito vantato dalla nei confronti della Controparte_1
nella misura oggetto d'ingiunzione. Risulta, altresì, accertato, come sopra visto, Parte_1 un pagamento di € 5.000,00. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 27.036,33.
Su tale somma, sulla base del principio della domanda — trattandosi di un minus rispetto agli interessi ex d.lgs. 231/02, astrattamente spettanti al creditore trattandosi di transazione commerciali — sono pagina 4 di 5 dovuti gli interessi al tasso legale (che dalla domanda giudiziale è il tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.) dall'emissione del decreto ingiuntivo al saldo.
2. In ragione della soccombenza parziale sul quantum, le spese di lite, tanto della fase monitoria, quanto del giudizio di merito e del tentativo di mediazione (limitatamente alle fasi di attivazione e negoziazione, effettivamente svolte), debbono compensarsi per un quinto, e per i restanti quattro quinti porsi a carico dell'opponente.
Si procede alla liquidazione ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM
147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa (prossimo all'estremo inferiore della forbice), dei valori minimi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della circostanza che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, portante n. 193/2019, pronunciato il 7 febbraio 2019;
- condanna la al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di € 27.036,33, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dall'8 febbraio 2019 al saldo;
- compensa per un quinto le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
e, quanto ai restanti quattro quinti, condanna la a rimborsare a
[...] Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 228,80 per spese, € 548,00 per Controparte_1 compensi di avvocato per la fase monitoria, € 3.046,40 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 643,20 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 6 maggio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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